Decreto cautelare 24 gennaio 2024
Ordinanza cautelare 22 febbraio 2024
Sentenza 18 giugno 2024
Ordinanza cautelare 11 ottobre 2024
Accoglimento
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 24/03/2025, n. 2411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2411 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02411/2025REG.PROV.COLL.
N. 06850/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6850 del 2024, proposto dai sig.ri -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Paolo Botasso, con domicilio eletto presso lo studio Placidi s.r.l. in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 30,
contro
l’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione dei Beni Confiscati alla Criminalità Organizzata e il Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, n. 12486/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione dei Beni Confiscati alla Criminalità Organizzata e del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 marzo 2025 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I sig.ri -OMISSIS- hanno impugnato dinanzi al T.A.R. per il Lazio l’ordinanza di sgombero ex art. 47, comma 2, d.lgs. 159/2011, notificata in data 21 novembre 2023, con la quale il dirigente dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, Sezione secondaria di Milano, ha ordinato agli stessi di rilasciare l’immobile sito in -OMISSIS-, -OMISSIS-, individuato al N.C.E.U. al fg.-OMISSIS-, oggetto di confisca disposta con provvedimento definitivo dell’A.G. in danno dei suddetti e da essi occupato sine titulo , entro il termine perentorio di 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento, nonché del provvedimento emesso in data 11 gennaio 2024, con il quale la medesima Agenzia ha negato l’accoglimento dell’istanza presentata dai ricorrenti in data 22 dicembre 2023 e avente ad oggetto la richiesta di locazione del predetto immobile.
Il T.A.R., dopo aver respinto (con l’ordinanza n. 724 del 22 febbraio 2024, riformata da questa Sezione con l’ordinanza n. 1135 del 27 marzo 2024, sulla scorta del rilievo che “ al danno lamentato possa ovviarsi richiedendo al Tar la sollecita definizione del merito e, nelle more, sospendendo l’ordinanza di sgombero in ragione della presenza di minori nell’alloggio ”) l’istanza cautelare dei ricorrenti, ha respinto anche nel merito, con la sentenza n. 12486 del 28 giugno 2024, il gravame.
Premesso che dai ricorrenti veniva “ lamentata l’illogicità dell’ordine di liberazione dell’immobile atteso che non sarebbe ancora stata individuata la finalità pubblicistica per la quale impiegare lo stesso; inoltre, incomprensibile sarebbe anche il rigetto dell’istanza di condurre il bene in locazione, anche perché non anticipato dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di cui all’art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241 ”, ha evidenziato il giudice di primo grado che “ il provvedimento impugnato ha natura vincolata (v. Tar Lazio, sez. I, 29 settembre 2021, n. 10048). In altri termini, a fronte di un provvedimento giurisdizionale definitivo di confisca l’agenzia ha il potere-dovere di ordinare il rilascio del bene (cfr. Cons. Stato, sez. III, 22 ottobre 2020, n. 6387) e ciò indipendentemente dall’adozione del provvedimento di destinazione d’uso dell’immobile (in termini Cons. Stato, sez. III, 5 febbraio 2020, n. 926) ”, aggiungendo che “ rispetto ad un provvedimento come quello impugnato, non può affermarsi la necessità di comparare l’interesse pubblico alla acquisizione della disponibilità materiale del bene con quello privato alla conservazione di un immobile, non essendo configurabile in capo agli occupanti una posizione giuridica meritevole di tutela (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 27 novembre 2018 n. 6706), neanche avuto riguardo ad esigenze, pur comprensibili dal punto di vista umano, come quelle abitative della famiglia, rappresentate nel caso di specie ”.
Ha infine osservato il giudice di primo grado che “ quanto esposto implica che la mancata attivazione degli strumenti di partecipazione procedimentale determina – stante la natura vincolata dell’atto amministrativo – solo l’irregolarità del provvedimento impugnato, vizio che non cagiona l’annullabilità dello stesso (v. art. 21-octies, comma 2, l. 7 agosto 1990, n. 241; cfr. anche Cons. Stato, sez. III, 10 giugno 2021, n. 4449) ”.
Mediante i motivi di appello proposti con il mezzo in esame dagli originari ricorrenti, questi, pur evidenziando di non aver mai contestato la natura vincolata del provvedimento di sgombero impugnato, deducono che esso avrebbe dovuto essere preceduto, stante l’assenza di una attuale destinazione per l’immobile acquisito al patrimonio dell’Agenzia, da una valutazione circa l’opportunità di lasciarlo nella disponibilità dei ricorrenti a fronte del pagamento di un canone di locazione.
Gli appellanti espongono altresì che, se l’ordinanza di sgombero è senz’altro un provvedimento vincolato, lo stesso non può dirsi per il provvedimento con il quale l’Agenzia appellata ha negato l’accoglimento dell’istanza avente ad oggetto la richiesta di locazione dell’immobile di cui si tratta, il quale avrebbe quindi dovuto essere preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda suindicata ai sensi dell’art. 10- bis l. n. 241/1990.
Essi deducono infine che il suddetto provvedimento di diniego avrebbe dovuto essere debitamente motivato ex art. 3 l. n. 241/1990, non essendo pertinente il riferimento fatto dall’Amministrazione alla vincolatività del provvedimento di sgombero: sarebbe stato invece onere dell’Agenzia considerare che, nell’interesse della stessa P.A., la possibilità di locare l’immobile ai signori-OMISSIS-, senza tuttavia rinunciare alla sua acquisizione al patrimonio indisponibile dello Stato, avrebbe permesso da un lato di trarre un reddito dal bene, dall’altro lato, non avrebbe privato l’Amministrazione, in futuro, della possibilità di individuare una qualche destinazione pubblica che, al momento, non era stata neppure ipotizzata.
Si è costituita in giudizio, per resistere all’appello, l’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata.
La Sezione, con l’ordinanza n. -OMISSIS-dell’11 ottobre 2024, “ ritenuto che, nella comparazione dei contrapposti interessi, assuma carattere prevalente, a fronte della mancata individuazione, allo stato, di una concreta destinazione di interesse pubblico per l’immobile oggetto di confisca, quello, di cui sono portatori gli appellanti, alla salvaguardia delle esigenze abitative del relativo nucleo familiare, di cui peraltro fanno parte anche soggetti di minore età, fermo restando ogni opportuno approfondimento, da compiere nella pertinente sede di merito ”, ha accolto l’istanza cautelare presentata contestualmente all’appello e fissato l’udienza pubblica per la data odierna, facendo salva la valutazione di merito “ in ordine alle questioni di diritto sollevate dalla parte appellante, compresa quella attinente alla natura – vincolata o discrezionale – dei provvedimenti impugnati in primo grado, con le conseguenti ricadute anche sulla necessità di rispetto delle garanzie partecipative e sui riflessi invalidanti derivanti dalla loro eventuale inosservanza ”.
Quindi, all’esito dell’odierna udienza di discussione, il ricorso è stato trattenuto dal Collegio per la decisione di merito.
L’appello, nei limiti e per le ragioni di seguito precisate, è meritevole di accoglimento.
Assume rilievo dirimente, ai fini della risoluzione delle questioni giuridiche sollevate dalla parte appellante, il disposto dell’art. 45- bis d.lvo n. 159/2011, inserito dall’art. 18, comma 1, l. 17 ottobre 2017, n. 161, ai sensi del quale “ l’Agenzia, ricevuta la comunicazione del provvedimento definitivo di confisca, qualora l’immobile risulti ancora occupato, con provvedimento revocabile in ogni momento, può differire l’esecuzione dello sgombero o dell’allontanamento nel caso previsto dall’articolo 40, comma 3-ter, ovvero qualora lo ritenga opportuno in vista dei provvedimenti di destinazione da adottare ”.
La disposizione, come si evince dal relativo presupposto giustificativo, rappresentato da una situazione di preesistente e perdurante occupazione dell’immobile, è appunto finalizzata ad attribuire all’Agenzia il potere di contemperare, secondo criteri di ragionevolezza a proporzionalità, l’esigenza di salvaguardare l’impronta pubblicistica acquisita dal bene in conseguenza della definitività della confisca – nonché quella di assicurarne la destinazione alle finalità socialmente rilevanti contemplate dal legislatore – con il rispetto degli interessi concorrenti, tra i quali quelli degli attuali occupanti del bene confiscato, nei limiti in cui il sacrificio di questi ultimi non sia giustificato dall’interesse pubblico alla immediata utilizzazione del bene in coerenza con il suo sopravvenuto status pubblicistico.
Essa, senza contraddire la connotazione giuridica e funzionale che la confisca ha attribuito al bene che ne costituisce oggetto – per effetto della quale l’esercizio del potere di disposizione e l’individuazione delle modalità di godimento che lo riguardano sono spostati in capo all’Autorità pubblica e svincolati da valutazioni di carattere privatistico e meramente economico, alle quali si sovrappongono considerazioni di ordine pubblicistico finalizzate alla ottimizzazione dell’utilità che il bene è suscettibile di garantire nell’ottica dell’interesse generale -, è destinata a regolare la fase di transizione intercorrente tra l’adozione del provvedimento di confisca e quella del provvedimento di destinazione, apprestando, nei limiti della compatibilità con l’interesse pubblico, la tutela di quegli interessi che sul bene confiscato si radicano e che non possono essere del tutto obliterati, tanto più se correlati ad istanze meritevoli di apprezzamento anche sul piano dei valori costituzionali.
La disposizione citata, quindi, non rappresenta una deroga del potere di auto-tutela demaniale dell’Amministrazione, così come previsto e disciplinato - anche nei suoi profili vincolati, compresi quelli relativi all’ an ed al quando del relativo esercizio - dall’art. 47, comma 2, ultimo periodo d.lvo n. 159/2011 (a mente del quale “ anche prima dell’adozione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell’articolo 823 del codice civile ”, il quale a sua volta, dedicato alla disciplina della “ Condizione giuridica del demanio pubblico ”, dispone che “ spetta all’autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice ”), ma disciplina la fase dell’” esecuzione dello sgombero ”, prevedendo il potere dell’Amministrazione di disporne il “ differimento ” quando, tra l’altro, questo sia ritenuto “ opportuno in vista dei provvedimenti di destinazione da adottare ”.
Da tale punto di vista, e fatte salve ragioni di segno contrario che spetta all’Amministrazione evidenziare, appare del tutto ragionevole consentire agli attuali occupanti dell’immobile, ai fini del soddisfacimento delle loro esigenze abitative non altrimenti realizzabili, di continuare ad utilizzarlo, anche corrispondendo il relativo canone, nelle more della funzionalizzazione del bene al soddisfacimento dell’interesse pubblico che spetta al provvedimento di destinazione concretamente delineare.
In tale quadro interpretativo, deve ritenersi che l’Amministrazione, all’uopo sollecitata dalla parte (nella specie, con l’istanza del 22 dicembre 2023), non abbia fatto corretto uso del potere suindicato, atteso che:
- dal punto di vista procedimentale, ha omesso di comunicare agli interessati, ai sensi dell’art. 10- bis l. n. 241/1990, i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza: né l’Amministrazione intimata ha addotto in giudizio ragioni idonee a dimostrare, ai sensi dell’art. 21- octies , comma 2, secondo periodo l. cit. (ammesso che sia applicabile alla fattispecie in esame), che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente adottato, essendosi limitata a fare leva sul carattere vincolato dal provvedimento medesimo che, tuttavia, si è visto essere contraddetto dai rilievi innanzi sviluppati;
- dal punto di vista motivazionale, non ha indicato congrue ragioni contrarie all’accoglimento – nei limiti ed alle condizioni definibili dalla stessa Amministrazione – dell’istanza suindicata, essendosi limitata a richiamare la disciplina del potere di sgombero, che come si è detto contiene anche previsioni atte a controbilanciare l’automaticità del suo esercizio (ovvero, più correttamente, il momento della sua esecutività) al fine di adeguarlo alle concrete circostanze ed agli interessi, meritevoli di apprezzamento, da esse espressi.
L’appello, in conclusione, deve essere accolto e conseguentemente annullato, in accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio, il provvedimento dell’11 gennaio 2024 impugnato in primo grado, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
L’originalità dell’oggetto della controversia giustifica nondimeno la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, lo accoglie in parte e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado limitatamente al provvedimento in data 11 gennaio 2024, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare gli appellanti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ezio Fedullo | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.