CASS
Sentenza 14 febbraio 2024
Sentenza 14 febbraio 2024
Massime • 1
In tema di esigenze cautelari, la posizione processuale di ciascun coindagato o coimputato è autonoma, in quanto la valutazione da esprimere ex art. 274 cod. proc. pen., con particolare riguardo al pericolo di recidivanza, si fonda, oltre che sulla diversa entità del contributo materiale e/o morale assicurato da ognuno dei concorrenti alla realizzazione dell'illecito, anche su profili strettamente attinenti alla personalità del singolo, sicché può risultare giustificata l'adozione di regimi difformi, pur a fronte della contestazione di un medesimo fatto di reato.
Commentario • 1
- 1. Aggressione ai sanitari e valutazione dei presupposti cautelariAccesso limitatoValentina Sellaroli · https://www.altalex.com/ · 30 settembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/02/2024, n. 13404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13404 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2024 |
Testo completo
13404-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 144/2024 AN DI LV -· Presidente - CC 14/02/2024- DA CA R.G.N. 662/2024 GO EL IN LA EL - MA CI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SI TO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 30/10/2023 del TRIB. LIBERTA' di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere IN LA;
Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito prima dall'art.
5-duodecies della 1. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022) e poi dall'art. 17 del D.L. 22 giugno 2023, conv. con modif. dalla I. 10.8.2023 n. 112, del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. IA OR, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e del difensore del ricorrente Avv. BASILIO PUOTI che ha insistito per l'accoglimento dello stesso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 30/10/2023, il Tribunale del riesame di Torino ha rigettato l'appello proposto dall'odierno ricorrente TO IS avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Torino del 27/7/2023, che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui al capo 11 (delitto di cui agli artt. 110 c.p., 73 commi 4 e 6, 80 comma 2 d.P.R. 309/1990). Al IS è stata applicata, con ordinanza del GIP di Torino del 19.05.2021, eseguita il 12.05.2022, la custodia in carcere con riferimento al capo 11) della rubrica cautelare, relativo alla detenzione di circa 120 kg lordi di marijuana (con- tenenti 10,914 kg di principio attivo THC pari a 436.548 dosi medie singole), fatto commesso il 18.12.2018, nonché in relazione al capo 15) per la cessione di un quantitativo non precisato di cocaina a tale Capasso Giuseppe, fatto del 07.12.2018. In ordine a tali reati il IS è stato condannato, all'esito di giudizio abbre- viato in data 1/6/2022, previa riqualificazione del fatto di cui al capo 15) nei delitto ex c. 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, alla pena di anni 7 e mesi 6 di reclusione, oltre pena pecuniaria. A seguito di richiesta di concordato in appello pronunciata il 25.05.2023, la Corte di Appello ha rideterminato la pena inflitta in anni 4, mesi 3 e giorni 10 di reclusione, oltre la multa. In data 25/7/2023 il difensore dell'imputato ha avanzato istanza di sostitu- zione della misura con quella degli AA.DD. presso l'abitazione in OR (BR), tenuto conto:
1. della costituzione spontanea presso la Casa Circondariale di Brindisi nel maggio 2022; 2. dell'atteggiamento "leale e costruttivo" tenuto durante l'interro- gatorio di garanzia;
3. della risalenza nel tempo dei fatti;
4. dell'assenza di carichi pendenti;
5. della sensibile riduzione di pena operata dalla Corte di Appello;
6. della possibilità di presidiare il ravvisato pericolo di recidivanza specifica, esclusi il rischio di fuga e quello di inquinamento probatorio, con la misura degli AA.DD. presso l'abitazione famigliare in OR, ovvero in un luogo molto distante da quello di commissione dei fatti, consentendo in tal modo al prevenuto di occuparsi della figlia minore mentre la compagna si trovava al lavoro. Con ordinanza del 27/7/2023 la Corte torinese ha rigettato tale richiesta per l'assenza di elementi nuovi- diversi dal mero decorso del tempo - rispetto a quelli già presi in considerazione in sede di ordinanza applicativa e di successivo provvedimento reiettivo pronunciato dalla stessa Corte il 26/05/2023). E il successivo appello, come detto, è stato rigettato dal tribunale del rie- same con il provvedimento impugnato. 2 2. Ricorre il IS, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo, quale unico motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motiva- zione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen., la viola- zione dell'art. 274 cod. proc. pen. Il ricorrente, nell'impugnare il provvedimento di rigetto emesso dal Tribu- nale di Torino, premettendo che l'esecuzione del provvedimento cautelare è avve- nuta previa volontaria costituzione all'autorità giudiziaria, richiama le doglianze proposte nell'atto di appello cautelare e definisce la motivazione con cui la Corte di appello ha rigettato la richiesta di sostituzione della misura apparente e apodit- tica. Osserva, in relazione alla ritenuta mancanza di comportamenti significativi di collaborazione e resipiscenza, che il ricorrente ha ammesso gli addebiti conte- stati. E quanto alla ritenuta irrilevanza della riduzione di pena avvenuta in appello e del tempo trascorso in vinculis nonché di quello trascorso dalla commissione del reato, in tema di attenuazione delle esigenze cautelari, rileva che il lasso tempo- rale di detenzione cautelare, pari a oltre un anno e sei mesi, impone una valuta- zione sull'adeguatezza e proporzione della misura anche in relazione al residuo di pena da scontare. In relazione al pericolo di reiterazione del reato, si osserva in ricorso che le motivazioni rese appaiono astratte prive di riferimenti concreti a circostanze affe- renti la modalità della condotta di reato e la personalità del soggetto. E ancora, il giudizio di pericolosità sociale non troverebbe alcun riscontro nei precedenti penali. Il riferimento ad altre azioni delittuose in OR sarebbe fondato unicamente su di una conversazione nella quale non vi è alcun riferimento a episodi specifici o temporalmente collocati. Si rileva, infine, che se è vero che la valutazione sul pericolo di recidivanza debba essere autonoma per la posizione processuale di ciascun imputato, non può non rilevarsi che nel caso specifico il IS è l'unico dei coimputati sottoposto a misura cautelare, senza alcuna giustificazione in relazione al suo profilo sogget- tivo. Chiede pertanto che questa Corte annulli l'ordinanza impugnata, con gli ulteriori adempimenti di legge.
3. Nei termini di legge le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), come riportato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati. 3 Per contro, il provvedimento impugnato appare contrassegnato da motiva- zione che, secondo il perimetro di cognizione del giudice di legittimità in sede cau- telare, contiene l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argo- mentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (anche con riferimento alla puntuale analisi delle specifiche doglianze difensive), oltre ad essere corretto in diritto. Ne deriva il proposto ricorso va rigettato.
2. In premessa va ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che, in sede di appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di re- voca o sostituzione di misura cautelare personale, il Tribunale deve limitarsi al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente mo- tivata in ordine agli allegati fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a mo- dificare apprezzabilmente il quadro indiziario o stricto sensu cautelare o a esclu- dere la sussistenza di esigenze cautelari (Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Anti- Ignano, Rv. 266676; Sez. 3, n. 43112 del 07/04/2015, C., Rv. 265569). Tanto premesso con riferimento ai confini del controllo richiesto al giudice dell'appello cautelare, la decisione impugnata sembra aver analizzato le doglianze dell'appellante, dando atto -con motivazione puntuale, non manifestamente illo- gica o contraddittoria, oltre che conforme a diritto dell'assenza di ragioni giustifi- catrici del mancato riconoscimento di elementi nuovi, asseritamente modificativi della situazione già precedentemente valutata dal g.i.p.. In particolare, il provvedimento impugnato si rileva del tutto logico e coe- rente in relazione alla persistenza delle esigenze cautelari, dovendosi ricordare che, nel sistema processualpenalistico vigente, così come non è conferita a questa Corte di legittimità alcuna possibilità di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né dello spessore degli indizi, non è dato nemmeno alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche del fatto o di quelle soggettive dell'indagato in relazione all'apprezzamento delle stesse che sia stato operato ai fini della valutazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate. Si tratta, infatti, di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché, in sede di gravame della stessa, del tribunale del riesame. Dopo l'intervento riformatore del 2015, questa Corte di legittimità, in più pronunce sul punto, ha condivisibilmente chiarito (vedasi, soprattutto, Sez. 4 n. 43880 del 4/7/2017 El Mouttaqi Raquid, non mass.) che il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel 4 testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede una valutazione pro- gnostica circa la probabile ricaduta nel delitto, fondata sia sulla permanenza dello stato di pericolosità personale dell'indagato dal momento di consumazione del fatto sino a quello in cui si effettua il giudizio cautelare, desumibile dall'analisi soggettiva della sua personalità, sia sulla presenza di condizioni oggettive ed "esterne" all'accusato, ricavabili da dati ambientali o di contesto quali le sue concrete condizioni di vita in assenza di cautele - che possano attivarne la latente pericolosità, favorendo la recidiva, conseguendone che il pericolo di reiterazione è attuale ogni volta in cui sussista un pericolo di recidiva prossimo all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non imminente (cfr. Sez. 2, n. 53645 del 8/9/2016, Lucà, Rv. 268977 nella cui motivazione, la Corte ha precisato che la valutazione prognostica non può estendersi alla previsione di una "specifica occa- sione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice;
Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016, Esposito, Rv. 268508; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016 dep. il 2017, Verga, Rv. 269684).
3. Orbene, nel caso che ci occupa, secondo la logica motivazione del prov- vedimento impugnato, appare ancora ravvisabile un pericolo concreto e attuale che IS, se non adeguatamente contenuto, possa reiterare fatti di reato in materia di stupefacenti. Per il tribunale del riesame piemontese ciò è dimostrato, in primo luogo, dalle circostanze di commissione dei fatti, caratterizzate da modalità organizzate relative a ingenti quantitativi di droga, chiaramente espressive dell'appartenenza dell'odierno ricorrente a un circuito di criminalità di medio/alto livello, anche con profili di internazionalità. Suggella tale assunto -secondo la logica motivazione del provvedimento impugnato- il riconoscimento della circostanza di cui all'art. 80 del testo sugli stupefacenti, dal momento che la, ratio dell'aumento di pena legato a tale aggravante è correlato proprio ad una maggior pericolosità insita nell'ingente quantità di stupefacenti che, secondo l'id quod plerumque accidit, non si inserisce mai in scenari estemporanei. In secondo luogo, per i giudici del gravame cautelare nessuno degli ele- menti messi in luce dalla Difesa consente, allo stato, di ritenere mutato il quadro cautelare. Si sottolinea nel provvedimento impugnato che nel corso del procedimento l'imputato non ha posto in essere alcun comportamento espressivo dell'effettua- zione di una scelta valoristica inversa rispetto a quella registrata in passato, né ha dimostrato una qualche forma di ravvedimento. In sede di interrogatorio di garan- zia, il IS si è avvalso, infatti, della facoltà di non rispondere e ha rilasciato spon- tanee dichiarazioni (parzialmente confessorie e generiche); si tratta pertanto di un 5 elemento - evidentemente finalizzato ad ottenere un migliore trattamento caute- lare e di quantum di pena - da cui per i giudici della cautela non è possibile desu- mere il venir meno dell'accertata pericolosità sociale. Viene evidenziato, infatti, che eventuali ammissioni presentate in contesti diversi dall'interrogatorio di garanzia o da quello dinnanzi al P.M. - e dunque in ambiti in cui è garantito il contradditorio - assumono un'apprezzabilità limitata e ciò in sostanziale adesione al principio giurisprudenziale costante secondo cui, ai fini della sostituzione della misura, la condotta collaborativa dell'indagato non può comportare, di per sé sola, una riduzione della pericolosità sociale. L'ordinanza impugnata applica correttamente il principio, in relazione alle dichiarazioni confessorie dell'indagato, secondo la quale: "Ai fini della revoca di misura cautelare personale, la condotta collaborativa dell'indagato non può com- portare, di per sé sola, una riduzione della pericolosità sociale e condurre a un automatismo valutativo delle esigenze cautelari che sostituisca il puntuale accerta- mento della concreta realtà di fatto, riservato al giudice di merito. (Sez. 1, n. 3488 del 02/12/2009, dep. 2010, Rv. 245984)" (così, anche di recente, sez. 5, n. 20038/2023). Invero, pare adeguatamente valorizzata la natura parziale e gene- rica delle spontanee dichiarazioni confessorie, sia in sé, sia rapportata doverosa- mente alla gravità del fatto, denotante l'inserimento in contesti delinquenziali "di un certo rilievo", per come ritenuta in sentenza (p. 2 e 3, ove congrui richiami giurisprudenziali). Non manifestamente illogica e conforme ai principi elaborati in sede di le- gittimità appare anche la valutazione degli altri elementi asseritamente dirimenti ad avviso del ricorrente, quali il tempo decorso (p. 3, ove anche pertinente giuri- sprudenza in argomento) o il precedente penale a carico del IS (p. 2 e 3, ove si annette rilevanza alle modalità del fatto e a quanto emerso in sede di intercetta- zioni, a sostegno del pericolo di recidivanza e della sua intensità, di cui il ricorrente sembra invece proporre una mera revisione in fatto). Il tempo trascorso in costanza di misura cautelare dal IS, pari all'incirca ad anni 1 e mesi 5, appare per il tribunale del riesame ampiamente proporzionato, ai sensi dell'art. 275 c. 2 cod. proc. pen. rispetto alla pena (ad anni 4, mesi 3 e giorni 10 di reclusione) irrogata all'esito del giudizio di secondo grado, che, nono- stante la decurtazione connessa alla scelta processuale del concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen., risulta di certo non trascurabile, in linea con la gravità dei fatti per i quali l'imputato è sottoposto a misura custodiale, e pertanto non rileva in senso favorevole alla domanda difensiva. L'ulteriore circostanza rappresentata dal difensore, relativa al trascorrere di un lasso temporale significativo tra il fatto in questione e l'esecuzione dell'ordi- 6 nanza, viene ritenuto correttamente elemento on può essere presa in considera- zione in sede di appello, costituendo ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte che in tema di misure cautelari personali che il "tempo trascorso dalla com- missione del reato deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza di custodia cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura" (cfr. ex multis, Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Rv. 278999).
4. Parimenti corretta sembra la precisazione -conseguente alla valorizza- zione delle connotazioni "professionali", sul piano oggettivo e soggettivo, del fatto- nel senso dell'autonomia della valutazione della sua posizione rispetto a quella dei coindagati o coimputati (cfr., di recente, a conferma del principio richiamato dal tribunale, Sez. 2, n.42352/2023, secondo la quale "in tema di revoca o modifica della misura cautelare, il provvedimento favorevole emesso nei confronti di un coin- dagato può costituire fatto nuovo sopravvenuto, del quale tener conto ai fini della rivalutazione del quadro indiziario, ma non delle esigenze cautelari, che devono essere vagliate con riferimento a ciascun indagato."; nonché Sez. 3, n. 7784 del 28/01/2020, Mazza, Rv. 278258 - 02 secondo cui: "In tema di esigenze cautelari, la posizione processuale di ciascun coindagato o coimputato è autonoma, in quanto la valutazione da esprimere ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen., in special modo relativamente al pericolo di recidivanza, si fonda, oltre che sulla diversa entità del contributo materiale e/o morale assicurato alla realizzazione dell'illecito da ognuno dei concorrenti, anche su profili strettamente attinenti alla personalità del singolo, sicché può risultare giustificata l'adozione di regimi difformi pur a fronte della con- testazione di un medesimo fatto di reato"). Il provvedimento impugnato - soddisfacendo pienamente l'onere motiva- zionale richiesto- evidenzia anche che non vi sono allora dubbi sulla spiccata peri- colosità sociale dell'indagato, essendo elevato il pericolo che lo stesso, se lasciato libero, possa commettere reati della stessa specie, La concretezza e attualità delle esigenze di cautela-va infatti ribadito- non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e la concretezza delle con- dotte criminose, onde il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche nel caso in cui esse siano risalenti nel tempo, ove per- sistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con l'am- biente in cui il fatto illecito contestato è maturato (cfr. Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Rv. 267785). 7 5. Il provvedimento impugnato affronta motivatamente e congruamente anche il tema dell' adeguatezza della misura, in relazione al quale va ricordato che la consolidata giurisprudenza di legittimità valorizza l'importanza dei principi ge- nerali di proporzionalità e adeguatezza delle misure coercitive (articolo 275, comma 1, cod. proc .pen.), che impongono di prescegliere la misura più adatta a soddisfare le esigenze di cautela e, nel contempo, meno inutilmente invasiva della persona dell'indagato. Vale infatti la regola secondo cui, in materia di misure cau- telari, a fronte della tipizzazione da parte del legislatore di un "ventaglio” di misure di gravità crescente, il criterio di "adeguatezza" di cui all'articolo 275, co. 1, cod. proc. pen., dando corpo al principio del "minore sacrificio necessario" (anche riba- dito dalla Corte costituzionale, nella sentenza 22 luglio 2011, n. 231), impone al giudice di scegliere la misura meno afflittiva tra quelle astrattamente idonee a tutelare le esigenze cautelari ravvisabili nel caso di specie (cfr. Sez. Sez. Un., n. 20769 del 28/4/2016, Lovisi, Rv. 266650). Pertanto, nel provvedimento restrittivo è necessario indicare non soltanto gli elementi di fatto dai quali le esigenze caute- lari sono desunte, ma anche le concrete e specifiche ragioni per le quali tali esi- genze non possono essere soddisfatte con misure diverse dal carcere;
prescrizione quest'ultima che assume particolare rilevanza ove coordinata con il disposto dell'articolo 275, comma 3, primo periodo, cod. proc. pen., che sottolinea la fun- zione residuale e "quasi eccezionale" della misura cautelare della custodia in car- cere (così le citate SS.UU. Lovisi). Il giudice si deve soffermare quindi sul profilo dell'adeguatezza" della mi- sura cautelare in concreto prescelta, anche se, ovviamente, qualora venisse ap- plicata, perché ritenuta "adeguata", la misura della custodia in carcere, non è necessaria un'analitica dimostrazione delle ragioni che rendono inadeguata ogni altra misura, ma è sufficiente che il giudice indichi, con argomenti logico-giuridici tratti dalla natura e dalle modalità di commissione dei reati, nonché dalla perso- nalità dell'indagato, gli elementi specifici che, nella singola fattispecie, fanno ra- gionevolmente ritenere la custodia in carcere come la misura più adeguata ad impedire la prosecuzione dell'attività criminosa, rimanendo in tal modo superata ed assorbita l'ulteriore dimostrazione dell'inidoneità Ebbene, se questi sono i principi giuridici di riferimento, va osservato che nel caso che ci occupa, il tribunale piemontese dà conto di avere valutato la natura del reato per cui si procede e la personalità dell'indagato, ed all'esito di avere ritenuto che l'unica misura idonea fosse quella della custodia cautelare in carcere. Come si legge nel provvedimento impugnato, la collocazione agli arresti domiciliari, anche attuata con le modalità di cui all'art. 275 bis cod. proc. pen. e in luogo distante rispetto a quello di commissione dei fatti, si rivelerebbe non solo soluzione sproporzionata rispetto alla pena irrogata per i fatti in contestazione ex 8 art. 275 comma 2 cod. proc. pen., ma anche non adeguata alla prevenzione di fatti delittuosi della stessa indole da parte dell'imputato, considerato che fatti de- littuosi della medesima tipologia ben potrebbero essere commessi anche dall'in- terno del domicilio da parte del prevenuto, impartendo direttive ad altri, dirigendo a distanza analoghe vicende circolatorie ovvero anche solo detenendo presso l'a- bitazione sostanze stupefacenti, tenuto conto che il fatto in esame denota senza dubbio un inserimento non occasionale nel mercato di spaccio e dunque il contatto con ambiti delinquenziali di un certo rilievo dai quali l'imputato non ha manifestato l'intenzione di prendere le distanze. L'inadeguatezza degli arresti domiciliari presso l'abitazione in OR, del re- sto, è resa evidente per i giudici piemontesi dal tenore di una conversazione cap- tata durante le indagini nel corso della quale IS si vantava di svolgere i propri traffici illeciti, da tempo, sia a Torino sia a OR, senza mai essere stato scoperto dalle Forze dell'Ordine (il richiamo è allo stralcio della registrazione ambientale veicolo SI, a bordo con AL AB, del 14/01/2019, ore 12:55: "TO commenta a AB la sua abitudine nell'adottare un atteggiamento guardingo, sot- tolineando il fatto che lui abbia sempre "lavorato" (quando TO parla di lavoro si riferisce all'attività di spaccio n.d.r.) ad OR (BR) ed a Torino ed altrove, fortuna non è mai stato beccato"). Con motivazione assolutamente logica i giudici torinesi ritengono che da tale dialogo emerga in maniera evidente non soltanto che l'imputato non era un neofita nell'ambito del commercio degli stupefacenti, ma anche che era solito spac- ciare nel luogo ove oggi chiede di recarsi in detenzione domestica.
6. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali. Vanno dati gli avvisi di cui all'art. 94 c. 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 14 febbraio 2024 IlConsigliere estensore Il Presidente AN Di VO EN PE CE EF DEPOSITATO IN CANCELLERIA 03.04.2024 099 Funziona Giudiziario *Dr. Gianfranco Catenazzo
Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito prima dall'art.
5-duodecies della 1. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022) e poi dall'art. 17 del D.L. 22 giugno 2023, conv. con modif. dalla I. 10.8.2023 n. 112, del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. IA OR, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e del difensore del ricorrente Avv. BASILIO PUOTI che ha insistito per l'accoglimento dello stesso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 30/10/2023, il Tribunale del riesame di Torino ha rigettato l'appello proposto dall'odierno ricorrente TO IS avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Torino del 27/7/2023, che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui al capo 11 (delitto di cui agli artt. 110 c.p., 73 commi 4 e 6, 80 comma 2 d.P.R. 309/1990). Al IS è stata applicata, con ordinanza del GIP di Torino del 19.05.2021, eseguita il 12.05.2022, la custodia in carcere con riferimento al capo 11) della rubrica cautelare, relativo alla detenzione di circa 120 kg lordi di marijuana (con- tenenti 10,914 kg di principio attivo THC pari a 436.548 dosi medie singole), fatto commesso il 18.12.2018, nonché in relazione al capo 15) per la cessione di un quantitativo non precisato di cocaina a tale Capasso Giuseppe, fatto del 07.12.2018. In ordine a tali reati il IS è stato condannato, all'esito di giudizio abbre- viato in data 1/6/2022, previa riqualificazione del fatto di cui al capo 15) nei delitto ex c. 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, alla pena di anni 7 e mesi 6 di reclusione, oltre pena pecuniaria. A seguito di richiesta di concordato in appello pronunciata il 25.05.2023, la Corte di Appello ha rideterminato la pena inflitta in anni 4, mesi 3 e giorni 10 di reclusione, oltre la multa. In data 25/7/2023 il difensore dell'imputato ha avanzato istanza di sostitu- zione della misura con quella degli AA.DD. presso l'abitazione in OR (BR), tenuto conto:
1. della costituzione spontanea presso la Casa Circondariale di Brindisi nel maggio 2022; 2. dell'atteggiamento "leale e costruttivo" tenuto durante l'interro- gatorio di garanzia;
3. della risalenza nel tempo dei fatti;
4. dell'assenza di carichi pendenti;
5. della sensibile riduzione di pena operata dalla Corte di Appello;
6. della possibilità di presidiare il ravvisato pericolo di recidivanza specifica, esclusi il rischio di fuga e quello di inquinamento probatorio, con la misura degli AA.DD. presso l'abitazione famigliare in OR, ovvero in un luogo molto distante da quello di commissione dei fatti, consentendo in tal modo al prevenuto di occuparsi della figlia minore mentre la compagna si trovava al lavoro. Con ordinanza del 27/7/2023 la Corte torinese ha rigettato tale richiesta per l'assenza di elementi nuovi- diversi dal mero decorso del tempo - rispetto a quelli già presi in considerazione in sede di ordinanza applicativa e di successivo provvedimento reiettivo pronunciato dalla stessa Corte il 26/05/2023). E il successivo appello, come detto, è stato rigettato dal tribunale del rie- same con il provvedimento impugnato. 2 2. Ricorre il IS, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo, quale unico motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motiva- zione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen., la viola- zione dell'art. 274 cod. proc. pen. Il ricorrente, nell'impugnare il provvedimento di rigetto emesso dal Tribu- nale di Torino, premettendo che l'esecuzione del provvedimento cautelare è avve- nuta previa volontaria costituzione all'autorità giudiziaria, richiama le doglianze proposte nell'atto di appello cautelare e definisce la motivazione con cui la Corte di appello ha rigettato la richiesta di sostituzione della misura apparente e apodit- tica. Osserva, in relazione alla ritenuta mancanza di comportamenti significativi di collaborazione e resipiscenza, che il ricorrente ha ammesso gli addebiti conte- stati. E quanto alla ritenuta irrilevanza della riduzione di pena avvenuta in appello e del tempo trascorso in vinculis nonché di quello trascorso dalla commissione del reato, in tema di attenuazione delle esigenze cautelari, rileva che il lasso tempo- rale di detenzione cautelare, pari a oltre un anno e sei mesi, impone una valuta- zione sull'adeguatezza e proporzione della misura anche in relazione al residuo di pena da scontare. In relazione al pericolo di reiterazione del reato, si osserva in ricorso che le motivazioni rese appaiono astratte prive di riferimenti concreti a circostanze affe- renti la modalità della condotta di reato e la personalità del soggetto. E ancora, il giudizio di pericolosità sociale non troverebbe alcun riscontro nei precedenti penali. Il riferimento ad altre azioni delittuose in OR sarebbe fondato unicamente su di una conversazione nella quale non vi è alcun riferimento a episodi specifici o temporalmente collocati. Si rileva, infine, che se è vero che la valutazione sul pericolo di recidivanza debba essere autonoma per la posizione processuale di ciascun imputato, non può non rilevarsi che nel caso specifico il IS è l'unico dei coimputati sottoposto a misura cautelare, senza alcuna giustificazione in relazione al suo profilo sogget- tivo. Chiede pertanto che questa Corte annulli l'ordinanza impugnata, con gli ulteriori adempimenti di legge.
3. Nei termini di legge le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), come riportato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati. 3 Per contro, il provvedimento impugnato appare contrassegnato da motiva- zione che, secondo il perimetro di cognizione del giudice di legittimità in sede cau- telare, contiene l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argo- mentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (anche con riferimento alla puntuale analisi delle specifiche doglianze difensive), oltre ad essere corretto in diritto. Ne deriva il proposto ricorso va rigettato.
2. In premessa va ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che, in sede di appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di re- voca o sostituzione di misura cautelare personale, il Tribunale deve limitarsi al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente mo- tivata in ordine agli allegati fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a mo- dificare apprezzabilmente il quadro indiziario o stricto sensu cautelare o a esclu- dere la sussistenza di esigenze cautelari (Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Anti- Ignano, Rv. 266676; Sez. 3, n. 43112 del 07/04/2015, C., Rv. 265569). Tanto premesso con riferimento ai confini del controllo richiesto al giudice dell'appello cautelare, la decisione impugnata sembra aver analizzato le doglianze dell'appellante, dando atto -con motivazione puntuale, non manifestamente illo- gica o contraddittoria, oltre che conforme a diritto dell'assenza di ragioni giustifi- catrici del mancato riconoscimento di elementi nuovi, asseritamente modificativi della situazione già precedentemente valutata dal g.i.p.. In particolare, il provvedimento impugnato si rileva del tutto logico e coe- rente in relazione alla persistenza delle esigenze cautelari, dovendosi ricordare che, nel sistema processualpenalistico vigente, così come non è conferita a questa Corte di legittimità alcuna possibilità di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né dello spessore degli indizi, non è dato nemmeno alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche del fatto o di quelle soggettive dell'indagato in relazione all'apprezzamento delle stesse che sia stato operato ai fini della valutazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate. Si tratta, infatti, di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché, in sede di gravame della stessa, del tribunale del riesame. Dopo l'intervento riformatore del 2015, questa Corte di legittimità, in più pronunce sul punto, ha condivisibilmente chiarito (vedasi, soprattutto, Sez. 4 n. 43880 del 4/7/2017 El Mouttaqi Raquid, non mass.) che il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel 4 testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede una valutazione pro- gnostica circa la probabile ricaduta nel delitto, fondata sia sulla permanenza dello stato di pericolosità personale dell'indagato dal momento di consumazione del fatto sino a quello in cui si effettua il giudizio cautelare, desumibile dall'analisi soggettiva della sua personalità, sia sulla presenza di condizioni oggettive ed "esterne" all'accusato, ricavabili da dati ambientali o di contesto quali le sue concrete condizioni di vita in assenza di cautele - che possano attivarne la latente pericolosità, favorendo la recidiva, conseguendone che il pericolo di reiterazione è attuale ogni volta in cui sussista un pericolo di recidiva prossimo all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non imminente (cfr. Sez. 2, n. 53645 del 8/9/2016, Lucà, Rv. 268977 nella cui motivazione, la Corte ha precisato che la valutazione prognostica non può estendersi alla previsione di una "specifica occa- sione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice;
Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016, Esposito, Rv. 268508; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016 dep. il 2017, Verga, Rv. 269684).
3. Orbene, nel caso che ci occupa, secondo la logica motivazione del prov- vedimento impugnato, appare ancora ravvisabile un pericolo concreto e attuale che IS, se non adeguatamente contenuto, possa reiterare fatti di reato in materia di stupefacenti. Per il tribunale del riesame piemontese ciò è dimostrato, in primo luogo, dalle circostanze di commissione dei fatti, caratterizzate da modalità organizzate relative a ingenti quantitativi di droga, chiaramente espressive dell'appartenenza dell'odierno ricorrente a un circuito di criminalità di medio/alto livello, anche con profili di internazionalità. Suggella tale assunto -secondo la logica motivazione del provvedimento impugnato- il riconoscimento della circostanza di cui all'art. 80 del testo sugli stupefacenti, dal momento che la, ratio dell'aumento di pena legato a tale aggravante è correlato proprio ad una maggior pericolosità insita nell'ingente quantità di stupefacenti che, secondo l'id quod plerumque accidit, non si inserisce mai in scenari estemporanei. In secondo luogo, per i giudici del gravame cautelare nessuno degli ele- menti messi in luce dalla Difesa consente, allo stato, di ritenere mutato il quadro cautelare. Si sottolinea nel provvedimento impugnato che nel corso del procedimento l'imputato non ha posto in essere alcun comportamento espressivo dell'effettua- zione di una scelta valoristica inversa rispetto a quella registrata in passato, né ha dimostrato una qualche forma di ravvedimento. In sede di interrogatorio di garan- zia, il IS si è avvalso, infatti, della facoltà di non rispondere e ha rilasciato spon- tanee dichiarazioni (parzialmente confessorie e generiche); si tratta pertanto di un 5 elemento - evidentemente finalizzato ad ottenere un migliore trattamento caute- lare e di quantum di pena - da cui per i giudici della cautela non è possibile desu- mere il venir meno dell'accertata pericolosità sociale. Viene evidenziato, infatti, che eventuali ammissioni presentate in contesti diversi dall'interrogatorio di garanzia o da quello dinnanzi al P.M. - e dunque in ambiti in cui è garantito il contradditorio - assumono un'apprezzabilità limitata e ciò in sostanziale adesione al principio giurisprudenziale costante secondo cui, ai fini della sostituzione della misura, la condotta collaborativa dell'indagato non può comportare, di per sé sola, una riduzione della pericolosità sociale. L'ordinanza impugnata applica correttamente il principio, in relazione alle dichiarazioni confessorie dell'indagato, secondo la quale: "Ai fini della revoca di misura cautelare personale, la condotta collaborativa dell'indagato non può com- portare, di per sé sola, una riduzione della pericolosità sociale e condurre a un automatismo valutativo delle esigenze cautelari che sostituisca il puntuale accerta- mento della concreta realtà di fatto, riservato al giudice di merito. (Sez. 1, n. 3488 del 02/12/2009, dep. 2010, Rv. 245984)" (così, anche di recente, sez. 5, n. 20038/2023). Invero, pare adeguatamente valorizzata la natura parziale e gene- rica delle spontanee dichiarazioni confessorie, sia in sé, sia rapportata doverosa- mente alla gravità del fatto, denotante l'inserimento in contesti delinquenziali "di un certo rilievo", per come ritenuta in sentenza (p. 2 e 3, ove congrui richiami giurisprudenziali). Non manifestamente illogica e conforme ai principi elaborati in sede di le- gittimità appare anche la valutazione degli altri elementi asseritamente dirimenti ad avviso del ricorrente, quali il tempo decorso (p. 3, ove anche pertinente giuri- sprudenza in argomento) o il precedente penale a carico del IS (p. 2 e 3, ove si annette rilevanza alle modalità del fatto e a quanto emerso in sede di intercetta- zioni, a sostegno del pericolo di recidivanza e della sua intensità, di cui il ricorrente sembra invece proporre una mera revisione in fatto). Il tempo trascorso in costanza di misura cautelare dal IS, pari all'incirca ad anni 1 e mesi 5, appare per il tribunale del riesame ampiamente proporzionato, ai sensi dell'art. 275 c. 2 cod. proc. pen. rispetto alla pena (ad anni 4, mesi 3 e giorni 10 di reclusione) irrogata all'esito del giudizio di secondo grado, che, nono- stante la decurtazione connessa alla scelta processuale del concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen., risulta di certo non trascurabile, in linea con la gravità dei fatti per i quali l'imputato è sottoposto a misura custodiale, e pertanto non rileva in senso favorevole alla domanda difensiva. L'ulteriore circostanza rappresentata dal difensore, relativa al trascorrere di un lasso temporale significativo tra il fatto in questione e l'esecuzione dell'ordi- 6 nanza, viene ritenuto correttamente elemento on può essere presa in considera- zione in sede di appello, costituendo ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte che in tema di misure cautelari personali che il "tempo trascorso dalla com- missione del reato deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza di custodia cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura" (cfr. ex multis, Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Rv. 278999).
4. Parimenti corretta sembra la precisazione -conseguente alla valorizza- zione delle connotazioni "professionali", sul piano oggettivo e soggettivo, del fatto- nel senso dell'autonomia della valutazione della sua posizione rispetto a quella dei coindagati o coimputati (cfr., di recente, a conferma del principio richiamato dal tribunale, Sez. 2, n.42352/2023, secondo la quale "in tema di revoca o modifica della misura cautelare, il provvedimento favorevole emesso nei confronti di un coin- dagato può costituire fatto nuovo sopravvenuto, del quale tener conto ai fini della rivalutazione del quadro indiziario, ma non delle esigenze cautelari, che devono essere vagliate con riferimento a ciascun indagato."; nonché Sez. 3, n. 7784 del 28/01/2020, Mazza, Rv. 278258 - 02 secondo cui: "In tema di esigenze cautelari, la posizione processuale di ciascun coindagato o coimputato è autonoma, in quanto la valutazione da esprimere ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen., in special modo relativamente al pericolo di recidivanza, si fonda, oltre che sulla diversa entità del contributo materiale e/o morale assicurato alla realizzazione dell'illecito da ognuno dei concorrenti, anche su profili strettamente attinenti alla personalità del singolo, sicché può risultare giustificata l'adozione di regimi difformi pur a fronte della con- testazione di un medesimo fatto di reato"). Il provvedimento impugnato - soddisfacendo pienamente l'onere motiva- zionale richiesto- evidenzia anche che non vi sono allora dubbi sulla spiccata peri- colosità sociale dell'indagato, essendo elevato il pericolo che lo stesso, se lasciato libero, possa commettere reati della stessa specie, La concretezza e attualità delle esigenze di cautela-va infatti ribadito- non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e la concretezza delle con- dotte criminose, onde il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche nel caso in cui esse siano risalenti nel tempo, ove per- sistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con l'am- biente in cui il fatto illecito contestato è maturato (cfr. Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Rv. 267785). 7 5. Il provvedimento impugnato affronta motivatamente e congruamente anche il tema dell' adeguatezza della misura, in relazione al quale va ricordato che la consolidata giurisprudenza di legittimità valorizza l'importanza dei principi ge- nerali di proporzionalità e adeguatezza delle misure coercitive (articolo 275, comma 1, cod. proc .pen.), che impongono di prescegliere la misura più adatta a soddisfare le esigenze di cautela e, nel contempo, meno inutilmente invasiva della persona dell'indagato. Vale infatti la regola secondo cui, in materia di misure cau- telari, a fronte della tipizzazione da parte del legislatore di un "ventaglio” di misure di gravità crescente, il criterio di "adeguatezza" di cui all'articolo 275, co. 1, cod. proc. pen., dando corpo al principio del "minore sacrificio necessario" (anche riba- dito dalla Corte costituzionale, nella sentenza 22 luglio 2011, n. 231), impone al giudice di scegliere la misura meno afflittiva tra quelle astrattamente idonee a tutelare le esigenze cautelari ravvisabili nel caso di specie (cfr. Sez. Sez. Un., n. 20769 del 28/4/2016, Lovisi, Rv. 266650). Pertanto, nel provvedimento restrittivo è necessario indicare non soltanto gli elementi di fatto dai quali le esigenze caute- lari sono desunte, ma anche le concrete e specifiche ragioni per le quali tali esi- genze non possono essere soddisfatte con misure diverse dal carcere;
prescrizione quest'ultima che assume particolare rilevanza ove coordinata con il disposto dell'articolo 275, comma 3, primo periodo, cod. proc. pen., che sottolinea la fun- zione residuale e "quasi eccezionale" della misura cautelare della custodia in car- cere (così le citate SS.UU. Lovisi). Il giudice si deve soffermare quindi sul profilo dell'adeguatezza" della mi- sura cautelare in concreto prescelta, anche se, ovviamente, qualora venisse ap- plicata, perché ritenuta "adeguata", la misura della custodia in carcere, non è necessaria un'analitica dimostrazione delle ragioni che rendono inadeguata ogni altra misura, ma è sufficiente che il giudice indichi, con argomenti logico-giuridici tratti dalla natura e dalle modalità di commissione dei reati, nonché dalla perso- nalità dell'indagato, gli elementi specifici che, nella singola fattispecie, fanno ra- gionevolmente ritenere la custodia in carcere come la misura più adeguata ad impedire la prosecuzione dell'attività criminosa, rimanendo in tal modo superata ed assorbita l'ulteriore dimostrazione dell'inidoneità Ebbene, se questi sono i principi giuridici di riferimento, va osservato che nel caso che ci occupa, il tribunale piemontese dà conto di avere valutato la natura del reato per cui si procede e la personalità dell'indagato, ed all'esito di avere ritenuto che l'unica misura idonea fosse quella della custodia cautelare in carcere. Come si legge nel provvedimento impugnato, la collocazione agli arresti domiciliari, anche attuata con le modalità di cui all'art. 275 bis cod. proc. pen. e in luogo distante rispetto a quello di commissione dei fatti, si rivelerebbe non solo soluzione sproporzionata rispetto alla pena irrogata per i fatti in contestazione ex 8 art. 275 comma 2 cod. proc. pen., ma anche non adeguata alla prevenzione di fatti delittuosi della stessa indole da parte dell'imputato, considerato che fatti de- littuosi della medesima tipologia ben potrebbero essere commessi anche dall'in- terno del domicilio da parte del prevenuto, impartendo direttive ad altri, dirigendo a distanza analoghe vicende circolatorie ovvero anche solo detenendo presso l'a- bitazione sostanze stupefacenti, tenuto conto che il fatto in esame denota senza dubbio un inserimento non occasionale nel mercato di spaccio e dunque il contatto con ambiti delinquenziali di un certo rilievo dai quali l'imputato non ha manifestato l'intenzione di prendere le distanze. L'inadeguatezza degli arresti domiciliari presso l'abitazione in OR, del re- sto, è resa evidente per i giudici piemontesi dal tenore di una conversazione cap- tata durante le indagini nel corso della quale IS si vantava di svolgere i propri traffici illeciti, da tempo, sia a Torino sia a OR, senza mai essere stato scoperto dalle Forze dell'Ordine (il richiamo è allo stralcio della registrazione ambientale veicolo SI, a bordo con AL AB, del 14/01/2019, ore 12:55: "TO commenta a AB la sua abitudine nell'adottare un atteggiamento guardingo, sot- tolineando il fatto che lui abbia sempre "lavorato" (quando TO parla di lavoro si riferisce all'attività di spaccio n.d.r.) ad OR (BR) ed a Torino ed altrove, fortuna non è mai stato beccato"). Con motivazione assolutamente logica i giudici torinesi ritengono che da tale dialogo emerga in maniera evidente non soltanto che l'imputato non era un neofita nell'ambito del commercio degli stupefacenti, ma anche che era solito spac- ciare nel luogo ove oggi chiede di recarsi in detenzione domestica.
6. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali. Vanno dati gli avvisi di cui all'art. 94 c. 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 14 febbraio 2024 IlConsigliere estensore Il Presidente AN Di VO EN PE CE EF DEPOSITATO IN CANCELLERIA 03.04.2024 099 Funziona Giudiziario *Dr. Gianfranco Catenazzo