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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/01/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
13384/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 13384/2022 R.G.A.C., assegnata in decisione all'udienza, sostituita dal deposito di note scritte, del 30/09/2024, con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 352 e 190 c.p.c.,
TRA
(c.f.: P. IVA Parte_1 P.IVA_1
), elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Toledo n. 265, presso lo P.IVA_2 studio dell'Avv. Rocco di Torrepadula Luigi Pietro (c.f.: , dal C.F._1 quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione di appello in riassunzione;
APPELLANTE
E (c.f.: , elettivamente domiciliato in Napoli CP_1 C.F._2 al Corso Umberto I n. 154, presso lo studio dell'Avv. Maria Vincenzo (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce C.F._3 alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATO
E
(c.f.: ); Controparte_2 C.F._4
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: “Appello avverso la Sentenza n. 1634/2022, emessa dal Giudice di Pace di Marano di Napoli, pubblicata in data 10/03/2022, nell'ambito del procedimento civile iscritto al n.
4098/2020 r.g.”.
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 30/09/2024.
13384/2022 r.g.a.c. Pag. 1 di 10 13384/2022 R.G.A.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato alla controparte,
l'appellante, impugnava la sentenza n. 1634/2022 resa Parte_1 dal Giudice di Pace di Marano di Napoli in data 24/12/2021 e pubblicata in data
10/03/2022 a definizione del procedimento civile n. 4098/2020, con la quale era stata accolta la domanda proposta dagli allora attori e odierni appellati e CP_1
volta ad ottenere la condanna di essa appellante al pagamento in Controparte_2 loro favore della somma di euro 983,00 (oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo), a titolo di rimborso delle spese legali sostenute da questi ultimi in conseguenza del procedimento penale instaurato nei loro confronti, su iniziativa della odierna appellante, per i reati di fraudolento danneggiamento di beni assicurati e/o tentata truffa ai danni di essa Compagnia assicurativa.
A sostegno del proposto gravame, l'appellante ha dedotto come il giudice di prime cure avesse errato nell'individuare il fatto costitutivo dell'illecito ad esso imputato, rinvenuto dal giudice di pace semplicemente nella temerarietà ed avventatezza della denuncia sporta sulla scorta delle sole dichiarazioni di disconoscimento del sinistro rese dal proprio assicurato e “senza alcun preventivo concreto accertamento” della veridicità di detto disconoscimento e senza, invece, concretamente accertare la ricorrenza, nella specie, di una vera e propria ipotesi di calunnia, accompagnata dal relativo dolo.
Tanto premesso, concludeva chiedendo al Tribunale Parte_1 adito in grado di appello di:
“- riformare la sentenza impugnata nei sensi indicati ai capi 1.3 e 2.3 della premessa del presente atto di appello, e, per l'effetto, rigettare la domanda di risarcimento dei danni proposta dai Sigg.ri e CP_1 Controparte_2 nei confronti dell'odierna appellante Parte_1
- per l'effetto, annullare il capo della sentenza che obbliga l'odierna appellante al pagamento delle spese di lite nei confronti dei Sigg.ri e CP_1 CP_2
pronunziando invece, ed all'inverso, condanna dei suddetti appellati
[...] soccombenti al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'odierna appellante.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data
09/03/2023, si costituiva in giudizio il solo , il quale, di contro, CP_1
13384/2022 r.g.a.c. Pag. 2 di 10 13384/2022 R.G.A.C.
deduceva ed eccepiva: — in rito, l'inammissibilità dell'appello per decorso del termine breve per impugnare e conseguente passaggio in giudicato della decisione di primo grado, alla luce della notificazione della sentenza qui appellata operata nei confronti dell'odierna appellante già con notificazione a mezzo PEC eseguita in data
21/03/2022; — l'inappellabilità della sentenza, poiché pronunciata secondo equità, ai sensi dell'art. 339, comma 3, e art. 113, comma 2 c.p.c.; — l'inammissibilità del proposto gravame, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., poiché privo dei requisiti formali previsti dalla legge;
— la manifesta infondatezza dell'appello per avere la compagnia assicurativa agito in primo grado con colpa grave e con eccessiva leggerezza e temerarietà nella proposizione della querela.
Sulla base di tali considerazioni, la predetta parte appellata concludeva chiedendo di:
“1) dichiarare l'inammissibilità dell'appello per il passaggio in giudicato della sentenza appellata validamente notificata e non impugnata nei termini dei 30 gg di cui all'art. 325 cpc per impugnata.
2) in via gradata rigettare l'appello perché inammissibile ex art. 348 bis cpc ed infondato e confermare la sentenza di primo grado impugnata;
3) condannare la parte appellante al pagamento delle spese e competenze legali del presente grado di giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. con distrazione in favore del difensore.”.
Nel prosieguo del giudizio, autorizzate le parti alla ricostruzione del fascicolo d'ufficio di primo grado (stante la mancata trasmissione dello stesso da parte dell'Ufficio del Giudice di Pace di Marano di Napoli, nonostante i numerosi solleciti impartiti per la sua acquisizione), sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note depositate per la trattazione cartolare dell'udienza del 30/09/2024, con provvedimento del 03/10/2024 la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini di cui agli artt. 352 e 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In rito va preliminarmente osservato che, nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di appello in rinnovazione eseguita anche nei confronti dell'ulteriore appellato in data 19/12/2022, quest'ultimo non risulta essersi Controparte_2 costituito nell'ambito del presente giudizio di gravame, cosicché dello stesso ne va dichiarata la contumacia.
Ancora in rito, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per il decorso del termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c., così come eccepita dalla difesa di parte appellata costituita.
Ed invero, la comunicazione a mezzo PEC inoltrata dalla predetta parte alla odierna appellante in data 13/11/2020 (e prodotta in atti) non contiene gli elementi essenziali minimi per essere considerata una vera e propria notificazione processuale in materia
13384/2022 r.g.a.c. Pag. 3 di 10 13384/2022 R.G.A.C.
civile, essendo del tutto priva della relata di notificazione prevista dall'art. 3-bis, comma 5, L. 53/1994.
In merito, giova infatti rammentare che la giurisprudenza di legittimità della
Suprema Corte ha chiarito che per il decorso del termine breve ad impugnare di cui all'art. 325 c.p.c. non basta che la parte abbia avuto la legale conoscenza del provvedimento da impugnare, bensì è anche necessario che una tale conoscenza avvenga dal compimento di un'attività notificatoria della sentenza effettuata nelle forme tipiche del processo di cognizione, ovvero, secondo quanto previsto dagli artt.
285 e 170 c.p., al procuratore costituito della controparte (cfr., ex multis, Cass.
10026/2010; Cass. 8881/1987).
Proprio in tema di notificazione della sentenza eseguita a mezzo PEC, poi, ancora la
Suprema Corte di Cassazione (sentenza, Sez.
6 - L, 11 maggio 2017, n. 11593), in casistica del tutto analoga a quella qui in esame, ha reputato inidonea a far decorrere il termine breve ex art. 325 c.p.c. la notifica della sentenza priva della relazione di notificazione sul rilievo che “la relazione di notificazione deve ritenersi elemento imprescindibile affinché sia percepibile dal destinatario la funzione cui l'invio dell'atto assolve, contenendo i dati che consentono di individuarne la collocazione processuale e la conformità all'originale, nonché la legittimazione del mittente.”.
Nella specie, dunque, va osservato come il mero inoltro al procuratore costituito dell'odierna appellante del messaggio a mezzo PEC prodotto in atti dall'appellato, risulta privo di ogni elemento costitutivo idoneo a farlo assurgere a vera e propria notificazione civile di un atto processuale, essendo del tutto priva — come innanzi già detto — persino della relata di notificazione, nonché della dicitura obbligatoria
“Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994” da inserire nell'oggetto del messaggio: elementi assolutamente necessari per sussumere la spedizione in esame sotto la fattispecie processuale notificatoria, sì da renderla chiaramente riconoscibile e percepibile come tale dal proprio destinatario e, di conseguenza, per farne discendere i previsti effetti di legge.
Va, infine, parimenti rigettata l'eccezione pregiudiziale di rito di inammissibilità dell'appello per essere stata resa la sentenza di primo grado in causa da decidersi secondo equità necessaria perché di valore inferiore ad euro 1.100,00.
Sul punto va evidenziato che lo stesso appellante ha prodotto in atti l'atto di citazione di primo grado ove l'allora parte attrice concludeva espressamente chiedendo al
Giudice di Pace adito di “condannare la convenuta Controparte_3 nella persona del l.r.p.t, al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dagli istanti nella misura di €. 1000,00 o nella diversa misura provata in corso di causa, secondo giustizia, oltre rivalutazione ed interessi come per legge”; in ragione dell'aggiunta di tale ultimo inciso, riguardante una eventuale e ulteriore somma che sarebbe potuta risultare dovuta in caso di accoglimento della domanda, deve escludersi che la
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domanda proposta in primo grado possa ritenersi contenuta entro il limite di valore stabilito dall'art. 113 c.p.c. per la decisione della causa secondo equità necessaria.
Del resto, sempre la giurisprudenza di legittimità della Suprema Corte, in casistiche simili rispetto a quella qui venuta in considerazione, ha chiarito che “Per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339, comma terzo, cod. proc. civ., occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i princìpi di cui agli artt. 10 e ss. cod. proc. civ., e senza tenere conto del valore indicato dall'attore ai fini del pagamento del contributo unificato. Pertanto, ove l'attore abbia formulato dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore a millecento euro (e cioè al limite dei giudizi di equità c.d. "necessaria", ai sensi dell'art. 113, comma secondo, cod. proc. civ.), accompagnandola però con la richiesta della diversa ed eventualmente maggior somma che "sarà ritenuta di giustizia", la causa deve ritenersi - in difetto di tempestiva contestazione ai sensi dell'art. 14 cod. proc. civ. - di valore indeterminato, e la sentenza che la conclude sarà appellabile senza i limiti prescritti dall'art.
339 cod. proc. civ.” (cfr., ex multis, Cass. 9432/2012; Cass. 11739/2015; Cass. 3290/2018).
Ne consegue che la sentenza è impugnabile con l'appello, dato che il momento determinante ai fini dell'individuazione della competenza è quello della proposizione della domanda (cfr. Cass.22759/2013) e che con le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione del giudizio di primo grado parte attrice — con la menzionata clausola di chiusura — ha aperto la domanda quantomeno alla astratta possibilità di essere quantificata in misura superiore rispetto al limite di valore sancito dall'art. 113, comma 2, c.p.c. (motivo per il quale la sentenza non è stata, e non poteva essere, resa secondo equità necessaria).
Ciò precisato in rito, nel merito l'appello si è rivelato fondato e merita accoglimento per quanto in appresso osservato.
Per giurisprudenza costante e pacifica della Suprema Corte (ma anche di merito), “la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante, ai sensi dell'art. 2043 c.c., anche in caso di proscioglimento o di assoluzione, se non quando essa possa considerarsi calunniosa, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, interrompendo così ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato (Cass. 20.10.2003, n. 15646; 25.5.2004, n. 10033; Cass.
26.1.2010, n. 1542; 7.11.2005 n. 21498; 19.10.2007, n. 22020).” (principio di diritto definito pacifico e richiamato, in casistica del tutto simile rispetto a quella qui venuta in considerazione, anche da Cass. 6554/2014, la quale, appunto, innanzi ad una domanda risarcitoria proposta sulla scorta della proposizione di una denuncia ritenuta dal ricorrente lesiva siccome presentata senza la dovuta diligenza, e quindi comunque ingiustamente lesiva di un interesse inerente alla persona, costituzionalmente garantito, ha ribadito, appunto, che “[…] al di fuori dell'ipotesi di
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calunnia non è ravvisabile responsabilità risarcitoria per la proposizione di una denuncia penale, in quanto l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, togliendole ogni efficacia causale e così interrompendo ogni nesso causale tra tale iniziativa e il danno eventualmente subito dal denunciato. […] Il principio sopra enunciato evidenzia l'interesse dell'ordinamento alla promozione dell'azione penale mediante l'informazione dell'autorità inquirente di fatti rilevanti da parte di chi ne sia
a conoscenza, con l'unico limite della consapevolezza, da parte del denunciante, dell'innocenza dell'incolpato: non anche allorché i fatti esposti possano avere agli occhi del denunciante qualche rilevanza penale, del che viene investita l'autorità giudiziaria con un'attività che, quale che ne sia l'esito, diviene autonoma rispetto alla notitia criminis che l'ha originata, prevalendo l'interesse pubblico dell'amministrazione della giustizia sull'interesse del denunciato a che non vengano compiute attività di accertamento relative alla propria condotta, salvo l'ipotesi in cui la sollecitazione stessa all'esercizio dell'azione penale non sia oggettivamente e consapevolmente falsa. Nell'ambito di uno Stato di diritto liberaldemocratico, in cui si attribuisce valore civico e sociale all'iniziativa del privato nell'attivare la riposta giudiziaria dinanzi alla violazione della legge penale, è ragionevole che nessuna responsabilità consegua ad una denuncia penale fuori dall'ipotesi di calunnia, autocalunnia e simulazione di reato (Cass. pen. 11.6.2010, n. 29237). Consequenzialmente si è ritenuto che non integra la fattispecie di diffamazione la denuncia di un reato e quindi, pur quando il denunciato sia assolto con la formula più ampia, non è configurabile in capo al denunciante una responsabilità per danni (Cass. pen. 7.3.2006, n. 18090).”).
Ne consegue che spetta all'attore, che in sede civile chieda il risarcimento del danno assumendo che la denuncia era calunniosa, dimostrare che la controparte aveva consapevolezza dell'innocenza del denunciato (cfr. App. Roma, Sez. III, 20/04/2007;
App. Roma, Sez. III, 20/02/2007; App. Roma, Sez. I, 13/11/2006; Cass., Sez. III
3536/2000, Cass., Sez. III 10033/2004; Trib. Modena, Sez. II Sent., 15/11/2007).
Affinché possa ritenersi configurabile il delitto di calunnia, ex art. 368 c.p., è necessario, quindi, che l'accusatore abbia certezza, quale essenza dell'elemento psicologico del dolo, piena ed assoluta nel momento in cui l'incolpazione ha luogo, dell'innocenza dell'incolpato (cfr. App. Roma, Sez. I, Sent., 11/01/2010).
Ai fini della configurabilità del reato di calunnia, dunque, occorre non solo la volontà dell'incolpazione, ma anche la consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato.
Ne consegue che l'avvenuta assoluzione dall'imputazione conseguita a seguito di querela non necessariamente concreta la fattispecie della calunnia in capo al querelante;
parimenti, le prove raccolte in sede penale per addivenire ad assoluzione non necessariamente tornano utili in sede civile per vittoriosamente fondare la domanda di risarcimento dei danni avanzata dal querelato assolto nei confronti del querelante.
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I principi innanzi esposti sono stati ritenuti valevoli anche in caso di reati perseguibili a querela di parte: anche in tal caso, infatti, è stato ribadito che “Il principio di diritto costantemente affermato da questa Corte è nel senso che la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio (o la proposizione della querela in relazione ad un fatto perseguibile a querela di parte) non è di per sé fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante o del querelante in caso di proscioglimento o assoluzione dell'imputato, se non quando la denuncia o la querela possano considerarsi calunniose. In punto di diritto rileva il precedente segnato da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10033 del 25/05/2004 (Rv. 573117 - 01) secondo cui «la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., anche in caso di proscioglimento o di assoluzione del denunciato, se non quando essa possa considerarsi calunniosa. Al di fuori di tale ipotesi, infatti, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, togliendole ogni efficacia causale e così interrompendo ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato. Ne consegue che spetta all'attore, che in sede civile chieda il risarcimento dei danni assumendo che la denuncia era calunniosa, dimostrare che la controparte aveva consapevolezza dell'innocenza del denunciato». Sicché la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o la proposizione di una querela per un reato perseguibile solo su iniziativa di parte possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante (o querelante), in caso di successivo proscioglimento o assoluzione, solo ove contengano sia l'elemento oggettivo, che l'elemento soggettivo del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante (o querelante), interrompendo ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato) (v. anche Cass.Sez. 3, Sentenza n.
11898 del 10/06/2016; Cass.Sez. 3, Sentenza n. 11898 del 10/06/2016, Cass. n. 1542 del
2010; Cass. n.10033 del 2004; Cass. n. 15646 del 2003; Cass. n. 750 del 2002; Cass. n. 3536 del 2000).” (cfr. in tal senso Cass. 30988/2018 e, da ultimo, Cass. 13093/2024).
Nel caso di specie, nel chiedere la condanna della odierna appellante al risarcimento del danno, gli attori (e odierni appellati) nulla hanno dedotto o chiesto di provare sul vero e proprio dolo che avesse, per ipotesi, caratterizzato la condotta della denunciante al momento della proposizione della denuncia-querela in esame, non dimostrando (oltre che neppure compiutamente deducendo), dunque, uno degli elementi costituivi della fattispecie risarcitoria invocata (ovvero la natura propriamente calunniosa della querela sporta).
Di contro, dalla lettura della sentenza di primo grado emerge chiaramente come il giudice di prime cure, pur dando conto dell'orientamento giurisprudenziale assolutamente consolidato e pacifico innanzi illustrato, cionondimeno ha affermato che “il querelante può essere tenuto a risarcire il danno laddove via sia una calunnia o laddove il denunciante abbia operato in modo temerario, ossia con colpa grave.”.
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Ebbene, è proprio tale ultima affermazione che deve reputarsi errata in diritto, poiché
— come innanzi già ampiamente illustrato — l'elemento psicologico della calunnia è pacificamente il dolo e non già la colpa (anche nelle sue declinazioni più gravi, quali quella della colpa cosciente e finanche del dolo eventuale).
Al riguardo, va, infatti, ribadito che non sussiste il dolo del delitto di calunnia se non si ha intenzione di accusare una persona che si sa innocente, e ci si limita alla formulazione di addebiti temerari (cfr., ex multis, Cass. pen. n. 16645/2009).
Come noto, infatti, affinché si configuri il dolo di calunnia è necessario che il soggetto agisca intenzionalmente e con la certezza dell'innocenza dell'incolpato.
L'intenzionalità della incolpazione e la sicura conoscenza dell'innocenza dell'incolpato sono elementi distinti che devono ricorrere entrambi ai fini della sussistenza del dolo del delitto di calunnia. Va qui, dunque, ribadito che, ai fini dell'integrazione dell'elemento psicologico del reato di calunnia, non assume alcun rilievo la forma del dolo eventuale, in quanto la formula normativa "taluno che egli sa innocente" risulta particolarmente pregnante e indicativa della consapevolezza certa dell'innocenza dell'incolpato (cfr. Cass. pen. n. 34881/2007).
In base a tali principi, il dolo del delitto di calunnia va escluso nel caso in cui un soggetto, anche se affidandosi a fatti frutto di personale e distorta percezione, si limiti a incolpare taluno temerariamente, senza avere la intenzione di accusare una persona innocente.
Alla luce di quanto precede, dunque, contrariamente a quanto ritenuto nella decisione di primo grado qui impugnata, non potrebbe fondarsi un giudizio di responsabilità ex art. 2043 c.c. sulla sola scorta di una non meglio precisata
“temerarietà” e/o “avventatezza” della denuncia.
Ebbene, applicando tali principi di diritto al caso in esame, non può ritenersi raggiunta la prova che la Compagnia di Assicurazione avesse inteso incolpare gli odierni appellati pur sapendoli innocenti, non essendo, in definitiva, stata raggiunta la compiuta prova del dolo calunnioso, assolutamente necessario per configurare la fattispecie risarcitoria invocata dagli attori in primo grado.
Invero, va evidenziato che gli attori in primo grado si sono limitati a far discendere l'ingiustizia del danno lamentato semplicemente dalla presentazione della denuncia- querela e dalla dedotta infondatezza della stessa, giammai neppure prospettando — oltre che dimostrando — la sussistenza di un vero e proprio dolo calunnioso (inteso quale piena consapevolezza della calunniosità delle denunce presentate), il che vale già di per sé ad escludere la configurabilità della responsabilità risarcitoria invocata.
Per tutti i motivi che precedono, dunque, in accoglimento dello spiegato gravame, la sentenza di primo grado va integralmente riformata e, conseguentemente, la
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domanda proposta dagli attori — odierni appellati — nell'ambito di quel giudizio, va integralmente rigettata.
Inoltre, in virtù del disposto di cui all'art. 336 c.p.c., va riformata anche la parte della decisione di primo grado che ha accollato in capo alla odierna appellante le spese di lite del giudizio di primo grado. Ed invero, per effetto dell'integrale riforma della impugnata decisione e della integrale soccombenza riportata dagli attori, CP_1
e (odierni appellati), questi, in virtù del principio della
[...] Controparte_2 soccombenza, vanno condannati al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore della appellante Parte_1
Per quanto riguarda, invece, le spese di lite del presente giudizio di gravame, anch'esse seguono strettamente la soccombenza, con la conseguente condanna degli appellati e alla rifusione delle dette spese in favore CP_1 Controparte_2 dell'appellante Parte_1
Quanto alla concreta liquidazione di tutte le suddette spese di lite, sia di primo che di secondo grado, essa va operata, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia
55/2014, in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione delle cause di valore fino ad euro 1.100,01, determinato in virtù del decisum e non già del disputatum — cfr. Cass. 3903/2016; Cass. SS.UU. 19014/2007 — , secondo l'entità della domanda accolta in primo grado) e all'attività concretamente svolta dal difensore costituito per la parte appellante vittoriosa nel doppio grado di giudizio
(estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria/di trattazione e decisoria di cui al richiamato D.M., avuto, altresì, riguardo alla non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
Rosario Canciello, definitivamente pronunciando, in grado di appello, nella causa iscritta al n. 13384/2022 R.G.A.C., avente ad oggetto: "Appello avverso la Sentenza n.
1634/2022, emessa dal Giudice di Pace di Marano di Napoli, pubblicata in data 10/03/2022, nell'ambito del procedimento civile iscritto al n. 4098/2020 r.g.", pendente tra
[...]
— appellante — e e Parte_1 CP_1
— appellati — , ogni contraria istanza disattesa e domanda e Controparte_2 questione assorbita, così provvede:
1. accoglie l'appello proposto da parte appellante e, per l'effetto, in integrale riforma della impugnata decisione, rigetta la domanda proposta dagli attori,
e (odierni appellati), nell'ambito del giudizio CP_1 Controparte_2 di primo grado;
13384/2022 r.g.a.c. Pag. 9 di 10 13384/2022 R.G.A.C.
2. per l'ulteriore effetto, condanna i predetti appellati, e CP_1 CP_2
al pagamento, in solido tra loro, in favore della odierna appellante
[...] [...]
in persona del legale rappresentante p.t., delle Parte_1 spese di lite del primo grado di giudizio, che qui si liquidano in complessivi euro
350,00 (trecentocinquanta/00), di cui euro 50,00 (cinquanta/00) per spese ed euro
300,00 (trecento/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3. condanna, inoltre, gli appellati, e al CP_1 Controparte_2 pagamento, in solido tra loro, in favore dell'appellante Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite del
[...] presente grado di appello, che qui si liquidano in complessivi euro 700,00
(settecento/00), di cui euro 200,00 (duecento/00) per spese ed euro 500,00
(cinquecento/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, 27/01/2025
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 13384/2022 R.G.A.C., assegnata in decisione all'udienza, sostituita dal deposito di note scritte, del 30/09/2024, con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 352 e 190 c.p.c.,
TRA
(c.f.: P. IVA Parte_1 P.IVA_1
), elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Toledo n. 265, presso lo P.IVA_2 studio dell'Avv. Rocco di Torrepadula Luigi Pietro (c.f.: , dal C.F._1 quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione di appello in riassunzione;
APPELLANTE
E (c.f.: , elettivamente domiciliato in Napoli CP_1 C.F._2 al Corso Umberto I n. 154, presso lo studio dell'Avv. Maria Vincenzo (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce C.F._3 alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATO
E
(c.f.: ); Controparte_2 C.F._4
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: “Appello avverso la Sentenza n. 1634/2022, emessa dal Giudice di Pace di Marano di Napoli, pubblicata in data 10/03/2022, nell'ambito del procedimento civile iscritto al n.
4098/2020 r.g.”.
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 30/09/2024.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato alla controparte,
l'appellante, impugnava la sentenza n. 1634/2022 resa Parte_1 dal Giudice di Pace di Marano di Napoli in data 24/12/2021 e pubblicata in data
10/03/2022 a definizione del procedimento civile n. 4098/2020, con la quale era stata accolta la domanda proposta dagli allora attori e odierni appellati e CP_1
volta ad ottenere la condanna di essa appellante al pagamento in Controparte_2 loro favore della somma di euro 983,00 (oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo), a titolo di rimborso delle spese legali sostenute da questi ultimi in conseguenza del procedimento penale instaurato nei loro confronti, su iniziativa della odierna appellante, per i reati di fraudolento danneggiamento di beni assicurati e/o tentata truffa ai danni di essa Compagnia assicurativa.
A sostegno del proposto gravame, l'appellante ha dedotto come il giudice di prime cure avesse errato nell'individuare il fatto costitutivo dell'illecito ad esso imputato, rinvenuto dal giudice di pace semplicemente nella temerarietà ed avventatezza della denuncia sporta sulla scorta delle sole dichiarazioni di disconoscimento del sinistro rese dal proprio assicurato e “senza alcun preventivo concreto accertamento” della veridicità di detto disconoscimento e senza, invece, concretamente accertare la ricorrenza, nella specie, di una vera e propria ipotesi di calunnia, accompagnata dal relativo dolo.
Tanto premesso, concludeva chiedendo al Tribunale Parte_1 adito in grado di appello di:
“- riformare la sentenza impugnata nei sensi indicati ai capi 1.3 e 2.3 della premessa del presente atto di appello, e, per l'effetto, rigettare la domanda di risarcimento dei danni proposta dai Sigg.ri e CP_1 Controparte_2 nei confronti dell'odierna appellante Parte_1
- per l'effetto, annullare il capo della sentenza che obbliga l'odierna appellante al pagamento delle spese di lite nei confronti dei Sigg.ri e CP_1 CP_2
pronunziando invece, ed all'inverso, condanna dei suddetti appellati
[...] soccombenti al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'odierna appellante.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data
09/03/2023, si costituiva in giudizio il solo , il quale, di contro, CP_1
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deduceva ed eccepiva: — in rito, l'inammissibilità dell'appello per decorso del termine breve per impugnare e conseguente passaggio in giudicato della decisione di primo grado, alla luce della notificazione della sentenza qui appellata operata nei confronti dell'odierna appellante già con notificazione a mezzo PEC eseguita in data
21/03/2022; — l'inappellabilità della sentenza, poiché pronunciata secondo equità, ai sensi dell'art. 339, comma 3, e art. 113, comma 2 c.p.c.; — l'inammissibilità del proposto gravame, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., poiché privo dei requisiti formali previsti dalla legge;
— la manifesta infondatezza dell'appello per avere la compagnia assicurativa agito in primo grado con colpa grave e con eccessiva leggerezza e temerarietà nella proposizione della querela.
Sulla base di tali considerazioni, la predetta parte appellata concludeva chiedendo di:
“1) dichiarare l'inammissibilità dell'appello per il passaggio in giudicato della sentenza appellata validamente notificata e non impugnata nei termini dei 30 gg di cui all'art. 325 cpc per impugnata.
2) in via gradata rigettare l'appello perché inammissibile ex art. 348 bis cpc ed infondato e confermare la sentenza di primo grado impugnata;
3) condannare la parte appellante al pagamento delle spese e competenze legali del presente grado di giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. con distrazione in favore del difensore.”.
Nel prosieguo del giudizio, autorizzate le parti alla ricostruzione del fascicolo d'ufficio di primo grado (stante la mancata trasmissione dello stesso da parte dell'Ufficio del Giudice di Pace di Marano di Napoli, nonostante i numerosi solleciti impartiti per la sua acquisizione), sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note depositate per la trattazione cartolare dell'udienza del 30/09/2024, con provvedimento del 03/10/2024 la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini di cui agli artt. 352 e 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In rito va preliminarmente osservato che, nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di appello in rinnovazione eseguita anche nei confronti dell'ulteriore appellato in data 19/12/2022, quest'ultimo non risulta essersi Controparte_2 costituito nell'ambito del presente giudizio di gravame, cosicché dello stesso ne va dichiarata la contumacia.
Ancora in rito, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per il decorso del termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c., così come eccepita dalla difesa di parte appellata costituita.
Ed invero, la comunicazione a mezzo PEC inoltrata dalla predetta parte alla odierna appellante in data 13/11/2020 (e prodotta in atti) non contiene gli elementi essenziali minimi per essere considerata una vera e propria notificazione processuale in materia
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civile, essendo del tutto priva della relata di notificazione prevista dall'art. 3-bis, comma 5, L. 53/1994.
In merito, giova infatti rammentare che la giurisprudenza di legittimità della
Suprema Corte ha chiarito che per il decorso del termine breve ad impugnare di cui all'art. 325 c.p.c. non basta che la parte abbia avuto la legale conoscenza del provvedimento da impugnare, bensì è anche necessario che una tale conoscenza avvenga dal compimento di un'attività notificatoria della sentenza effettuata nelle forme tipiche del processo di cognizione, ovvero, secondo quanto previsto dagli artt.
285 e 170 c.p., al procuratore costituito della controparte (cfr., ex multis, Cass.
10026/2010; Cass. 8881/1987).
Proprio in tema di notificazione della sentenza eseguita a mezzo PEC, poi, ancora la
Suprema Corte di Cassazione (sentenza, Sez.
6 - L, 11 maggio 2017, n. 11593), in casistica del tutto analoga a quella qui in esame, ha reputato inidonea a far decorrere il termine breve ex art. 325 c.p.c. la notifica della sentenza priva della relazione di notificazione sul rilievo che “la relazione di notificazione deve ritenersi elemento imprescindibile affinché sia percepibile dal destinatario la funzione cui l'invio dell'atto assolve, contenendo i dati che consentono di individuarne la collocazione processuale e la conformità all'originale, nonché la legittimazione del mittente.”.
Nella specie, dunque, va osservato come il mero inoltro al procuratore costituito dell'odierna appellante del messaggio a mezzo PEC prodotto in atti dall'appellato, risulta privo di ogni elemento costitutivo idoneo a farlo assurgere a vera e propria notificazione civile di un atto processuale, essendo del tutto priva — come innanzi già detto — persino della relata di notificazione, nonché della dicitura obbligatoria
“Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994” da inserire nell'oggetto del messaggio: elementi assolutamente necessari per sussumere la spedizione in esame sotto la fattispecie processuale notificatoria, sì da renderla chiaramente riconoscibile e percepibile come tale dal proprio destinatario e, di conseguenza, per farne discendere i previsti effetti di legge.
Va, infine, parimenti rigettata l'eccezione pregiudiziale di rito di inammissibilità dell'appello per essere stata resa la sentenza di primo grado in causa da decidersi secondo equità necessaria perché di valore inferiore ad euro 1.100,00.
Sul punto va evidenziato che lo stesso appellante ha prodotto in atti l'atto di citazione di primo grado ove l'allora parte attrice concludeva espressamente chiedendo al
Giudice di Pace adito di “condannare la convenuta Controparte_3 nella persona del l.r.p.t, al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dagli istanti nella misura di €. 1000,00 o nella diversa misura provata in corso di causa, secondo giustizia, oltre rivalutazione ed interessi come per legge”; in ragione dell'aggiunta di tale ultimo inciso, riguardante una eventuale e ulteriore somma che sarebbe potuta risultare dovuta in caso di accoglimento della domanda, deve escludersi che la
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domanda proposta in primo grado possa ritenersi contenuta entro il limite di valore stabilito dall'art. 113 c.p.c. per la decisione della causa secondo equità necessaria.
Del resto, sempre la giurisprudenza di legittimità della Suprema Corte, in casistiche simili rispetto a quella qui venuta in considerazione, ha chiarito che “Per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339, comma terzo, cod. proc. civ., occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i princìpi di cui agli artt. 10 e ss. cod. proc. civ., e senza tenere conto del valore indicato dall'attore ai fini del pagamento del contributo unificato. Pertanto, ove l'attore abbia formulato dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore a millecento euro (e cioè al limite dei giudizi di equità c.d. "necessaria", ai sensi dell'art. 113, comma secondo, cod. proc. civ.), accompagnandola però con la richiesta della diversa ed eventualmente maggior somma che "sarà ritenuta di giustizia", la causa deve ritenersi - in difetto di tempestiva contestazione ai sensi dell'art. 14 cod. proc. civ. - di valore indeterminato, e la sentenza che la conclude sarà appellabile senza i limiti prescritti dall'art.
339 cod. proc. civ.” (cfr., ex multis, Cass. 9432/2012; Cass. 11739/2015; Cass. 3290/2018).
Ne consegue che la sentenza è impugnabile con l'appello, dato che il momento determinante ai fini dell'individuazione della competenza è quello della proposizione della domanda (cfr. Cass.22759/2013) e che con le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione del giudizio di primo grado parte attrice — con la menzionata clausola di chiusura — ha aperto la domanda quantomeno alla astratta possibilità di essere quantificata in misura superiore rispetto al limite di valore sancito dall'art. 113, comma 2, c.p.c. (motivo per il quale la sentenza non è stata, e non poteva essere, resa secondo equità necessaria).
Ciò precisato in rito, nel merito l'appello si è rivelato fondato e merita accoglimento per quanto in appresso osservato.
Per giurisprudenza costante e pacifica della Suprema Corte (ma anche di merito), “la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante, ai sensi dell'art. 2043 c.c., anche in caso di proscioglimento o di assoluzione, se non quando essa possa considerarsi calunniosa, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, interrompendo così ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato (Cass. 20.10.2003, n. 15646; 25.5.2004, n. 10033; Cass.
26.1.2010, n. 1542; 7.11.2005 n. 21498; 19.10.2007, n. 22020).” (principio di diritto definito pacifico e richiamato, in casistica del tutto simile rispetto a quella qui venuta in considerazione, anche da Cass. 6554/2014, la quale, appunto, innanzi ad una domanda risarcitoria proposta sulla scorta della proposizione di una denuncia ritenuta dal ricorrente lesiva siccome presentata senza la dovuta diligenza, e quindi comunque ingiustamente lesiva di un interesse inerente alla persona, costituzionalmente garantito, ha ribadito, appunto, che “[…] al di fuori dell'ipotesi di
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calunnia non è ravvisabile responsabilità risarcitoria per la proposizione di una denuncia penale, in quanto l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, togliendole ogni efficacia causale e così interrompendo ogni nesso causale tra tale iniziativa e il danno eventualmente subito dal denunciato. […] Il principio sopra enunciato evidenzia l'interesse dell'ordinamento alla promozione dell'azione penale mediante l'informazione dell'autorità inquirente di fatti rilevanti da parte di chi ne sia
a conoscenza, con l'unico limite della consapevolezza, da parte del denunciante, dell'innocenza dell'incolpato: non anche allorché i fatti esposti possano avere agli occhi del denunciante qualche rilevanza penale, del che viene investita l'autorità giudiziaria con un'attività che, quale che ne sia l'esito, diviene autonoma rispetto alla notitia criminis che l'ha originata, prevalendo l'interesse pubblico dell'amministrazione della giustizia sull'interesse del denunciato a che non vengano compiute attività di accertamento relative alla propria condotta, salvo l'ipotesi in cui la sollecitazione stessa all'esercizio dell'azione penale non sia oggettivamente e consapevolmente falsa. Nell'ambito di uno Stato di diritto liberaldemocratico, in cui si attribuisce valore civico e sociale all'iniziativa del privato nell'attivare la riposta giudiziaria dinanzi alla violazione della legge penale, è ragionevole che nessuna responsabilità consegua ad una denuncia penale fuori dall'ipotesi di calunnia, autocalunnia e simulazione di reato (Cass. pen. 11.6.2010, n. 29237). Consequenzialmente si è ritenuto che non integra la fattispecie di diffamazione la denuncia di un reato e quindi, pur quando il denunciato sia assolto con la formula più ampia, non è configurabile in capo al denunciante una responsabilità per danni (Cass. pen. 7.3.2006, n. 18090).”).
Ne consegue che spetta all'attore, che in sede civile chieda il risarcimento del danno assumendo che la denuncia era calunniosa, dimostrare che la controparte aveva consapevolezza dell'innocenza del denunciato (cfr. App. Roma, Sez. III, 20/04/2007;
App. Roma, Sez. III, 20/02/2007; App. Roma, Sez. I, 13/11/2006; Cass., Sez. III
3536/2000, Cass., Sez. III 10033/2004; Trib. Modena, Sez. II Sent., 15/11/2007).
Affinché possa ritenersi configurabile il delitto di calunnia, ex art. 368 c.p., è necessario, quindi, che l'accusatore abbia certezza, quale essenza dell'elemento psicologico del dolo, piena ed assoluta nel momento in cui l'incolpazione ha luogo, dell'innocenza dell'incolpato (cfr. App. Roma, Sez. I, Sent., 11/01/2010).
Ai fini della configurabilità del reato di calunnia, dunque, occorre non solo la volontà dell'incolpazione, ma anche la consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato.
Ne consegue che l'avvenuta assoluzione dall'imputazione conseguita a seguito di querela non necessariamente concreta la fattispecie della calunnia in capo al querelante;
parimenti, le prove raccolte in sede penale per addivenire ad assoluzione non necessariamente tornano utili in sede civile per vittoriosamente fondare la domanda di risarcimento dei danni avanzata dal querelato assolto nei confronti del querelante.
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I principi innanzi esposti sono stati ritenuti valevoli anche in caso di reati perseguibili a querela di parte: anche in tal caso, infatti, è stato ribadito che “Il principio di diritto costantemente affermato da questa Corte è nel senso che la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio (o la proposizione della querela in relazione ad un fatto perseguibile a querela di parte) non è di per sé fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante o del querelante in caso di proscioglimento o assoluzione dell'imputato, se non quando la denuncia o la querela possano considerarsi calunniose. In punto di diritto rileva il precedente segnato da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10033 del 25/05/2004 (Rv. 573117 - 01) secondo cui «la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., anche in caso di proscioglimento o di assoluzione del denunciato, se non quando essa possa considerarsi calunniosa. Al di fuori di tale ipotesi, infatti, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, togliendole ogni efficacia causale e così interrompendo ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato. Ne consegue che spetta all'attore, che in sede civile chieda il risarcimento dei danni assumendo che la denuncia era calunniosa, dimostrare che la controparte aveva consapevolezza dell'innocenza del denunciato». Sicché la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o la proposizione di una querela per un reato perseguibile solo su iniziativa di parte possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante (o querelante), in caso di successivo proscioglimento o assoluzione, solo ove contengano sia l'elemento oggettivo, che l'elemento soggettivo del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante (o querelante), interrompendo ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato) (v. anche Cass.Sez. 3, Sentenza n.
11898 del 10/06/2016; Cass.Sez. 3, Sentenza n. 11898 del 10/06/2016, Cass. n. 1542 del
2010; Cass. n.10033 del 2004; Cass. n. 15646 del 2003; Cass. n. 750 del 2002; Cass. n. 3536 del 2000).” (cfr. in tal senso Cass. 30988/2018 e, da ultimo, Cass. 13093/2024).
Nel caso di specie, nel chiedere la condanna della odierna appellante al risarcimento del danno, gli attori (e odierni appellati) nulla hanno dedotto o chiesto di provare sul vero e proprio dolo che avesse, per ipotesi, caratterizzato la condotta della denunciante al momento della proposizione della denuncia-querela in esame, non dimostrando (oltre che neppure compiutamente deducendo), dunque, uno degli elementi costituivi della fattispecie risarcitoria invocata (ovvero la natura propriamente calunniosa della querela sporta).
Di contro, dalla lettura della sentenza di primo grado emerge chiaramente come il giudice di prime cure, pur dando conto dell'orientamento giurisprudenziale assolutamente consolidato e pacifico innanzi illustrato, cionondimeno ha affermato che “il querelante può essere tenuto a risarcire il danno laddove via sia una calunnia o laddove il denunciante abbia operato in modo temerario, ossia con colpa grave.”.
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Ebbene, è proprio tale ultima affermazione che deve reputarsi errata in diritto, poiché
— come innanzi già ampiamente illustrato — l'elemento psicologico della calunnia è pacificamente il dolo e non già la colpa (anche nelle sue declinazioni più gravi, quali quella della colpa cosciente e finanche del dolo eventuale).
Al riguardo, va, infatti, ribadito che non sussiste il dolo del delitto di calunnia se non si ha intenzione di accusare una persona che si sa innocente, e ci si limita alla formulazione di addebiti temerari (cfr., ex multis, Cass. pen. n. 16645/2009).
Come noto, infatti, affinché si configuri il dolo di calunnia è necessario che il soggetto agisca intenzionalmente e con la certezza dell'innocenza dell'incolpato.
L'intenzionalità della incolpazione e la sicura conoscenza dell'innocenza dell'incolpato sono elementi distinti che devono ricorrere entrambi ai fini della sussistenza del dolo del delitto di calunnia. Va qui, dunque, ribadito che, ai fini dell'integrazione dell'elemento psicologico del reato di calunnia, non assume alcun rilievo la forma del dolo eventuale, in quanto la formula normativa "taluno che egli sa innocente" risulta particolarmente pregnante e indicativa della consapevolezza certa dell'innocenza dell'incolpato (cfr. Cass. pen. n. 34881/2007).
In base a tali principi, il dolo del delitto di calunnia va escluso nel caso in cui un soggetto, anche se affidandosi a fatti frutto di personale e distorta percezione, si limiti a incolpare taluno temerariamente, senza avere la intenzione di accusare una persona innocente.
Alla luce di quanto precede, dunque, contrariamente a quanto ritenuto nella decisione di primo grado qui impugnata, non potrebbe fondarsi un giudizio di responsabilità ex art. 2043 c.c. sulla sola scorta di una non meglio precisata
“temerarietà” e/o “avventatezza” della denuncia.
Ebbene, applicando tali principi di diritto al caso in esame, non può ritenersi raggiunta la prova che la Compagnia di Assicurazione avesse inteso incolpare gli odierni appellati pur sapendoli innocenti, non essendo, in definitiva, stata raggiunta la compiuta prova del dolo calunnioso, assolutamente necessario per configurare la fattispecie risarcitoria invocata dagli attori in primo grado.
Invero, va evidenziato che gli attori in primo grado si sono limitati a far discendere l'ingiustizia del danno lamentato semplicemente dalla presentazione della denuncia- querela e dalla dedotta infondatezza della stessa, giammai neppure prospettando — oltre che dimostrando — la sussistenza di un vero e proprio dolo calunnioso (inteso quale piena consapevolezza della calunniosità delle denunce presentate), il che vale già di per sé ad escludere la configurabilità della responsabilità risarcitoria invocata.
Per tutti i motivi che precedono, dunque, in accoglimento dello spiegato gravame, la sentenza di primo grado va integralmente riformata e, conseguentemente, la
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domanda proposta dagli attori — odierni appellati — nell'ambito di quel giudizio, va integralmente rigettata.
Inoltre, in virtù del disposto di cui all'art. 336 c.p.c., va riformata anche la parte della decisione di primo grado che ha accollato in capo alla odierna appellante le spese di lite del giudizio di primo grado. Ed invero, per effetto dell'integrale riforma della impugnata decisione e della integrale soccombenza riportata dagli attori, CP_1
e (odierni appellati), questi, in virtù del principio della
[...] Controparte_2 soccombenza, vanno condannati al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore della appellante Parte_1
Per quanto riguarda, invece, le spese di lite del presente giudizio di gravame, anch'esse seguono strettamente la soccombenza, con la conseguente condanna degli appellati e alla rifusione delle dette spese in favore CP_1 Controparte_2 dell'appellante Parte_1
Quanto alla concreta liquidazione di tutte le suddette spese di lite, sia di primo che di secondo grado, essa va operata, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia
55/2014, in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione delle cause di valore fino ad euro 1.100,01, determinato in virtù del decisum e non già del disputatum — cfr. Cass. 3903/2016; Cass. SS.UU. 19014/2007 — , secondo l'entità della domanda accolta in primo grado) e all'attività concretamente svolta dal difensore costituito per la parte appellante vittoriosa nel doppio grado di giudizio
(estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria/di trattazione e decisoria di cui al richiamato D.M., avuto, altresì, riguardo alla non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
Rosario Canciello, definitivamente pronunciando, in grado di appello, nella causa iscritta al n. 13384/2022 R.G.A.C., avente ad oggetto: "Appello avverso la Sentenza n.
1634/2022, emessa dal Giudice di Pace di Marano di Napoli, pubblicata in data 10/03/2022, nell'ambito del procedimento civile iscritto al n. 4098/2020 r.g.", pendente tra
[...]
— appellante — e e Parte_1 CP_1
— appellati — , ogni contraria istanza disattesa e domanda e Controparte_2 questione assorbita, così provvede:
1. accoglie l'appello proposto da parte appellante e, per l'effetto, in integrale riforma della impugnata decisione, rigetta la domanda proposta dagli attori,
e (odierni appellati), nell'ambito del giudizio CP_1 Controparte_2 di primo grado;
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2. per l'ulteriore effetto, condanna i predetti appellati, e CP_1 CP_2
al pagamento, in solido tra loro, in favore della odierna appellante
[...] [...]
in persona del legale rappresentante p.t., delle Parte_1 spese di lite del primo grado di giudizio, che qui si liquidano in complessivi euro
350,00 (trecentocinquanta/00), di cui euro 50,00 (cinquanta/00) per spese ed euro
300,00 (trecento/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3. condanna, inoltre, gli appellati, e al CP_1 Controparte_2 pagamento, in solido tra loro, in favore dell'appellante Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite del
[...] presente grado di appello, che qui si liquidano in complessivi euro 700,00
(settecento/00), di cui euro 200,00 (duecento/00) per spese ed euro 500,00
(cinquecento/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, 27/01/2025
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod.
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