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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/11/2025, n. 1756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1756 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Barbara
CO, in esito alle note di trattazione scritta depositate, ex art. 127ter c.p.c., dalle parti il 3, il 19 e il 21 Novembre 2025 in sostituzione dell'udienza del 28 Novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 3203 del ruolo generale dell'anno 2023, promossa
DA
la signora , nata l'[...] ad [...] e ivi residente, nel Viale Parte_1
Sicilia n. 8/G, C.F. , elettivamente domiciliata, ai fini del presente CodiceFiscale_1
giudizio, a Partinico, nella via J. F. Kennedy n. 34, presso lo studio dell'Avv. Christian Alessi,
dal quale è rappresentata e difesa per mandato in calce al ricorso in opposizione depositato il
27/12/2023,
- ricorrente -
CONTRO
1) l , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, ad Agrigento, nella via
Picone n. 20/30, presso l'Ufficio Legale della propria sede provinciale, rappresentato e difeso dall'Avv. Viviana Carlisi giusta procura allegata agli atti di lite,
- resistente -
2) l , in persona del responsabile contenzioso Sicilia, Controparte_2
con sede a Roma, nella via Giuseppe Grezar n. 14, elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, a Palermo, nella via Empedocle Restivo n. 174, presso lo studio dell'Avv. Carmelo
1 Lo Bello, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 21/05/2024,
- resistente -
Oggetto: Opposizione a intimazione di pagamento.
Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione
1.- In fatto. Con ricorso depositato il 27 Dicembre 2023, notificato a mezzo pec il 2 Aprile
2024 in uno al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, la signora proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. Parte_1
29120229005859583000, notificatale per posta l'11 Luglio 2023 (e non, come erroneamente riportato in ricorso, il 28 Novembre 2023), limitatamente a tre degli avvisi di addebito ivi richiamati. Nello specifico, quelli n. 59120120001156491000, n. 59120120002033123000 e n.
59120180000373262000, asseritamente notificati, rispettivamente, il 18 Ottobre 2012, l'1
Febbraio 2013 e il 28 Giugno 2018. Esponendo che, con tali atti l' le aveva intimato la CP_3 corresponsione di contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, di somme aggiuntive per il loro omesso versamento e di spese di notifica per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2017
e 2018, per il complessivo importo di € 20.868,71. All'uopo la ricorrente eccepiva la mancata notifica di questi ultimi e di altri atti prodromici a quello in parola. Obiettando che, con riferimento ai primi due avvisi di addebito in questione era maturata la prescrizione quinquennale della posizione creditoria con essi azionata prima della loro presunta notificazione. Mentre, il credito fatto valere con l'avviso di addebito n.
59120180000373262000 si era prescritto nell'arco temporale intercorrente tra la sua notifica e quella della intimazione di pagamento impugnata. La opponente denunciava, poi, la nullità di tale atto per violazione dell'art. 20 del D.P.R. n. 602/1973, in correlazione alla legge n. 212/2000
e all'art. 7 della legge n. 241/1990, poiché al proprio interno non erano stati indicati le modalità di calcolo e il tasso applicato per quantificare gli interessi dovuti per l'ipotesi di ritardata corresponsione delle somme intimate. Pertanto, con il ricorso in limine indicato chiedeva al
Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, preliminarmente, di disporre la sospensione dell'esecuzione dei citati atti. Indi, di dichiarare illegittima la suddetta intimazione di pagamento, revocando i cennati avvisi di addebito nella parte in cui erano stati iscritti a ruolo ammontari a titolo di contributi previdenziali, anche per intervenuta prescrizione del rispettivo diritto.
2 L , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 10 Maggio 2024 il proprio fascicolo con la memoria di risposta. In tale scritto deduceva la regolarità della notifica dei tre menzionati avvisi di addebito. Contestando l'inammissibilità e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione degli enunciati contributi, sollevata dalla istante. Affermava, inoltre, che l'opposizione in esame era inammissibile perché proposta tardivamente, cioè dopo la scadenza del termine perentorio di quaranta giorni fissato dall'art. 24, V comma, del D. Lgs. n. 46/1999, decorrente dalla data della notifica degli enunciati atti, presupposti dalla intimazione di pagamento controversa. Sostenendo di non avere alcuna responsabilità e di essere estranea non solo alle obiezioni mosse dalla signora avverso quest'ultima; ma, anche, Parte_1 all'eventuale prescrizione maturata nel periodo successivo alla notificazione dei nominati avvisi di addebito. In forza di tali ragioni domandava all'adita autorità giudiziaria, previa conferma dell'efficacia esecutiva dei titoli in dibattito, di dichiarare inammissibile la ricordata opposizione in quanto tardiva e infondata in fatto e in diritto. Nel merito, di dichiarare fondato, dovuto e incontestabile il credito oggetto del contendere, condannando la ricorrente a corrispondere le somme ingiunte.
Con ordinanza emessa il 10 Maggio 2024 il Giudice Onorario designato alla trattazione della lite sospendeva l'efficacia esecutiva degli avvisi di addebito sottostanti alla richiamata intimazione di pagamento.
Anche l' , in persona del responsabile contenzioso Controparte_2
Sicilia, si costituiva nel procedimento de quo depositando il 21 Maggio 2024 il rispettivo fascicolo con la comparsa di risposta. Nell'ambito di tale scritto prendeva posizione in ordine ai motivi formulati dalla opponente per giustificarne la instaurazione. Sulla scorta delle argomentazioni ivi articolate chiedeva al Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del
Lavoro, di dichiarare, innanzitutto, il suo difetto di legittimazione passiva. In secondo luogo,
l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'infondatezza, in fatto e in diritto, della citata opposizione, rigettandola. In terz'ordine, sia che era legittima la procedura di riscossione da essa resistente posta in essere;
sia che la pretesa creditoria in discorso non era ancora prescritta, né estinta, confermandola.
La contesa veniva istruita sulla base della documentazione allegata dalle parti nei loro fascicoli. In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione
3 dell'udienza del 28 Novembre 2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., compiuto dalle parti il 3, il
19 e il 21 Novembre 2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
2.- In diritto. Il ricorso introduttivo del presente giudizio è giuridicamente legittimo e fondato con riguardo a uno dei motivi formulati per supportarlo. Sicché, merita di essere accolto per quanto di ragione.
Prima di analizzare il merito della vertenza processuale che ci occupa appare utile richiamare i principi, ormai consolidati, relativi al complesso tema delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, ordinatamente riassunti nella sentenza n. 18256, emessa dalla Suprema Corte di Cassazione, Sez. VI, il 2 Settembre 2020. In questa pronuncia si riconosce che: “13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.
Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D. Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016;
n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D. Lgs. 26 febbraio 1999,
n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma
1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma
2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c.,
4 comma 1); 14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D. Lgs. n. 46 del 1999, art.
24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di
40 giorni”.
2.1.- Or dunque, la signora ha esperito avverso la intimazione di Parte_1 pagamento n. 29120229005859583000 opposta sia una impugnazione a norma dell'art. 615
c.p.c., invocando la prescrizione maturata antecedentemente e successivamente all'asserita notifica degli avvisi di addebito n. 59120120001156491000, n. 59120120002033123000 e n.
59120180000373262000 a essa sottesi, limitatamente ai quali la ha opposta;
sia una opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., censurando un vizio proprio dell'atto in discussione, consistente nella omessa indicazione al suo interno delle modalità di calcolo e del tasso applicato per quantificare gli interessi dovuti per l'ipotesi di ritardata corresponsione delle somme intimate. Nel caso di specie si palesa corredata dei requisiti della validità, della conducenza e dell'ammissibilità l'obiezione, formulata dalla ricorrente in seno al predetto ricorso, in forza di cui le posizioni creditorie di natura contributiva azionate dall' con i CP_3 cennati avvisi di addebito si sono prescritte. Al fine di corroborare tale valutazione è indispensabile, preliminarmente, superare una ulteriore contestazione mossa dalla ricorrente nelle note conclusive depositate il 22 Marzo 2025. Per il suo tramite sostiene che, la documentazione allegata dall' e dall' nei propri CP_3 Controparte_2 fascicoli non può essere presa in considerazione ai fini della soluzione della causa, stante che si sono costituiti in ius tardivamente, ossia dopo il decorso del termine di cui all'art. 416 c.p.c.
In proposito, sempre la Suprema Corte di Cassazione ha elaborato un peculiare insegnamento, dal quale non si ha intenzione di discostarsi. Alla stregua di esso si riconosce che: “L'eccezione di interruzione della prescrizione, diversamente da quella di prescrizione, si configura come eccezione in senso lato sicché può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato
e grado del processo, purché sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e quindi, nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all'esito dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 421, comma 2, c.p.c., legittimamente esercitabili dal giudice, tenuto all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione, ancor più nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva
5 tra ente impositore e concessionario della riscossione, può rilevare l'acquisizione da quest'ultimo di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato prescritto il credito per contributi previdenziali ritenendo di non poter utilizzare, a fini probatori dell'intervenuta interruzione della prescrizione, la relata di notifica della cartella esattoriale, che aveva preceduto la notifica dell'intimazione di pagamento, in ragione della tardiva costituzione del concessionario nel giudizio di primo grado)” (cfr.: Cass., Sez.
6 - Lav., ordinanza n. 14755 del 7/06/2018; conforme: Cass., Sez. Lav., ordinanza n. 24813 del
16/08/2022). In applicazione del principio giurisprudenziale testé riportato, ai fini della disamina della cennata eccezione di prescrizione si valutano utilizzabili i documenti rinvenibili nei fascicoli di parte degli enti resistenti.
3.- Prendendo le mosse dalle superiori delucidazioni, nell'ipotesi in esame si configura giuridicamente legittima e fondata una delle doglianze formulate dall' nella propria CP_3 memoria di costituzione e risposta. Con essa denuncia l'inammissibilità del ricorso che ha instaurato la controversia relativamente a tutti i motivi attinenti al merito dei crediti fatti valere con i cennati avvisi di addebito, presupposti dall'intimazione di pagamento oggetto del contendere. Ciò in quanto, è stato depositato dopo che è spirato il termine di quaranta giorni prescritto dall'art. 24, V comma, del D. Lgs. n. 46 del 26 Febbraio 1999 per proporlo. Ebbene, dalla disamina degli avvisi di ricevimento concernenti la notificazione dei tre atti in parola, compiuta mediante il servizio postale, rinvenibili in copia fotostatica nel fascicolo del menzionato ente impositore, si desume una dirimente circostanza. Segnatamente che, gli stessi sono stati notificati a mani, rispettivamente, della signora del di lei Parte_1 marito e di una familiare il 18 Ottobre 2012, l'1 Febbraio 2013 e il 28 Giugno 2018. E' assolutamente innegabile che, allorché la ricorrente ha depositato, il 27 Dicembre 2023, il ricorso che ha incoato la causa l'enunciato arco temporale di quaranta giorni era ampiamente scaduto. Pertanto, il medesimo, da tale punto di vista, è inammissibile.
Dal non avere la opponente proceduto a impugnare i nominati avvisi di addebito nel termine perentorio stabilito dall'art. 24, V comma, del D. Lgs. n. 46/1999 discendono due indiscutibili conseguenze. Precipuamente, sia che il credito con essi azionati dal prefato Istituto
è divenuto incontrovertibile;
sia che, trattandosi di una ipotesi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi preclude
6 l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni dedotte dal debitore (cfr., in tal senso: Cass., Sez. Lav., 5/02/2009 n. 2835). Sicché, l'eventuale sua prescrizione maturata prima della notifica dei ricordati atti non può più essere né analizzata, né
accertata.
A fronte delle ragioni di inammissibilità sopra illustrate, bisogna rilevare un peculiare ed emblematico aspetto. Invero, con il richiamato ricorso l'odierna istante ha, comunque, esperito una vera e propria azione di accertamento negativo delle pretese di natura contributiva fatte valere dall'ente impositore con i citati avvisi di addebito, sottostanti alla intimazione di pagamento in questione. A tal fine contestando l'intervenuta prescrizione maturata dopo la notifica dei primi. Tale domanda integra, come su puntualizzato, una vera e propria opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., perché tendente a far valere fatti estintivi dell'anzidetta obbligazione verificatisi in una fase successiva alla formazione del titolo, rappresentato dagli avvisi di addebito non impugnati tempestivamente. Il diritto di credito azionato dall' CP_3 attraverso l'iscrizione nel ruolo esattoriale non muta la sua natura e, quindi, il regime prescrizionale che gli è applicabile, in conseguenza della sopravvenuta inopponibilità degli avvisi di addebito ritualmente notificati. In effetti, la riscossione attraverso ruoli esattoriali,
disciplinata anche per i crediti contributivi dal D. Lgs. n. 46/1999, costituisce un procedimento alternativo, e per molti interpreti esclusivo, rispetto a quello giurisdizionale integrato, ad esempio, dal procedimento monitorio. Questo è finalizzato alla formazione in tempi rapidi di un titolo esecutivo stragiudiziale, necessario e sufficiente alla riscossione in forma coattiva, con gli strumenti previsti dalla legge speciale, dei cennati crediti. Ciò comporta che, la posizione creditoria iscritta a ruolo non muta la sua fonte e natura a seguito della mancata tempestiva opposizione degli avvisi di addebito ritualmente notificati. Pertanto, sebbene dopo lo scadere del termine di quaranta giorni dalla menzionata notifica il titolo esecutivo stragiudiziale,
costituito dal ruolo esattoriale, diventa intangibile. Tuttavia, non potendosi estendere ad esso la norma dettata dall'art. 2953 c.c. in materia di giudicato, il credito ivi iscritto continua a essere assoggettato al regime prescrizionale speciale, proprio della sua natura, ovvero, ove applicabile ratione temporis, a quello quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995. Ne deriva che è onere dell'agente della riscossione dimostrare di avere compiuto atti interruttivi della prescrizione in epoca successiva alla notificazione degli avvisi di addebito per cui è lite.
Ciò posto, è possibile procedere alla disamina dell'eccezione di prescrizione formulata dalla signora con riguardo ai crediti fatti valere dall' con gli avvisi Parte_1 CP_3
7 di addebito n. 59120120001156491000, n. 59120120002033123000 e n.
59120180000373262000. All'uopo è necessario evidenziare che, per i contributi I.V.S.
fissi/percentuale sul minimale e le somme aggiuntive per il loro omesso versamento competenza anni 2009, 2010, 2011 e 2017, con essi pretesi, si applica il termine prescrizionale quinquennale. Il che trova fondamento nel disposto del IX comma dell'art. 3 della legge n. 335 dell'8 Agosto 1995, che recita, testualmente: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di
seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e
delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione
aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale
termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria” (IX comma).
Ebbene, in ordine alle posizioni creditorie di natura previdenziale azionate dall'enunciato ente impositore con gli avvisi di addebito n. 59120120001156491000 e n.
59120120002033123000, la prescrizione quinquennale a cui sono assoggettati è stata interrotta dall'allora notificando a mani della ricorrente il 16 Novembre 2016 Controparte_4 il preavviso di fermo amministrativo n. 29180201600002766000. Nell'ambito di quest'ultimo, allegato nel fascicolo dell' , sotto la voce “DETTAGLIO Controparte_2
DEL DEBITO” sono espressamente richiamati i due nominati atti. Però, nel periodo ricompreso fra la ricordata data (16/11/2016) e l'11 Luglio 2023, giorno della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, non risulta che il citato ente ha notificato alla opponente ulteriori atti idonei a interrompere il termine prescrizionale in dibattito. Tant'è che, non ha prodotto agli atti del procedimento de quo alcuna prova in merito. Onde evitare il sorgere di eventuali contestazioni appare necessario fornire un chiarimento. A seguito della suddetta interruzione la prescrizione dei crediti in discorso è maturata il 16 Novembre 2021, ossia oltre l'arco temporale in cui i termini di prescrizione sono rimasti sospesi per effetto delle disposizioni adottate dal governo italiano per fronteggiare le conseguenze comportate dalla pandemia da COVID19.
Sicché, è indubbio che i contributi e le somme aggiuntive fatti valere dall' con i cennati CP_3
8 avvisi di addebito sono ormai prescritti. A una identica conclusione si perviene con riguardo alle posizioni creditorie azionate con l'avviso di addebito n. 59120180000373262000. A ben guardare, tra la sua notifica nei confronti della istante, compiuta il 28 Giugno 2018, e quella della menzionata intimazione di pagamento è intercorso un lasso di tempo superiore a cinque anni. L' non ha affatto dimostrato di avere provveduto a Controparte_2 notificare a uno, o più atti in grado di interrompere l'enunciata Parte_1 prescrizione quinquennale.
Alla luce delle argomentazioni e delle constatazioni che precedono è indiscutibile che, i crediti controversi sono prescritti.
In ultima battuta va rilevato che, l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione in commento rende superflua l'analisi degli altri motivi di opposizione dedotti dalla ricorrente per suffragare l'opposizione proposta avverso la nominata intimazione di pagamento, che sono da essa assorbiti.
4.- Infine, poiché la ricordata prescrizione è maturata in epoca successiva alla notifica dei richiamati avvisi di addebito, l'onere delle spese processuali sostenute dalla opponente segue la soccombenza e va posto a carico del prefato ente riscossore, con distrazione a favore del suo procuratore che si è dichiarato antistatario. Invece, appare giusto ed equo compensare interamente ed integralmente le spese di lite fra la istante e l' , in persona del suo legale CP_3 rappresentante pro tempore.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara CO, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara, per le ragioni meglio esposte in parte motiva e in accoglimento dell'eccezione all'uopo formulata dalla signora nel ricorso introduttivo del Parte_1 procedimento de quo, prescritti i crediti di natura contributiva azionati dall' con gli avvisi CP_3 di addebito n. 59120120001156491000, n. 59120120002033123000 e n.
59120180000373262000, sottostanti all'intimazione di pagamento n. 29120229005859583000, notificatale per posta l'11 Luglio 2023, opposta;
- annulla, per l'effetto, limitatamente ai predetti avvisi di addebito, l'intimazione di pagamento in parola;
9 - condanna l , in persona del responsabile contenzioso Controparte_2
Sicilia, a rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi
€ 1.150,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del suo procuratore che si è dichiarato antistatario;
- infine, compensa interamente e integralmente fra la opponente e l' , in persona del CP_3
suo legale rappresentante pro tempore, le spese di lite.
Così deciso ad Agrigento in data 28 Novembre 2025.
Il Giudice
Barbara CO
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