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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 06/02/2026, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 753/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
RUSSO MASSIMO, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2299/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Avv. - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 50602202500012798000 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente:insiste come in atti Resistente:insiste come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 29 maggio 2025, l'avv.to Ricorrente_1 in difesa di se' stesso avendone la qualità ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 50602202500012798000, emessa in data 18 aprile 2025 e notificata il 17 maggio 2025, relativa al mancato versamento dell'IMU per l'anno d'imposta 2015 e della TARI per l'anno 2016, deducendone l'illegittimità per vizi formali e sostanziali, tra cui nullità della notifica per incertezza assoluta della data, omessa motivazione dell'atto, mancata indicazione degli immobili, prescrizione quinquennale e mancanza di definitività della pretesa.
Si è costituita la parte resistente Resistente_1 S.p.A. in data 22 ottobre 2025, allegando documentazione a sostegno dell'eccezione di infondatezza del ricorso, tra cui due precedenti sentenze già intervenute tra le medesime parti in relazione agli stessi presupposti impositivi.
Il ricorrente non ha replicato né ha contestato la documentazione prodotta dalla resistente.
All'odierna udienza la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La costituzione della parte resistente, pur avvenuta oltre i sessanta giorni dalla notifica del ricorso, risulta tempestiva e rituale ai sensi dell'art. 32, comma 1, del D.Lgs. 546/1992, essendo avvenuta almeno venti giorni liberi prima dell'udienza. Non è infatti prevista sanzione di inammissibilità per il mancato rispetto del termine di cui all'art. 23, comma 1, del medesimo decreto, in conformità al principio di effettività del diritto di difesa .
La documentazione prodotta è altresì pienamente utilizzabile, in quanto non contestata dal ricorrente, né con memoria né in sede di udienza, ai sensi dell'art. 115 c.p.c. e art. 32, comma 3, del D.Lgs. 546/1992.
Nel merito, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Come risulta dagli atti, le medesime doglianze oggi riproposte sono state oggetto di due precedenti giudizi definiti con le sentenze n. 4530/2024 (RG 1102/2024) e n. 773/2025 (RG 3008/2022), entrambe aventi efficacia di giudicato tra le medesime parti e relative agli stessi presupposti impositivi. Tali decisioni hanno accertato la regolare notifica e la legittimità degli atti prodromici all'intimazione oggi impugnata.
Ai sensi dell'art. 2909 c.c., il giudicato esterno preclude ogni riesame delle stesse questioni anche in un diverso giudizio, e può essere rilevato d'ufficio.
Inoltre, risulta documentato che:
l'ingiunzione di pagamento n. 005360722000000830 per IMU 2015 è stata notificata il 19/09/2022;
l'avviso di accertamento esecutivo n. 005360E222000000994 per TARI 2016 è stato notificato tra il 3 e il 16 agosto 2022.
Tali atti non sono stati oggetto di tempestiva impugnazione e, pertanto, sono divenuti definitivi.
Conseguentemente non è consentito al contribuente sollevare censure nei confronti dell'intimazione basate su vizi propri degli atti presupposti, in quanto ciò si risolverebbe in un'elusione del termine decadenziale.
Infine, l'eccezione di prescrizione è infondata, non essendo maturato alcun termine quinquennale tra la notifica dell'atto prodromico e l'intimazione, che è anzi intervenuta in tempi compatibili con la continuità della pretesa tributaria.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore di Resistente_1 S.p.A. delle spese di giudizio, che liquida in euro 250,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 4.2.26
IL GIUDICE RELATORE
Dott. Massimo Russo
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
RUSSO MASSIMO, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2299/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Avv. - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 50602202500012798000 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente:insiste come in atti Resistente:insiste come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 29 maggio 2025, l'avv.to Ricorrente_1 in difesa di se' stesso avendone la qualità ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 50602202500012798000, emessa in data 18 aprile 2025 e notificata il 17 maggio 2025, relativa al mancato versamento dell'IMU per l'anno d'imposta 2015 e della TARI per l'anno 2016, deducendone l'illegittimità per vizi formali e sostanziali, tra cui nullità della notifica per incertezza assoluta della data, omessa motivazione dell'atto, mancata indicazione degli immobili, prescrizione quinquennale e mancanza di definitività della pretesa.
Si è costituita la parte resistente Resistente_1 S.p.A. in data 22 ottobre 2025, allegando documentazione a sostegno dell'eccezione di infondatezza del ricorso, tra cui due precedenti sentenze già intervenute tra le medesime parti in relazione agli stessi presupposti impositivi.
Il ricorrente non ha replicato né ha contestato la documentazione prodotta dalla resistente.
All'odierna udienza la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La costituzione della parte resistente, pur avvenuta oltre i sessanta giorni dalla notifica del ricorso, risulta tempestiva e rituale ai sensi dell'art. 32, comma 1, del D.Lgs. 546/1992, essendo avvenuta almeno venti giorni liberi prima dell'udienza. Non è infatti prevista sanzione di inammissibilità per il mancato rispetto del termine di cui all'art. 23, comma 1, del medesimo decreto, in conformità al principio di effettività del diritto di difesa .
La documentazione prodotta è altresì pienamente utilizzabile, in quanto non contestata dal ricorrente, né con memoria né in sede di udienza, ai sensi dell'art. 115 c.p.c. e art. 32, comma 3, del D.Lgs. 546/1992.
Nel merito, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Come risulta dagli atti, le medesime doglianze oggi riproposte sono state oggetto di due precedenti giudizi definiti con le sentenze n. 4530/2024 (RG 1102/2024) e n. 773/2025 (RG 3008/2022), entrambe aventi efficacia di giudicato tra le medesime parti e relative agli stessi presupposti impositivi. Tali decisioni hanno accertato la regolare notifica e la legittimità degli atti prodromici all'intimazione oggi impugnata.
Ai sensi dell'art. 2909 c.c., il giudicato esterno preclude ogni riesame delle stesse questioni anche in un diverso giudizio, e può essere rilevato d'ufficio.
Inoltre, risulta documentato che:
l'ingiunzione di pagamento n. 005360722000000830 per IMU 2015 è stata notificata il 19/09/2022;
l'avviso di accertamento esecutivo n. 005360E222000000994 per TARI 2016 è stato notificato tra il 3 e il 16 agosto 2022.
Tali atti non sono stati oggetto di tempestiva impugnazione e, pertanto, sono divenuti definitivi.
Conseguentemente non è consentito al contribuente sollevare censure nei confronti dell'intimazione basate su vizi propri degli atti presupposti, in quanto ciò si risolverebbe in un'elusione del termine decadenziale.
Infine, l'eccezione di prescrizione è infondata, non essendo maturato alcun termine quinquennale tra la notifica dell'atto prodromico e l'intimazione, che è anzi intervenuta in tempi compatibili con la continuità della pretesa tributaria.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore di Resistente_1 S.p.A. delle spese di giudizio, che liquida in euro 250,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 4.2.26
IL GIUDICE RELATORE
Dott. Massimo Russo