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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/02/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Rachele Olivero, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg. 5798/2021 promossa da:
(Cf./P.Iva ), elettivamente domiciliata in Torino, Corso Parte_1 P.IVA_1
Vittorio Emanuele II n. 83, presso lo studio dell'avv. Luca Mastromatteo
), che lo rappresenta e difende per delega in atti;
Email_1
attrice; contro
(Cf./P.Iva. ), elettivamente domiciliata in Torino, Corso Francia CP_1 P.IVA_2
n. 80, presso lo studio degli avv.ti Salvatore Zavaglia ( e Email_2
Filippo Consoli ( , che la rappresentano e difendono Email_3
per delega in atti;
convenuta;
Oggetto: patto di non concorrenza;
concorrenza sleale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrice: “…in via principale
→ accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, l'inadempimento di CP_1
al Non-disclosure agreement stipulato con in data 16 giugno 2016 ed in
[...] Parte_1
particolare per la violazione del patto di non concorrenza e del divieto di divulgazione di informazioni riservate ivi contenuti;
→ in ogni caso, accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, la condotta illecita consistente in atti di concorrenza sleale posta in essere da ex articolo 2598 CP_1
comma 3 c.c.;
→ per l'effetto condannare, del caso anche attraverso i poteri equitativi ex articolo 1226
c.c., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in CP_1
favore di di tutti i danni patrimoniali quantificati nella complessiva Parte_1
somma di Euro 1.058.033,87 - e segnatamente quanto alla somma di Euro 53.000,00 a titolo di danno emergente relativo alla gara “SUV additional console parts”, quanto alla somma di
Euro 446.955,61 a titolo di lucro cessante relativo alla gara “SUV additional console parts” e quanto alla somma di Euro 558.078,26 a titolo di danno perdita di chances per le altre gare-
o, in alternativa, del minor importo di Euro 1.031.338,31 – e segnatamente quanto alla somma di Euro 53.000,00 a titolo di danno emergente relativo alla gara “SUV additional console parts”, quanto ad Euro 420.260,05 a titolo di danno perdita di chances nella gara
“SUV additional console parts” ed Euro 558.078,26 a titolo di danno perdita di chances per le altre gare, ovvero, in ogni caso, la maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in via istruttoria…
In ogni caso
→ condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla CP_1
rifusione in favore di delle spese legali, incluse spese generali, C.P.A. Parte_1 ed I.V.A. e del contributo unificato, oltre esposti.”;
Convenuta: “…Nel merito
- Respingersi, per tutti i motivi di cui in atti, tutte le domande spiegate dalla Parte_1 in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore ing.
[...]
nei confronti della in persona del legale rappresentante pro CP_2 Parte_2 CP_1
tempore sig. poiché infondate in fatto ed in diritto, mandando integralmente assolta CP_3
la convenuta
In ogni caso
- Con il pieno favore di spese e competenze di lite, oltre rimborso spese generali 15%,
I.V.A. (se non deducibile) e C.P.A. nelle misure di legge, con vittoria di spese di eventuale
CTU e CTP di parte”.
MOTIVAZIONE
2 1. Le domande attoree hanno ad oggetto:
- l'accertamento dell'inadempimento contrattuale della avendo costei violato CP_1
l'obbligo di riservatezza e il patto di non concorrenza di cui agli artt. 2 e 6 del “Non-disclosure
Agreement Per progetto e (cfr. doc. 5 fasc. att.), accordo CP_4 Controparte_5
sottoscritto, a detta di parte attrice, dalla e dalla in data 16/06/2016 CP_1 Parte_1
e poi trasferito dalla alla in conseguenza del conferimento Parte_1 Parte_1 di ramo d'azienda del 3/07/2018 (cfr. visura camerale di cui al doc. 1 fasc. att., Parte_1
p.10; atto di aumento di capitale e conferimento di ramo d'azienda di cui al doc. 2 fasc. att.; relazione di stima di cui al doc. 3 fasc. att.); in particolare, l'attrice ha rappresentato che il predetto accordo sarebbe stato stipulato per tutelare la dalla divulgazione di Parte_1
informazioni relative al progetto, bandito dalla società russa concernente la CP_4 progettazione di “quattro mobiletti destinati ad esser montati nella parte posteriore di alcune vetture sui sedili e nel tunnel sulla parte anteriore” (cfr. cit., p. 3), progetto che la Parte_1 si sarebbe aggiudicata, riservando a sé l'attività di progettazione e affidando alla
[...] CP_1
“la materiale realizzazione degli stampi” (cfr. cit., p. 4); tuttavia, la in violazione
[...] CP_1 dell'accordo di riservatezza e non concorrenza, avvalendosi “delle informazioni riservate ottenute da e del know-how di quest'ultima” (cfr. cit.,p. 9), avrebbe “intrapreso una Parte_1 trattativa commerciale con nell'estate e nell'autunno del 2020” (cfr. cit., p. 9), CP_4 aggiudicandosi, in tal modo, un successivo progetto bandito dalla denominato “SUV CP_4 additional console parts”(cfr. doc. 8 fasc. att.), avente ad oggetto “la progettazione e la costruzione di mobiletti per autovetture… del tutto simili a quelli oggetto della fornitura ad opera di ” (cfr. cit., p. 7); Parte_1
- l'accertamento del compimento da parte della di atti di concorrenza sleale CP_1
ex art. 2598 n. 3 Cc per essersi avvalsa illegittimamente del know-how di Parte_1 appreso “nel contesto della relazione commerciale tra le due società”, “per presentare una proposta progettuale più vantaggiosa a sfruttando in tal modo “il vantaggio CP_4
competitivo che tali informazioni e know how rappresentavano, senza tuttavia sostenere alcun costo per la loro elaborazione” (cfr. cit., p. 17);
- la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali patiti dalla
[...]
ex art. 1218 e 1223 Cc ovvero ex art. 2043 e 2056 Cc, quantificati in Parte_1 complessivi € 1.058.033,87 -di cui € 53.000,00 a titolo di danno emergente, corrispondente
“al numero di ore lavorate dal personale di dedicato al progetto moltiplicato Parte_1
3 per un rate orario medio” (cfr. cit., p. 21); € 446.955,61 a titolo di mancato guadagno, pari al
30% del valore totale della commessa di er il progetto “Suv additional control parts”; € CP_4
558.078,26 a titolo di danno da perdita di chances, corrispondente “al 90% del margine che
avrebbe ottenuto qualora si fosse aggiudicata le altre gare indette da Parte_1 CP_4
(cfr. cit., p. 22)- ovvero, in alternativa, nel minor importo di € 1.031.338,31 -di cu € 53.000,00
a titolo di danno emergente;
€ 420.260,05 a titolo di danno da perdita di chance per la gara
“Suv additional console parts”; € 558.078,26 a titolo di danno da perdita di chances per le altre gare.
Si è costituita la convenuta, chiedendo il rigetto delle domande formulate dalla
[...]
rappresentando: Parte_1
- che nessun patto di non concorrenza sarebbe stato sottoscritto in data 16/06/2016 dalla la quale ha infatti disconosciuto la sottoscrizione apposta a p. 2 del doc. 5 CP_1
fasc. att.;
- che “il primo documento che ricorda e può documentare di aver firmato in CP_1 ordine alla riservatezza è del 15.03.2017” (cfr. comp. risp., p. 9), documento denominato
“Mutual confidentiality agreement” (cfr. doc. 6 fasc. conv.), che non contiene alcun patto di non concorrenza e che ha, in ogni caso, espressamente previsto (all'art. 10) di sostituirsi a
“ogni altra intesa raggiunta tra le parti” (cfr. comp. risp., p. 10);
- che il patto di non concorrenza contenuto nell'accordo del 16/06/2016 (cfr. doc. 5 fasc. att.) sarebbe nullo ex art. 1341 c. 2 Cc, in quanto vessatorio, essendo “riversato all'interno di un più ampio contratto… disciplinante le modalità di trattamento delle informazioni riservate”
(cfr. comp. risp., p. 9) e non specificamente approvato per iscritto;
- che la violazione dell'obbligo di riservatezza e il compimento di atti di concorrenza sleale non sarebbero stati provati dall'attrice, avendo quest'ultima solamente allegato che la avrebbe “sfruttato informazioni e know-how forniti dalla per CP_1 Parte_1 formulare…una complessiva proposta più competitiva” (cfr. comp. risp., p. 15-16), senza indicare alcunché circa il tenore delle offerte economiche presentate;
- che la non avrebbe comunque potuto trarre vantaggio dal know how CP_1 appreso dalla collaborazione con la nell'ambito del primo progetto bandito Parte_1 dalla società russa vinto dalla (denominato “Project Sedan interior CP_4 Parte_1 mechanism”); in particolare, la convenuta non avrebbe potuto sfruttare il citato know how al fine di aggiudicarsi il secondo progetto bandito dalla denominato “SUV additional CP_4
4 console parts”, stante la profonda differenza tra i due progetti, essendo l'uno “riferito a quattro mobiletti da installare su berline di lusso”, l'altro “espressamente riferito ad un fuoristrada”
(cfr. comp. risp., p. 15);
- che le varie voci di danno allegate dall'attrice sarebbero sfornite di prova, stante
“l'omessa indicazione di parametri oggettivi a cui ancorare le pretese economiche formulate in atto di citazione” (cfr. comp. risp., p. 22).
In corso di causa, parte attrice ha proposto ricorso per sequestro conservativo ex art. 671 Cpc, che è stato definito con ordinanza di rigetto del 21/01/2022 (cfr. ordinanza del
21/01/2022 in Nrg 5798/2021 sub. 1).
In data 9/01/2023, la causa è stata assegnata alla scrivente Giudice (poi assente per maternità dal 29/11/2023 al 31/08/2024).
Con ordinanza in data 16/10/2024, la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 Cpc.
2. Preliminarmente, con riguardo alle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni sia dall'attrice che dalla convenuta, si ritiene che debbano essere rigettate in quanto irrilevanti ai fini della presente decisione.
In particolare, l'istanza di verificazione formulata dall'attrice in relazione alla sottoscrizione apposta in calce al “Non-disclosure Agreement Per progetto e CP_4
del 16/06/2016 di cui al doc. 5 fasc. att. (prodotto in giudizio in copia e in Controparte_5
originale) non è stata accolta, stante la superfluità di tale accertamento ai fini della decisione per le ragioni esplicate al punto 3.1.
3. Con riguardo all'invocata responsabilità contrattuale della in punto di CP_1 diritto, con riguardo all'onere della prova in materia di inadempimento contrattuale, va premesso che il creditore che agisce in giudizio per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare il titolo, ossia la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto, ed allegare l'altrui inadempimento, mentre spetta al debitore dimostrare l'esatto adempimento ovvero altri fatti estintivi dell'altrui pretesa;
tale principio trova, tuttavia, un limite nelle ipotesi di inadempimento di obbligazioni negative (ove il diritto nasce soddisfatto e ciò che viene in considerazione è la sua successiva violazione), nel qual caso la prova dell'inadempimento è sempre a carico del creditore (cfr. Cass. Su
13533/2001).
3.1. Nel caso di specie, l'attrice ha dedotto l'inadempimento, da parte della CP_1
5 di due obbligazioni negative: l'obbligazione di “non divulgazione e non uso di informazioni riservate” e l'obbligazione di “non concorrenza” di cui agli art. 2 e 6 dell'accordo denominato
“Non-disclosure Agreement Per progetto e del 16/06/2016 (cfr. CP_4 Controparte_5
doc. 5 fasc. att.).
Parte convenuta ha contestato la fonte negoziale del diritto invocato dall'attrice e ha negato qualsivoglia inadempimento.
Ritiene il Tribunale che le risultanze di causa dimostrino il superamento dell'accordo invocato da parte attrice (Non-disclosure Agreement Per progetto NAMI interni e CP_5
del 16/06/2016) con il successivo “Mutual confidentiality agreement”, stipulato dalla
[...]
e dalla in data 15/03/2017, il cui art. 10 prevede espressamente Parte_1 CP_1 che “this Agreement represents the entire Agreement between the Parties regarding its subject matter and supersedes all prior discussions, agreements and understandings of every kind and nature between them regarding the same” (cfr. doc. 6 fasc. conv.).
Sul punto, non convince la tesi attorea secondo cui l'accordo del 15/03/2017, così come la “Letter of Intent” del 19/04/2017 (cfr. doc. 7, 7.1 fasc. conv.), si riferirebbero “ad un progetto diverso da quello di (cfr. memoria parte attrice ex art. 183 c. 6 n.1, p. 10), relativo ad CP_4 un'altra società committente (TUA Industries Srl). In particolare, emerge dalla documentazione prodotta dalla convenuta che:
- il “Contract for tooling manufacture and testing Work Package”, concluso dalle parti in data 23/06/2017 (cfr. doc. 10 fasc. conv.) e pacificamente finalizzato a regolare la collaborazione tra le stesse in relazione al “Project Sedan Interior mechanism”, individua, all'art. 1, l'oggetto della collaborazione tra le parti, finalizzata alla realizzazione di quattro componenti automobilistiche, nella specie “the Technological Works for tooling manufacture…on development of the design for the following vehicle component parts:
412300-5326500-00 Power socket module, 412300-5326200-00 Front console Armrest,
412300-5327200-70-011-6 Rear Console Armrest, 412300-5327300-70-011-6 Rear console door module” (cfr. doc. 10 fasc. conv., p.1);
- il riferimento a tali componenti e ai relativi codici è contenuto sia negli allegati alla
“Letter of Intent” del 19/04/2017 (cfr. doc. 7 – 7.1 fasc. conv.) sia nel “Pre-ordine” dell'8/05/2017 (cfr. doc. 8 fasc. conv.) sia nei “Termini di pagament” del 9/05/2017 (cfr. doc. 9 fasc. conv.);
- la “Letter of Intent” (cfr. doc. 7, 7.1 fasc. conv.) espressamente richiama nelle
6 premesse il “Mutual confidentiality agreement” del 15/03/2017 (“whereas The Parties have entered into a mutual Confidentiality Agreement as of March 15th 2017 (the “Confidential
Agreement”), aimed at regulating the exchange of proprietary and confidential information of the Project”), mentre nessuno dei documenti prodotti richiama il “Non-disclosure Agreement
Per progetto e del 16/06/2016 (cfr. doc. 5 fasc. att.) al fine di CP_4 Controparte_5
regolare i doveri di confidenzialità tra le parti.
Ebbene, posto che la clausola limitativa della concorrenza di cui all'art. 6 del “Non- disclosure Agreement Per progetto NAMI interni e (cfr. doc. 5 fasc. att.) non Controparte_5
costituisce un autonomo patto, ma accede a una regolamentazione di più ampio contenuto, riguardante la non divulgazione di informazioni riservate, non essendo detta clausola riprodotta nel successivo “Mutual confidentiality agreement” del 15/03/2017 (cfr. doc. 6 fasc. conv.), volto a regolamentare la medesima materia con effetti sostitutivi, il relativo inadempimento non può essere invocato dall'attrice.
Quanto all'allegata violazione del dovere di riservatezza di cui all'art. 2 del “Non- disclosure Agreement Per progetto nterni e del 16/06/2016 (in base al CP_4 Controparte_5 quale “il Destinatario non divulgherà, pubblicherà o diffonderà Informazioni Riservate a chiunque a parte i propri impiegati ed acconsente a prendere ragionevoli precauzioni per prevenire l'uso, la divulgazione, la pubblicazione o la diffusione non autorizzate di
Informazioni Riservate… Il Destinatario acconsente a non usare le Informazioni Riservate a vantaggio proprio o di terze parti senza la precedente approvazione scritta di un legale rappresentante di ” -cfr. doc. 5 fasc. att., p. 1) e di cui anche all'art. 2 del CP_6
“Mutual confidentiality agreement” del 15/03/2017 (cfr. doc. 6 fasc. conv.), il Tribunale ritiene che l'attrice non abbia assolto all'onere della prova sulla stessa gravante (trattandosi di obbligazione negativa), non avendo dimostrato le concrete circostanze integranti l'inadempimento della CP_1
Invero, la semplice circostanza che la “ è una società produttrice di stampi e non CP_1
ha alcuna capacità progettuale se non limitatamente alla realizzazione degli stampi medesimi” (cfr. cit., p. 9) sicché “non si comprende come avrebbe potuto…proporre un progetto più vantaggioso senza alcuna capacità progettuale” (cfr. cit., p. 10) non è sufficiente a corroborare la tesi secondo cui la stessa si sarebbe “avvalsa – in modo illegittimo – delle informazioni riservate ottenute da e del know-how di quest'ultima” (cfr. cit., p. 9), Parte_1
non avendo la neppure indicato quali delle sue informazioni riservate Parte_1
7 sarebbero state illegittimamente utilizzate dalla al fine di presentare un progetto CP_1
più vantaggioso alla società CP_4
Ne deriva il rigetto delle domande attoree di accertamento dell'inadempimento contrattuale della e di conseguente condanna al risarcimento dei danni ex art. CP_1
1218 Cc.
4. Con riguardo alla responsabilità extra-contrattuale della parte attrice ha CP_1 invocato l'art. 2598 n. 3 Cc, che prevede che compie atti di concorrenza sleale chiunque “si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda”.
In punto onere della prova, spetta a chi invoca la tutela anticoncorrenziale dimostrare la condotta contraria ai principi della correttezza professionale e la sua idoneità a danneggiare il concorrente.
In ordine al danno cagionato dal compimento di atti di concorrenza sleale, la Suprema
Corte di Cassazione ha più volte precisato che questo non è in re ipsa e, essendo conseguenza diversa ed ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, da eliminare comunque, richiede di essere autonomamente provato secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito, con la conseguenza che solo la dimostrazione dell'esistenza del danno consente il ricorso al criterio equitativo ai fini della liquidazione (cfr.
Cass. n. 25921/2015; Cass. n. 7306/2009; Cass. 19430/2003).
4.1. Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che il compendio probatorio in atti non consenta di ritenere raggiunta la prova in ordine al compimento di atti di concorrenza sleale da parte della atteso che, come già osservato, la non ha CP_1 Parte_1
identificato le informazioni tecniche riservate che sarebbero state utilizzate dalla al CP_1
fine di presentare un progetto più vantaggioso alla società né ha compiutamente CP_4 spiegato il vantaggio competitivo conseguente all'asserito illegittimo utilizzo delle sue informazioni.
Ne consegue il rigetto delle domande attoree di accertamento della concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 Cc e di conseguente condanna al risarcimento dei danni ex art. 2043 Cc.
5. Sulle spese di lite.
5.1. Devono essere liquidate in questa sede le spese del procedimento cautelare in corso di causa, le quali seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc di parte attrice e vengono liquidate ex Dm. 55/2014 aggiornato sulla base del Dm 147/2022 (procedimenti cautelari -
8 scaglione da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00) e tenuto conto della nota spese depositata, nelle seguenti voci analitiche: per la fase studio € 4.700,00 (come da nota spese); per la fase introduttiva € 2.000,00 (come da nota spese); per la fase decisionale € 2.157,00 (valore minimo, tenuto delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta);
(non viene liquidata la fase di trattazione/istruzione tenuto conto dell'attività effettivamente svolta nel procedimento cautelare); per complessivi € 8.857,00 per compensi, da aumentare del 10% (€ 885,70) ex art. 4 c.
1 bis Dm 55/2014, tenuto conto che gli atti della contengono sommari ipertestuali CP_1 per navigare al loro interno (l'incremento non viene riconosciuto nella misura massima del
30% tenuto conto che non sono presenti link ipertestuali ai documenti prodotti), per complessivi € 9.742,70, con rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge.
5.2. Quanto alle spese del presente procedimento, queste seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc di parte attrice e vengono liquidate ex Dm. 55/2014 aggiornato sulla base del Dm
147/2022 (procedimenti cautelari - scaglione da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00) e tenuto conto della nota spese depositata, nelle seguenti voci analitiche:
per la fase studio € 5.989,00 (valore medio come da nota spese);
per la fase introduttiva € 3.951,00 (valore medio come da nota spese);
per la fase istruttoria € 8.797,00 (valore minimo, tenuto conto del carattere documentale della vertenza)
per la fase decisionale € 10.417,00;
per complessivi € 29.154,00 per compensi, da aumentare del 10% (€ 2.915,40) ex art. 4
c. 1 bis Dm 55/2014, tenuto conto che gli atti della contengono sommari CP_1 ipertestuali per navigare al loro interno (l'incremento non viene riconosciuto nella misura massima del 30% tenuto conto che non sono presenti link ipertestuali ai documenti prodotti), per complessivi € 32.069,40, con rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,
9 rigetta le domande formulate dalla nei confronti della Parte_1 CP_1
condanna la a rimborsare alla le spese di lite, che liquida, Parte_1 CP_1 in complessivi € 41.812,10 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge.
Torino, 19/02/2025.
Il Giudice
dr.ssa Rachele Olivero
Minuta redatta con la collaborazione del funzionario UPP dr.ssa Giorgia Bellavista.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Rachele Olivero, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg. 5798/2021 promossa da:
(Cf./P.Iva ), elettivamente domiciliata in Torino, Corso Parte_1 P.IVA_1
Vittorio Emanuele II n. 83, presso lo studio dell'avv. Luca Mastromatteo
), che lo rappresenta e difende per delega in atti;
Email_1
attrice; contro
(Cf./P.Iva. ), elettivamente domiciliata in Torino, Corso Francia CP_1 P.IVA_2
n. 80, presso lo studio degli avv.ti Salvatore Zavaglia ( e Email_2
Filippo Consoli ( , che la rappresentano e difendono Email_3
per delega in atti;
convenuta;
Oggetto: patto di non concorrenza;
concorrenza sleale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrice: “…in via principale
→ accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, l'inadempimento di CP_1
al Non-disclosure agreement stipulato con in data 16 giugno 2016 ed in
[...] Parte_1
particolare per la violazione del patto di non concorrenza e del divieto di divulgazione di informazioni riservate ivi contenuti;
→ in ogni caso, accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, la condotta illecita consistente in atti di concorrenza sleale posta in essere da ex articolo 2598 CP_1
comma 3 c.c.;
→ per l'effetto condannare, del caso anche attraverso i poteri equitativi ex articolo 1226
c.c., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in CP_1
favore di di tutti i danni patrimoniali quantificati nella complessiva Parte_1
somma di Euro 1.058.033,87 - e segnatamente quanto alla somma di Euro 53.000,00 a titolo di danno emergente relativo alla gara “SUV additional console parts”, quanto alla somma di
Euro 446.955,61 a titolo di lucro cessante relativo alla gara “SUV additional console parts” e quanto alla somma di Euro 558.078,26 a titolo di danno perdita di chances per le altre gare-
o, in alternativa, del minor importo di Euro 1.031.338,31 – e segnatamente quanto alla somma di Euro 53.000,00 a titolo di danno emergente relativo alla gara “SUV additional console parts”, quanto ad Euro 420.260,05 a titolo di danno perdita di chances nella gara
“SUV additional console parts” ed Euro 558.078,26 a titolo di danno perdita di chances per le altre gare, ovvero, in ogni caso, la maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in via istruttoria…
In ogni caso
→ condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla CP_1
rifusione in favore di delle spese legali, incluse spese generali, C.P.A. Parte_1 ed I.V.A. e del contributo unificato, oltre esposti.”;
Convenuta: “…Nel merito
- Respingersi, per tutti i motivi di cui in atti, tutte le domande spiegate dalla Parte_1 in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore ing.
[...]
nei confronti della in persona del legale rappresentante pro CP_2 Parte_2 CP_1
tempore sig. poiché infondate in fatto ed in diritto, mandando integralmente assolta CP_3
la convenuta
In ogni caso
- Con il pieno favore di spese e competenze di lite, oltre rimborso spese generali 15%,
I.V.A. (se non deducibile) e C.P.A. nelle misure di legge, con vittoria di spese di eventuale
CTU e CTP di parte”.
MOTIVAZIONE
2 1. Le domande attoree hanno ad oggetto:
- l'accertamento dell'inadempimento contrattuale della avendo costei violato CP_1
l'obbligo di riservatezza e il patto di non concorrenza di cui agli artt. 2 e 6 del “Non-disclosure
Agreement Per progetto e (cfr. doc. 5 fasc. att.), accordo CP_4 Controparte_5
sottoscritto, a detta di parte attrice, dalla e dalla in data 16/06/2016 CP_1 Parte_1
e poi trasferito dalla alla in conseguenza del conferimento Parte_1 Parte_1 di ramo d'azienda del 3/07/2018 (cfr. visura camerale di cui al doc. 1 fasc. att., Parte_1
p.10; atto di aumento di capitale e conferimento di ramo d'azienda di cui al doc. 2 fasc. att.; relazione di stima di cui al doc. 3 fasc. att.); in particolare, l'attrice ha rappresentato che il predetto accordo sarebbe stato stipulato per tutelare la dalla divulgazione di Parte_1
informazioni relative al progetto, bandito dalla società russa concernente la CP_4 progettazione di “quattro mobiletti destinati ad esser montati nella parte posteriore di alcune vetture sui sedili e nel tunnel sulla parte anteriore” (cfr. cit., p. 3), progetto che la Parte_1 si sarebbe aggiudicata, riservando a sé l'attività di progettazione e affidando alla
[...] CP_1
“la materiale realizzazione degli stampi” (cfr. cit., p. 4); tuttavia, la in violazione
[...] CP_1 dell'accordo di riservatezza e non concorrenza, avvalendosi “delle informazioni riservate ottenute da e del know-how di quest'ultima” (cfr. cit.,p. 9), avrebbe “intrapreso una Parte_1 trattativa commerciale con nell'estate e nell'autunno del 2020” (cfr. cit., p. 9), CP_4 aggiudicandosi, in tal modo, un successivo progetto bandito dalla denominato “SUV CP_4 additional console parts”(cfr. doc. 8 fasc. att.), avente ad oggetto “la progettazione e la costruzione di mobiletti per autovetture… del tutto simili a quelli oggetto della fornitura ad opera di ” (cfr. cit., p. 7); Parte_1
- l'accertamento del compimento da parte della di atti di concorrenza sleale CP_1
ex art. 2598 n. 3 Cc per essersi avvalsa illegittimamente del know-how di Parte_1 appreso “nel contesto della relazione commerciale tra le due società”, “per presentare una proposta progettuale più vantaggiosa a sfruttando in tal modo “il vantaggio CP_4
competitivo che tali informazioni e know how rappresentavano, senza tuttavia sostenere alcun costo per la loro elaborazione” (cfr. cit., p. 17);
- la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali patiti dalla
[...]
ex art. 1218 e 1223 Cc ovvero ex art. 2043 e 2056 Cc, quantificati in Parte_1 complessivi € 1.058.033,87 -di cui € 53.000,00 a titolo di danno emergente, corrispondente
“al numero di ore lavorate dal personale di dedicato al progetto moltiplicato Parte_1
3 per un rate orario medio” (cfr. cit., p. 21); € 446.955,61 a titolo di mancato guadagno, pari al
30% del valore totale della commessa di er il progetto “Suv additional control parts”; € CP_4
558.078,26 a titolo di danno da perdita di chances, corrispondente “al 90% del margine che
avrebbe ottenuto qualora si fosse aggiudicata le altre gare indette da Parte_1 CP_4
(cfr. cit., p. 22)- ovvero, in alternativa, nel minor importo di € 1.031.338,31 -di cu € 53.000,00
a titolo di danno emergente;
€ 420.260,05 a titolo di danno da perdita di chance per la gara
“Suv additional console parts”; € 558.078,26 a titolo di danno da perdita di chances per le altre gare.
Si è costituita la convenuta, chiedendo il rigetto delle domande formulate dalla
[...]
rappresentando: Parte_1
- che nessun patto di non concorrenza sarebbe stato sottoscritto in data 16/06/2016 dalla la quale ha infatti disconosciuto la sottoscrizione apposta a p. 2 del doc. 5 CP_1
fasc. att.;
- che “il primo documento che ricorda e può documentare di aver firmato in CP_1 ordine alla riservatezza è del 15.03.2017” (cfr. comp. risp., p. 9), documento denominato
“Mutual confidentiality agreement” (cfr. doc. 6 fasc. conv.), che non contiene alcun patto di non concorrenza e che ha, in ogni caso, espressamente previsto (all'art. 10) di sostituirsi a
“ogni altra intesa raggiunta tra le parti” (cfr. comp. risp., p. 10);
- che il patto di non concorrenza contenuto nell'accordo del 16/06/2016 (cfr. doc. 5 fasc. att.) sarebbe nullo ex art. 1341 c. 2 Cc, in quanto vessatorio, essendo “riversato all'interno di un più ampio contratto… disciplinante le modalità di trattamento delle informazioni riservate”
(cfr. comp. risp., p. 9) e non specificamente approvato per iscritto;
- che la violazione dell'obbligo di riservatezza e il compimento di atti di concorrenza sleale non sarebbero stati provati dall'attrice, avendo quest'ultima solamente allegato che la avrebbe “sfruttato informazioni e know-how forniti dalla per CP_1 Parte_1 formulare…una complessiva proposta più competitiva” (cfr. comp. risp., p. 15-16), senza indicare alcunché circa il tenore delle offerte economiche presentate;
- che la non avrebbe comunque potuto trarre vantaggio dal know how CP_1 appreso dalla collaborazione con la nell'ambito del primo progetto bandito Parte_1 dalla società russa vinto dalla (denominato “Project Sedan interior CP_4 Parte_1 mechanism”); in particolare, la convenuta non avrebbe potuto sfruttare il citato know how al fine di aggiudicarsi il secondo progetto bandito dalla denominato “SUV additional CP_4
4 console parts”, stante la profonda differenza tra i due progetti, essendo l'uno “riferito a quattro mobiletti da installare su berline di lusso”, l'altro “espressamente riferito ad un fuoristrada”
(cfr. comp. risp., p. 15);
- che le varie voci di danno allegate dall'attrice sarebbero sfornite di prova, stante
“l'omessa indicazione di parametri oggettivi a cui ancorare le pretese economiche formulate in atto di citazione” (cfr. comp. risp., p. 22).
In corso di causa, parte attrice ha proposto ricorso per sequestro conservativo ex art. 671 Cpc, che è stato definito con ordinanza di rigetto del 21/01/2022 (cfr. ordinanza del
21/01/2022 in Nrg 5798/2021 sub. 1).
In data 9/01/2023, la causa è stata assegnata alla scrivente Giudice (poi assente per maternità dal 29/11/2023 al 31/08/2024).
Con ordinanza in data 16/10/2024, la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 Cpc.
2. Preliminarmente, con riguardo alle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni sia dall'attrice che dalla convenuta, si ritiene che debbano essere rigettate in quanto irrilevanti ai fini della presente decisione.
In particolare, l'istanza di verificazione formulata dall'attrice in relazione alla sottoscrizione apposta in calce al “Non-disclosure Agreement Per progetto e CP_4
del 16/06/2016 di cui al doc. 5 fasc. att. (prodotto in giudizio in copia e in Controparte_5
originale) non è stata accolta, stante la superfluità di tale accertamento ai fini della decisione per le ragioni esplicate al punto 3.1.
3. Con riguardo all'invocata responsabilità contrattuale della in punto di CP_1 diritto, con riguardo all'onere della prova in materia di inadempimento contrattuale, va premesso che il creditore che agisce in giudizio per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare il titolo, ossia la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto, ed allegare l'altrui inadempimento, mentre spetta al debitore dimostrare l'esatto adempimento ovvero altri fatti estintivi dell'altrui pretesa;
tale principio trova, tuttavia, un limite nelle ipotesi di inadempimento di obbligazioni negative (ove il diritto nasce soddisfatto e ciò che viene in considerazione è la sua successiva violazione), nel qual caso la prova dell'inadempimento è sempre a carico del creditore (cfr. Cass. Su
13533/2001).
3.1. Nel caso di specie, l'attrice ha dedotto l'inadempimento, da parte della CP_1
5 di due obbligazioni negative: l'obbligazione di “non divulgazione e non uso di informazioni riservate” e l'obbligazione di “non concorrenza” di cui agli art. 2 e 6 dell'accordo denominato
“Non-disclosure Agreement Per progetto e del 16/06/2016 (cfr. CP_4 Controparte_5
doc. 5 fasc. att.).
Parte convenuta ha contestato la fonte negoziale del diritto invocato dall'attrice e ha negato qualsivoglia inadempimento.
Ritiene il Tribunale che le risultanze di causa dimostrino il superamento dell'accordo invocato da parte attrice (Non-disclosure Agreement Per progetto NAMI interni e CP_5
del 16/06/2016) con il successivo “Mutual confidentiality agreement”, stipulato dalla
[...]
e dalla in data 15/03/2017, il cui art. 10 prevede espressamente Parte_1 CP_1 che “this Agreement represents the entire Agreement between the Parties regarding its subject matter and supersedes all prior discussions, agreements and understandings of every kind and nature between them regarding the same” (cfr. doc. 6 fasc. conv.).
Sul punto, non convince la tesi attorea secondo cui l'accordo del 15/03/2017, così come la “Letter of Intent” del 19/04/2017 (cfr. doc. 7, 7.1 fasc. conv.), si riferirebbero “ad un progetto diverso da quello di (cfr. memoria parte attrice ex art. 183 c. 6 n.1, p. 10), relativo ad CP_4 un'altra società committente (TUA Industries Srl). In particolare, emerge dalla documentazione prodotta dalla convenuta che:
- il “Contract for tooling manufacture and testing Work Package”, concluso dalle parti in data 23/06/2017 (cfr. doc. 10 fasc. conv.) e pacificamente finalizzato a regolare la collaborazione tra le stesse in relazione al “Project Sedan Interior mechanism”, individua, all'art. 1, l'oggetto della collaborazione tra le parti, finalizzata alla realizzazione di quattro componenti automobilistiche, nella specie “the Technological Works for tooling manufacture…on development of the design for the following vehicle component parts:
412300-5326500-00 Power socket module, 412300-5326200-00 Front console Armrest,
412300-5327200-70-011-6 Rear Console Armrest, 412300-5327300-70-011-6 Rear console door module” (cfr. doc. 10 fasc. conv., p.1);
- il riferimento a tali componenti e ai relativi codici è contenuto sia negli allegati alla
“Letter of Intent” del 19/04/2017 (cfr. doc. 7 – 7.1 fasc. conv.) sia nel “Pre-ordine” dell'8/05/2017 (cfr. doc. 8 fasc. conv.) sia nei “Termini di pagament” del 9/05/2017 (cfr. doc. 9 fasc. conv.);
- la “Letter of Intent” (cfr. doc. 7, 7.1 fasc. conv.) espressamente richiama nelle
6 premesse il “Mutual confidentiality agreement” del 15/03/2017 (“whereas The Parties have entered into a mutual Confidentiality Agreement as of March 15th 2017 (the “Confidential
Agreement”), aimed at regulating the exchange of proprietary and confidential information of the Project”), mentre nessuno dei documenti prodotti richiama il “Non-disclosure Agreement
Per progetto e del 16/06/2016 (cfr. doc. 5 fasc. att.) al fine di CP_4 Controparte_5
regolare i doveri di confidenzialità tra le parti.
Ebbene, posto che la clausola limitativa della concorrenza di cui all'art. 6 del “Non- disclosure Agreement Per progetto NAMI interni e (cfr. doc. 5 fasc. att.) non Controparte_5
costituisce un autonomo patto, ma accede a una regolamentazione di più ampio contenuto, riguardante la non divulgazione di informazioni riservate, non essendo detta clausola riprodotta nel successivo “Mutual confidentiality agreement” del 15/03/2017 (cfr. doc. 6 fasc. conv.), volto a regolamentare la medesima materia con effetti sostitutivi, il relativo inadempimento non può essere invocato dall'attrice.
Quanto all'allegata violazione del dovere di riservatezza di cui all'art. 2 del “Non- disclosure Agreement Per progetto nterni e del 16/06/2016 (in base al CP_4 Controparte_5 quale “il Destinatario non divulgherà, pubblicherà o diffonderà Informazioni Riservate a chiunque a parte i propri impiegati ed acconsente a prendere ragionevoli precauzioni per prevenire l'uso, la divulgazione, la pubblicazione o la diffusione non autorizzate di
Informazioni Riservate… Il Destinatario acconsente a non usare le Informazioni Riservate a vantaggio proprio o di terze parti senza la precedente approvazione scritta di un legale rappresentante di ” -cfr. doc. 5 fasc. att., p. 1) e di cui anche all'art. 2 del CP_6
“Mutual confidentiality agreement” del 15/03/2017 (cfr. doc. 6 fasc. conv.), il Tribunale ritiene che l'attrice non abbia assolto all'onere della prova sulla stessa gravante (trattandosi di obbligazione negativa), non avendo dimostrato le concrete circostanze integranti l'inadempimento della CP_1
Invero, la semplice circostanza che la “ è una società produttrice di stampi e non CP_1
ha alcuna capacità progettuale se non limitatamente alla realizzazione degli stampi medesimi” (cfr. cit., p. 9) sicché “non si comprende come avrebbe potuto…proporre un progetto più vantaggioso senza alcuna capacità progettuale” (cfr. cit., p. 10) non è sufficiente a corroborare la tesi secondo cui la stessa si sarebbe “avvalsa – in modo illegittimo – delle informazioni riservate ottenute da e del know-how di quest'ultima” (cfr. cit., p. 9), Parte_1
non avendo la neppure indicato quali delle sue informazioni riservate Parte_1
7 sarebbero state illegittimamente utilizzate dalla al fine di presentare un progetto CP_1
più vantaggioso alla società CP_4
Ne deriva il rigetto delle domande attoree di accertamento dell'inadempimento contrattuale della e di conseguente condanna al risarcimento dei danni ex art. CP_1
1218 Cc.
4. Con riguardo alla responsabilità extra-contrattuale della parte attrice ha CP_1 invocato l'art. 2598 n. 3 Cc, che prevede che compie atti di concorrenza sleale chiunque “si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda”.
In punto onere della prova, spetta a chi invoca la tutela anticoncorrenziale dimostrare la condotta contraria ai principi della correttezza professionale e la sua idoneità a danneggiare il concorrente.
In ordine al danno cagionato dal compimento di atti di concorrenza sleale, la Suprema
Corte di Cassazione ha più volte precisato che questo non è in re ipsa e, essendo conseguenza diversa ed ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, da eliminare comunque, richiede di essere autonomamente provato secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito, con la conseguenza che solo la dimostrazione dell'esistenza del danno consente il ricorso al criterio equitativo ai fini della liquidazione (cfr.
Cass. n. 25921/2015; Cass. n. 7306/2009; Cass. 19430/2003).
4.1. Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che il compendio probatorio in atti non consenta di ritenere raggiunta la prova in ordine al compimento di atti di concorrenza sleale da parte della atteso che, come già osservato, la non ha CP_1 Parte_1
identificato le informazioni tecniche riservate che sarebbero state utilizzate dalla al CP_1
fine di presentare un progetto più vantaggioso alla società né ha compiutamente CP_4 spiegato il vantaggio competitivo conseguente all'asserito illegittimo utilizzo delle sue informazioni.
Ne consegue il rigetto delle domande attoree di accertamento della concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 Cc e di conseguente condanna al risarcimento dei danni ex art. 2043 Cc.
5. Sulle spese di lite.
5.1. Devono essere liquidate in questa sede le spese del procedimento cautelare in corso di causa, le quali seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc di parte attrice e vengono liquidate ex Dm. 55/2014 aggiornato sulla base del Dm 147/2022 (procedimenti cautelari -
8 scaglione da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00) e tenuto conto della nota spese depositata, nelle seguenti voci analitiche: per la fase studio € 4.700,00 (come da nota spese); per la fase introduttiva € 2.000,00 (come da nota spese); per la fase decisionale € 2.157,00 (valore minimo, tenuto delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta);
(non viene liquidata la fase di trattazione/istruzione tenuto conto dell'attività effettivamente svolta nel procedimento cautelare); per complessivi € 8.857,00 per compensi, da aumentare del 10% (€ 885,70) ex art. 4 c.
1 bis Dm 55/2014, tenuto conto che gli atti della contengono sommari ipertestuali CP_1 per navigare al loro interno (l'incremento non viene riconosciuto nella misura massima del
30% tenuto conto che non sono presenti link ipertestuali ai documenti prodotti), per complessivi € 9.742,70, con rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge.
5.2. Quanto alle spese del presente procedimento, queste seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc di parte attrice e vengono liquidate ex Dm. 55/2014 aggiornato sulla base del Dm
147/2022 (procedimenti cautelari - scaglione da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00) e tenuto conto della nota spese depositata, nelle seguenti voci analitiche:
per la fase studio € 5.989,00 (valore medio come da nota spese);
per la fase introduttiva € 3.951,00 (valore medio come da nota spese);
per la fase istruttoria € 8.797,00 (valore minimo, tenuto conto del carattere documentale della vertenza)
per la fase decisionale € 10.417,00;
per complessivi € 29.154,00 per compensi, da aumentare del 10% (€ 2.915,40) ex art. 4
c. 1 bis Dm 55/2014, tenuto conto che gli atti della contengono sommari CP_1 ipertestuali per navigare al loro interno (l'incremento non viene riconosciuto nella misura massima del 30% tenuto conto che non sono presenti link ipertestuali ai documenti prodotti), per complessivi € 32.069,40, con rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,
9 rigetta le domande formulate dalla nei confronti della Parte_1 CP_1
condanna la a rimborsare alla le spese di lite, che liquida, Parte_1 CP_1 in complessivi € 41.812,10 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge.
Torino, 19/02/2025.
Il Giudice
dr.ssa Rachele Olivero
Minuta redatta con la collaborazione del funzionario UPP dr.ssa Giorgia Bellavista.
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