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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/03/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2270 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2024, promossa da:
, nata il [...] in [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in SETTIMO SAN PIETRO, presso lo studio dell'Avv. DAVIDE MEREU,
che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
ricorrente contro
, nato il [...] in [...], C.F. , CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in CAGLIARI presso lo studio dell'Avv. DORIANA PERRA, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
resistente e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale,
Pagina 1 Intervenuto per legge
All'udienza del 6/11/2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto secondo il rito concordatario, dai signori e , in Guasila in data 30.6.2001, con CP_1 Parte_2
atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Guasila, anno 2021, n. 5, Parte II,
Serie A, ufficio 1. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge.
2) Disporre che il sig. versi alla signora un contributo al CP_1 Parte_2
mantenimento delle figlie e determinato in € 200,00 (euro 100,00 per ogni Per_1 Per_2
figlia) da versarsi entro il giorno 25 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate.
3) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi e , con ricorso depositato dalla LECCA in data 13/04/2024 Parte_1 CP_1
e successiva costituzione del , senza ulteriore istruttoria, all'udienza del 6/11/2024, previa CP_1
rinuncia delle parti alla comparizione personale e dichiarazione di non volersi riconciliare, i procuratori hanno dato atto che i coniugi hanno raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni conformi trascritte in epigrafe.
La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata.
Pagina 2 I coniugi hanno, infatti, provato, con la produzione degli atti del procedimento di separazione personale, di essere legalmente separati e che, dalla data di comparizione davanti al Presidente in quella procedura (ordinanza presidenziale è del 19/05/2021) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 13/04/2024 ), sono trascorsi i termini di legge.
In mancanza di contestazioni, la separazione deve presumersi ininterrotta.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1 dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, e deve pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e . Parte_1 CP_1
Devono inoltre essere recepite le condizioni concordate, in quanto conformi agli interessi della prole nonché degli stessi coniugi.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in GUASILA, in data
30/06/2001 tra , nata a [...] il [...], e , Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...], trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
GUASILA, anno 2001, parte II, serie A, atto n. 5, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile dello stesso Comune.
Sull'accordo delle parti:
2. dispone che versi in favore di , entro il giorno 25 di CP_1 Parte_2
ogni mese, la somma di euro 200,00 a titolo di mantenimento delle figlie e (euro Per_1 Per_2
100,00 per ciascuna), maggiorenni non economicamente indipendenti, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate;
3. dichiara le spese del giudizio compensate tra le parti.
Pagina 3 Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
11/03/2025.
Il giudice est. Il Presidente
Francesca Lucchesi Giorgio Latti
Pagina 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2270 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2024, promossa da:
, nata il [...] in [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in SETTIMO SAN PIETRO, presso lo studio dell'Avv. DAVIDE MEREU,
che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
ricorrente contro
, nato il [...] in [...], C.F. , CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in CAGLIARI presso lo studio dell'Avv. DORIANA PERRA, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
resistente e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale,
Pagina 1 Intervenuto per legge
All'udienza del 6/11/2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto secondo il rito concordatario, dai signori e , in Guasila in data 30.6.2001, con CP_1 Parte_2
atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Guasila, anno 2021, n. 5, Parte II,
Serie A, ufficio 1. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge.
2) Disporre che il sig. versi alla signora un contributo al CP_1 Parte_2
mantenimento delle figlie e determinato in € 200,00 (euro 100,00 per ogni Per_1 Per_2
figlia) da versarsi entro il giorno 25 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate.
3) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi e , con ricorso depositato dalla LECCA in data 13/04/2024 Parte_1 CP_1
e successiva costituzione del , senza ulteriore istruttoria, all'udienza del 6/11/2024, previa CP_1
rinuncia delle parti alla comparizione personale e dichiarazione di non volersi riconciliare, i procuratori hanno dato atto che i coniugi hanno raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni conformi trascritte in epigrafe.
La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata.
Pagina 2 I coniugi hanno, infatti, provato, con la produzione degli atti del procedimento di separazione personale, di essere legalmente separati e che, dalla data di comparizione davanti al Presidente in quella procedura (ordinanza presidenziale è del 19/05/2021) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 13/04/2024 ), sono trascorsi i termini di legge.
In mancanza di contestazioni, la separazione deve presumersi ininterrotta.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1 dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, e deve pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e . Parte_1 CP_1
Devono inoltre essere recepite le condizioni concordate, in quanto conformi agli interessi della prole nonché degli stessi coniugi.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in GUASILA, in data
30/06/2001 tra , nata a [...] il [...], e , Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...], trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
GUASILA, anno 2001, parte II, serie A, atto n. 5, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile dello stesso Comune.
Sull'accordo delle parti:
2. dispone che versi in favore di , entro il giorno 25 di CP_1 Parte_2
ogni mese, la somma di euro 200,00 a titolo di mantenimento delle figlie e (euro Per_1 Per_2
100,00 per ciascuna), maggiorenni non economicamente indipendenti, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate;
3. dichiara le spese del giudizio compensate tra le parti.
Pagina 3 Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
11/03/2025.
Il giudice est. Il Presidente
Francesca Lucchesi Giorgio Latti
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