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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/10/2025, n. 1959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1959 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n.3147 del 2025 del R.G. Lavoro e Previdenza
TRA
, nata il [...] a [...] C.F. e ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rapp.ta e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Alberto di Capua (C.F. ) e dall'avv. Antonio Esposito (C.F. C.F._2
) e con gli stessi elett.me domiciliata, in Meta (NA), alla Via S.E. De C.F._3 Martino, n. 4
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso, come in atti CP_1 RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.6.2025, la ricorrente in epigrafe promuoveva ricorso ex art. 445, comma 6, c.p.c. contestando la definizione del procedimento per atp R.G. 7367 del 2024, in cui aveva rassegnato le seguenti conclusioni: a) accertare e dichiarare - anche a mezzo del C.T.U., che sin da ora si chiede - ai sensi e per gli effetti delle Leggi 509/88 – 508/88 – 289/1990 –118/1971 – 382/1970 – 18/1980 e successive modifiche che la sig.ra ha diritto al riconoscimento dello status di Parte_1 invalido civile nella misura del 100% a seguito della espletanda Ctu, con conseguente riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento o, in alternativa in percentuale superiore al 75%; b) per l'effetto condannare, l' in persona del CP_1 Presidente p.t., alla corresponsione in favore della sig.ra dell'assegno Parte_1 mensile di invalidità civile nella misura di cui alle leggi 509/88 – 508/88 – 289/1990 – 118/1971 – 382/1970 – 18/1980 e successive modifiche, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, oltre svalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivaluta a partire dal 120° giorno della domanda amministrativa;
c) per l'effetto, condannare l' in persona del legale CP_1 rapp.te p.t., domiciliato per la carica in Castellammare di Stabia (Na) alla Via Savorito n. 1/8 (Sede competente zonale) all'immediata corresponsione in favore della ricorrente del trattamento pensionistico riservato per gli invalidi civili e cioè l'assegno mensile di invalidità civile e di tutti gli altri benefici di legge a decorrere dal mese successivo rispetto a quello della presentazione della domanda amministrativa” Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte convenuta, deducendo la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, con ogni conseguenza di legge.
1 All'esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c., la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
********** Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della iniziativa giudiziale di merito al vaglio del Tribunale. Invero, va rilevato che la Corte ha ritenuto improponibile il ricorso straordinario per Cassazione avverso l'ordinanza, che abbia dichiarato la inammissibilità del procedimento instaurato per ATP, per difetto dei relativi presupposti, in quanto provvedimento non destinato ad incidere con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva sostanziale, attesa la possibilità per l'interessato di promuovere il giudizio di merito – e stante la idoneità di tale provvedimento a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 2, essendo il procedimento sommario già giunto a conclusione (Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 15.6.2017, n. 14909), ne deriva, pertanto, la ammissibilità del presente giudizio di merito. Ai fini di una miglior comprensione della vicenda al vaglio è necessario ricostruire gli accadimenti, nel loro sviluppo cronologico.
Con ricorso per atp contraddistinto dal n. 7367 del 2024, Parte_1 rassegnava le conclusioni, in epigrafe riprodotte.
Si costituiva l' deducendo: che l'istante, con riduzione permanente CP_1 CP_2 della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e 13 L.118/71 e art 9 DL 509/88) – percentuale 85%, con decorrenza da ottobre 2022 (v. verbale sanitario allegato), in data 25/09/2024, veniva sottoposto a visita di revisione sanitaria da parte della competente commissione medica dell' e, all'esito, confermato con riduzione CP_1 CP_2 permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e 13 L.118/71 e art 9 DL 509/88; che avverso le suddette valutazioni sanitarie l'istante proponeva opposizione iscrivendo a ruolo il presente giudizio;
Che controparte propone domanda nuova nella misura in cui chiede di accertare il ricorrere di uno stato di aggravamento sanitario legittimante il riconoscimento del diritto a percepire il beneficio dell'indennità di accompagnamento, laddove l'ultima revisione muoveva dal riconoscimento di una percentuale invalidante del 85%, inidonea a supportare le prestazioni assistenziali oggi richieste;
che una tale discrasia si riflette sul principio della necessaria domanda amministrativa precedente la pretesa azionata in sede giudiziale, risultando azionata una prestazione diversa da quella disconosciuta con il verbale del 25/09/2024; che, pertanto, la domanda di accertamento medico-legale dello stato di aggravamento delle condizioni fisiche dell'istante deve essere dichiarata improponibile, mancando una previa domanda amministrativa in tal senso.”
Il Tribunale, all'esito, così definiva il procedimento per atp: rilevato che all'esito della revisione è stata, comunque, confermata la percentuale utile al beneficio, già in godimento (assegno mensile di assistenza, da 85% a 75%); rilevato che parte istante ha evidenziato che l'azione è finalizzata esclusivamente al riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità civile e della pensione di inabilità al 100%, con riferimento alle condizioni sanitarie accertate e valutate in sede di revisione amministrativa;
rilevato che, pertanto, la domanda finalizzata ad ottenere l'assegno mensile di assistenza è carente di interesse ad agire, trattandosi di beneficio già in godimento, mentre la domanda di pensione non è sorretta da domanda di aggravamento;
rilevato che la parte non ha subito alcun pregiudizio all'esito della visita di revisione, avendo ottenuto la conferma della condizione sanitaria necessaria per fruire del beneficio già in godimento e che ogni diverso accertamento impone la presentazione di una domanda di aggravamento;
rilevato che, nelle note depositate in data 15.4.2025, la parte istante ha così dedotto: “in primis, si evidenzia
2 che l'odierno giudizio scaturisce da un procedimento di revisione cui ha dato impulso CP_ direttamente l' Precedentemente a tale accertamento, alla ricorrente era stata riconosciuta - previa sua domanda che conteneva la richiesta di accertamento anche per la pensione di inabilità civile (100%) - un grado di invalidità pari all' 85%. La differenza in termini di punteggio determina quantomeno due distinti motivi di interesse ad agire in capo alla ricorrente e precisamente: Il diritto della stessa a vedersi riconosciuto quantomeno l'80% del grado della propria invalidità civile onde poter conseguire l'autonomo e distinto (rispetto alla provvidenza economica dell'assegno mensile di invalidità civile). Ed infatti, la normativa vigente prevede espressamente“…i lavoratori con un'invalidità superiore al 75% hanno diritto a benefici pensionistici: per ogni anno lavorato sono accreditati 2 mesi di contributi in più, sino ad un massimo di 5 anni;
per coloro che hanno un'invalidità superiore all'80% e oltre, è previsto l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia;
il riconoscimento di una percentuale di invalidità civile nella misura del 100% da diritto ai seguenti benefici: – esenzione dal ticket per le prestazioni mediche specialistiche, diagnostiche e sui medicinali…”.2)Il secondo motivo di interesse risiede nella richiesta – tuttora attuale – di riconoscimento della pensione di inabilità al 100%, che costituisce prestazione distinta e ulteriore rispetto all'assegno mensile di assistenza (già in godimento). CP_ Ancora una volta sul punto si contesta l'eccezione dell' in ordine ad una presunta carenza della prodromica domanda amministrativa atteso che, a sommesso parere di questa difesa non sussisterebbe differenza procedurale tra la domanda finalizzata al riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità civile (74% - 99%) e la domanda di pensione di inabilità civile per invalidi totali al 100%; rilevato che la domanda di vecchiaia è legata a distinta domanda amministrativa, pertanto, la richiesta è, in ogni caso, improponibile;
rilevato che la richiesta di pensione è inammissibile, per mancanza di domanda di aggravamento (cfr. Cassazione 27454 del 2023);
PQM
revoca la nomina del ctu e rigetta la richiesta di atp. Avverso il predetto provvedimento proponeva opposizione la parte ricorrente, deducendo la illegittimità della decisione ed evidenziando, in primo luogo, la sussistenza dell'interesse ad agire in capo alla ricorrente “La valutazione negativa operata dal Tribunale circa l'ammissibilità della domanda di ATP ex art. 445-bis c.p.c. si fonda su una erronea interpretazione dei presupposti applicativi della norma, nonché su un travisamento del contenuto e della portata della domanda originaria. Ed infatti, la sig.ra Parte_1 aveva già formulato una domanda amministrativa finalizzata al riconoscimento dell'invalidità totale (100%) e alla pensione di inabilità civile, come documentato nel fascicolo, e ciò ben prima della revisione sanitaria avvenuta il 25.09.2024. L'istanza originaria era espressamente finalizzata non solo all'assegno mensile, ma anche al riconoscimento della pensione di inabilità, come evidenziato dalla documentazione amministrativa allegata e ribadito nelle note scritte del 15.04.2025….. Nel caso di specie, la sig.ra aveva già incluso nella propria istanza amministrativa la richiesta di Pt_1 riconoscimento della pensione di inabilità civile, come dedotto nella nota difensiva del 15.04.2025, allegata agli atti. Non vi è quindi nuova pretesa, ma contestazione del mancato accoglimento della richiesta originaria. Ebbene, il verbale di invalidità prodotto dalla stessa parte ricorrente, con le note del 5.9.2025, relativo alla domanda del 16.9.2022, risulta definito in data 11.1.2023, con riconoscimento dell'85 % e la parte non ha dedotto di averlo impugnato nel termine semestrale. Il predetto verbale, pertanto, è divenuto inoppugnabile. Alla visita di revisione disposta, poi, dall' Istituto in data 24.9.2024, è stata riconosciuta la percentuale del 75%, utile comunque a percepire la prestazione già riconosciuta nel 2023; pertanto, alcuna lesione è ravvisabile in capo alla ricorrente, la quale,
3 per far valere un aggravamento, avrebbe dovuto presentare una nuova domanda amministrativa, essendosi gli effetti della prima domanda esauritisi, a seguito del primo verbale divenuto inoppugnabile. Infine, solo per mera completezza espositiva, va rilevato che se è vero che il giudizio per atp è finalizzato al solo accertamento delle condizioni sanitare è altrettanto vero che tale accertamento deve essere funzionale ad un diritto, concretamente indicato e deve essere sorretto da interesse ad agire.
In ogni caso, il procedimento per atp deve essere preceduto dalla presentazione di idonea domanda amministrativa, prevista per i singoli benefici. Pertanto, i benefici, pure astrattamente conseguibili e genericamente indicati in atti, (46%, contribuzione figurativa, pensione di vecchiaia, etc.) non sono stati preceduti da idonea domanda amministrativa. Il ricorso, pertanto, deve esser rigettato. Spese secondo soccombenza, in assenza di dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.. e con liquidazione al di sotto dei minimi tariffari, tenuto conto della natura della controversia e delle condizioni cliniche della parte.
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione; condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese di lite, liquidate in CP_1
€ 1.200, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge. Si comunichi. Torre Annunziata, 6.10.2025 Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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