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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 01/10/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1307/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1307/2025, in materia di separazione e divorzio congiunti ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. , nato ad [...], il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. Marco Colla
- ricorrente -
e
(C.F. , nata a [...], il [...], con l'Avv. Enrica CP_1 C.F._2
Anerdi
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 27.8.2025.
Condizioni congiunte: “I. Collocazione e mantenimento ordinario e straordinario della figlia
1. La figlia maggiorenne allo stato non economicamente indipendente Persona_1 _1
mantiene la collocazione abitativa e la residenza anagrafica presso l'immobile adibito a
[...]
1 casa coniugale sita in Alessandria, via Giovanni Scazzola n. 70, unitamente alla madre.
2. La figlia
, in considerazione della sua maggiore età, si accorderà direttamente con il Persona_1
padre, in base agli impegni di ciascuno, per frequentarlo in piena libertà.
3. Parte_1
concorre al mantenimento di corrispondendo in favore di la somma _1 CP_1 mensile di € 300,00 (trecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 20 di ogni mese, tramite bonifico bancario, a far data dal mese di marzo 2025 e fino al raggiungimento della sua autosufficienza economica.
4. In deroga a quanto indicato al punto precedente, le parti concordano che fino al mese di aprile 2025 compreso il corrisponderà _1 alla la minor somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00) a titolo di contributo al CP_1 mantenimento della figlia e che nei mesi di maggio e giugno 2025 verserà la maggior somma di €
350,00 (trecentocinquanta/00) per colmare la differenza dovuta per i due mesi in cui ha versato di meno.
5. Le parti concordano che l'assegno unico e universale per i figli a carico introdotto con
D.lgs. 21 dicembre 2021 n. 230, in attuazione della Legge delega n. 46/2021, sarà integralmente percepito dalla NO .
6. I genitori usufruiranno delle detrazioni fiscali relative CP_1
alle spese effettuate per la figlia in proporzione dei rispettivi esborsi e a tal fine dovranno _1
reciprocamente fornirsi le pezze giustificative necessarie.
7. I coniugi concordano che il contributo mensile di € 150,00 (centocinquanta/00) riconosciuto dalla Controparte_2 venga versato direttamente in favore della figlia quale contributo per i costi dell'attività _1
sportiva dalla stessa praticata.
8. Le spese straordinarie relative alla figlia saranno _1
sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, intendendosi per esse quelle contemplate dal Protocollo 2016 vigente presso il Tribunale di Alessandria e precisamente: - Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferito al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico. - Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria. - Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica
(sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente. - Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive,
2 ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre uno all'anno; b) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dalla figlia;
c) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
d) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione.
- Spese medico – sanitarie, specificandosi che tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte. 9.
Ciascun genitore comunicherà, a mezzo raccomandata, e-mail o messaggi whatsApp, all'altro genitore le spese straordinarie da sostenersi per la figlia, allegando, qualora possibile e quando richiesti il o i preventivo/i o comunque con indicazione di massima della spesa da sostenere.
L'altro genitore entro le successive 72 ore dovrà a sua volta comunicare il proprio assenso o diniego motivato. In caso di mancato espresso e giustificato dissenso entro il predetto termine, la spesa si intenderà come approvata. Per quanto riguarda le spese che non richiedono il preventivo accordo, ciascun genitore dovrà allegare le relative pezze giustificative. I saldi di dare/avere dovranno essere regolati entro il 15 del mese successivo all'effettuazione della spesa. 10. Entrambi
i genitori si adopereranno per evitare che la figlia sia posta in condizioni tali da comprometterne la serena crescita e si obbligano a fare quanto è necessario affinché le figure genitoriali siano mantenute presenti nella coscienza della figlia. In particolare, non dovrà mai essere _1
coinvolta nel conflitto tra i genitori e la frequentazione con i partners di questi ultimi dovrà sempre essere introdotta e gestita con estrema cautela e rispetto per l'equilibrio psicologico della figlia. II.
Rapporti patrimoniali tra i coniugi 1. La casa coniugale sita in Alessandria (AL), via Giovanni
Scazzola n. 70, contraddistinta al Catasto Fabbricati, comune di Alessandria, via Giovanni
Scazzola n. 20 piano T, foglio 115, particella 1, subalterno 1, partita 6946, categoria A/4, classe 3, consistenza 5,5 vani, rendita Euro 227,24 unitamente all'autorimessa censita al Catasto Fabbricati del Comune di Alessandria, foglio 115, particella 1, subalterno 4, categoria C/6, classe 2, consistenza 15 mq, rendita Euro 30,99, viene assegnata a , insieme a tutti gli arredi CP_1
e suppellettili ivi presenti in quanto il coniuge ha già provveduto a prelevare i propri beni ed effetti personali.
2. I coniugi concordano che tutte le spese e le utenze relative all'abitazione suindicata sono di competenza di a far tempo dall'allontanamento di CP_1 Parte_1 dall'immobile, ad eccezione della tassa rifiuti di cui quest'ultimo si è fatto carico fino al 31 dicembre 2024 e delle bollette della luce che sono state dal medesimo pagate fino al mese di febbraio 2025 compreso. La NO ha provveduto, in accordo con il , alla voltura CP_1 _1 delle utenze intestate a quest'ultimo, il quale nel mese di marzo 2025 ha provveduto al pagamento della fattura di chiusura del contratto relativo all'utenza luce.
3. Nel caso di vendita all'asta della
3 casa coniugale, ove è iscritta ipoteca per i debiti contratti in costanza di matrimonio, la NO
si trasferirà altrove insieme alla figlia .
4. Il mutuo ipotecario acceso da CP_1 _1 Pt_1
con la oggetto di cartolarizzazione e successiva cessione del credito
[...] Controparte_3
(oggi in capo a , rimane a carico del medesimo e garantito personalmente da Controparte_4
.
5. Il finanziamento contratto da con la (oggi CP_1 Parte_1 Controparte_3
Marte Spv Srl a seguito di cessione del credito) rimane a carico del medesimo e garantito personalmente da .
6. Il conto corrente n. LT323250009569130488 presso UT CP_1 intestato a , il cui saldo ammonta ad oggi ad € 1.400,00, nonché il conto corrente n. CP_1
100570542511 presso CheBanca!, con saldo ad oggi pari ad € 0, rimangono assegnati alla medesima.
7. Il conto corrente n. LT793250014749992277 presso UT intestato a Pt_1
, il cui saldo ammonta ad oggi ad € 397,00 rimane assegnato al medesimo.
8. L'autovettura
[...]
Peugeot 3008 targata EV947PW di proprietà di rimane assegnata alla medesima. CP_1
9. Le parti concordano che tutte le spese ordinarie e straordinarie per gli animali domestici rimasti nella casa coniugale saranno interamente a carico della NO . 10. Le parti concordano CP_1
che si accollerà tutte le spese relative alla pratica di sovraindebitamento riferita Parte_1
alla posizione debitoria di , quale fideiussore del coniuge, il quale si impegna a CP_1
fornirle documenti e/o informazioni di cui sia eventualmente in possesso e che siano necessari per il proseguimento della pratica. 11. Entrambi i coniugi riconoscono che non ricorrono i presupposti per poter reciprocamente pretendere un contributo al proprio mantenimento. 12. I coniugi danno atto che non vi è alcun rapporto di debito e/o credito tra loro in relazione alle spese e alle utenze tutte, anche arretrate, della casa coniugale e di aver definito con il presente accordo e con il corretto adempimento di quanto concordato ai punti precedenti tutte le questioni patrimoniali riferite esclusivamente al loro rapporto matrimoniale. 13. Le spese legali del presente procedimento si intendono compensate”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 10.6.2025, le parti hanno domandato la separazione e il divorzio congiunti.
2. All'esito dell'udienza cartolare dell'11.9.2025, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1,
c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve
4 verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti,
l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n.
2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
4. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, Sig.ri e , i Parte_1 CP_1
quali hanno celebrato matrimonio, ad Alessandria, il 7.9.2003;
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “I. Collocazione e mantenimento ordinario e straordinario della figlia 1. La figlia Persona_1
maggiorenne allo stato non economicamente indipendente mantiene la Persona_1 collocazione abitativa e la residenza anagrafica presso l'immobile adibito a casa coniugale sita in Alessandria, via Giovanni Scazzola n. 70, unitamente alla madre.
2. La figlia _1
, in considerazione della sua maggiore età, si accorderà direttamente con il padre, in
[...]
base agli impegni di ciascuno, per frequentarlo in piena libertà.
3. Parte_1
concorre al mantenimento di corrispondendo in favore di la somma _1 CP_1 mensile di € 300,00 (trecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 20 di ogni mese, tramite bonifico bancario, a far data dal mese di marzo 2025 e fino al raggiungimento della sua autosufficienza economica.
4. In deroga a quanto indicato al punto precedente, le parti concordano che fino al mese di aprile 2025 compreso il _1 corrisponderà alla la minor somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00) a titolo di CP_1
contributo al mantenimento della figlia e che nei mesi di maggio e giugno 2025 verserà la maggior somma di € 350,00 (trecentocinquanta/00) per colmare la differenza dovuta per i due mesi in cui ha versato di meno.
5. Le parti concordano che l'assegno unico e universale per i figli a carico introdotto con D.lgs. 21 dicembre 2021 n. 230, in attuazione della Legge delega n. 46/2021, sarà integralmente percepito dalla NO .
6. I genitori CP_1
usufruiranno delle detrazioni fiscali relative alle spese effettuate per la figlia in _1
proporzione dei rispettivi esborsi e a tal fine dovranno reciprocamente fornirsi le pezze giustificative necessarie.
7. I coniugi concordano che il contributo mensile di € 150,00
(centocinquanta/00) riconosciuto dalla venga versato Controparte_2
5 direttamente in favore della figlia quale contributo per i costi dell'attività sportiva _1
dalla stessa praticata.
8. Le spese straordinarie relative alla figlia saranno _1
sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, intendendosi per esse quelle contemplate dal Protocollo 2016 vigente presso il Tribunale di Alessandria e precisamente: -
Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferito al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico. - Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria. - Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente. - Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre uno all'anno; b) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dalla figlia;
c) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
d) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione. - Spese medico – sanitarie, specificandosi che tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà
o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte. 9.
Ciascun genitore comunicherà, a mezzo raccomandata, e-mail o messaggi whatsApp, all'altro genitore le spese straordinarie da sostenersi per la figlia, allegando, qualora possibile e quando richiesti il o i preventivo/i o comunque con indicazione di massima della spesa da sostenere. L'altro genitore entro le successive 72 ore dovrà a sua volta comunicare il proprio assenso o diniego motivato. In caso di mancato espresso e giustificato dissenso entro il predetto termine, la spesa si intenderà come approvata. Per quanto riguarda le spese che non richiedono il preventivo accordo, ciascun genitore dovrà allegare le relative pezze giustificative. I saldi di dare/avere dovranno essere regolati entro il 15 del mese successivo all'effettuazione della spesa. 10. Entrambi i genitori si adopereranno per evitare che la figlia
6 sia posta in condizioni tali da comprometterne la serena crescita e si obbligano a fare quanto
è necessario affinché le figure genitoriali siano mantenute presenti nella coscienza della figlia. In particolare, non dovrà mai essere coinvolta nel conflitto tra i genitori e la _1
frequentazione con i partners di questi ultimi dovrà sempre essere introdotta e gestita con estrema cautela e rispetto per l'equilibrio psicologico della figlia. II. Rapporti patrimoniali tra i coniugi 1. La casa coniugale sita in Alessandria (AL), via Giovanni Scazzola n. 70, contraddistinta al Catasto Fabbricati, comune di Alessandria, via Giovanni Scazzola n. 20 piano T, foglio 115, particella 1, subalterno 1, partita 6946, categoria A/4, classe 3, consistenza 5,5 vani, rendita Euro 227,24 unitamente all'autorimessa censita al Catasto
Fabbricati del Comune di Alessandria, foglio 115, particella 1, subalterno 4, categoria C/6, classe 2, consistenza 15 mq, rendita Euro 30,99, viene assegnata a , insieme a CP_1
tutti gli arredi e suppellettili ivi presenti in quanto il coniuge ha già provveduto a prelevare i propri beni ed effetti personali.
2. I coniugi concordano che tutte le spese e le utenze relative all'abitazione suindicata sono di competenza di a far tempo CP_1 dall'allontanamento di dall'immobile, ad eccezione della tassa rifiuti di cui Parte_1 quest'ultimo si è fatto carico fino al 31 dicembre 2024 e delle bollette della luce che sono state dal medesimo pagate fino al mese di febbraio 2025 compreso. La NO ha CP_1 provveduto, in accordo con il , alla voltura delle utenze intestate a quest'ultimo, il _1
quale nel mese di marzo 2025 ha provveduto al pagamento della fattura di chiusura del contratto relativo all'utenza luce.
3. Nel caso di vendita all'asta della casa coniugale, ove è iscritta ipoteca per i debiti contratti in costanza di matrimonio, la NO si trasferirà CP_1
altrove insieme alla figlia .
4. Il mutuo ipotecario acceso da con la _1 Parte_1
oggetto di cartolarizzazione e successiva cessione del credito (oggi in capo Controparte_3
a , rimane a carico del medesimo e garantito personalmente da Controparte_4 CP_1
.
5. Il finanziamento contratto da con la (oggi Marte
[...] Parte_1 Controparte_3
Spv Srl a seguito di cessione del credito) rimane a carico del medesimo e garantito personalmente da .
6. Il conto corrente n. LT323250009569130488 presso CP_1
UT intestato a , il cui saldo ammonta ad oggi ad € 1.400,00, nonché il CP_1 conto corrente n. 100570542511 presso CheBanca!, con saldo ad oggi pari ad € 0, rimangono assegnati alla medesima.
7. Il conto corrente n. LT793250014749992277 presso
UT intestato a , il cui saldo ammonta ad oggi ad € 397,00 rimane Parte_1 assegnato al medesimo.
8. L'autovettura Peugeot 3008 targata EV947PW di proprietà di rimane assegnata alla medesima.
9. Le parti concordano che tutte le spese CP_1
ordinarie e straordinarie per gli animali domestici rimasti nella casa coniugale saranno
7 interamente a carico della NO . 10. Le parti concordano che si CP_1 Parte_1
accollerà tutte le spese relative alla pratica di sovraindebitamento riferita alla posizione debitoria di , quale fideiussore del coniuge, il quale si impegna a fornirle CP_1
documenti e/o informazioni di cui sia eventualmente in possesso e che siano necessari per il proseguimento della pratica. 11. Entrambi i coniugi riconoscono che non ricorrono i presupposti per poter reciprocamente pretendere un contributo al proprio mantenimento. 12.
I coniugi danno atto che non vi è alcun rapporto di debito e/o credito tra loro in relazione alle spese e alle utenze tutte, anche arretrate, della casa coniugale e di aver definito con il presente accordo e con il corretto adempimento di quanto concordato ai punti precedenti tutte le questioni patrimoniali riferite esclusivamente al loro rapporto matrimoniale. 13. Le spese legali del presente procedimento si intendono compensate”;
- rimette la causa sul ruolo del Giudice Delegato, come da separata ordinanza;
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, anche all'ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Alessandria, il 30 settembre 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Paolo Rampini)
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1307/2025, in materia di separazione e divorzio congiunti ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. , nato ad [...], il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. Marco Colla
- ricorrente -
e
(C.F. , nata a [...], il [...], con l'Avv. Enrica CP_1 C.F._2
Anerdi
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 27.8.2025.
Condizioni congiunte: “I. Collocazione e mantenimento ordinario e straordinario della figlia
1. La figlia maggiorenne allo stato non economicamente indipendente Persona_1 _1
mantiene la collocazione abitativa e la residenza anagrafica presso l'immobile adibito a
[...]
1 casa coniugale sita in Alessandria, via Giovanni Scazzola n. 70, unitamente alla madre.
2. La figlia
, in considerazione della sua maggiore età, si accorderà direttamente con il Persona_1
padre, in base agli impegni di ciascuno, per frequentarlo in piena libertà.
3. Parte_1
concorre al mantenimento di corrispondendo in favore di la somma _1 CP_1 mensile di € 300,00 (trecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 20 di ogni mese, tramite bonifico bancario, a far data dal mese di marzo 2025 e fino al raggiungimento della sua autosufficienza economica.
4. In deroga a quanto indicato al punto precedente, le parti concordano che fino al mese di aprile 2025 compreso il corrisponderà _1 alla la minor somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00) a titolo di contributo al CP_1 mantenimento della figlia e che nei mesi di maggio e giugno 2025 verserà la maggior somma di €
350,00 (trecentocinquanta/00) per colmare la differenza dovuta per i due mesi in cui ha versato di meno.
5. Le parti concordano che l'assegno unico e universale per i figli a carico introdotto con
D.lgs. 21 dicembre 2021 n. 230, in attuazione della Legge delega n. 46/2021, sarà integralmente percepito dalla NO .
6. I genitori usufruiranno delle detrazioni fiscali relative CP_1
alle spese effettuate per la figlia in proporzione dei rispettivi esborsi e a tal fine dovranno _1
reciprocamente fornirsi le pezze giustificative necessarie.
7. I coniugi concordano che il contributo mensile di € 150,00 (centocinquanta/00) riconosciuto dalla Controparte_2 venga versato direttamente in favore della figlia quale contributo per i costi dell'attività _1
sportiva dalla stessa praticata.
8. Le spese straordinarie relative alla figlia saranno _1
sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, intendendosi per esse quelle contemplate dal Protocollo 2016 vigente presso il Tribunale di Alessandria e precisamente: - Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferito al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico. - Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria. - Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica
(sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente. - Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive,
2 ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre uno all'anno; b) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dalla figlia;
c) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
d) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione.
- Spese medico – sanitarie, specificandosi che tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte. 9.
Ciascun genitore comunicherà, a mezzo raccomandata, e-mail o messaggi whatsApp, all'altro genitore le spese straordinarie da sostenersi per la figlia, allegando, qualora possibile e quando richiesti il o i preventivo/i o comunque con indicazione di massima della spesa da sostenere.
L'altro genitore entro le successive 72 ore dovrà a sua volta comunicare il proprio assenso o diniego motivato. In caso di mancato espresso e giustificato dissenso entro il predetto termine, la spesa si intenderà come approvata. Per quanto riguarda le spese che non richiedono il preventivo accordo, ciascun genitore dovrà allegare le relative pezze giustificative. I saldi di dare/avere dovranno essere regolati entro il 15 del mese successivo all'effettuazione della spesa. 10. Entrambi
i genitori si adopereranno per evitare che la figlia sia posta in condizioni tali da comprometterne la serena crescita e si obbligano a fare quanto è necessario affinché le figure genitoriali siano mantenute presenti nella coscienza della figlia. In particolare, non dovrà mai essere _1
coinvolta nel conflitto tra i genitori e la frequentazione con i partners di questi ultimi dovrà sempre essere introdotta e gestita con estrema cautela e rispetto per l'equilibrio psicologico della figlia. II.
Rapporti patrimoniali tra i coniugi 1. La casa coniugale sita in Alessandria (AL), via Giovanni
Scazzola n. 70, contraddistinta al Catasto Fabbricati, comune di Alessandria, via Giovanni
Scazzola n. 20 piano T, foglio 115, particella 1, subalterno 1, partita 6946, categoria A/4, classe 3, consistenza 5,5 vani, rendita Euro 227,24 unitamente all'autorimessa censita al Catasto Fabbricati del Comune di Alessandria, foglio 115, particella 1, subalterno 4, categoria C/6, classe 2, consistenza 15 mq, rendita Euro 30,99, viene assegnata a , insieme a tutti gli arredi CP_1
e suppellettili ivi presenti in quanto il coniuge ha già provveduto a prelevare i propri beni ed effetti personali.
2. I coniugi concordano che tutte le spese e le utenze relative all'abitazione suindicata sono di competenza di a far tempo dall'allontanamento di CP_1 Parte_1 dall'immobile, ad eccezione della tassa rifiuti di cui quest'ultimo si è fatto carico fino al 31 dicembre 2024 e delle bollette della luce che sono state dal medesimo pagate fino al mese di febbraio 2025 compreso. La NO ha provveduto, in accordo con il , alla voltura CP_1 _1 delle utenze intestate a quest'ultimo, il quale nel mese di marzo 2025 ha provveduto al pagamento della fattura di chiusura del contratto relativo all'utenza luce.
3. Nel caso di vendita all'asta della
3 casa coniugale, ove è iscritta ipoteca per i debiti contratti in costanza di matrimonio, la NO
si trasferirà altrove insieme alla figlia .
4. Il mutuo ipotecario acceso da CP_1 _1 Pt_1
con la oggetto di cartolarizzazione e successiva cessione del credito
[...] Controparte_3
(oggi in capo a , rimane a carico del medesimo e garantito personalmente da Controparte_4
.
5. Il finanziamento contratto da con la (oggi CP_1 Parte_1 Controparte_3
Marte Spv Srl a seguito di cessione del credito) rimane a carico del medesimo e garantito personalmente da .
6. Il conto corrente n. LT323250009569130488 presso UT CP_1 intestato a , il cui saldo ammonta ad oggi ad € 1.400,00, nonché il conto corrente n. CP_1
100570542511 presso CheBanca!, con saldo ad oggi pari ad € 0, rimangono assegnati alla medesima.
7. Il conto corrente n. LT793250014749992277 presso UT intestato a Pt_1
, il cui saldo ammonta ad oggi ad € 397,00 rimane assegnato al medesimo.
8. L'autovettura
[...]
Peugeot 3008 targata EV947PW di proprietà di rimane assegnata alla medesima. CP_1
9. Le parti concordano che tutte le spese ordinarie e straordinarie per gli animali domestici rimasti nella casa coniugale saranno interamente a carico della NO . 10. Le parti concordano CP_1
che si accollerà tutte le spese relative alla pratica di sovraindebitamento riferita Parte_1
alla posizione debitoria di , quale fideiussore del coniuge, il quale si impegna a CP_1
fornirle documenti e/o informazioni di cui sia eventualmente in possesso e che siano necessari per il proseguimento della pratica. 11. Entrambi i coniugi riconoscono che non ricorrono i presupposti per poter reciprocamente pretendere un contributo al proprio mantenimento. 12. I coniugi danno atto che non vi è alcun rapporto di debito e/o credito tra loro in relazione alle spese e alle utenze tutte, anche arretrate, della casa coniugale e di aver definito con il presente accordo e con il corretto adempimento di quanto concordato ai punti precedenti tutte le questioni patrimoniali riferite esclusivamente al loro rapporto matrimoniale. 13. Le spese legali del presente procedimento si intendono compensate”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 10.6.2025, le parti hanno domandato la separazione e il divorzio congiunti.
2. All'esito dell'udienza cartolare dell'11.9.2025, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1,
c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve
4 verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti,
l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n.
2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
4. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, Sig.ri e , i Parte_1 CP_1
quali hanno celebrato matrimonio, ad Alessandria, il 7.9.2003;
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “I. Collocazione e mantenimento ordinario e straordinario della figlia 1. La figlia Persona_1
maggiorenne allo stato non economicamente indipendente mantiene la Persona_1 collocazione abitativa e la residenza anagrafica presso l'immobile adibito a casa coniugale sita in Alessandria, via Giovanni Scazzola n. 70, unitamente alla madre.
2. La figlia _1
, in considerazione della sua maggiore età, si accorderà direttamente con il padre, in
[...]
base agli impegni di ciascuno, per frequentarlo in piena libertà.
3. Parte_1
concorre al mantenimento di corrispondendo in favore di la somma _1 CP_1 mensile di € 300,00 (trecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 20 di ogni mese, tramite bonifico bancario, a far data dal mese di marzo 2025 e fino al raggiungimento della sua autosufficienza economica.
4. In deroga a quanto indicato al punto precedente, le parti concordano che fino al mese di aprile 2025 compreso il _1 corrisponderà alla la minor somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00) a titolo di CP_1
contributo al mantenimento della figlia e che nei mesi di maggio e giugno 2025 verserà la maggior somma di € 350,00 (trecentocinquanta/00) per colmare la differenza dovuta per i due mesi in cui ha versato di meno.
5. Le parti concordano che l'assegno unico e universale per i figli a carico introdotto con D.lgs. 21 dicembre 2021 n. 230, in attuazione della Legge delega n. 46/2021, sarà integralmente percepito dalla NO .
6. I genitori CP_1
usufruiranno delle detrazioni fiscali relative alle spese effettuate per la figlia in _1
proporzione dei rispettivi esborsi e a tal fine dovranno reciprocamente fornirsi le pezze giustificative necessarie.
7. I coniugi concordano che il contributo mensile di € 150,00
(centocinquanta/00) riconosciuto dalla venga versato Controparte_2
5 direttamente in favore della figlia quale contributo per i costi dell'attività sportiva _1
dalla stessa praticata.
8. Le spese straordinarie relative alla figlia saranno _1
sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, intendendosi per esse quelle contemplate dal Protocollo 2016 vigente presso il Tribunale di Alessandria e precisamente: -
Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferito al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico. - Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria. - Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente. - Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre uno all'anno; b) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dalla figlia;
c) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
d) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione. - Spese medico – sanitarie, specificandosi che tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà
o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte. 9.
Ciascun genitore comunicherà, a mezzo raccomandata, e-mail o messaggi whatsApp, all'altro genitore le spese straordinarie da sostenersi per la figlia, allegando, qualora possibile e quando richiesti il o i preventivo/i o comunque con indicazione di massima della spesa da sostenere. L'altro genitore entro le successive 72 ore dovrà a sua volta comunicare il proprio assenso o diniego motivato. In caso di mancato espresso e giustificato dissenso entro il predetto termine, la spesa si intenderà come approvata. Per quanto riguarda le spese che non richiedono il preventivo accordo, ciascun genitore dovrà allegare le relative pezze giustificative. I saldi di dare/avere dovranno essere regolati entro il 15 del mese successivo all'effettuazione della spesa. 10. Entrambi i genitori si adopereranno per evitare che la figlia
6 sia posta in condizioni tali da comprometterne la serena crescita e si obbligano a fare quanto
è necessario affinché le figure genitoriali siano mantenute presenti nella coscienza della figlia. In particolare, non dovrà mai essere coinvolta nel conflitto tra i genitori e la _1
frequentazione con i partners di questi ultimi dovrà sempre essere introdotta e gestita con estrema cautela e rispetto per l'equilibrio psicologico della figlia. II. Rapporti patrimoniali tra i coniugi 1. La casa coniugale sita in Alessandria (AL), via Giovanni Scazzola n. 70, contraddistinta al Catasto Fabbricati, comune di Alessandria, via Giovanni Scazzola n. 20 piano T, foglio 115, particella 1, subalterno 1, partita 6946, categoria A/4, classe 3, consistenza 5,5 vani, rendita Euro 227,24 unitamente all'autorimessa censita al Catasto
Fabbricati del Comune di Alessandria, foglio 115, particella 1, subalterno 4, categoria C/6, classe 2, consistenza 15 mq, rendita Euro 30,99, viene assegnata a , insieme a CP_1
tutti gli arredi e suppellettili ivi presenti in quanto il coniuge ha già provveduto a prelevare i propri beni ed effetti personali.
2. I coniugi concordano che tutte le spese e le utenze relative all'abitazione suindicata sono di competenza di a far tempo CP_1 dall'allontanamento di dall'immobile, ad eccezione della tassa rifiuti di cui Parte_1 quest'ultimo si è fatto carico fino al 31 dicembre 2024 e delle bollette della luce che sono state dal medesimo pagate fino al mese di febbraio 2025 compreso. La NO ha CP_1 provveduto, in accordo con il , alla voltura delle utenze intestate a quest'ultimo, il _1
quale nel mese di marzo 2025 ha provveduto al pagamento della fattura di chiusura del contratto relativo all'utenza luce.
3. Nel caso di vendita all'asta della casa coniugale, ove è iscritta ipoteca per i debiti contratti in costanza di matrimonio, la NO si trasferirà CP_1
altrove insieme alla figlia .
4. Il mutuo ipotecario acceso da con la _1 Parte_1
oggetto di cartolarizzazione e successiva cessione del credito (oggi in capo Controparte_3
a , rimane a carico del medesimo e garantito personalmente da Controparte_4 CP_1
.
5. Il finanziamento contratto da con la (oggi Marte
[...] Parte_1 Controparte_3
Spv Srl a seguito di cessione del credito) rimane a carico del medesimo e garantito personalmente da .
6. Il conto corrente n. LT323250009569130488 presso CP_1
UT intestato a , il cui saldo ammonta ad oggi ad € 1.400,00, nonché il CP_1 conto corrente n. 100570542511 presso CheBanca!, con saldo ad oggi pari ad € 0, rimangono assegnati alla medesima.
7. Il conto corrente n. LT793250014749992277 presso
UT intestato a , il cui saldo ammonta ad oggi ad € 397,00 rimane Parte_1 assegnato al medesimo.
8. L'autovettura Peugeot 3008 targata EV947PW di proprietà di rimane assegnata alla medesima.
9. Le parti concordano che tutte le spese CP_1
ordinarie e straordinarie per gli animali domestici rimasti nella casa coniugale saranno
7 interamente a carico della NO . 10. Le parti concordano che si CP_1 Parte_1
accollerà tutte le spese relative alla pratica di sovraindebitamento riferita alla posizione debitoria di , quale fideiussore del coniuge, il quale si impegna a fornirle CP_1
documenti e/o informazioni di cui sia eventualmente in possesso e che siano necessari per il proseguimento della pratica. 11. Entrambi i coniugi riconoscono che non ricorrono i presupposti per poter reciprocamente pretendere un contributo al proprio mantenimento. 12.
I coniugi danno atto che non vi è alcun rapporto di debito e/o credito tra loro in relazione alle spese e alle utenze tutte, anche arretrate, della casa coniugale e di aver definito con il presente accordo e con il corretto adempimento di quanto concordato ai punti precedenti tutte le questioni patrimoniali riferite esclusivamente al loro rapporto matrimoniale. 13. Le spese legali del presente procedimento si intendono compensate”;
- rimette la causa sul ruolo del Giudice Delegato, come da separata ordinanza;
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, anche all'ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Alessandria, il 30 settembre 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Paolo Rampini)
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