Articolo 22 della Legge 12 dicembre 1907, n. 754
Articolo 21Articolo 23
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1 luglio 1912
Art. 22.

Ogni quinquennio l'Ufficio tecnico della Cassa dei depositi e prestiti compilera' il bilancio tecnico della Cassa di previdenza per gli ufficiali giudiziari.

Il regolamento determinera' i particolari per la compilazione di detto bilancio tecnico.

Qualora dal bilancio tecnico risulti che il fondo di riserva sia superiore al decimo del capitale impegnato nel Fondo pensioni ((...)) il sopravanzo sara' ripartito fra detti conti individuali nel modo indicato nell'art. 6.
Entrata in vigore il 1 luglio 1912