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Sentenza 13 febbraio 2024
Sentenza 13 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 13/02/2024, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Eliana Marchesini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro nr. 653-2023 R.G.L., promossa da:
(C.F. ), nata il [...] Parte_1 C.F._1
a Vallo della Lucania (SA) e residente in [...], elettivamente domiciliata, in Milano, Via Corridoni n. 11, presso lo
Studio degli Avv.ti Tommaso Catacchio (C.F. ), PEC C.F._2
Luigi Panfili (C.F. Email_1
), PEC e Fabrizio NT (C.F. C.F._3 Email_2
), PEC che la C.F._4 Email_3
rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in forza di pagina 1 di 9 procura alle liti ex artt. 83 c.p.c. e 10 DPR 123/2001. I predetti difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente procedimento presso le rispettive caselle di PEC sopra indicate
- ricorrente -
Contro
(C.F./P.IVA , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Merano (BZ), Via Albertina Brogliati, n. 56, in persona del legale rappresentante pro tempore
- resistente -
In punto: Differenze retributive causa assegnata a sentenza all'udienza del 13.2.2024 sulle seguenti conclusioni:
per la parte ricorrente:
(IN RICORSO)
In via preliminare
Accogliere l'istanza ex art. 423 c.p.c. meglio specificata in atti, ordinando alla società resistente il versamento immediato e senza ritardo in favore dell'odierna ricorrente della somma di euro 3.797,87, o della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia.
In via principale pagina 2 di 9 ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente al riconoscimento delle differenze retributive come meglio specificate in atti, per l'importo complessivo di euro 3.797,87, ovvero della maggior o minor somma che sarà
ritenuta di giustizia;
e per l'effetto
CONDANNARE la società resistente al versamento dell'importo di cui sopra in favore dell'odierna ricorrente, con aggravio di interessi di legge e dell'ulteriore incremento del 2% previsto dal CCNL applicato.
In ogni caso, CONDANNARE la società resistente alla rifusione in favore della ricorrente di tutte le spese e competenze di causa.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECSIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 4.12.2023 conveniva in giudizio Parte_1
ed esponeva a questo Tribunale di essere stata assunta Controparte_1
dalla convenuta in data 1.2.2022 con contratto a tempo indeterminato part time 25% con qualifica di operaia addetta ai servizi di igiene e pulizia, livello
2-I del ccnl Pulizie e servizi integrati – Multiservizi;
di aver prestato servizio presso la sede dell di Salerno fino a fine dicembre 2022, Organizzazione_1
quando l' veniva chiusa e di non essere stata successivamente più Org_1
inserita nei turni lavorativi da parte della convenuta, nonostante la manifestazione espressa e ripetuta della volontà di proseguire a lavorare da pagina 3 di 9 parte sue, nonché il consenso prestato al richiesto trasferimento. La ricorrente contestava la condotta della convenuta che l'aveva estromessa dai turni lavorativi e costretta forzatamente a non prestare servizio e soprattutto,
nonostante la sua offerta di prestazioni, aveva emesso buste paga a zero, con l'indicazione “assenze”, non corrispondente al vero. Tanto premesso, la ricorrente chiedeva la condanna della datrice di lavoro al pagamento delle retribuzioni da gennaio a novembre 2023 e rassegnava le conclusioni sopra riportate per esteso.
All'udienza ex art. 420 c.p.c. il giudice dichiarava la contumacia di parte convenuta e ritenuta la causa matura per la decisione allo stato degli atti,
invitava il procuratore di parte ricorrente alla discussione e decideva come da dispositivo riportato in calce.
Motivi della decisione
Le domande della ricorrente sono fondate e troveranno pieno accoglimento.
In esito alle risultanze documentali della causa (contratto di assunzione, busta paga da gennaio a novembre 2023, pec scambiate dal legale della ricorrente con la convenuta) e tenuto anche conto, a norma dell'art. 420 c.p.c., della mancata costituzione in giudizio di parte convenuta deve invero ritenersi comprovato che parte ricorrente ha intrattenuto con parte convenuta un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, part time, con decorrenza 1.2.2022,
pagina 4 di 9 qualifica di operaia addetta ai servizi di igiene e pulizia livello 2-I del ccnl
Pulizie e servizi integrati – Multiservizi e che la ricorrente dal mese di gennaio
2023, nonostante la sua manifestata disponibilità a prestare servizio, è stata lasciata forzatamente a casa dal datore di lavoro.
Il comportamento processuale della parte convenuta, la quale, benchè ritualmente notificata, ha ritenuto di non costituirsi in giudizio lascia intendere che la stessa nulla abbia ad obiettare alla ricostruzione dei fatti operata da parte della lavoratrice.
Mentre parte ricorrente ha provato la sussistenza del rapporto di lavoro, la disponibilità manifestata a prestare servizio cessazione del medesimo) nulla ha dedotto o offerto di provare parte convenuta in ordine all'avvenuto pagamento delle spettanze maturate dalla lavoratrice, essendo rimasta contumace. In relazione all'onere di prendere posizione in maniera precisa circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, la giurisprudenza più accorta (Cass. S.U. nr. 761/2002,
Cass. S.U. nr. 11353/2004, Cass. S.U. nr. 8502/2005) ha sottolineato come il principio della “non contestazione” vincoli il giudice, che dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio perché l'atteggiamento difensivo delle parti, elimina il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti, in ossequio ai principi di concentrazione, immediatezza ed oralità che informano il nostro sistema processuale e che trovano ora espresso recepito normativo nella nuova formulazione dell'art. 111 comma 2°
pagina 5 di 9 Cost. ovvero nel principio della “ragionevole durata del processo”. Sebbene il principio della “non contestazione” non possa introdurre nessuna deroga a quello configgente dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., nondimeno si deve ritenere, come sottolineato da recente ed autorevolissima dottrina alla luce delle recenti modifiche costituzionali dell'art. 111, come anche nel procedimento contumaciale la non contestazione produca un qualche effetto. Tale tesi è suffragata anche da un ulteriore elemento testuale, prevedendo expressis verbis l'art. 416
c.p.c. per il rito del lavoro a differenza del rito ordinario, come il convenuto nella memoria difensiva di costituzione debba fra l'altro “prendere posizione, in maniera
precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda”.
Peraltro in base al principio generale (desumibile dall'art. 2697 c.c.), secondo il quale il lavoratore deve fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio, nell'ipotesi in cui il lavoratore chieda la retribuzione contrattuale fatto costitutivo di tale pretesa è l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nei parametri necessari e sufficienti per la determinazione del sinallagma contrattuale, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di aver adempiuto alle proprie obbligazioni.
In punto an debeatur, non è stato contestato che parte ricorrente abbia instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, part time, con decorrenza 1.2.2022 con qualifica di operaia addetta ai servizi di igiene e pulizia livello 2 -I del ccnl Pulizie
pagina 6 di 9 e Servizi integrati – Multiservizi, né che sia sempre stata disponibile da gennaio a novembre a svolgere la prestazione lavorativa.
Ulteriori argomenti di prova in punto quantum debeatur a favore della tesi di parte ricorrente, possono essere desunti dai conteggi effettuati dalla ricorrente in ricorso in base alle ore di lavoro indicate nelle buste paga emesse da gennaio a novembre
2023, in base all'importo lordo orario applicato dall'azienda in base al ccnl di riferimento, dedotto quando eventualmente riconosciuto al lordo nelle medesime buste paga mensili. La cui correttezza dei meccanismi di calcolo utilizzati per quantificare il credito lavorativo non è stata in alcun modo contestata da parte convenuta, che ha scelto di rimanere contumace.
Incombeva, sulla parte convenuta l'onere di provare di avere corrisposto alla ricorrente tutto quanto allo stesso spettante a norma di legge e della citata contrattazione collettiva, ma a tale onere essa si è del tutto sottratta, restando contumace.
Sulla base del conteggio citato, deve riconoscersi il diritto della ricorrente all'importo di euro 3.797,87.-.
Ai sensi dell'art. 18 co.3 ccnl di riferimento, nel caso d ritardato pagamento delle spettanze dovute, su richiesta del lavoratore, andrà applicata una maggiorazione del
2% sugli interessi dovuti per legge.
.-.-.-.-
pagina 7 di 9 Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del convenuto, in forza della regola della soccombenza. Stante la natura contumaciale della controversia e la semplicità delle questioni di diritto trattate, le spese vengono liquidate secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento, tenuto altresì conto che non è stata svolta attività istruttoria.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando nella causa n. 653/2023 R.G.L. promossa con ricorso depositato il 4.12.2023 da contro Parte_1 Controparte_1
così provvede:
[...]
ACCERTA E DICHIARA
il diritto della ricorrente al riconoscimento di differenze retributive per l'importo complessivo di euro 3.797,87; e per l'effetto
CONDANNA
la società resistente al versamento dell'importo di cui sopra in favore dell'odierna ricorrente, con aggravio di interessi di legge e dell'ulteriore incremento del 2% previsto dal CCNL applicato;
CONDANNA
pagina 8 di 9 la società resistente alla rifusione in favore della ricorrente di tutte le spese e competenze di causa che liquida in euro 1.029,50.- per compensi, oltre 15%
spese generali, iva e cpa.
Così deciso, addì 13.12.2024
Il Giudice
Eliana Marchesini
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Eliana Marchesini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro nr. 653-2023 R.G.L., promossa da:
(C.F. ), nata il [...] Parte_1 C.F._1
a Vallo della Lucania (SA) e residente in [...], elettivamente domiciliata, in Milano, Via Corridoni n. 11, presso lo
Studio degli Avv.ti Tommaso Catacchio (C.F. ), PEC C.F._2
Luigi Panfili (C.F. Email_1
), PEC e Fabrizio NT (C.F. C.F._3 Email_2
), PEC che la C.F._4 Email_3
rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in forza di pagina 1 di 9 procura alle liti ex artt. 83 c.p.c. e 10 DPR 123/2001. I predetti difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente procedimento presso le rispettive caselle di PEC sopra indicate
- ricorrente -
Contro
(C.F./P.IVA , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Merano (BZ), Via Albertina Brogliati, n. 56, in persona del legale rappresentante pro tempore
- resistente -
In punto: Differenze retributive causa assegnata a sentenza all'udienza del 13.2.2024 sulle seguenti conclusioni:
per la parte ricorrente:
(IN RICORSO)
In via preliminare
Accogliere l'istanza ex art. 423 c.p.c. meglio specificata in atti, ordinando alla società resistente il versamento immediato e senza ritardo in favore dell'odierna ricorrente della somma di euro 3.797,87, o della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia.
In via principale pagina 2 di 9 ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente al riconoscimento delle differenze retributive come meglio specificate in atti, per l'importo complessivo di euro 3.797,87, ovvero della maggior o minor somma che sarà
ritenuta di giustizia;
e per l'effetto
CONDANNARE la società resistente al versamento dell'importo di cui sopra in favore dell'odierna ricorrente, con aggravio di interessi di legge e dell'ulteriore incremento del 2% previsto dal CCNL applicato.
In ogni caso, CONDANNARE la società resistente alla rifusione in favore della ricorrente di tutte le spese e competenze di causa.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECSIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 4.12.2023 conveniva in giudizio Parte_1
ed esponeva a questo Tribunale di essere stata assunta Controparte_1
dalla convenuta in data 1.2.2022 con contratto a tempo indeterminato part time 25% con qualifica di operaia addetta ai servizi di igiene e pulizia, livello
2-I del ccnl Pulizie e servizi integrati – Multiservizi;
di aver prestato servizio presso la sede dell di Salerno fino a fine dicembre 2022, Organizzazione_1
quando l' veniva chiusa e di non essere stata successivamente più Org_1
inserita nei turni lavorativi da parte della convenuta, nonostante la manifestazione espressa e ripetuta della volontà di proseguire a lavorare da pagina 3 di 9 parte sue, nonché il consenso prestato al richiesto trasferimento. La ricorrente contestava la condotta della convenuta che l'aveva estromessa dai turni lavorativi e costretta forzatamente a non prestare servizio e soprattutto,
nonostante la sua offerta di prestazioni, aveva emesso buste paga a zero, con l'indicazione “assenze”, non corrispondente al vero. Tanto premesso, la ricorrente chiedeva la condanna della datrice di lavoro al pagamento delle retribuzioni da gennaio a novembre 2023 e rassegnava le conclusioni sopra riportate per esteso.
All'udienza ex art. 420 c.p.c. il giudice dichiarava la contumacia di parte convenuta e ritenuta la causa matura per la decisione allo stato degli atti,
invitava il procuratore di parte ricorrente alla discussione e decideva come da dispositivo riportato in calce.
Motivi della decisione
Le domande della ricorrente sono fondate e troveranno pieno accoglimento.
In esito alle risultanze documentali della causa (contratto di assunzione, busta paga da gennaio a novembre 2023, pec scambiate dal legale della ricorrente con la convenuta) e tenuto anche conto, a norma dell'art. 420 c.p.c., della mancata costituzione in giudizio di parte convenuta deve invero ritenersi comprovato che parte ricorrente ha intrattenuto con parte convenuta un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, part time, con decorrenza 1.2.2022,
pagina 4 di 9 qualifica di operaia addetta ai servizi di igiene e pulizia livello 2-I del ccnl
Pulizie e servizi integrati – Multiservizi e che la ricorrente dal mese di gennaio
2023, nonostante la sua manifestata disponibilità a prestare servizio, è stata lasciata forzatamente a casa dal datore di lavoro.
Il comportamento processuale della parte convenuta, la quale, benchè ritualmente notificata, ha ritenuto di non costituirsi in giudizio lascia intendere che la stessa nulla abbia ad obiettare alla ricostruzione dei fatti operata da parte della lavoratrice.
Mentre parte ricorrente ha provato la sussistenza del rapporto di lavoro, la disponibilità manifestata a prestare servizio cessazione del medesimo) nulla ha dedotto o offerto di provare parte convenuta in ordine all'avvenuto pagamento delle spettanze maturate dalla lavoratrice, essendo rimasta contumace. In relazione all'onere di prendere posizione in maniera precisa circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, la giurisprudenza più accorta (Cass. S.U. nr. 761/2002,
Cass. S.U. nr. 11353/2004, Cass. S.U. nr. 8502/2005) ha sottolineato come il principio della “non contestazione” vincoli il giudice, che dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio perché l'atteggiamento difensivo delle parti, elimina il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti, in ossequio ai principi di concentrazione, immediatezza ed oralità che informano il nostro sistema processuale e che trovano ora espresso recepito normativo nella nuova formulazione dell'art. 111 comma 2°
pagina 5 di 9 Cost. ovvero nel principio della “ragionevole durata del processo”. Sebbene il principio della “non contestazione” non possa introdurre nessuna deroga a quello configgente dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., nondimeno si deve ritenere, come sottolineato da recente ed autorevolissima dottrina alla luce delle recenti modifiche costituzionali dell'art. 111, come anche nel procedimento contumaciale la non contestazione produca un qualche effetto. Tale tesi è suffragata anche da un ulteriore elemento testuale, prevedendo expressis verbis l'art. 416
c.p.c. per il rito del lavoro a differenza del rito ordinario, come il convenuto nella memoria difensiva di costituzione debba fra l'altro “prendere posizione, in maniera
precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda”.
Peraltro in base al principio generale (desumibile dall'art. 2697 c.c.), secondo il quale il lavoratore deve fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio, nell'ipotesi in cui il lavoratore chieda la retribuzione contrattuale fatto costitutivo di tale pretesa è l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nei parametri necessari e sufficienti per la determinazione del sinallagma contrattuale, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di aver adempiuto alle proprie obbligazioni.
In punto an debeatur, non è stato contestato che parte ricorrente abbia instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, part time, con decorrenza 1.2.2022 con qualifica di operaia addetta ai servizi di igiene e pulizia livello 2 -I del ccnl Pulizie
pagina 6 di 9 e Servizi integrati – Multiservizi, né che sia sempre stata disponibile da gennaio a novembre a svolgere la prestazione lavorativa.
Ulteriori argomenti di prova in punto quantum debeatur a favore della tesi di parte ricorrente, possono essere desunti dai conteggi effettuati dalla ricorrente in ricorso in base alle ore di lavoro indicate nelle buste paga emesse da gennaio a novembre
2023, in base all'importo lordo orario applicato dall'azienda in base al ccnl di riferimento, dedotto quando eventualmente riconosciuto al lordo nelle medesime buste paga mensili. La cui correttezza dei meccanismi di calcolo utilizzati per quantificare il credito lavorativo non è stata in alcun modo contestata da parte convenuta, che ha scelto di rimanere contumace.
Incombeva, sulla parte convenuta l'onere di provare di avere corrisposto alla ricorrente tutto quanto allo stesso spettante a norma di legge e della citata contrattazione collettiva, ma a tale onere essa si è del tutto sottratta, restando contumace.
Sulla base del conteggio citato, deve riconoscersi il diritto della ricorrente all'importo di euro 3.797,87.-.
Ai sensi dell'art. 18 co.3 ccnl di riferimento, nel caso d ritardato pagamento delle spettanze dovute, su richiesta del lavoratore, andrà applicata una maggiorazione del
2% sugli interessi dovuti per legge.
.-.-.-.-
pagina 7 di 9 Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del convenuto, in forza della regola della soccombenza. Stante la natura contumaciale della controversia e la semplicità delle questioni di diritto trattate, le spese vengono liquidate secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento, tenuto altresì conto che non è stata svolta attività istruttoria.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando nella causa n. 653/2023 R.G.L. promossa con ricorso depositato il 4.12.2023 da contro Parte_1 Controparte_1
così provvede:
[...]
ACCERTA E DICHIARA
il diritto della ricorrente al riconoscimento di differenze retributive per l'importo complessivo di euro 3.797,87; e per l'effetto
CONDANNA
la società resistente al versamento dell'importo di cui sopra in favore dell'odierna ricorrente, con aggravio di interessi di legge e dell'ulteriore incremento del 2% previsto dal CCNL applicato;
CONDANNA
pagina 8 di 9 la società resistente alla rifusione in favore della ricorrente di tutte le spese e competenze di causa che liquida in euro 1.029,50.- per compensi, oltre 15%
spese generali, iva e cpa.
Così deciso, addì 13.12.2024
Il Giudice
Eliana Marchesini
pagina 9 di 9