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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/06/2025, n. 4680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4680 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 44446/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 44446/2023 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 9 giugno 2025 innanzi al dott. Paola Barbara Folci, sono comparsi:
Per l'avv. RICCIARDIELLO PAOLO MARIA Parte_1
Per l'avv. CAPALBO Controparte_1
GIUSEPPE e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Erika Iannace
E' altresì presente l'attor personalmente. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Paola Barbara Folci
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 44446/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. RICCIARDIELLO PAOLO MARIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA PODGORA, 12/A 20122 MILANOpresso il difensore avv. RICCIARDIELLO PAOLO MARIA
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. CAPALBO GIUSEPPE e dell'avv. C.F._2
, elettivamente domiciliato in via pontida 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIOpresso il difensore avv. CAPALBO GIUSEPPE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente pagina 2 di 5 SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato
Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, attesa la modificazione dell'art. 132 n° 4 c.p.c. con la legge 69/2009, che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1) - Il presente giudizio prende origine dal ricorso ex art. 281 decies cpc depositato dal
Prof inerente la richiesta all'amministratore del Parte_1 [...]
, di Parte_2 Controparte_1
consegnargli la seguente documentazione condominiale:
1. verbali di assemblea condominiali di chiusura del bilancio 2021 e delle assemblee straordinarie 13/04/2022 e 6/06/2022
2. delibera di approvazione assembleare per la prestazione professionale per l'elaborazione della diagnosi energetica propedeutica ai lavori di riqualificazione energetica del condominio ( superbonus 110%).
3. documentazione prodotta da Ecotek di diagnosi energetica propedeutica ai lavori di riqualificazione energetica del condominio per il corrispondente importo di € 42.343,32
5. fatture emesse da a carico del , e in Controparte_2 Controparte_3
particolare: fatture indicate a pagina 14/20 del bilancio consuntivo spese 2022 fattura n.
380 indicata con 22-1 consumo presunto ottobre 2022 - € 6.000,00, fattura n. 381 indicata con 22-1 consumo presunto novembre 2022 - € 14.000,00, fattura n. 382 indicata con 25- 502301165643 dicembre 2022 SMC 173985 - € 47.071,92 fattura di gennaio 2023 di circa € 26.000
6. documentazione relativa alla voce 110155 delle spese postali del bilancio spese 2022 che giustifichino l'importo pagato di € 19.615,00
7. contratti di locazione delle 4 unità immobiliari di proprietà condominiale locate a terzi ad uso commerciale pagina 3 di 5 8. ricevute di pagamento dei canoni di locazione e delle spese accessorie afferenti alle locazioni ad uso commerciale degli ultimi quattro anni
9. solleciti di pagamento e, per i contenziosi con i negozi, gli atti e documenti di causa
10. estratto conto corrente bancario intestato al del quarto Controparte_3
quadrimestre 2022
Lo , amministratore del condomino Viale Fulvio Testi n 85 Milano si Controparte_1
è costituito tardivamente, chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Senza necessità di seguito istruttorio, precisate le conclusioni, la causa è stata rinviata per la discussione orale, ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. ed oggi viene decisa con la presente sentenza.
Va osservato che, per giurisprudenza consolidata, la custodia, la estrazione di copia e la consegna dei documenti condominiali e nello specifico di quelli oggetto di causa, sono compiti ai quali è obbligato l'amministratore quale mandatario del ai sensi CP_3
degli artt.1129, comma n°7 e 1130 c.c..
Parte attrice ha allegato in atti prova documentale che tutti i documenti oggetto del ricorso monitorio siano stati più volte richiesti all'amministratore, ma mai non solo consegnati ma non messi a disposizione del richiedente. ( docc. da 2 a 7) CP_3
In definitiva manca quindi la prova in atti che l'amministratore, quale mandatario dei condomini, si sia reso adempiente ai suoi obblighi di legge su quanto oggetto della doglianza del ricorrente .
Pertanto, in relazione alla domanda attorea lo è tenuto a mettere a Controparte_1
disposizione del attore la documentazione così come richiesta. CP_3
Deve essere accolta la domanda attorea ex art. 641 bis cpc di condanna da parte dello al pagamento di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna Controparte_1
della documentazione all'attore, a decorrere da trenta giorni della notifica della sentenza
Ne consegue la soccombenza di parte convenuta ai fini del governo dei compensi e delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede:
Accertato l'obbligo, condanna lo a consegnare Controparte_1
all'attore copia della documentazione come in sentenza.
Condanna ai sensi dell'art. 614 bis cpc al CP_1 Controparte_1
pagamento di € 50,00 al ricorrente per ogni giorno di ritardo della documentazione come sopra indicata, a decorrere da trenta giorni della notifica della sentenza
- Condanna l'amministratore al pagamento a Controparte_1 Controparte_1
favore del Prof. delle spese e competenze di lite , liquidate in Parte_1
€ 545,00 per spese ed € 4.200,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del
15% dei compensi ed a cpa e Iva di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva, resa ex art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Milano, 9/06/2025
Il Giudice dott. Paola Barbara Folci
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 44446/2023 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 9 giugno 2025 innanzi al dott. Paola Barbara Folci, sono comparsi:
Per l'avv. RICCIARDIELLO PAOLO MARIA Parte_1
Per l'avv. CAPALBO Controparte_1
GIUSEPPE e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Erika Iannace
E' altresì presente l'attor personalmente. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Paola Barbara Folci
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 44446/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. RICCIARDIELLO PAOLO MARIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA PODGORA, 12/A 20122 MILANOpresso il difensore avv. RICCIARDIELLO PAOLO MARIA
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. CAPALBO GIUSEPPE e dell'avv. C.F._2
, elettivamente domiciliato in via pontida 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIOpresso il difensore avv. CAPALBO GIUSEPPE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente pagina 2 di 5 SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato
Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, attesa la modificazione dell'art. 132 n° 4 c.p.c. con la legge 69/2009, che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1) - Il presente giudizio prende origine dal ricorso ex art. 281 decies cpc depositato dal
Prof inerente la richiesta all'amministratore del Parte_1 [...]
, di Parte_2 Controparte_1
consegnargli la seguente documentazione condominiale:
1. verbali di assemblea condominiali di chiusura del bilancio 2021 e delle assemblee straordinarie 13/04/2022 e 6/06/2022
2. delibera di approvazione assembleare per la prestazione professionale per l'elaborazione della diagnosi energetica propedeutica ai lavori di riqualificazione energetica del condominio ( superbonus 110%).
3. documentazione prodotta da Ecotek di diagnosi energetica propedeutica ai lavori di riqualificazione energetica del condominio per il corrispondente importo di € 42.343,32
5. fatture emesse da a carico del , e in Controparte_2 Controparte_3
particolare: fatture indicate a pagina 14/20 del bilancio consuntivo spese 2022 fattura n.
380 indicata con 22-1 consumo presunto ottobre 2022 - € 6.000,00, fattura n. 381 indicata con 22-1 consumo presunto novembre 2022 - € 14.000,00, fattura n. 382 indicata con 25- 502301165643 dicembre 2022 SMC 173985 - € 47.071,92 fattura di gennaio 2023 di circa € 26.000
6. documentazione relativa alla voce 110155 delle spese postali del bilancio spese 2022 che giustifichino l'importo pagato di € 19.615,00
7. contratti di locazione delle 4 unità immobiliari di proprietà condominiale locate a terzi ad uso commerciale pagina 3 di 5 8. ricevute di pagamento dei canoni di locazione e delle spese accessorie afferenti alle locazioni ad uso commerciale degli ultimi quattro anni
9. solleciti di pagamento e, per i contenziosi con i negozi, gli atti e documenti di causa
10. estratto conto corrente bancario intestato al del quarto Controparte_3
quadrimestre 2022
Lo , amministratore del condomino Viale Fulvio Testi n 85 Milano si Controparte_1
è costituito tardivamente, chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Senza necessità di seguito istruttorio, precisate le conclusioni, la causa è stata rinviata per la discussione orale, ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. ed oggi viene decisa con la presente sentenza.
Va osservato che, per giurisprudenza consolidata, la custodia, la estrazione di copia e la consegna dei documenti condominiali e nello specifico di quelli oggetto di causa, sono compiti ai quali è obbligato l'amministratore quale mandatario del ai sensi CP_3
degli artt.1129, comma n°7 e 1130 c.c..
Parte attrice ha allegato in atti prova documentale che tutti i documenti oggetto del ricorso monitorio siano stati più volte richiesti all'amministratore, ma mai non solo consegnati ma non messi a disposizione del richiedente. ( docc. da 2 a 7) CP_3
In definitiva manca quindi la prova in atti che l'amministratore, quale mandatario dei condomini, si sia reso adempiente ai suoi obblighi di legge su quanto oggetto della doglianza del ricorrente .
Pertanto, in relazione alla domanda attorea lo è tenuto a mettere a Controparte_1
disposizione del attore la documentazione così come richiesta. CP_3
Deve essere accolta la domanda attorea ex art. 641 bis cpc di condanna da parte dello al pagamento di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna Controparte_1
della documentazione all'attore, a decorrere da trenta giorni della notifica della sentenza
Ne consegue la soccombenza di parte convenuta ai fini del governo dei compensi e delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede:
Accertato l'obbligo, condanna lo a consegnare Controparte_1
all'attore copia della documentazione come in sentenza.
Condanna ai sensi dell'art. 614 bis cpc al CP_1 Controparte_1
pagamento di € 50,00 al ricorrente per ogni giorno di ritardo della documentazione come sopra indicata, a decorrere da trenta giorni della notifica della sentenza
- Condanna l'amministratore al pagamento a Controparte_1 Controparte_1
favore del Prof. delle spese e competenze di lite , liquidate in Parte_1
€ 545,00 per spese ed € 4.200,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del
15% dei compensi ed a cpa e Iva di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva, resa ex art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Milano, 9/06/2025
Il Giudice dott. Paola Barbara Folci
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