Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 20/03/2026, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER IL LAZIO
In composizione monocratica composta dal consigliere
ND GU
In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio instaurato con il ricorso n.80010 da XX (c.f. omissis), nato a omissis il omissis e residente in omissis alla Via omissis omissis (omissis), rappresentato e difeso dall’Avv. Paolo Palma e dall’Avv. Elisa Cacciato Insilla ed elettivamente domiciliato presso e nello studio legale in Roma al Viale Angelico, 70;
Contro
-INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Ciro il Grande 21, non costituito;
per il riconoscimento dell’invalidità civile ai fini dell’applicazione dei benefici previsti dall’art. 80, co. 3 della legge n. 388 del 2000 ed avverso il verbale sanitario della Commissione di Prima Istanza della ASL di Roma del 7-10-2022;
Visti gli atti e i documenti di causa;
Vista l’ordinanza n. 62/2024;
Uditi all’odierna udienza l’Avv. Sara Garofalo in sostituzione per il ricorrente e l’Avv. Flavia Incletolli per l’INPS;
ritenuto in
FATTO
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 1. Il presente ricorso ha come oggetto il riconoscimento di un grado di invalidità utile ad accedere al beneficio di contribuzione figurativa ai fini della maggiorazione di anzianità ex art. 80, comma 3 della legge 388/2000, eventualmente previo espletamento di parere medico legale a mezzo CTU.
2. Il ricorrente, previa visita, è stato riconosciuto invalido al 40% dalla Commissione di Prima Istanza della ASL di Roma, con verbale del 07.10.2022; successivamente ha presentato in data 105-2023 domanda di corresponsione dei contributi figurativi ai fini della pensione di anzianità, non avendo ritenuto condivisibile il giudizio della predetta Commissione, in contrasto a suo avviso con le risultanze mediche e con le certificazioni in atti rilasciate da strutture pubbliche, nelle quali sono attestate le patologie da cui è affetto, fra cui
“sindrome depressiva con associata bulimia nervosa in trattamento farmacologico”.
Nel confutare sinteticamente il parere della Commissione ha affermato come a suo avviso:
“esaminando le patologie sulla base delle tabelle medico legali del DM 05.02.1992 emerga a livello percentile il seguente calcolo: Bulimia nervosa non In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 complicata: 20% e Sindrome depressiva endogena grave:
71-80%”. Ha concluso che anche adottando il metodo a scalare si perverrebbe ad un grado di percentuale pari perlomeno al 75% a maggior ragione per le due patologie di cui soffre lo stesso. Peraltro, ha sottolineato di andare incontro ad un inesorabile peggioramento delle condizioni di salute. A supporto, ha allegato al ricorso documentazione medica precedente alla visita della Commissione (doc 4:
certificato del 2021 e prescrizione del 2022 e doc.1 visita psichiatrica del luglio 2022); invece il doc.
3 asseritamente successivo non risulta ben leggibile.
3. L’INPS alla data del l’11-4-2024, non risultava costituito, nonostante la regolarità della notifica al convenuto del ricorso e del DFU.
4. Al fine di disporre di ulteriori argomenti di prova, con ordinanza n.62/2024 è stata disposta consulenza medico legale, ai sensi dell’art 166 c.g.c., a cura del Collegio medico legale presso il Ministero della difesa -C.M.L.- Sezione speciale presso la Corte dei conti, integrato da specialista di settore, sul seguente quesito: “accertare se il quadro clinico completo del ricorrente corrisponda o In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 meno ad una situazione di invalidità civile superiore al 74 per cento, specificando la relativa percentuale, la decorrenza e le ragioni medico giuridiche a supporto”.
5. Il CML ha depositato il parere definitivo che così ha concluso: che l’interessato “non risulta comunque in possesso di quei requisiti utili ad accedere ai benefici di legge circa la contribuzione figurativa, non essendo invalido civile in misura superiore al 74%”. Nell’analisi medica il CML ha valutato che “allo stato attuale, tuttavia, non si può tralasciare l’aggravamento della condizione psicopatologica del Sig. XX, per come documentato dalle più recenti certificazioni mediche specialistiche ricevute a mezzo PEC in data 05/08/2025”… “Queste attestano un peggioramento delle manifestazioni depressive e l’insorgenza di un modesto disturbo ossessivo-compulsivo”. La percentuale di invalidità complessiva è indicata in una invalidità totale del 67%.
6. Si è successivamente costituito l’INPS, accettando il contraddittorio, eccependo il difetto di giurisdizione in quanto dall’estratto contributivo e dalla consultazione delle banche dati INPS non emerge che il ricorrente sia dipendente pubblico, e In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 l’eventuale domandata maggiorazione, derivante da un ipotetico riconoscimento del beneficio in questione, non graverebbe su tale gestione. Nel merito ha evidenziato la mancanza del requisito del grado di invalidità utile ad accedere al beneficio richiesto.
7. All’udienza del 28-1-2026 è stato disposto un breve rinvio al fine di consentire al ricorrente di dedurre in merito all’eccepito difetto di giurisdizione. Con note dell’11-3-2026, parte ricorrente ha chiesto di assegnarle un congruo termine per la riassunzione della causa innanzi il Tribunale di Roma nella persona del Giudice del Lavoro.
8. All’odierna udienza le parti presenti hanno convenuto sul difetto di giurisdizione.
9. Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.
DIRITTO
1. L’odierna fattispecie riguarda la richiesta di riconoscimento di una percentuale di invalidità superiore al 74%, al fine di ottenere benefici di legge previsti dall’articolo 80 co. 3 della legge 23/12/2000, n. 388.
2. Va dichiarato il difetto di giurisdizione, che In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
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196/03 può essere rilevato d’ufficio, atteso che il giudice è venuto a conoscenza del fatto che il ricorrente non fosse dipendente pubblico, solo a seguito di elementi forniti dal convenuto, confermati con note autorizzate del 11 marzo u.s. depositate dal legale del ricorrente, che ha chiesto termine per riassumere innanzi al Giudice ordinario.
3. Occorre incidentalmente rilevare che la CTU espletata ha concluso in senso negativo sulla sussistenza del requisito del grado d’invalidità necessario, ma ha comunque riscontrato e valutato l’aggravamento della condizione medica. Peraltro tale valutazione successiva non risulta consentita nel giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti giudice delle pensioni pubbliche ai sensi dell’art.
21 delle all.2 norme di att. c.g.c., che dispone la non applicabilità al giudizio pensionistico dell’art.
149 delle disp att. c.p.c., che di contro prevede che nelle controversie in materia di invalidità pensionabile deve essere valutato dal giudice anche l'aggravamento della malattia, nonché tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 giudiziario.
4. Le spese sono compensate ex art. 31 co.3 c.g.c..
Nulla per le spese del giudizio stante la relativa gratuità.
P.Q.M.
La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ai sensi degli artt. 442 e seguenti del Codice di procedura civile, presso il quale il ricorrente può riassumere il giudizio nel termine previsto dall’art.
17, comma 2, c.g.c..
Spese compensate. Nulla per le spese del giudizio.
Dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell’articolo 52, del decreto legislativo n. 196/2003, nei riguardi della parte privata.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così disposto in Roma nella camera di consiglio del 18 marzo 2026.
Il giudice In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 Cons. ND GU Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 20.03.2026 per il Dirigente F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA AN VINICOLA CORTE DEI CONTI 20.03.2026 12:19:52 GMT+01:00