Ordinanza collegiale 30 gennaio 2024
Ordinanza collegiale 29 novembre 2024
Sentenza 5 giugno 2025
Decreto collegiale 27 novembre 2025
Decreto collegiale 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 05/06/2025, n. 10948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10948 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 10948/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05292/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5292 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Alvise Vergerio Di Cesana, Massimiliano Pozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alvise Vergerio Di Cesana in Roma, via G.P. Da Palestrina n. 19;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Pasquali e Rita Di Meo, con domicilio eletto presso l’Avvocatura capitolina in Roma, via del Tempio di Giove, 21
nei confronti
Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica del Comune di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Stefania Carrino e Carmine Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l’annullamento
della Determina Dirigenziale di Roma Capitale prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- con la quale è stato espresso parere contrario all’assegnazione in regolarizzazione dell’alloggio di E.R.P., di proprietà dell’A.T.E.R., abitato dalla ricorrente e di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso;
-di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, compresa, ove occorra, la D.D. n. -OMISSIS-, citata nel provvedimento di cui sopra e di contenuto sconosciuto; nonché, in via subordinata, affinché venga sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 53, comma 2, lett. a), della L.R. Lazio n. 27/2006, pubblicata sul BUR n. 36 del 30 dicembre 2006, per violazione dell’art. 3 Cost.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e dell’Ater di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 9 maggio 2025 il dott. Gabriele La Malfa Ribolla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
-con ricorso notificato il 2 maggio e depositato il 6 maggio 2019, la sig.ra -OMISSIS- impugna la determina notificatale il -OMISSIS- avente a oggetto esito contrario in ordine all’istanza di assegnazione in regolarizzazione di alloggio di proprietà dell’ATER sito in Roma, via -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-;
-l’istanza è stata presentata il -OMISSIS- dalla sig.ra -OMISSIS-, nell’ambito di un nucleo familiare composto dalla richiedente e altre quattro persone, compresa la ricorrente -OMISSIS-;
-il provvedimento impugnato è motivato con riferimento al carattere successivo al -OMISSIS-, termine rilevante per l’accertamento anagrafico ex art. 53 della l.r. 27/2006, dell’occupazione dell’alloggio da parte della sig.ra -OMISSIS- e di suo figlio e della cessata occupazione, da parte della richiedente e di altra componente del nucleo familiare, in data -OMISSIS-;
-il provvedimento dà atto del preavviso di rigetto e di controdeduzioni presentate dalla ricorrente, che ha chiesto di riconsiderare il giudizio, sulla base dell’affermazione di trovarsi già nell’appartamento prima del -OMISSIS-;
-l’art. 53 cit. prevede che l’assegnazione in regolarizzazione è subordinata al protrarsi dell’occupazione senza soluzione di continuità da parte dello stesso nucleo familiare fino al momento dell’assegnazione, da comprovarsi in via esclusiva tramite certificazione anagrafica o verbale di accertamento della Polizia municipale o autodenuncia dell’occupante in data anteriore al -OMISSIS-;
-il ricorso si basa sui seguenti motivi di diritto:
(i) “ Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione della legge n. 241 del 1990. Violazione e falsa applicazione dell’art. 53 della L.R. Lazio n. 27/2006. Violazione del D.P.R. n. 445/2000. Violazione della L.R. Lazio n. 11/2011 e della D.G.R. Lazio n. 626/2007. Violazione del principio di legittimo affidamento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, sviamento ”;
Per la ricorrente rileverebbe il solo fatto storico dell’occupazione a prescindere dalla certificazione anagrafica, tenuto conto anche della modalità prevista dall’art. 53 citato dell’autodenuncia.
Ciò anche in forza di un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme e della necessità di non discriminare la platea degli aventi diritto, sulla base di circostanze “casuali” come la variazione anagrafica.
In sede di controdeduzioni al preavviso di rigetto la ricorrente ha ribadito il dato storico dell’occupazione antecedente al -OMISSIS-.
(ii) “ Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione della legge n. 241 del 1990. Violazione e falsa applicazione dell’art. 53 della L.R. Lazio n. 27/2006. Violazione della L.R. Lazio n. 11/2011 e della D.G.R. Lazio n. 626/2007. Violazione del principio di legittimo affidamento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, sviamento ”;
Si sarebbe formato il silenzio-assenso sull’istanza in questione, tenuto conto del decorso del termine di legge per la definizione dell’istanza, pari a 90 giorni, o in alternativa del termine previsto dall’art. 11 della l.r. 11/2007, che ha stabilito che l’istruttoria delle istanze debba concludersi entro 24 mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;
(iii) “ Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione della legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, sviamento ”;
L’ufficio sanatorie avrebbe ignorato i contenuti delle controdeduzioni al preavviso di rigetto.
(iv) “ Questione di legittimità costituzionale ”;
In subordine la ricorrente propone questione di legittimità costituzionale dell’art. 53, co. 2, lett. a della l.r. 27/2006 del Lazio;
-si sono costituiti in giudizio Roma Capitale e l’ATER di Roma per chiedere il rigetto del ricorso, dapprima con atto di stile e poi, con successivi atti, esponendo le rispettive argomentazioni difensiva;
-la ricorrente è stata ammessa in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato;
-previo rinvio della causa alle udienze di merito del 15 novembre 2024 e del 26 gennaio 2024, in ragione della pendenza e della prossimità dell’esito di una nuova domanda di sanatoria, all’udienza del 9 maggio 2025, presenti le parti come da verbale, la causa è stata trattenuta per la decisione;
Ritenuto che:
-preliminarmente, in ordine alla rilevanza della questione sopravvenuta, consta in atti in relazione alla nuova istanza di sanatoria una nota dell’ATER, che preavvisa la richiesta al competente Dipartimento di Roma Capitale del rigetto della nuova istanza di regolarizzazione, stante l’inidoneità ad uso abitazione dell’immobile, ai sensi dell’art. 22, co. 140 della l.r. 1/2020;
-il ricorso è infondato, potendosi esaminare congiuntamente i motivi proposti;
-la previsione di uno specifico requisito documentale (certificazione anagrafica o verbale di accertamento della Polizia municipale o autodenuncia dell’occupante, in data anteriore al -OMISSIS-) consente alla procedura di assegnazione in regolarizzazione di alloggio di esplicarsi regolarmente, sulla base di dati necessariamente formali;
-la previsione di un termine entro il quale il requisito documentale deve essere formato dipende dalla previsione legislativa regionale, alla cui applicazione le Amministrazioni intimate sono tenute;
-la mera dichiarazione formulata in riscontro al preavviso di rigetto non corrisponde all’autodenuncia di trovarsi nell’immobile in data anteriore al -OMISSIS-;
-la certificazione anagrafica in atti è idonea a comprovare la diversa data di inizio dell’occupazione dell’immobile in questione da parte della ricorrente e del figlio e l’idoneità della certificazione in questione è avvalorata dall’assenza di qualsivoglia autodenuncia da parte dell’occupante in data anteriore al -OMISSIS-;
-l’istanza di regolarizzazione di assegnazione di alloggio non consente di determinare la formazione del silenzio-assenso (“ si rende opportuno rammentare, preliminarmente, che l’art. art. 53 della legge della Regione Lazio n. 27 del 2006 ha aperto una procedura straordinaria di sanatoria quanto alle occupazioni abusive, permettendone la regolarizzazione in favore “di coloro che alla data del -OMISSIS- occupano senza titolo alloggi di edilizia residenziale pubblica (…) in presenza delle condizioni richieste per l’assegnazione”.
Pertanto, in omaggio al consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale questo Collegio non ha motivo di discostarsi, sull’istanza di regolarizzazione dell’occupazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica non si forma il silenzio-assenso ex art. 20 l. n. 241/1990, in quanto il procedimento che consente la formazione di un titolo abilitativo attraverso il meccanismo del silenzio-assenso non può avere luogo nelle ipotesi in cui l’Amministrazione pubblica debba rilasciare sostanzialmente una concessione amministrativa, tanto più che la regolarizzazione può operare solo previa verifica, da parte dell’Amministrazione procedente, della sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla normativa di riferimento ” (cfr. da ultimo Cons. Stato, V. 2151/2025; nello stesso senso, TAR Lazio, V-ter, 9698/2025, che ha ribadito anche che il mero decorso del tempo dal momento della presentazione non può di per sé fondare il legittimo affidamento nell’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica);
-quanto all’affermata mancanza della valutazione delle osservazioni procedimentali, l’Amministrazione ha dato atto delle controdeduzioni e replicato in modo logico e sintetico con riferimento al dato normativo applicabile, la cui chiarezza non consente interpretazioni alternative. In tal senso si richiama il consolidato indirizzo giurisprudenziale sull’assenza dell’obbligo di analitica confutazione delle osservazioni procedimentali in sede di provvedimento conclusivo, anche in assenza di questioni meritevoli di maggiore e più articolato approfondimento determinanti per l’esito del procedimento;
-la questione di legittimità costituzionale non è fondata, tenuto conto del fatto che non è irragionevole, da parte della legge regionale in questione, fissare termini entro i quali vanno comprovati i requisiti dell’occupazione, quale elemento di partenza per consentire all’Amministrazione di vagliare le possibilità di procedere alle regolarizzazioni entro limiti cronologici determinati;
-la questione di legittimità costituzionale sembra difettare altresì del requisito della rilevanza, tenuto conto che il provvedimento è plurimotivato, anche con riferimento all’intervenuto trasferimento in data -OMISSIS- di due componenti del nucleo familiare, questione non affrontata con il gravame;
-va confermata, sussistendone i presupposti, l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato già disposta con decreto -OMISSIS- dalla Commissione istituita presso questo Tribunale;
-le spese di lite sono compensate, sussistendone eccezionali ragioni riconducibili alla peculiarità della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Conferma l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato della ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Alessandra Vallefuoco, Referendario
Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gabriele La Malfa Ribolla | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.