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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 04/04/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1869/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi, lette le note scritte depositate nel termine assegnato (4.4.2025), ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1869/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRESPI MARIANGELA Parte_1 P.IVA_1
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SERATO MARIAGRAZIA CP_1 P.IVA_2
OPPOSTA
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“IN VIA PRELIMINARE:
1) accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Lodi a favore del
Tribunale di Milano;
2) non concedersi al provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto essendo l'opposizione fondata su prova scritta e per le ragioni tutte esposte in atto
3) autorizzarsi la chiamata in causa del terzo come da istanza ex art 106 cpc in CP_2
narrativa, per essere da questa garantita da ogni pretesa creditoria di Parte opposta
pagina 1 di 7 NEL MERITO: previa ogni più opportuna declaratoria, revocare il decreto ingiuntivo opposto ed accertare e dichiarare, per le ragioni tutte esposte in narrativa, anche in via di eccezioni riconvenzionali ex art 1460 cc e di compensazione, che nulla deve all'opposta. Parte_1
IN SUBORDINE: previa ogni più opportuna declaratoria e sempre previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare tenuta a versare all'opposta l'eventuale minor Parte_1
importo che sarà ritenuto dovuto per le ragioni tutte esposte.
Con ogni riserva
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre a rimborso forfettario e d accessori di
Legge”
Conclusioni per Controparte_1
“IN VIA PRELIMINARE:
- ai sensi dell'art. 648 c.p.c, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.
733/2024 RG n. 1421/2024 emesso in data 13.08.2024 dal Tribunale di Lodi, non essendo
l'opposizione formulata da fondata su prova scritta, né di pronta soluzione;
Pt_1 Pt_1
NEL MERITO:
- accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto e in diritto dell'odierna opposizione e, per
l'effetto, rigettarla;
- accertare e dichiarare la fondatezza del credito azionato in via monitoria e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 733/2024 RG n. 1421/2024 emesso in data 13.08.2024 dal
Tribunale di Lodi oggetto di opposizione, ovvero, in subordine, condannare l'opponente al pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo opposto ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi moratori fino all'effettivo soddisfo e spese di procedura;
- condannare, ex art. 96 c.p.c. in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, nella misura ritenuta di giustizia
IN VIA ISTRUTTORIA:
- con la più ampia riserva di depositare ogni ulteriore documento giustificativo in corso di causa, di articolare prove ed indicare testi che potranno essere sentiti anche a prova contraria a quella cui eventualmente dovesse essere ammessa controparte, il tutto nei termini di cui alle memorie ex art. 171-ter c.p.c.;
IN OGNI CASO:
pagina 2 di 7 - con vittoria di spese, compensi professionali, oltre rimborso forfetario 15%, Iva (se dovuta) e
C.p.A. come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Oggetto della presente causa è l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 733/2024 dell'8.8.2024 (pubblicato il 13.8.2024 e notificato il 20.8.2024), con il quale il Tribunale di Lodi ha ingiunto alla predetta società il pagamento di € 10.374,55, oltre interessi e spese, a favore di pagamento dovuto in forza della Controparte_3 fattura n. 138/00 emessa da quest'ultima per la fornitura di materiale in favore di Controparte_1
Parte opponente, in via preliminare, ha eccepito l'improcedibilità dell'azione atteso il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, nonché l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Lodi, essendo competente il Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 1182 c.c., e, nel merito, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, atteso l'inadempimento di la quale avrebbe CP_1
fornito materiale di scarsa qualità.
Nel giudizio così radicato si è costituita la quale ha domandato il rigetto Controparte_1 dell'opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo. Parte opposta, inoltre, ha chiesto la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
2. Preliminarmente, devono essere esaminate le eccezioni, sollevate da parte opponente, di improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e di incompetenza territoriale del Tribunale di Lodi.
2.1 Parte opponente anzitutto ha dedotto che “l'ingiunzione è stata emessa sulla base di un contratto d'opera e di fornitura che a seguito della “Riforma Cartabia” rientra tra le materie per cui è richiesto obbligatoriamente l'esperimento del procedimento di mediazione”.
Al riguardo basti osservare che l'opponente, pur avendo dedotto che l'ingiunzione si fonda – oltre che sulla fornitura di materiale edile – su un contratto d'opera, tuttavia non ha fornito alcun elemento tale da far ritenere che tra le parti vi fosse un contratto d'opera. infatti non ha Pt_1
neppure indicato quali sarebbero stati i lavori svolti da controparte.
Conseguentemente, dovendosi ritenere che la causa ha ad oggetto solamente la fornitura di materiale edile, deve essere rigettata la prima eccezione sollevata dall'opponente, non rientrando pagina 3 di 7 la causa in oggetto tra le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 28/2010.
2.2 Per quanto riguarda invece l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Lodi, la stessa deve essere dichiarata inammissibile.
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a cui questo Giudice intende dare continuità, l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile deve essere formulata dalla parte, a pena di inammissibilità, in modo completo ed esaustivo, procedendo al vaglio di tutti i fori alternativi previsti dalla legge processuale (Cass. civ. 22510/2016, Cass. civ.
26094/2014 e Cass. civ. 5725/2013).
La Suprema Corte, in particolare, ha affermato che “In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. impone al convenuto, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 28 c.p.c., l'onere non solo di indicare in comparsa di risposta il giudice ritenuto competente ma anche di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18,19 e 20 c.p.c., la cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore, salvo che quest'ultimo non abbia indicato un determinato foro quale unico idoneo a determinare la scelta del giudice” (Cass. civ.
16284/2019). E ancora: “La completezza dell'eccezione di incompetenza territoriale è requisito di ammissibilità della stessa. Quindi l'eventuale incompletezza può essere rilevata anche d'ufficio dalla stessa Corte di Cassazione in sede di regolamento di competenza” (Cass. civ. ordinanza n.
21941/2018).
Nel caso in esame, pur essendo la causa è relativa a una controversia in materia di diritti di obbligazione, l'opponente ha fondato la propria eccezione sull'art. 19 c.p.c., che disciplina il foro generale delle persone giuridiche, e su uno solo dei fori alternativi di cui all'art. 20 c.p.c., ossia il forum destinatae solutionis.
Nulla di contro è stato dedotto con riferimento al forum contractus.
Come noto, l'art. 20 c.p.c. individua un foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazioni, che si aggiunge al foro generale delle persone fisiche e di quelle giuridiche ed è collegato al luogo “in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio”. La norma individua pertanto due fori alternativi, il forum contractus e il forum destinatae solutionis. Per le obbligazioni contrattuali il forum contractus, ossia il luogo in cui è sorta l'obbligazione, è costituito dal luogo in cui il contratto è stato concluso (art. 1326 c.c.) ovvero, nel caso di contratti pagina 4 di 7 stipulati ai sensi dell'art. 1327 c.c., da quello in cui ha avuto inizio l'esecuzione; esecuzione che, nell'ipotesi di contratto di trasporto, coincide con il luogo in cui avviene il caricamento della merce da trasportare (Cass. civ. n. 16446/2009). Il luogo dove l'obbligazione deve essere adempiuta (forum destinatae solutionis), invece, si determina sulla base delle norme in proposito dettate dal codice civile, prima fra tutte l'art. 1182 c.c., rubricato “luogo dell'adempimento”. Per quanto concerne le obbligazioni aventi per oggetto una somma di denaro, il comma 3 dell'art. 1182 c.c. prevede che le stesse “devono eseguirsi al domicilio del creditore al tempo della scadenza”.
L'eccezione spiegata pertanto è inammissibile e non può essere esaminata.
3. Venendo al merito l'opposizione è infondata e, per quanto di seguito si dirà, deve essere integralmente rigettata.
3.1 Come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice è chiamato a valutare non solo la sussistenza delle condizioni e delle prove documentali necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma anche la fondatezza
(e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (in questo senso si veda Cass. civ. 24 maggio 2004 n. 9927).
Tale giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, prima fra tutte quella sul riparto dell'onere probatorio sancita dall'art. 2697 c.c., che prevede che chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Per quanto concerne l'assetto degli oneri probatori, le Sezioni Unite hanno stabilito che il creditore che agisce per l'adempimento, la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte. Spetta, infatti, al debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, o del fatto che la prestazione è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile. (Cass. Civ. S.U. n. 13533/2001).
Laddove, invece, il debitore convenuto per l'adempimento si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., i ruoli delle parti si invertono: il debitore eccipiente può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, mentre incombe sul creditore l'onere di dimostrare il proprio adempimento (cfr. Cass. civ. S. U. 30.10.2001, n. 13533).
pagina 5 di 7 Nell'applicare tali principi al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, occorre superare il dato formale, tenendo conto di quella che è la posizione sostanziale delle due parti, opponente e opposto, che sono nella sostanza – rispettivamente – convenuto e attore (Cass. civ. n.
22528/2006).
3.2 Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, anzitutto deve darsi atto che parte opponente non ha contestato di aver ricevuto il materiale edile oggetto della fattura n. 138/00. infatti si è limitata ad eccepire – in modo del tutto generico – che “il materiale Parte_1 fornito dalla stessa si è rivelato di scarsa (per non dire nessuna) utilità. Infatti l'odierna opposta ha fornito intonaco silossanico, vale a dire pittura per l'esterno del fabbricato, ma al momento dell'apertura delle latte ci si avvedeva che la pittura era rovinata e quindi inservibile per l'uso”
(cfr. pag. 3 atto citazione).
Nessuna documentazione è stata allegata dall'opponente a sostegno delle proprie doglianze.
Tali allegazioni, rimaste prive di alcun riscontro probatorio – non avendo l'opponente formulato alcuna istanza istruttoria – non sono di per sé idonee a bloccare la pretesa creditoria di parte opposta.
Ed infatti, è vero che laddove il debitore eccepisca l'inadempimento del creditore spetta a quest'ultimo provare il proprio esatto adempimento, tuttavia a tal fine è necessaria la specifica indicazione dell'inadempimento, non potendosi risolvere l'onere di allegazione in richiami del tutto generici all'esistenza di vizi e difetti.
Nel caso in esame, peraltro, si osserva nessuna contestazione del materiale risulta essere stata fatta da prima del presente giudizio. Parte_1
3.3 Tutto quanto fin qui esposto comporta il rigetto dell'opposizione e l'esecutività, ex art. 653
c.p.c., del decreto ingiuntivo opposto.
4. Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività in concreto espletata, seguono la soccombenza, e, pertanto, sono interamente a carico dell'opponente, con distrazione delle stesse a favore del procuratore di parte opposta, dichiaratosi antistatario.
4.1 Quanto alla domanda ex art. 96 c.p.c. svolta da parte opposta, la stessa merita accoglimento, attese la evidente pretestuosità e la natura meramente dilatoria dell'opposizione, confermate dalla estrema genericità delle eccezioni sollevate e delle doglianze espresse.
pagina 6 di 7 Deve ritenersi, infatti, che la lite in esame abbia avuto carattere temerario, perché già al momento della sua instaurazione la società opponente era cosciente dell'infondatezza dell'opposizione, non potendo non sapere – anche in considerazione della documentazione depositata da in CP_3
sede monitoria – che i preventivi posti da alla base della richiesta di pagamento erano CP_3
stati dalla stessa espressamente accettati.
Ciò giustifica l'adozione della sanzione prevista dall'art. 96 co. 3 c.c. che non richiede la prova specifica del pregiudizio sofferto dalla parte che ha subito l'altrui iniziativa temeraria.
In mancanza di criteri legali predeterminati, il risarcimento del danno può essere equitativamente liquidato nella misura corrispondente ad un importo pari a un terzo delle spese di lite.
4.2 Ai sensi dell'art. 96 co. 4 c.p.c., poi, parte opponente deve essere condannata a versare la somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza eccezione e deduzione, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1
ingiuntivo opposto n. 733/2024 dell'8.8.2024 (pubblicato il 13.8.2024), che dichiara esecutivo;
- condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida a favore di Parte_1 [...] in complessivi € 3.387,00 per compensi, oltre IVA, cpa e 15% di spese CP_1
forfettarie, con distrazione delle stesse a favore del procuratore di parte opposta, dichiaratosi antistatario;
- condanna al pagamento di € 1.129,00 a favore di ai sensi Parte_1 Controparte_1 dell'art. 96 co. 3 c.p.c.;
- condanna parte opponente a versare la somma di € 500,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 96 co. 4 c.p.c.
Sentenza esecutiva ex lege.
Tribunale di Lodi, 04/04/2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Isadora Loi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi, lette le note scritte depositate nel termine assegnato (4.4.2025), ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1869/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRESPI MARIANGELA Parte_1 P.IVA_1
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SERATO MARIAGRAZIA CP_1 P.IVA_2
OPPOSTA
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“IN VIA PRELIMINARE:
1) accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Lodi a favore del
Tribunale di Milano;
2) non concedersi al provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto essendo l'opposizione fondata su prova scritta e per le ragioni tutte esposte in atto
3) autorizzarsi la chiamata in causa del terzo come da istanza ex art 106 cpc in CP_2
narrativa, per essere da questa garantita da ogni pretesa creditoria di Parte opposta
pagina 1 di 7 NEL MERITO: previa ogni più opportuna declaratoria, revocare il decreto ingiuntivo opposto ed accertare e dichiarare, per le ragioni tutte esposte in narrativa, anche in via di eccezioni riconvenzionali ex art 1460 cc e di compensazione, che nulla deve all'opposta. Parte_1
IN SUBORDINE: previa ogni più opportuna declaratoria e sempre previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare tenuta a versare all'opposta l'eventuale minor Parte_1
importo che sarà ritenuto dovuto per le ragioni tutte esposte.
Con ogni riserva
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre a rimborso forfettario e d accessori di
Legge”
Conclusioni per Controparte_1
“IN VIA PRELIMINARE:
- ai sensi dell'art. 648 c.p.c, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.
733/2024 RG n. 1421/2024 emesso in data 13.08.2024 dal Tribunale di Lodi, non essendo
l'opposizione formulata da fondata su prova scritta, né di pronta soluzione;
Pt_1 Pt_1
NEL MERITO:
- accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto e in diritto dell'odierna opposizione e, per
l'effetto, rigettarla;
- accertare e dichiarare la fondatezza del credito azionato in via monitoria e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 733/2024 RG n. 1421/2024 emesso in data 13.08.2024 dal
Tribunale di Lodi oggetto di opposizione, ovvero, in subordine, condannare l'opponente al pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo opposto ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi moratori fino all'effettivo soddisfo e spese di procedura;
- condannare, ex art. 96 c.p.c. in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, nella misura ritenuta di giustizia
IN VIA ISTRUTTORIA:
- con la più ampia riserva di depositare ogni ulteriore documento giustificativo in corso di causa, di articolare prove ed indicare testi che potranno essere sentiti anche a prova contraria a quella cui eventualmente dovesse essere ammessa controparte, il tutto nei termini di cui alle memorie ex art. 171-ter c.p.c.;
IN OGNI CASO:
pagina 2 di 7 - con vittoria di spese, compensi professionali, oltre rimborso forfetario 15%, Iva (se dovuta) e
C.p.A. come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Oggetto della presente causa è l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 733/2024 dell'8.8.2024 (pubblicato il 13.8.2024 e notificato il 20.8.2024), con il quale il Tribunale di Lodi ha ingiunto alla predetta società il pagamento di € 10.374,55, oltre interessi e spese, a favore di pagamento dovuto in forza della Controparte_3 fattura n. 138/00 emessa da quest'ultima per la fornitura di materiale in favore di Controparte_1
Parte opponente, in via preliminare, ha eccepito l'improcedibilità dell'azione atteso il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, nonché l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Lodi, essendo competente il Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 1182 c.c., e, nel merito, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, atteso l'inadempimento di la quale avrebbe CP_1
fornito materiale di scarsa qualità.
Nel giudizio così radicato si è costituita la quale ha domandato il rigetto Controparte_1 dell'opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo. Parte opposta, inoltre, ha chiesto la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
2. Preliminarmente, devono essere esaminate le eccezioni, sollevate da parte opponente, di improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e di incompetenza territoriale del Tribunale di Lodi.
2.1 Parte opponente anzitutto ha dedotto che “l'ingiunzione è stata emessa sulla base di un contratto d'opera e di fornitura che a seguito della “Riforma Cartabia” rientra tra le materie per cui è richiesto obbligatoriamente l'esperimento del procedimento di mediazione”.
Al riguardo basti osservare che l'opponente, pur avendo dedotto che l'ingiunzione si fonda – oltre che sulla fornitura di materiale edile – su un contratto d'opera, tuttavia non ha fornito alcun elemento tale da far ritenere che tra le parti vi fosse un contratto d'opera. infatti non ha Pt_1
neppure indicato quali sarebbero stati i lavori svolti da controparte.
Conseguentemente, dovendosi ritenere che la causa ha ad oggetto solamente la fornitura di materiale edile, deve essere rigettata la prima eccezione sollevata dall'opponente, non rientrando pagina 3 di 7 la causa in oggetto tra le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 28/2010.
2.2 Per quanto riguarda invece l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Lodi, la stessa deve essere dichiarata inammissibile.
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a cui questo Giudice intende dare continuità, l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile deve essere formulata dalla parte, a pena di inammissibilità, in modo completo ed esaustivo, procedendo al vaglio di tutti i fori alternativi previsti dalla legge processuale (Cass. civ. 22510/2016, Cass. civ.
26094/2014 e Cass. civ. 5725/2013).
La Suprema Corte, in particolare, ha affermato che “In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. impone al convenuto, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 28 c.p.c., l'onere non solo di indicare in comparsa di risposta il giudice ritenuto competente ma anche di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18,19 e 20 c.p.c., la cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore, salvo che quest'ultimo non abbia indicato un determinato foro quale unico idoneo a determinare la scelta del giudice” (Cass. civ.
16284/2019). E ancora: “La completezza dell'eccezione di incompetenza territoriale è requisito di ammissibilità della stessa. Quindi l'eventuale incompletezza può essere rilevata anche d'ufficio dalla stessa Corte di Cassazione in sede di regolamento di competenza” (Cass. civ. ordinanza n.
21941/2018).
Nel caso in esame, pur essendo la causa è relativa a una controversia in materia di diritti di obbligazione, l'opponente ha fondato la propria eccezione sull'art. 19 c.p.c., che disciplina il foro generale delle persone giuridiche, e su uno solo dei fori alternativi di cui all'art. 20 c.p.c., ossia il forum destinatae solutionis.
Nulla di contro è stato dedotto con riferimento al forum contractus.
Come noto, l'art. 20 c.p.c. individua un foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazioni, che si aggiunge al foro generale delle persone fisiche e di quelle giuridiche ed è collegato al luogo “in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio”. La norma individua pertanto due fori alternativi, il forum contractus e il forum destinatae solutionis. Per le obbligazioni contrattuali il forum contractus, ossia il luogo in cui è sorta l'obbligazione, è costituito dal luogo in cui il contratto è stato concluso (art. 1326 c.c.) ovvero, nel caso di contratti pagina 4 di 7 stipulati ai sensi dell'art. 1327 c.c., da quello in cui ha avuto inizio l'esecuzione; esecuzione che, nell'ipotesi di contratto di trasporto, coincide con il luogo in cui avviene il caricamento della merce da trasportare (Cass. civ. n. 16446/2009). Il luogo dove l'obbligazione deve essere adempiuta (forum destinatae solutionis), invece, si determina sulla base delle norme in proposito dettate dal codice civile, prima fra tutte l'art. 1182 c.c., rubricato “luogo dell'adempimento”. Per quanto concerne le obbligazioni aventi per oggetto una somma di denaro, il comma 3 dell'art. 1182 c.c. prevede che le stesse “devono eseguirsi al domicilio del creditore al tempo della scadenza”.
L'eccezione spiegata pertanto è inammissibile e non può essere esaminata.
3. Venendo al merito l'opposizione è infondata e, per quanto di seguito si dirà, deve essere integralmente rigettata.
3.1 Come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice è chiamato a valutare non solo la sussistenza delle condizioni e delle prove documentali necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma anche la fondatezza
(e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (in questo senso si veda Cass. civ. 24 maggio 2004 n. 9927).
Tale giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, prima fra tutte quella sul riparto dell'onere probatorio sancita dall'art. 2697 c.c., che prevede che chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Per quanto concerne l'assetto degli oneri probatori, le Sezioni Unite hanno stabilito che il creditore che agisce per l'adempimento, la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte. Spetta, infatti, al debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, o del fatto che la prestazione è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile. (Cass. Civ. S.U. n. 13533/2001).
Laddove, invece, il debitore convenuto per l'adempimento si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., i ruoli delle parti si invertono: il debitore eccipiente può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, mentre incombe sul creditore l'onere di dimostrare il proprio adempimento (cfr. Cass. civ. S. U. 30.10.2001, n. 13533).
pagina 5 di 7 Nell'applicare tali principi al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, occorre superare il dato formale, tenendo conto di quella che è la posizione sostanziale delle due parti, opponente e opposto, che sono nella sostanza – rispettivamente – convenuto e attore (Cass. civ. n.
22528/2006).
3.2 Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, anzitutto deve darsi atto che parte opponente non ha contestato di aver ricevuto il materiale edile oggetto della fattura n. 138/00. infatti si è limitata ad eccepire – in modo del tutto generico – che “il materiale Parte_1 fornito dalla stessa si è rivelato di scarsa (per non dire nessuna) utilità. Infatti l'odierna opposta ha fornito intonaco silossanico, vale a dire pittura per l'esterno del fabbricato, ma al momento dell'apertura delle latte ci si avvedeva che la pittura era rovinata e quindi inservibile per l'uso”
(cfr. pag. 3 atto citazione).
Nessuna documentazione è stata allegata dall'opponente a sostegno delle proprie doglianze.
Tali allegazioni, rimaste prive di alcun riscontro probatorio – non avendo l'opponente formulato alcuna istanza istruttoria – non sono di per sé idonee a bloccare la pretesa creditoria di parte opposta.
Ed infatti, è vero che laddove il debitore eccepisca l'inadempimento del creditore spetta a quest'ultimo provare il proprio esatto adempimento, tuttavia a tal fine è necessaria la specifica indicazione dell'inadempimento, non potendosi risolvere l'onere di allegazione in richiami del tutto generici all'esistenza di vizi e difetti.
Nel caso in esame, peraltro, si osserva nessuna contestazione del materiale risulta essere stata fatta da prima del presente giudizio. Parte_1
3.3 Tutto quanto fin qui esposto comporta il rigetto dell'opposizione e l'esecutività, ex art. 653
c.p.c., del decreto ingiuntivo opposto.
4. Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività in concreto espletata, seguono la soccombenza, e, pertanto, sono interamente a carico dell'opponente, con distrazione delle stesse a favore del procuratore di parte opposta, dichiaratosi antistatario.
4.1 Quanto alla domanda ex art. 96 c.p.c. svolta da parte opposta, la stessa merita accoglimento, attese la evidente pretestuosità e la natura meramente dilatoria dell'opposizione, confermate dalla estrema genericità delle eccezioni sollevate e delle doglianze espresse.
pagina 6 di 7 Deve ritenersi, infatti, che la lite in esame abbia avuto carattere temerario, perché già al momento della sua instaurazione la società opponente era cosciente dell'infondatezza dell'opposizione, non potendo non sapere – anche in considerazione della documentazione depositata da in CP_3
sede monitoria – che i preventivi posti da alla base della richiesta di pagamento erano CP_3
stati dalla stessa espressamente accettati.
Ciò giustifica l'adozione della sanzione prevista dall'art. 96 co. 3 c.c. che non richiede la prova specifica del pregiudizio sofferto dalla parte che ha subito l'altrui iniziativa temeraria.
In mancanza di criteri legali predeterminati, il risarcimento del danno può essere equitativamente liquidato nella misura corrispondente ad un importo pari a un terzo delle spese di lite.
4.2 Ai sensi dell'art. 96 co. 4 c.p.c., poi, parte opponente deve essere condannata a versare la somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza eccezione e deduzione, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1
ingiuntivo opposto n. 733/2024 dell'8.8.2024 (pubblicato il 13.8.2024), che dichiara esecutivo;
- condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida a favore di Parte_1 [...] in complessivi € 3.387,00 per compensi, oltre IVA, cpa e 15% di spese CP_1
forfettarie, con distrazione delle stesse a favore del procuratore di parte opposta, dichiaratosi antistatario;
- condanna al pagamento di € 1.129,00 a favore di ai sensi Parte_1 Controparte_1 dell'art. 96 co. 3 c.p.c.;
- condanna parte opponente a versare la somma di € 500,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 96 co. 4 c.p.c.
Sentenza esecutiva ex lege.
Tribunale di Lodi, 04/04/2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Isadora Loi
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