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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/03/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, Dott.ssa Fabrizia di Palma, in funzione di Giudice del lavoro, all' odierna udienza, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6387/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: invalidità civile
TRA
OS RI IS e RB SC, in qualità di eredi di
RB AN SQ, nato ad [...] il [...] e deceduto il
26.05.2023, rapp.ti e difesi, come in atti, dall'Avv.to De Filippo Lucia, presso il cui studio elettivamente domiciliano
RICORRENTI
E
I.N.P.S., in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall' Avv. Oliva Anna
RESISTENTE
NONCHE'
RB RI LA n.q. E RB RE n.q.
EREDI CONTUMACI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.12.2022, il de cuius aveva introdotto giudizio di merito avente ad oggetto la formulazione di contestazioni rispetto alle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. nominato nel giudizio recante R.G. n. 4243/2021 ed avente ad oggetto istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere (indennità di accompagnamento). Nelle more del giudizio decedeva l'istante e si costituivano gli eredi OS AR UI
e RB RA depositando comparsa di costituzione, rispettivamente in data
10.06.2024 e 03.01.2025, con la quale chiedevano l'accoglimento del ricorso introduttivo.
Disposta, altresì, l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi, questi ultimi rimanevano contumaci.
L'Inps si costituiva in giudizio contestando le conclusioni di parte avversa in ordine alla specificità dei motivi di contestazione e alla fondatezza della domanda.
Preliminarmente, va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'accertamento tecnico preventivo e proporre il giudizio de quo.
L' art 445 bis c.p.c prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre, pertanto, esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive, si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del c.t.u. adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni,
o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete.
Inoltre, la specificità dei motivi di contestazione alla c.t.u. deve essere intesa come una esplicitazione delle ragioni della contestazione (esplicitazione dell'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente tecnico di ufficio) con precisa e puntuale indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e, conseguentemente, il riconoscimento di quanto richiesto.
Nel caso de quo, il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue.
Si osserva che, nel caso di specie, il c.t.u. nominato in sede di a.t.p., all'esito delle operazioni peritali, ha formulato la seguente diagnosi: “[…] il sig. RB IO
LE è affetto dalle seguenti principali infermità:
• Carcinoma polmonare. • Cardiopatia ipertensiva.
• Ipertrofia prostatica benigna.
• Arteriopatia ostruttiva periferica.
• Broncopneumopatia cronica ostruttiva.
L'istante è da considerarsi invalido civile con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed
i compiti propri della sua età con difficoltà gravi ovvero 100%.
Nonostante la complessa diagnosi formulata e pur ritenendo il Sig. RB IO
LE invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età (L.509/88 – 124/98) grave 100%, il perito non riconosceva la sussistenza dei presupposti per accedere al beneficio dell'indennità di accompagnamento precisando che: “il paziente è un uomo che presenta il quadro clinico posto in diagnosi, determinante compromissioni organiche per le quali necessita di assistenza sanitaria, con
l'uso costante di terapie mediche ma non sono presenti le condizioni di necessità di assistenza continua per adempiere agli atti quotidiani della vita e per poter deambulare che sono i presupposti di legge per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento”.
Di qui, l'interesse giuridico dei ricorrenti n.q. alla proposizione del presente giudizio ed alla contestazione delle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u.
Il giudicante, sulla scorta delle contestazioni attoree e di nuova documentazione medica, ha, pertanto, ritenuto di disporre la nomina di un nuovo c.t.u., il quale, sulla base dell'esame della nuova documentazione medica allegata al ricorso, attestante un peggioramento del quadro clinico, ha riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere da gennaio 2022 e fino al momento del decesso del Sig. RB IO LE.
Nello specifico, nelle sue considerazioni l'ausiliario del giudice ha precisato che: “Peraltro, stante la diagnosi di carcinoma polmonare […] va ricordato che le neoplasie polmonari non necessariamente nelle fasi iniziali comportano una compromissione delle condizioni generali di gravità tale da pregiudicare lo svolgimento, in autonomia, degli atti quotidiani della vita. Peraltro, per quanto si evince dalla documentazione disponibile, nella fattispecie non risulta nemmeno praticata una chemioterapia aggressiva ma unicamente radioterapia che, come noto, ha effetti collaterali estremamente meno invalidanti.
L'unica obiettività disponibile, poi, è quella della consulenza del Dott. RA Zuppieri che descrive un soggetto senza importanti compromissioni neuromotorie o respiratorie. La diagnostica per immagini disponibili è quella riportata nel certificato Emicenter relativo alla radioterapia che descrive solo piccoli noduli neoplastici (il più grande è di 3 X 2 cm).
Peraltro anche nel certificato dell'emicenter del gennaio 2021 descrive “condizioni cliniche buone, con Karnofsky 100% (il Karnofsky nel certificato è indicato con la sigla KPS) e assenza di dolori (VAS = 0 nel certificato).
Al controllo del novembre 2022, poi, si parla di un'insufficienza renale cronica con necessità di catetere vescicale a permanenza e, qualche mese dopo compaiono metastasi ossee.
Sulla scorta di tali elementi e ribadito che deve essersi trattato di un quadro in evoluzione peggiorativa, tenuto conto dell'età, delle altre patologie coesistenti e di quanto è possibile riscostruire dell'evoluzione della neoplasia sulla scorta dei flash clinici disponibili e prima riportati, credo possa ritenersi sufficientemente ragionato retrodatare la compromissione delle condizioni generali di entità tale da rendere necessaria un'assistenza continua a decorrere dal gennaio 2022.
In definitiva, il consulente tecnico nominato in tale fase del giudizio, alla luce del peggioramento delle condizioni di salute del de cuius e sulla base della sua valutazione circa il decorso delle patologie da cui risultava affetto il Sig. RB IO LE, riconosce il diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere da gennaio 2022 e fino al decesso dello stesso avvenuto in data 26.05.2023.
Orbene, le conclusioni del c.t.u. nominato in questa fase, invero, appaiono convincenti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, perché precise ed immuni da vizi logici.
Al riguardo, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Corte di Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass.
7341/2004; Cass. 2151/2004; Cass. 11054/2003). Sul punto, si osserva che, in adesione ai più recenti arresti giurisprudenziali espressi dalla Suprema Corte (vedasi, ex multis, Cass.
6085/2014), la presente fase contenziosa, instauratasi a seguito di contestazioni svolte in ordine all' elaborato peritale, continua ad incentrarsi unicamente sull' accertamento del solo requisito sanitario. Pertanto, la domanda va parzialmente accolta, con riconoscimento del requisito sanitario per accedere all'indennità di accompagnamento a decorrere da gennaio 2022 e sino al
26.05.2023 (data del decesso).
Tenuto conto del complessivo esito della vicenda processuale e dello stato patologico comunque accertato, le spese di lite dell'atp sono compensate tra le parti.
Per quanto concerne, invece, le spese del presente giudizio di opposizione, esse seguono la soccombenza e si pongono a carico dell'INPS nella misura liquidata in dispositivo.
Le spese di ctu di entrambe le fasi, liquidate con separati decreti, sono poste a carico dell'Inps.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro del tribunale di Nola così decide:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara il de cuius invalido con necessità di assistenza continua da gennaio 2022 al 26.05.2023 (data decesso);
2) Compensa tra le parti le spese di lite della fase atp;
3) Condanna l'Inps al pagamento delle spese processuali del giudizio di opposizione liquidate in € 2.697,00, oltre spese generali, iva e cpa, con attribuzione;
4) Le spese di c.t.u. per entrambe le fasi, liquidate come da separati decreti, si pongono a carico dell'INPS.
Si comunichi, a cura della cancelleria, alle parti costituite.
Nola, 18.3.25
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Fabrizia Di Palma