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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 17/07/2025, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. ER MA OS, all'esito dell'udienza del 17 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4212/2024 R.G.lavoro, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. MA Rosaria Altieri;
Parte_1 contro
REG. per il LAZIO, in Controparte_1 persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dai propri funzionari avv. MA Grassi, avv. Emilia
Principe, avv. Alessandra Molfese ed Avv. Alessia Cavallo, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.;
(contumace); Controparte_2
Motivi della decisione
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt.
132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). Con ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale istanza cautelare in corso di causa, Parte_1 conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale il , anche Controparte_1 nelle sue articolazioni regionali per il Lazio e per il , deducendo: CP_2
- di essere attualmente docente a tempo indeterminato in servizio presso l'I.O. “Giulio Cesare” di
Sabaudia;
- di aver partecipato alla procedura straordinaria di reclutamento di Dirigenti Scolastici di cui al D.M. prot. 107/2023, attuativo dell'art. 5 del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla L. 24 febbraio
2023, n. 14, risultando tra i vincitori in quanto collocatasi alla 154sima posizione della graduatoria definitiva di merito;
- di aver indicato come prima preferenza nella domanda di assegnazione ai ruoli regionali la Regione
Lazio, al fine di poter prestare assistenza al padre, , ed alla suocera, Persona_1 [...]
entrambi disabili gravi, il primo residente a [...] e la seconda a Pontinia (LT); Per_2
- di non aver potuto far valere in sede di assegnazione ai ruoli regionali alcuna preferenza, in quanto la procedura informatizzata non contemplava alcuna campitura da valorizzare all'uopo e di essere stata quindi assegnata alla;
CP_3
- di aver potuto inoltrare la documentazione relativa ai familiari in condizioni di handicap soltanto nella fase di assegnazione provinciale, quando era però ormai sostanzialmente inutile;
Cont
- di essere stata assegnata, con D.D. n. 30033 del 28.10.2024 del , all' I.C. 18 “Veronetta CP_2
– Porto” di Verona.
Allegata la sussistenza di tutti i presupposti richiesti per fruire della precedenza ex art. 33, comma 5, della l. 104/92, nonché l'esistenza di posti vacanti e disponibili presso la Regione Lazio, censurata l'illogicità della procedura di reclutamento nella misura in cui consente di valorizzare le esigenze assistenziali dei disabili soltanto a seguito della assegnazione dei vincitori nei ruoli regionali, quindi troppo tardi in caso di assegnazione a Regione molto distante dal luogo di residenza dell'assistito, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'assegnazione nella regione
Lazio con priorità ai sensi dell'art.33, commi 3 e 5, della L.104/92 in quanto soggetto che presta assistenza al padre e alla suocera, disabili gravi;
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla stipula del contratto a tempo indeterminato quale dirigente scolastico con diritto di scelta della sede con precedenza assoluta nell'ambito delle sedi disponibili nella regione Lazio, con assegnazione ad un'istituzione scolastica più vicina alla residenza dei soggetti, disabili gravi, che assiste;
- per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente a stipulare con la ricorrente un contratto a tempo indeterminato presso la regione Lazio con il riconoscimento del diritto alla scelta prioritaria della sede ai sensi dell'art.33, commi 3 e 5, della
L.104/92, ponendo in essere tutti gli atti necessari per l'assegnazione ad un'istituzione scolastica più vicina alla residenza dei soggetti, disabili gravi, che assiste”
Nella fase interinale le Amministrazioni scolastiche convenute non si costituivano, restando contumaci, ed il Tribunale accoglieva l'istanza cautelare, sussistendone i presupposti, con provvedimento n. 14868 del 23.12.2024.
Il , senza interporre reclamo ex art. 669terdecies c.p.c. avverso la Controparte_1 predetta ordinanza cautelare, ometteva di darne ottemperanza e si costituiva nel presente giudizio di merito (anche nella sua articolazione regionale laziale) con memoria del 18.03.2025, invocando l'anticipazione dell'udienza originariamente fissata per il 28.10.2025 e la reiezione delle domande attoree sulla base di varie argomentazioni in fatto ed in diritto.
Concessa l'anticipazione d'udienza, la causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione all'udienza di cui in epigrafe e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione cartolare), definita mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
Il ricorso deve trovare accoglimento per le ragioni già in parte esplicitate nel provvedimento adottato in sede di cautela e che si confermano anche rispetto al merito della controversia.
Va preliminarmente ribadito, infatti, che la limitazione dei benefici ex lege n. 104/92 prevista dall'art. 15 del bando di concorso 'originario' di cui al DDG n. 1259/2017, nella parte in cui riconosce tali prerogative solo dopo l'assegnazione al ruolo regionale e nella scelta della sede di servizio in ambito regionale, deve ritenersi illegittima e in quanto tale suscettibile di disapplicazione incidentale. L'art. 33 della legge n. 104/92 prevede che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado (…)
“ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona a assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.
A sua volta, l'art. 601 del d.lgs. n. 297/94 - Testo unico in materia di istruzione - stabilisce che “gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico” (comma 1) e che “le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”
(comma 2).
Nonostante il disposto di legge, il bando di concorso 'originario', sotteso alla procedura di reclutamento dirigenziale straordinaria in scrutinio, non riconosce espressamente il beneficio in esame ai dirigenti scolastici in fase di assegnazione ai ruoli regionali.
In particolare, l'art. 15 del bando di concorso approvato con D.D.G. 1259 del 23 novembre 2017, dispone che:
“
1. Sono dichiarati vincitori del corso-concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria generale di merito conclusiva del corso di formazione dirigenziale e tirocinio nel limite dei posti previsti dall'art. 2, comma 2.
2. I vincitori sono assegnati ai ruoli regionali sulla base dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi all'atto dello scorrimento della graduatoria, nel limite dei posti vacanti e disponibili ciascun anno e in ciascun
USR. Contr 3. I vincitori sono invitati, dal competente a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla dirigenza scolastica. Resta fermo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Contr Nell'assegnazione della sede di servizio, il competente si atterrà a quanto disposto dagli artt. 21 e 33, commi 5,
6 e 7, della legge n, 104/1992. (…)”.
Ebbene, qualora siffatta disposizione dovesse essere intesa nel senso di limitare l'applicazione degli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e 7 della l. 104/92 solo alla fase successiva a quella dell'assegnazione al ruolo regionale, e quindi solo al momento della scelta delle sedi disponibili nella Regione in cui si è ottenuta l'assegnazione sulla base delle graduatorie, detta limitazione si porrebbe in chiaro contrasto con le previsioni della legge n. 104/92, che prevedono il diritto di precedenza nella scelta della sede di prima assegnazione del lavoratore con l'evidente scopo di garantire la continuità dell'assistenza al disabile. Tale fine sarebbe infatti evidentemente disatteso qualora il beneficio in parola non fosse già garantito con la scelta della Regione, e non avrebbe poi alcun senso riconoscerlo in un secondo momento all'interno della Regione, se non si tratta della Regione in cui risiede il parente o affine disabile bisognoso di assistenza.
In altri termini e mutuando gli approdi raggiunti dalla prevalente giurisprudenza di merito nel contenzioso sorto in relazione alla procedura concorsuale 'originaria', nonostante la fase di assunzione dei vincitori si caratterizzi effettivamente per una scissione temporale tra l'assegnazione ad un ruolo regionale prima e l'individuazione dell'istituzione scolastica nell'ambito regionale poi, entrambe le fasi debbono, tuttavia, considerarsi unitariamente specie ai fini della tutela apprestata dalla L. n. 104/1992.
E quindi, assegnare la sede al lavoratore protetto in una regione distante, per poi attuare la tutela solo in questo circoscritto ambito, appare del tutto illogico, ove si consideri che diviene abbastanza indifferente, nell'ambito regionale distanziato dal domicilio del disabile da assistere, la scelta tra l'una o l'altra sede.
Ne discende che la tutela del diritto della scelta prioritaria tra le sedi disponibili più vicine al domicilio del disabile deve passare necessariamente attraverso la sua logica anticipazione alla fase di assegnazione della regione prescelta.
Non si rivengono, inoltre, limiti o ragioni ostative a siffatta interpretazione nell'invocato art. 25, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001 (a mente del quale «Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed autonoma a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensioni regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 21, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa»).
Come detto, l'assegnazione e l'inquadramento in ruolo regionale dei vincitori del concorso è fase successiva alla proclamazione dei vincitori stessi e, quindi, rientra nella fase di assunzione e di scelta della sede di servizio, fase in cui va assicurato l'esercizio del diritto di cui all'art. 33 comma 5 L. n.
104. Inoltre, la disposizione di rango secondario, quale è la norma contenuta nel bando di concorso, non può violare la norma di rango primario e speciale della L. n. 104/1992 che impone il rispetto della scelta prioritaria tra le sedi disponibili più vicine al domicilio del disabile da assistere.
Tanto prioritariamente osservato, il Tribunale non può fare a meno di valorizzare la circostanza rappresentata dalla stessa Amministrazione convenuta a pag. 3 della propria memoria di costituzione nella presente fase di merito, laddove si chiarisce che, per la procedura concorsuale alla quale ha partecipato la ricorrente, i 25 posti disponibili nel ruolo regionale per il Lazio sarebbero stati assegnati
“a candidati collocatosi in posizione migliore rispetto alla sua nella graduatoria finale e pertanto più meritevoli”.
Orbene, rammentato l'ovvio -ossia che i titoli di precedenza comportano inevitabilmente un'alterazione della graduatoria concorsuale di merito-, non essendo stato dall'Amministrazione in alcun modo specificato se i 25 posti disponibili nei ruoli laziali siano stati assegnati a candidati anch'essi titolari di precedenza, appare evidente il difetto di prova delle ragioni organizzative, tecniche o produttive che avrebbero impedito alla di esercitare il diritto di precedenza Pt_1
(riconosciuto nella fase di individuazione della sede all'interno della , quindi pacifico) CP_3 già al momento dell'assegnazione ai ruoli regionali.
Per le brevi considerazioni che precedono, va dunque dichiarato il diritto di Parte_1 all'assegnazione nel ruolo regionale e nella sede di servizio più vicina al domicilio del padre, portatore di handicap ex art. 3 comma 3 L. n. 104/1992, e conseguentemente ordinato al convenuto CP_1 di assegnare la parte ricorrente nei ruoli della dirigenza scolastica della Regione Lazio e presso una sede di lavoro (intesa come istituzione scolastica) vacante e disponibile più vicina al Comune di
Sabaudia (LT), quale luogo di domicilio del disabile da assistere.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo anche per la fase interinale
(comprensiva del procedimento ex art. 669duodecies c.p.c.).
P Q M
Il Tribunale di Latina, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, così provvede: dichiara il diritto di all'assegnazione nel ruolo regionale e nella sede di servizio più Parte_1 vicina al domicilio del padre, portatore di handicap ex art. 3 comma 3 L. n. 104/1992, da assistere;
per l'effetto, ordina al convenuto di assegnare la parte ricorrente nei ruoli della dirigenza CP_1 scolastica della Regione Lazio e presso una sede di lavoro (intesa come istituzione scolastica) vacante e disponibile più vicina al Comune di Sabaudia (LT), quale luogo di domicilio del disabile da assistere;
condanna il convenuto al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite CP_1 sostenute nel presente giudizio di merito nonché nel subprocedimento cautelare celebrato in corso di causa, nella misura complessiva di euro 7.000,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge ed oltre euro 259,00, a titolo di rimborso spese per C.U., con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Latina, data del deposito
Il Giudice
ER MA OS