Ordinanza collegiale 23 giugno 2025
Sentenza 23 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 23/04/2026, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00491/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00434/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 434 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
PE SI, AR LI, VA NO, ST FE, BR La IN, TO AR, EL AC, IO NG, NC LO, VI SA IN, LI SA, ER MA, ER AR, PE RO, IE TO, IA RR e AT RI, rappresentati e difesi dagli avvocati Filippo Giorgio e RO NI Pignataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona Presidente in carica della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall'avvocato Isabella Fornelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
EZ P.A. - Centro Servizi Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento della P.A. e Commissione Interministeriale Ripam, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
RO Di LA, AN QU, VA AO, LU AL, NC MA, GA MO, VA De AR, VA LI, MO QU, VA RP, UD AL, EA CH, NI IO, NI AF, VI SC, LO NI OR, RA AR, OR AM, IA TR e IT NN, non costituiti in giudizio;
TR MA, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Montanaro e Valeria Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- della det. n. 73 del 27.01.2023 cod. cifra 106/DIR/2023/00073, di approvazione dei verbali e graduatorie della Commissione esaminatrice e nomina vincitori come risultanti in ultimo dal verbale n. 14 della seduta del 17.01.2023, profilo Specialista Risorse Economiche e Finanziarie, Bando n. 25 area “Economico-finanziaria”, in parte qua, pubblicata sul BURP del 02.02.2023 nonché, per quanto di ragione, dell'Avviso sul sito istituzionale della Regione Puglia del 31.01.2023, laddove si rende nota l'approvazione delle suddette graduatorie;
quanto ai motivi aggiunti:
- dell'atto dirigenziale n. 565 del 15.05.2023 (Cod. cifra 106/DIR/2023/00565, doc. n. 19), avente ad oggetto Concorsi per titoli ed esame per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D per vari profili professionali. Bando n. 25 area professionale “Area Economico-Finanziaria” - profilo professionale “Specialista risorse economico-finanziarie”, n. 18 posti - Rettifica e approvazione graduatoria di cui alla D.D. 73 del 27.01.2023.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, di EZ Pa e di TR MA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 la dott.ssa NA NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TT
1. I ricorrenti hanno partecipato al concorso indetto dalla Regione Puglia con il bando n. 25, di cui alla determina n. 1250 del 19 novembre 2021, come rettificata con determina dirigenziale n. 1371 del 15 dicembre 2021 (BURP n. 160 – supplemento del 23 dicembre 2021) per la copertura di 18 posti di categoria “D” - posizione economica “D1”, area professionale “Economico - Finanziaria” - profilo professionale “Specialista Risorse Economico - Finanziarie”.
Tra i requisiti di ammissione al concorso, l’art. 2 del bando prescrive il possesso, alternativamente, di uno dei seguenti titoli di studio: laurea di primo livello secondo la classificazione di cui al D.M. 270/2004; laurea magistrale di cui al D.M. n. 270/2004; ovvero laurea di primo livello (L), diploma di laurea (DL), laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) equiparata alle precedenti.
L’art. 7, lettera a), del medesimo bando di concorso, concernente la valutazione dei titoli aggiuntivi, prevede l’attribuzione del punteggio per titoli di studio fino a un massimo di punti 8, come segue:
- 1,5 punti per laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l’ammissione al concorso; sono escluse le lauree propedeutiche alla Laurea Specialistica o Laurea Magistrale utilizzata per l’ammissione al concorso;
- 0,5 punti per master di I livello
- 1,5 punti per master di II livello
- 2 punti per diploma di specializzazione
- 2,5 punti per dottorato di ricerca .
Gli odierni ricorrenti, all’atto della presentazione della domanda di ammissione, hanno dichiarato tutti di essere in possesso di un “Diploma di Laurea” (DL) “vecchio ordinamento”.
I deducenti hanno conseguito un punteggio utile a divenire idonei nella gravata graduatoria, senza che tuttavia fosse loro riconosciuto il punto e mezzo ulteriore ex art. 7, co. 4, lett. a) del bando di gara.
1.1 Con il presente mezzo di tutela, i ricorrenti hanno impugnato, domandandone l’annullamento, gli atti di cui in epigrafe, incluse le previsioni del bando, deducendone l’illegittimità per violazione della normativa di settore ed eccesso di potere sotto svariati aspetti. Lamentano la mancata attribuzione dell’ulteriore punteggio di 1,5 in relazione alla laurea “vecchio ordinamento”, chiedendo l’accertamento del diritto al riconoscimento dell’assegnazione del punteggio aggiuntivo di 1,5 punti.
1.2 Le Amministrazioni intimate, costituitesi in giudizio, hanno eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso in quanto collettivo e, nel merito, l’infondatezza del gravame, invocandone la reiezione.
1.3 Con ordinanza n. 865, pubblicata e comunicata il 23 giugno 2025, questa Sezione ha disposto l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, prescrivendone le modalità.
1.4 Le parti hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive pretese.
1.5 All’udienza pubblica del 22 ottobre 2025, la causa è stata introitata per la decisione.
2. - Il ricorso è inammissibile, in quanto collettivo, come eccepito dalla difesa regionale.
3. - Invero, questa sezione, con argomentazioni dalle quali non si ravvisano motivi per discostarsi, ha già affermato che La giurisprudenza è costante nel ritenere che “nel processo amministrativo il ricorso collettivo, presentato da una pluralità di soggetti con un unico atto, è ammissibile nel solo caso in cui sussistano, congiuntamente, i requisiti dell’identità di situazioni sostanziali e processuali (ossia che le domande giudiziali siano identiche nell’oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi) e dell’assenza di un conflitto di interessi tra le parti” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 21.4.2017, n. 1866) (T.A.R. Puglia, Bari, sezione prima, 19 dicembre 2022, n. 1766): la proposizione del ricorso collettivo, nel processo amministrativo, rappresenta una deroga generale al principio secondo il quale ogni domanda, fondata su un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal singolo titolare con azione separata; mentre la proposizione contestuale di un’impugnativa da parte di più soggetti, sia essa rivolta contro uno stesso atto o contro più atti tra loro connessi, è soggetta al rispetto di stringenti requisiti, sia di segno negativo che di segno positivo, i.e. una identità di posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti e l’assenza di una situazione di conflittualità di interessi, anche solo potenziale, per effetto della quale l’accoglimento della domanda di alcuni ricorrenti sarebbe incompatibile con l’accoglimento delle istanze degli altri, privando il giudice della possibilità di controllare la concreta ed individuale pretesa vantata da ciascuno di essi (ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 5 ottobre 2018, n. 5719; 6 giugno 2017, n. 2700; id., Sez. IV, 27 gennaio 2015, n. 363; 29 dicembre 2011, n. 6990) (T.A.R, Lazio, Roma, sezione prima bis, 2 marzo 2022, n. 2432).
Va, pertanto, verificata la sussistenza del requisito positivo, costituito dalla identità di posizioni sostanziali e processuali in rapporto a domande giudiziali fondate sulle stesse ragioni difensive (T.A.R. Puglia, Bari, sezione prima, cit., 19 dicembre 2022, n. 1766).
Nella specie, è pacifico che i ricorrenti, accomunati solo dall’identità della questione giuridica fatta valere con il ricorso, abbiano posizioni del tutto differenti, in considerazione della diversa collocazione in graduatoria (la cui natura di atto plurimo, ma a contenuto differente - per la diversa posizione in elenco - in relazione a ciascun graduato, determina, ontologicamente, la impossibilità di considerare identiche le posizioni giuridiche fatte valere) (T.A.R. Puglia, Bari, sezione prima, 19 dicembre 2022, n. 1766).
La disomogeneità delle posizioni emerge, tra l’altro, dalla considerazione che ciascun ricorrente reclama di “scalare” la graduatoria collocandosi in posizione diversa.
Come condivisibilmente eccepito dalla regione Puglia resistente, la posizione soggettiva dei ricorrenti, ancorché collegata al comune interesse a vedersi riconosciuto un punteggio aggiuntivo in relazione al titolo di studio vantato, non si delinea come sostanzialmente identica, avendo esse riportato punteggi differenti all’esito della prova scritta, di tal che il rispettivo petitum non può enuclearsi come univoco, attesa la diversa incidenza dell’omogenea attribuzione del punteggio positivo sulle diverse ed eterogenee posizioni determinate agli esiti della prova (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sezione prima bis, 2 marzo 2022, n. 2432), il che non consente di qualificare le medesime come un’unica parte processuale.
Dunque, non c’è identità di posizioni.
Peraltro, è stato del pari condivisibilmente osservato che deve ritenersi inammissibile il ricorso collettivo proposto da più soggetti, tutti non utilmente collocati in graduatoria di merito, con conseguente possibile conflitto di interessi tra gli stessi, non solo potenzialmente, attesa l’evidente impossibilità di configurare in modo univoco la c.d. prova di resistenza, in ragione delle diverse posizioni occupate (T.A.R. Lazio, Roma, sezione terza, 25 ottobre 2021, n. 10918).
Nella fattispecie concreta in esame, i ricorrenti hanno ottenuto punteggi disparati e conseguenti posizioni in graduatoria del tutto diversificate, venendo quindi gli stessi a trovarsi in posizione di potenziale conflittualità, anche in vista di un eventuale futuro scorrimento e/o utilizzo da parte di altri enti della graduatoria.
4. - Per le ragioni sopra esposte, il ricorso va dichiarato inammissibile.
5. - Sussistono i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA SP, Presidente
Maria Luisa Rotondano, Consigliere
NA NI, Consigliere, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| NA NI | NA SP |
IL SEGRETARIO