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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 19/09/2025, n. 1253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1253 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2900 del 2024, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. MOHAMED AHMED OMAR Parte_1
GIAMPAOLO, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, contumace;
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_2 dall'Avv. ROMEO DANIELA GIOVANNA;
-resistenti -
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 24.9.24 impugnava dinanzi al Tribunale di Agrigento, Parte_1 in funzione di Giudice del Lavoro, l'intimazione di pagamento n.
29120249011764847000 unitamente ai sottesi avvisi di addebito di competenza del Giudice del Lavoro.
Segnatamente:
1. n° 59120112000287445000, di €. 4.852,75, per crediti relativi a modello CP_1
DM 10 e somme aggiuntive, anno 2011;
2. n° 59120140001788150000, di €. 28.895,45, per crediti relativi a CP_1 modello DM 10 e somme aggiuntive, anno 2013 e 2014;
3. n° 59120150000121514000, di €. 24.440,24, per crediti relativi a CP_1 modello DM 10 e somme aggiuntive, anno 2014 e 2015;
4. n° 59120150001551484000, di €. 4.499,15, per crediti relativi a modello CP_1
DM 10 e somme aggiuntive, anno 2012;
1 5. n° 59120150001829777000, di €. 13.702,97, per crediti relativi a CP_1 modello DM 10 e somme aggiuntive, anno 2015;
6. n° 59120150001829878000, di €. 1.615,10, per crediti relativi a modello CP_1
DM 10 rettificativo e somme aggiuntive, anno 2013;
7. n° 59120160002490868000, di €. 2.702,77, per crediti relativi a modello CP_1
DM 10 e somme aggiuntive, interessi di mora anni 2011 e 2012;
8. n° 59120180000130452000, di €. 1.069,41, per crediti relativi a modello CP_1
DM 10 e somme aggiuntive, interessi di mora anno 2012.
Rilevava che gli avvisi sub 5 e 6 erano già stati annullati con sent. n. 870/24 del
Tribunale di Agrigento, eccepiva la prescrizione e negava la regolarità della notifica degli atti presupposti, lamentava il difetto di motivazione del provvedimento impugnato e l'irregolare conteggio degli interessi di mora.
Si costituiva tempestivamente contestando le avverse pretese e chiedendo CP_2 il rigetto del ricorso.
, regolarmente intimato, rimaneva contumace. CP_1
Istruita la causa solo documentalmente, la stessa veniva decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 17.9.25.
Motivi della decisione Appare utile, preliminarmente, richiamare i consolidati principi giurisprudenziali relativi al complesso tema delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, ordinatamente riassunti nella sentenza della S.C. sez. VI, 02/09/2020, n. 18256:
“13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma
1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del
1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n.
24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui
l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al
2 giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art.
618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni”.
Nel caso di specie la parte ha esperito azione recuperatoria ed azione ex art. 615
c.p.c.
Tanto premesso, la causa va decisa sulla scorta del motivo relativo alla prescrizione ex art. 3, comma 9, della legge 335/1995 in base al principio della ragione più liquida quale derivazione degli artt. 24 e 11 Cost. (si leggano Cass.
Sez. U, Sentenza n. 9936 del 2014 e Cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014 così massimata: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c.., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”). In forza della contumacia di , infatti, manca agli atti documentazione CP_1 attestante la notifica degli atti presupposti, il che non consente di verificare il rispetto del termine prescrizionale quinquennale nell'invio degli atti interruttivi da parte di CP_2
Alla luce di quanto esposto il ricorso va accolto, le spese sono poste in capo ad e compensate nei confronti di la quale ha dimostrato di aver CP_1 CP_2 provveduto a notificare atti interruttivi, liquidate come da dispositivo tenuto conto della materia, dell'attività e del valore della causa.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara prescritti i crediti di cui all'intimazione di pagamento n.
29120249011764847000, limitatamente agli avvisi di addebito nn.
59120112000287445000, 59120140001788150000, 59120150000121514000,
59120150001551484000, 59120150001829777000, 59120150001829878000,
59120160002490868000, 59120180000130452000.
Compensa le spese di lite nei confronti di e le pone in capo ad CP_2 CP_1 liquidandole in euro 4.217,00, oltre spese, IVA e CPA, con distrazione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Agrigento, 19/09/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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