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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 22/12/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4012/2025 SEPARAZIONE PERSONALE SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Marta Maria RECALCATI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 4012/2025 promossa con ricorso depositato il 13/10/2025 da:
1) Parte_1 nata a San Giovanni in [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Massimo Mocchetti del Foro di Varese
e
2) Parte_2
Nato a Palazzo Adriano (PA) il 15.06.1988 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Simona Garavaglia del Foro di Busto Arsizio
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Varese, in data 29 agosto 2018
(anno 2018 atto n. 78 parte I) con i seguenti figli minorenni:
e entrambi nati l'8.10.2020. Per_1 Per_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina1 di 6 I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 13.10.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto.
2. I figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori secondo la Per_1 Per_2 disciplina dell'affido condiviso, che si impegnano ad accudirli, educarli ed istruirli con costanza e continuità.
3. Per le questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale, mentre le questioni di gestione straordinaria e, in ogni caso, le decisioni di maggiore interesse riguardanti educazione, istruzione e salute dei minori dovranno essere discusse preventivamente ed assunte in accordo tra i genitori.
4. e saranno collocati prevalentemente presso il domicilio della madre, Per_1 Per_2 IGa , alla quale rimane assegnato l'immobile adibito a casa Parte_1 famigliare, sito in Varese, Vie E. Ponti 19, con tutti i mobili e gli arredi ivi esistenti, esclusi i beni strettamente personali del IG che si dà atto essere già stati Pt_2 integralmente asportati da parte dello stesso. La NO terrà a proprio carico Pt_1 tutte le spese ordinarie relative alla casa assegnatale (utenze, Tari, domestica, riparazioni ordinarie, ecc..).
5. Il Signor ha già lasciato la casa familiare, trasferendosi presso altra Pt_2 abitazione sita in Mezzovico (CH), Via la Munda 4 e si impegna a trasferire formalmente la propria residenza entro novembre 2025.
6. Diritto di visita. I tempi di permanenza dei figli minori con e presso il padre vengono stabiliti con le seguenti modalità, a conferma delle abitudini già in essere e sperimentate sinora dai genitori, fatto comunque sempre salvo eventuale diverso accordo di volta in volta raggiunto tra gli stessi, tenuto conto delle esigenze delle parti e dei desideri dei figli:
• Il Signor , compatibilmente con gli impegni di lavoro e le esigenze dei Pt_2 genitori e dei figli stessi, potrà vedere liberamente e;
Per_1 Per_2 comunque il padre potrà tenere con sé i figli nei pomeriggi liberi in cui è di riposo, dall'uscita dall'asilo sino alle ore 19.00 e due week end al mese, dal venerdì pomeriggio o sabato mattina (in base ai turni di lavoro), quando andrà
a prenderli all'uscita dell'asilo il venerdì, a casa il sabato, fino alle ore 20.00 della domenica successiva, quando li riaccompagnerà a casa della madre dopo cena o, previa comunicazione alla madre, sino al lunedì mattina, quando provvederà ad accompagnarli direttamente all'asilo; in ragione della pagina2 di 6 variabilità dei propri impegni di lavoro il IG si impegna a Pt_2 comunicare alla NO e concordare con la stessa i giorni infra Pt_1 settimanali e i week end in cui terrà e non appena riceverà la Per_1 Per_2 lista dei propri turni di lavoro e comunque entro il giorno 25 del mese precedente a quello di riferimento.
A decorrere dal 1.1.2027, al fine di garantire una miglior gestione e organizzazione del diritto di visita, anche in considerazione delle future esigenze lavorative della NO , le parti, quanto ai giorni Pt_1 infrasettimanali, stabiliscono che il padre potrà tenere con sé i figli dal mercoledì pomeriggio, quando andrà a prenderli al termine della scuola, sino alle ore 19.00 del giovedì, quando li riaccompagnerà a casa della madre.
Resta inoltre inteso tra le parti che il padre potrà vedere e Per_1 Per_2 anche in momenti ulteriori rispetto a quelli sopra indicati previo accordo tra i genitori e compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici e non dei figli.
• e trascorreranno con un genitore il giorno della Vigilia di Per_1 Per_2
Natale e il Natale con l'altro genitore ad anni alterni così come trascorreranno la Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro sempre compatibilmente con i turni di lavoro dei genitori e tenuto contro delle esigenze dei figli, della NO e del Sig. . Da quando i bambini Pt_1 Pt_2 frequenteranno la scuola primaria, e trascorreranno le Per_1 Per_2 festività Natalizie secondo la seguente suddivisione: dal 23 dicembre dopo la fine delle lezioni sino al 30 dicembre ad ore 20.00 con uno dei genitori e dal
30 dicembre al 6 gennaio con l'altro; inoltre, i coniugi concordemente attueranno il principio dell'alternanza di anno in anno per la cena/notte del
24 dicembre con un genitore e il pranzo di Natale con l'altro genitore.
• Durante il periodo estivo e trascorreranno 15 giorni anche Per_1 Per_2 non consecutivi con il padre. Detti periodi verranno concordati fra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno.
I genitori potranno concordare tra di loro ogni ulteriore e/o diversa modalità di visita e/o di godimento delle vacanze e delle altre occasioni festive, nel rispetto delle esigenze primarie e prioritarie dei figli.
In ogni caso, laddove il padre o la madre non potessero tenere con sé e Per_1
nei giorni di propria competenza per gravi ragioni, tra cui in particolare per Per_2
pagina3 di 6 esigenze di lavoro, i genitori si impegnano a modificare i giorni di visita per garantire la frequentazione concordata in termini quantitativi e qualitativi. Resta inteso che il genitore che si trovasse impossibilitato per gravi ragioni a tenere con sé i bambini nei giorni di competenza dovrà avvisare l'altro genitore con congruo anticipo, in modo da organizzare tempestivamente la gestione dei bambini, con minor disagio possibile anche per questi ultimi.
Al fine di tutelare la serenità e il benessere psicofisico dei figli minori, e consentire loro un equilibrato e progressivo adattamento alla nuova situazione familiare derivante dalla separazione, i coniugi si impegnano a far frequentare, incontrare o trascorrere tempo con i rispettivi nuovi/e compagni/e con gradualità e tenendo in considerazione il benessere psicofisico dei minori.
7. Contributo al mantenimento dei figli. A titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori e , il Signor verserà direttamente alla madre la Per_1 Per_2 Pt_2 somma mensile di euro 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00) ciascuno per 12 mensilità, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario in via anticipata il giorno uno di ogni mese, con decorrenza dall'emissione della sentenza di omologa, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT dei prezzi al consumo.
8. Le spese straordinarie necessarie per e , ivi compresa la retta Per_1 Per_2 dell'asilo e la mensa, sanitarie non coperte dal SSN, sportive e ludiche, saranno sostenute integralmente dal Signor fino al 31.12.2026. In seguito, il padre Pt_2 terrà a proprio carico il 70% delle spese straordinarie dei figli, mentre il restante 30% verrà pagato dalla IGa . Pt_1
Per la natura e la tipologia delle spese, i ricorrenti dichiarano di richiamarsi integralmente ai parametri di classificazione adottati dal Tribunale e dalla Corte di
Appello di Milano con il Protocollo n. 8334/25 del giugno 2025 “Linee Guida spese extra assegno di mantenimento per figli minori e maggiorenni non economicamente indipendenti o con disabilità”. I ricorrenti si riportano altresì integralmente al richiamato Protocollo anche circa le modalità di comunicazione, autorizzazione/diniego e rimborso (ove necessario) delle spese oggetto del Protocollo medesimo.
Resta inteso tra le parti che l'eventuale costo della baby-sitter che si occuperà dei figli minori quando la IGa lavorerà, sarà ad esclusivo carico di quest'ultima. Pt_1
pagina4 di 6 9. Il Signor contribuirà al mantenimento della moglie mediante il versamento Pt_2 mensile onnicomprensivo dell'importo di € 200,00 (euro duecento/00), da versarsi in via anticipata entro il giorno 1 di ogni mese, con decorrenza dall'emissione della sentenza di omologa, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo fino al 31.12.2026 per dar modo alla moglie di conseguire l'abilitazione a svolgere l'attività di educatrice e/o reperire un'attività lavorativa.
10. Gli importi di cui agli assegni familiari erogati dallo stato italiano e dallo stato svizzero verranno divisi equamente al 50% tra i coniugi sino al mese di giugno 2027.
Dopo tale data la NO percepirà in via esclusiva l'assegno unico relativo ai Pt_1 figli pagato dallo Stato Italiano, mentre il IG percepirà l'eventuale Pt_2 differenza dell'assegno familiare pagato dallo Stato Svizzero;
le detrazioni fiscali relativamente alle spese sostenute in favore dei figli verranno divise equamente al
50% tra entrambi i genitori.
11. Il IG , fino al 31.12.2026, terrà altresì a proprio esclusivo carico le Pt_2 rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale. A decorrere dal 1.1.2027 le rate del mutuo verranno ripartite al 70% a carico del sig. ed il 30% a Pt_2 carico della IGa , e ciò fino alla sua naturale estinzione e/o accollo dello Pt_1 stesso da parte di terzi. Il tutto con espressa rinuncia a qualsiasi diritto di ripetizione dei pagamenti eseguiti in esecuzione dell'indicata ripartizione.
12. Il IG provvederà per l'anno 2026 al pagamento dei biglietti aerei che Pt_2 utilizzeranno moglie e figli per recarsi in Calabria per le vacanze estive.
13. Il IG provvederà per gli anni 2025 e 2026 al pagamento di bollo e Pt_2 assicurazione auto della IGa . Pt_1
14. La IGa manterrà l'uso e la proprietà dell'autovettura alla stessa Pt_1 intestata, mentre il IG provvederà al pagamento dei canoni del leasing Pt_2 della propria autovettura.
15. I ricorrenti si impegnano reciprocamente a tenersi informati circa le eventuali variazioni della loro residenza e/o domicilio e si danno fin da ora reciproco assenso alla richiesta di rilascio e/o rinnovo dei passaporti e/o documenti validi per l'espatrio anche con riferimento ai minori, fermo restando che per l'eventuale espatrio dei figli minori è necessario il preventivo accordo scritto da parte di entrambi i genitori.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. pagina5 di 6 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 29.08.2018, in Varese, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Varese (anno 2018 atto n. 78 parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio dell'11 dicembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Marta Maria RECALCATI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 4012/2025 promossa con ricorso depositato il 13/10/2025 da:
1) Parte_1 nata a San Giovanni in [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Massimo Mocchetti del Foro di Varese
e
2) Parte_2
Nato a Palazzo Adriano (PA) il 15.06.1988 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Simona Garavaglia del Foro di Busto Arsizio
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Varese, in data 29 agosto 2018
(anno 2018 atto n. 78 parte I) con i seguenti figli minorenni:
e entrambi nati l'8.10.2020. Per_1 Per_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina1 di 6 I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 13.10.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto.
2. I figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori secondo la Per_1 Per_2 disciplina dell'affido condiviso, che si impegnano ad accudirli, educarli ed istruirli con costanza e continuità.
3. Per le questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale, mentre le questioni di gestione straordinaria e, in ogni caso, le decisioni di maggiore interesse riguardanti educazione, istruzione e salute dei minori dovranno essere discusse preventivamente ed assunte in accordo tra i genitori.
4. e saranno collocati prevalentemente presso il domicilio della madre, Per_1 Per_2 IGa , alla quale rimane assegnato l'immobile adibito a casa Parte_1 famigliare, sito in Varese, Vie E. Ponti 19, con tutti i mobili e gli arredi ivi esistenti, esclusi i beni strettamente personali del IG che si dà atto essere già stati Pt_2 integralmente asportati da parte dello stesso. La NO terrà a proprio carico Pt_1 tutte le spese ordinarie relative alla casa assegnatale (utenze, Tari, domestica, riparazioni ordinarie, ecc..).
5. Il Signor ha già lasciato la casa familiare, trasferendosi presso altra Pt_2 abitazione sita in Mezzovico (CH), Via la Munda 4 e si impegna a trasferire formalmente la propria residenza entro novembre 2025.
6. Diritto di visita. I tempi di permanenza dei figli minori con e presso il padre vengono stabiliti con le seguenti modalità, a conferma delle abitudini già in essere e sperimentate sinora dai genitori, fatto comunque sempre salvo eventuale diverso accordo di volta in volta raggiunto tra gli stessi, tenuto conto delle esigenze delle parti e dei desideri dei figli:
• Il Signor , compatibilmente con gli impegni di lavoro e le esigenze dei Pt_2 genitori e dei figli stessi, potrà vedere liberamente e;
Per_1 Per_2 comunque il padre potrà tenere con sé i figli nei pomeriggi liberi in cui è di riposo, dall'uscita dall'asilo sino alle ore 19.00 e due week end al mese, dal venerdì pomeriggio o sabato mattina (in base ai turni di lavoro), quando andrà
a prenderli all'uscita dell'asilo il venerdì, a casa il sabato, fino alle ore 20.00 della domenica successiva, quando li riaccompagnerà a casa della madre dopo cena o, previa comunicazione alla madre, sino al lunedì mattina, quando provvederà ad accompagnarli direttamente all'asilo; in ragione della pagina2 di 6 variabilità dei propri impegni di lavoro il IG si impegna a Pt_2 comunicare alla NO e concordare con la stessa i giorni infra Pt_1 settimanali e i week end in cui terrà e non appena riceverà la Per_1 Per_2 lista dei propri turni di lavoro e comunque entro il giorno 25 del mese precedente a quello di riferimento.
A decorrere dal 1.1.2027, al fine di garantire una miglior gestione e organizzazione del diritto di visita, anche in considerazione delle future esigenze lavorative della NO , le parti, quanto ai giorni Pt_1 infrasettimanali, stabiliscono che il padre potrà tenere con sé i figli dal mercoledì pomeriggio, quando andrà a prenderli al termine della scuola, sino alle ore 19.00 del giovedì, quando li riaccompagnerà a casa della madre.
Resta inoltre inteso tra le parti che il padre potrà vedere e Per_1 Per_2 anche in momenti ulteriori rispetto a quelli sopra indicati previo accordo tra i genitori e compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici e non dei figli.
• e trascorreranno con un genitore il giorno della Vigilia di Per_1 Per_2
Natale e il Natale con l'altro genitore ad anni alterni così come trascorreranno la Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro sempre compatibilmente con i turni di lavoro dei genitori e tenuto contro delle esigenze dei figli, della NO e del Sig. . Da quando i bambini Pt_1 Pt_2 frequenteranno la scuola primaria, e trascorreranno le Per_1 Per_2 festività Natalizie secondo la seguente suddivisione: dal 23 dicembre dopo la fine delle lezioni sino al 30 dicembre ad ore 20.00 con uno dei genitori e dal
30 dicembre al 6 gennaio con l'altro; inoltre, i coniugi concordemente attueranno il principio dell'alternanza di anno in anno per la cena/notte del
24 dicembre con un genitore e il pranzo di Natale con l'altro genitore.
• Durante il periodo estivo e trascorreranno 15 giorni anche Per_1 Per_2 non consecutivi con il padre. Detti periodi verranno concordati fra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno.
I genitori potranno concordare tra di loro ogni ulteriore e/o diversa modalità di visita e/o di godimento delle vacanze e delle altre occasioni festive, nel rispetto delle esigenze primarie e prioritarie dei figli.
In ogni caso, laddove il padre o la madre non potessero tenere con sé e Per_1
nei giorni di propria competenza per gravi ragioni, tra cui in particolare per Per_2
pagina3 di 6 esigenze di lavoro, i genitori si impegnano a modificare i giorni di visita per garantire la frequentazione concordata in termini quantitativi e qualitativi. Resta inteso che il genitore che si trovasse impossibilitato per gravi ragioni a tenere con sé i bambini nei giorni di competenza dovrà avvisare l'altro genitore con congruo anticipo, in modo da organizzare tempestivamente la gestione dei bambini, con minor disagio possibile anche per questi ultimi.
Al fine di tutelare la serenità e il benessere psicofisico dei figli minori, e consentire loro un equilibrato e progressivo adattamento alla nuova situazione familiare derivante dalla separazione, i coniugi si impegnano a far frequentare, incontrare o trascorrere tempo con i rispettivi nuovi/e compagni/e con gradualità e tenendo in considerazione il benessere psicofisico dei minori.
7. Contributo al mantenimento dei figli. A titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori e , il Signor verserà direttamente alla madre la Per_1 Per_2 Pt_2 somma mensile di euro 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00) ciascuno per 12 mensilità, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario in via anticipata il giorno uno di ogni mese, con decorrenza dall'emissione della sentenza di omologa, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT dei prezzi al consumo.
8. Le spese straordinarie necessarie per e , ivi compresa la retta Per_1 Per_2 dell'asilo e la mensa, sanitarie non coperte dal SSN, sportive e ludiche, saranno sostenute integralmente dal Signor fino al 31.12.2026. In seguito, il padre Pt_2 terrà a proprio carico il 70% delle spese straordinarie dei figli, mentre il restante 30% verrà pagato dalla IGa . Pt_1
Per la natura e la tipologia delle spese, i ricorrenti dichiarano di richiamarsi integralmente ai parametri di classificazione adottati dal Tribunale e dalla Corte di
Appello di Milano con il Protocollo n. 8334/25 del giugno 2025 “Linee Guida spese extra assegno di mantenimento per figli minori e maggiorenni non economicamente indipendenti o con disabilità”. I ricorrenti si riportano altresì integralmente al richiamato Protocollo anche circa le modalità di comunicazione, autorizzazione/diniego e rimborso (ove necessario) delle spese oggetto del Protocollo medesimo.
Resta inteso tra le parti che l'eventuale costo della baby-sitter che si occuperà dei figli minori quando la IGa lavorerà, sarà ad esclusivo carico di quest'ultima. Pt_1
pagina4 di 6 9. Il Signor contribuirà al mantenimento della moglie mediante il versamento Pt_2 mensile onnicomprensivo dell'importo di € 200,00 (euro duecento/00), da versarsi in via anticipata entro il giorno 1 di ogni mese, con decorrenza dall'emissione della sentenza di omologa, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo fino al 31.12.2026 per dar modo alla moglie di conseguire l'abilitazione a svolgere l'attività di educatrice e/o reperire un'attività lavorativa.
10. Gli importi di cui agli assegni familiari erogati dallo stato italiano e dallo stato svizzero verranno divisi equamente al 50% tra i coniugi sino al mese di giugno 2027.
Dopo tale data la NO percepirà in via esclusiva l'assegno unico relativo ai Pt_1 figli pagato dallo Stato Italiano, mentre il IG percepirà l'eventuale Pt_2 differenza dell'assegno familiare pagato dallo Stato Svizzero;
le detrazioni fiscali relativamente alle spese sostenute in favore dei figli verranno divise equamente al
50% tra entrambi i genitori.
11. Il IG , fino al 31.12.2026, terrà altresì a proprio esclusivo carico le Pt_2 rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale. A decorrere dal 1.1.2027 le rate del mutuo verranno ripartite al 70% a carico del sig. ed il 30% a Pt_2 carico della IGa , e ciò fino alla sua naturale estinzione e/o accollo dello Pt_1 stesso da parte di terzi. Il tutto con espressa rinuncia a qualsiasi diritto di ripetizione dei pagamenti eseguiti in esecuzione dell'indicata ripartizione.
12. Il IG provvederà per l'anno 2026 al pagamento dei biglietti aerei che Pt_2 utilizzeranno moglie e figli per recarsi in Calabria per le vacanze estive.
13. Il IG provvederà per gli anni 2025 e 2026 al pagamento di bollo e Pt_2 assicurazione auto della IGa . Pt_1
14. La IGa manterrà l'uso e la proprietà dell'autovettura alla stessa Pt_1 intestata, mentre il IG provvederà al pagamento dei canoni del leasing Pt_2 della propria autovettura.
15. I ricorrenti si impegnano reciprocamente a tenersi informati circa le eventuali variazioni della loro residenza e/o domicilio e si danno fin da ora reciproco assenso alla richiesta di rilascio e/o rinnovo dei passaporti e/o documenti validi per l'espatrio anche con riferimento ai minori, fermo restando che per l'eventuale espatrio dei figli minori è necessario il preventivo accordo scritto da parte di entrambi i genitori.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. pagina5 di 6 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 29.08.2018, in Varese, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Varese (anno 2018 atto n. 78 parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio dell'11 dicembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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