Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 24/02/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1019 /2024 R.G. promossa da
( ),rappresentata e difesa dagli Parte_1 CodiceFiscale_1
avv.ti D'ANGELO CHIARA, D'ANGELO VITO ed elettivamente domiciliata in
Indirizzo Telematico
-ricorrente- contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.RIZZO ANTONINO , CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico.
-resistente-
OGGETTO: indennità una tantum, part time verticale.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 6/02/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente con ricorso depositato in data Parte_1
18/06/2024, ha evocato in giudizio l' , chiedendo la condanna dell'ente di CP_1
previdenza al pagamento dell'indennità una tantum di euro 550,0 per l'anno 2022, di cui alla domanda amministrativa del 23/11/2023, prevista per i lavoratori c.d. ciclici , respinta dall con la seguente causale, “Non risulta aver svolto CP_1
periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa nell'anno
2021”
La domanda di riesame veniva respinta con la seguente motivazione “non risulta aver svolto periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa
1
2021”.
L costituendosi in giudizio, a seguito di regolare instaurazione del CP_1
contraddittorio,ha dedotto di condividere gli argomenti di parte ricorrente e di aver espresso parere favorevole nei confronti dell'ufficio e, in considerazione del fatto che si trattavasi di istruttorie "automatizzate", per facilitare una nuova lavorazione, invitava la ricorrente alla presentazione di nuova domanda di ri- esame che permetta la riapertura della pratica.
La causa è stata istruita con produzione di documenti.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2022, n. 91 , all'articolo 2-bis ha previsto, per l'anno 2022, il riconoscimento di una indennità una tantum di importo pari a 550 euro, a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale in possesso di specifici requisiti legislativamente previsti.
L'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145,convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, nel fornire l'interpretazione autentica de citato articolo 2-bis, ha chiarito che: “La disposizione di cui all'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nella parte in cui prevede il riconoscimento, per l'anno 2022, di un'indennità una tantum a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021, si intende riferita ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale che prevede periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa”.
La parte ricorrente ha documentato i requisiti di legge (all 1-5) , che peraltro non sono stati contestati dall' , che ha aderito alla domanda, condizionandola alla CP_1
riproposizione della domanda di riesame ai fini del riconoscimento della
2 prestazione per giungere ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Si osserva sul punto che, pur apprezzando la linea difensiva di parte resistente, si deve dare atto dell'omesso deposito di un provvedimento in autotutela, mentre la riproposizione della domanda da parte della ricorrente non è coercibile, non potendosi gravare la parte di un ulteriore adempimento dettato da esigenze legate alle procedure amministrative dell . CP_2
Pertanto, tenendo conto delle reciproche deduzioni e dei documenti di causa, devono ritenersi provati e comunque non contestati i requisiti per l'accesso della ricorrente alla prestazione in esame con condanna dell' al relativo pagamento CP_1
oltre accessori di legge.
Le spese di lite possono compensarsi per metà tenuto conto della difesa dell' CP_1
e per il resto seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. condanna l' al pagamento in favore della ricorrente dell'indennità una CP_1
tantum di cui alla domanda amministrativa del 23/11/2023 prevista per i lavoratori con contratto di lavoro part-time ciclico, pari a euro 550,00 oltre accessori di legge
2. compensa per metà le spese di lite e condanna l' al pagamento della CP_1
restante parte, che liquida per frazione in complessivi euro 200,00 per compenso professionale oltre iva e cpa, in favore di parte ricorrente con distrazione ai procuratori.
Trapani, 24/02/2025
Il Giudice del lavoro
Antonino Marra
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