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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/12/2025, n. 2006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2006 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE in persona del Dott. AR PI, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6806/2022 di R.G. promossa da:
, nata il [...] a [...], ivi Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata nella Via Carrara al civico 4, presso lo studio dell'Avv. Diana Diana, , che la rappresenta e difende per procura speciale a C.F._2 margine dell'atto di citazione, ATTRICE, CONTRO
, , nata a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._3
, , nata a [...] il [...]; CP_2 C.F._4
CONVENUTE CONTUMACI.
§
CONCLUSIONI DELL'ATTRICE Precisate con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 15.07.2025, come di seguito:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Cagliari, ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta:
– accertare e dichiarare che la signora è divenuta proprietaria della Parte_1 quota pari ad 1/6 del tutto pro indiviso già di proprietà delle signore Controparte_1
e , del terreno distinto al Catasto del Comune di Quartu S.E. (CA),
[...] CP_2
Foglio 54, mapp. 87 e 256 (ex 4/ab), per intervenuta usucapione ultraventennale, avendo posseduto ed utilizzato l'intero terreno da oltre un ventennio pacificamente ed ininterrottamente ed avendovi esercitato tutti i diritti e le facoltà con l'animo di chi ne è proprietario;
– per l'effetto, dichiarare che la signora è divenuta la proprietaria Parte_1 esclusiva dell'intero terreno distinto al Catasto del Comune di Quartu S.E. (CA), Foglio 54, mapp. 87 e 256. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
§
1 FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA ex art. 118 disp. att. c.p.c. Con rituale atto introduttivo, l'attrice ha citato in giudizio le convenute per sentir dichiarare nei loro confronti l'intervenuto acquisto per usucapione ventennale, ex art. 1158 c.c., del diritto di proprietà, per la quota indivisa di 1/6 (un sesto), dell'immobile indicato nelle conclusioni sopra trascritte. Dalla documentazione catastale (doc. 10), ipotecaria (docc. depositati il 31.05.2024, 10.10.2024 e 02.02.2025) ed anagrafica (docc. depositati il 31.05.2024) attorea, si evince l'integrità del contraddittorio. Sussiste altresì la condizione di procedibilità di cui al D. Lgs. 28/2010 (docc. 8 e 9). Quanto al merito del giudizio, per quanto rileva ai fini della decisione, nell'atto introduttivo del giudizio è allegato che:
- in data 13.05.1980 e , coniugi in comunione dei Parte_1 CP_3 beni, acquistavano la piena proprietà di un terreno sito in Quartu Sant'Elena (CA), loc. “Sa Guardia” – “Is Istaineddus”, distinto al Catasto al Foglio 54, mappali 87 e 256, come da atto notarile (doc. 1);
- nel 1984 i coniugi si separavano consensualmente, mantenendo la comproprietà del terreno (doc. 2);
- successivamente si trasferiva in Liguria, ove decedeva il CP_3
19.06.1993 (doc. 3) senza lasciare testamento;
- gli succedevano (ex art. 582 c.c.) l'attrice (2/6) ed il fratello Parte_1
(1/6) (doc. 4); CP_4
- è deceduto il 21.02.2017 (doc. 5) senza lasciare testamento, CP_4 lasciando perciò eredi le convenute (moglie) e Controparte_1 CP_2
(figlia);
[...]
- dal 1984 ha posseduto ed utilizzato in via esclusiva l'intero Parte_1 terreno, pagando tasse, oneri e imposte, recandosi periodicamente sul posto, installando gazebo e ricoverando attrezzature (doc.6, doc.12).
§ La contumacia delle convenute è stata dichiarata con ordinanza a verbale d'udienza del 25.01.2023, recante altresì ammissione della prova orale, per testi ed interrogatorio formale, dedotta in citazione in merito alle sopra indicate circostanze di estrinsecazione del dedotto possesso ultraventennale. A verbale d'udienza del 14.06.2023 è dato atto che le convenute non si sono presentate per rispondere all'interrogatorio formale ut supra ammesso, all'esito di rituale notifica ai sensi dell'art. 292 c.p.c. All'udienza del 08.01.2024 sono stati escussi, a prova diretta di parte attrice, i testi e . Testimone_1 Tes_2
2 Con ordinanza ex art. 127 ter, comma III, c.p.c. del 02.08.2025, la causa è stata tenuta a decisione. Parte attrice non ha effettuato alcun deposito nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§ RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE Ai sensi dell'art. 1158 c.c. “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”. Ai fini dell'usucapione ordinaria di beni immobili è richiesto un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la res come propria, che si protragga per oltre venti anni, cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore. In materia sussistono consolidati principi, enunciati dalla Corte di Cassazione.
- Chi agisce in giudizio deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva, quindi non solo del corpus, ma anche dell'animus. Come evidenziato dalla Suprema Corte, l'elemento psicologico del possesso utile per l'usucapione ordinaria immobiliare consiste nell'intenzione del possessore di comportarsi come proprietario del bene e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, che non è richiesto dall'art. 1158 cod. civ., onde quel che rileva ai fini dell'usucapione non è la convinzione di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di ledere un diritto altrui, bensì la volontà di disporre del bene come se fosse proprio (cfr. Cass. n. 5964/96, Cass. n. 6079/02 e Cass. n. 2857/06).
- Al fine della prova di intervenuta usucapione, necessaria ex art. 2697 c.c., l'esercizio del dominio esclusivo sulla res, attraverso lo svolgimento da parte dell'interessato di attività incompatibili con l'altrui possesso, che avvenga in modo pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto per i venti anni richiesti dall'art. 1158 cod. civ., concreta la sussistenza del corpus possessionis, mentre l'animus possidendi, anche alla luce della norma di cui all'art. 1141 c.c. I comma, è desumibile in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà. (cfr. Cass. Civ., Sez. II, sentenza 10.07.2007, n. 15446)
§ In sintesi, ritiene questo giudice che ricorrano i sopra richiamati requisiti affinché possa dichiararsi in capo all'attrice l'avvenuto acquisto per usucapione oggetto di domanda. A tale conclusione si perviene in forza dei seguenti elementi.
Deposizioni testimoniali. I testi escussi hanno sostanzialmente confermato gli assunti attorei, senza che sia emerso alcun elemento che possa far dubitare della genuinità ed attendibilità delle relative deposizioni.
3 Per costante e consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la prova dell'acquisto per usucapione della proprietà o di altro diritto reale su bene immobile, in quanto vertente su una situazione di fatto può essere fornita anche per testimoni (Cass. Civ. 26.07.1977, n. 3342 - Cass. Civ. 19.07.1999, n. 7692). Documenti. La documentazione prodotta da parte attrice si pone in piena coerenza con i relativi assunti, con particolare riferimento all'atto notarile del 13.05.1980 (doc. 1) ed alla sopra citata documentazione catastale, ipotecaria ed anagrafica. Mancata risposta all'interrogatorio formale. L'interrogatorio formale delle convenute è stato ut supra ammesso sulle seguenti circostanze:
“A) vero che, dal 1984, la signora ha utilizzato in esclusiva e per Parte_1 intero il terreno sito in Comune di Quartu S.E. (CA), distinto in Catasto al Foglio 54, mappali 87 e 256? B) vero che, dopo la separazione, il signor si trasferiva in Liguria e qui CP_3 dimorava sino alla morte, avvenuta nel 1993? D) vero che le tasse, imposte, utenze ed oneri condominiali relativi al terreno di cui al capo A) sono stati pagati per intero dalla signora , dal 1984, data della Parte_1 separazione, sino ad oggi?” Ai sensi dell'art. 232, comma I, c.p.c., “Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.”. Nel presente giudizio monocratico, detta valutazione è rimessa al G.I. in funzione di giudice unico. Ciò premesso, l'assenza delle convenute nella predetta udienza deve essere considerata, alla luce del quadro istruttorio sopra delineato, quale ammissione dei fatti dedotti nell'interrogatorio.
§ Sul consolidamento dell'intera proprietà in capo all'attrice. Sui trasferimenti, inter vivos e mortis causa, di cui in atti, relativi agli indivisi 5/6 (cinque sesti) del diritto di proprietà sull'immobile oggetto di domanda, fanno necessariamente fede le risultanze dei pubblici registri immobiliari e, perciò, non deve procedersi ad alcun pronunciamento in merito:
- alla titolarità di detta quota in capo all'attrice, anche considerato che la stessa non ha allegato alcuno stato di incertezza a tal proposito (cfr. Cass. Civ., Sez. II, n. 1210 del 18/01/2017);
- al consolidamento dell'intera proprietà in capo all'attrice per effetto della declaratoria di intervenuto acquisto per usucapione, in suo favore, della residua quota indivisa di 1/6.
4 § Sulle spese del giudizio. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e vengono complessivamente liquidate in dispositivo in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 (e ss. mm. ii.), considerato il valore della causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della domanda di accertamento di intervenuta usucapione, ex art. 1158 c.c., dispiegata in citazione,
DICHIARA l'attrice proprietaria, per intervenuta Parte_1 C.F._1 usucapione ventennale, della quota indivisa di 1/6 (un sesto) del diritto di proprietà dell'immobile censito nel catasto terreni del Comune di Quartu Sant'Elena (CA) al Foglio 54, Particelle 87 e 256.
Condanna le convenute ( ) e Controparte_1 C.F._3 CP_2
), in solido, a rifondere all'attrice le spese del presente C.F._4 procedimento, che liquida in Euro 662,00, oltre spese generali (15%), spese di iscrizione a ruolo ed accessori di legge. Così deciso in Cagliari, addì 5 dicembre 2025
Il giudice
AR PI
5
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE in persona del Dott. AR PI, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6806/2022 di R.G. promossa da:
, nata il [...] a [...], ivi Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata nella Via Carrara al civico 4, presso lo studio dell'Avv. Diana Diana, , che la rappresenta e difende per procura speciale a C.F._2 margine dell'atto di citazione, ATTRICE, CONTRO
, , nata a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._3
, , nata a [...] il [...]; CP_2 C.F._4
CONVENUTE CONTUMACI.
§
CONCLUSIONI DELL'ATTRICE Precisate con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 15.07.2025, come di seguito:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Cagliari, ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta:
– accertare e dichiarare che la signora è divenuta proprietaria della Parte_1 quota pari ad 1/6 del tutto pro indiviso già di proprietà delle signore Controparte_1
e , del terreno distinto al Catasto del Comune di Quartu S.E. (CA),
[...] CP_2
Foglio 54, mapp. 87 e 256 (ex 4/ab), per intervenuta usucapione ultraventennale, avendo posseduto ed utilizzato l'intero terreno da oltre un ventennio pacificamente ed ininterrottamente ed avendovi esercitato tutti i diritti e le facoltà con l'animo di chi ne è proprietario;
– per l'effetto, dichiarare che la signora è divenuta la proprietaria Parte_1 esclusiva dell'intero terreno distinto al Catasto del Comune di Quartu S.E. (CA), Foglio 54, mapp. 87 e 256. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
§
1 FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA ex art. 118 disp. att. c.p.c. Con rituale atto introduttivo, l'attrice ha citato in giudizio le convenute per sentir dichiarare nei loro confronti l'intervenuto acquisto per usucapione ventennale, ex art. 1158 c.c., del diritto di proprietà, per la quota indivisa di 1/6 (un sesto), dell'immobile indicato nelle conclusioni sopra trascritte. Dalla documentazione catastale (doc. 10), ipotecaria (docc. depositati il 31.05.2024, 10.10.2024 e 02.02.2025) ed anagrafica (docc. depositati il 31.05.2024) attorea, si evince l'integrità del contraddittorio. Sussiste altresì la condizione di procedibilità di cui al D. Lgs. 28/2010 (docc. 8 e 9). Quanto al merito del giudizio, per quanto rileva ai fini della decisione, nell'atto introduttivo del giudizio è allegato che:
- in data 13.05.1980 e , coniugi in comunione dei Parte_1 CP_3 beni, acquistavano la piena proprietà di un terreno sito in Quartu Sant'Elena (CA), loc. “Sa Guardia” – “Is Istaineddus”, distinto al Catasto al Foglio 54, mappali 87 e 256, come da atto notarile (doc. 1);
- nel 1984 i coniugi si separavano consensualmente, mantenendo la comproprietà del terreno (doc. 2);
- successivamente si trasferiva in Liguria, ove decedeva il CP_3
19.06.1993 (doc. 3) senza lasciare testamento;
- gli succedevano (ex art. 582 c.c.) l'attrice (2/6) ed il fratello Parte_1
(1/6) (doc. 4); CP_4
- è deceduto il 21.02.2017 (doc. 5) senza lasciare testamento, CP_4 lasciando perciò eredi le convenute (moglie) e Controparte_1 CP_2
(figlia);
[...]
- dal 1984 ha posseduto ed utilizzato in via esclusiva l'intero Parte_1 terreno, pagando tasse, oneri e imposte, recandosi periodicamente sul posto, installando gazebo e ricoverando attrezzature (doc.6, doc.12).
§ La contumacia delle convenute è stata dichiarata con ordinanza a verbale d'udienza del 25.01.2023, recante altresì ammissione della prova orale, per testi ed interrogatorio formale, dedotta in citazione in merito alle sopra indicate circostanze di estrinsecazione del dedotto possesso ultraventennale. A verbale d'udienza del 14.06.2023 è dato atto che le convenute non si sono presentate per rispondere all'interrogatorio formale ut supra ammesso, all'esito di rituale notifica ai sensi dell'art. 292 c.p.c. All'udienza del 08.01.2024 sono stati escussi, a prova diretta di parte attrice, i testi e . Testimone_1 Tes_2
2 Con ordinanza ex art. 127 ter, comma III, c.p.c. del 02.08.2025, la causa è stata tenuta a decisione. Parte attrice non ha effettuato alcun deposito nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§ RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE Ai sensi dell'art. 1158 c.c. “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”. Ai fini dell'usucapione ordinaria di beni immobili è richiesto un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la res come propria, che si protragga per oltre venti anni, cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore. In materia sussistono consolidati principi, enunciati dalla Corte di Cassazione.
- Chi agisce in giudizio deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva, quindi non solo del corpus, ma anche dell'animus. Come evidenziato dalla Suprema Corte, l'elemento psicologico del possesso utile per l'usucapione ordinaria immobiliare consiste nell'intenzione del possessore di comportarsi come proprietario del bene e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, che non è richiesto dall'art. 1158 cod. civ., onde quel che rileva ai fini dell'usucapione non è la convinzione di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di ledere un diritto altrui, bensì la volontà di disporre del bene come se fosse proprio (cfr. Cass. n. 5964/96, Cass. n. 6079/02 e Cass. n. 2857/06).
- Al fine della prova di intervenuta usucapione, necessaria ex art. 2697 c.c., l'esercizio del dominio esclusivo sulla res, attraverso lo svolgimento da parte dell'interessato di attività incompatibili con l'altrui possesso, che avvenga in modo pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto per i venti anni richiesti dall'art. 1158 cod. civ., concreta la sussistenza del corpus possessionis, mentre l'animus possidendi, anche alla luce della norma di cui all'art. 1141 c.c. I comma, è desumibile in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà. (cfr. Cass. Civ., Sez. II, sentenza 10.07.2007, n. 15446)
§ In sintesi, ritiene questo giudice che ricorrano i sopra richiamati requisiti affinché possa dichiararsi in capo all'attrice l'avvenuto acquisto per usucapione oggetto di domanda. A tale conclusione si perviene in forza dei seguenti elementi.
Deposizioni testimoniali. I testi escussi hanno sostanzialmente confermato gli assunti attorei, senza che sia emerso alcun elemento che possa far dubitare della genuinità ed attendibilità delle relative deposizioni.
3 Per costante e consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la prova dell'acquisto per usucapione della proprietà o di altro diritto reale su bene immobile, in quanto vertente su una situazione di fatto può essere fornita anche per testimoni (Cass. Civ. 26.07.1977, n. 3342 - Cass. Civ. 19.07.1999, n. 7692). Documenti. La documentazione prodotta da parte attrice si pone in piena coerenza con i relativi assunti, con particolare riferimento all'atto notarile del 13.05.1980 (doc. 1) ed alla sopra citata documentazione catastale, ipotecaria ed anagrafica. Mancata risposta all'interrogatorio formale. L'interrogatorio formale delle convenute è stato ut supra ammesso sulle seguenti circostanze:
“A) vero che, dal 1984, la signora ha utilizzato in esclusiva e per Parte_1 intero il terreno sito in Comune di Quartu S.E. (CA), distinto in Catasto al Foglio 54, mappali 87 e 256? B) vero che, dopo la separazione, il signor si trasferiva in Liguria e qui CP_3 dimorava sino alla morte, avvenuta nel 1993? D) vero che le tasse, imposte, utenze ed oneri condominiali relativi al terreno di cui al capo A) sono stati pagati per intero dalla signora , dal 1984, data della Parte_1 separazione, sino ad oggi?” Ai sensi dell'art. 232, comma I, c.p.c., “Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.”. Nel presente giudizio monocratico, detta valutazione è rimessa al G.I. in funzione di giudice unico. Ciò premesso, l'assenza delle convenute nella predetta udienza deve essere considerata, alla luce del quadro istruttorio sopra delineato, quale ammissione dei fatti dedotti nell'interrogatorio.
§ Sul consolidamento dell'intera proprietà in capo all'attrice. Sui trasferimenti, inter vivos e mortis causa, di cui in atti, relativi agli indivisi 5/6 (cinque sesti) del diritto di proprietà sull'immobile oggetto di domanda, fanno necessariamente fede le risultanze dei pubblici registri immobiliari e, perciò, non deve procedersi ad alcun pronunciamento in merito:
- alla titolarità di detta quota in capo all'attrice, anche considerato che la stessa non ha allegato alcuno stato di incertezza a tal proposito (cfr. Cass. Civ., Sez. II, n. 1210 del 18/01/2017);
- al consolidamento dell'intera proprietà in capo all'attrice per effetto della declaratoria di intervenuto acquisto per usucapione, in suo favore, della residua quota indivisa di 1/6.
4 § Sulle spese del giudizio. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e vengono complessivamente liquidate in dispositivo in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 (e ss. mm. ii.), considerato il valore della causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della domanda di accertamento di intervenuta usucapione, ex art. 1158 c.c., dispiegata in citazione,
DICHIARA l'attrice proprietaria, per intervenuta Parte_1 C.F._1 usucapione ventennale, della quota indivisa di 1/6 (un sesto) del diritto di proprietà dell'immobile censito nel catasto terreni del Comune di Quartu Sant'Elena (CA) al Foglio 54, Particelle 87 e 256.
Condanna le convenute ( ) e Controparte_1 C.F._3 CP_2
), in solido, a rifondere all'attrice le spese del presente C.F._4 procedimento, che liquida in Euro 662,00, oltre spese generali (15%), spese di iscrizione a ruolo ed accessori di legge. Così deciso in Cagliari, addì 5 dicembre 2025
Il giudice
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