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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Imperia, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Imperia |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 21/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di IMPERIA Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RE ALDO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 217/2024 depositato il 26/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sanremo - Corso Cavallotti N. 59 18038 Sanremo IM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3113/2024 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 814/2024 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 217/2024 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: “CHIEDE a codesta On. Corte Giudicante sulla base delle motivazioni esposte:- in via istruttoria previa acquisizione dei documenti prodotti;
- in via pregiudiziale di ammettere il presente ricorso;
- in via principale di annullare i provvedimenti impugnati.Voglia altresì dichiarare il diritto del ricorrente alla rifusione di spese ed onorari di causa con condanna delle somme provvisoriamente versate nel corso del giudizio..”
Resistente/Appellato: “Voglia codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di I grado, contrariis reiectis, respingere il ricorso avversario e, per l'effetto, confermare la legittimità dei provvedimenti impugnati. Con vittoria di spese.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 23/03/2024 Ricorrente_1, c.f. CF_Ricorrente_1, nata a [...]-data_1 , residente in [...]proposto
contro
Comune di Sanremo, in persona del Sindaco pro-tempore, chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento Imposta Municipale Propria
(IMU) su fabbricati atto n. 3113 del 23 gennaio 2024 anno di imposta 2018; dell'avviso di accertamento
Imposta Municipale Propria (IMU) su fabbricati atto n. 814 del 23 gennaio 2024 anno di imposta 2019; dell'avviso di accertamento Imposta Municipale Propria (IMU) su fabbricati atto n. 217 del 23 gennaio 2024 anno di imposta 2020.
Il ricorrente affidava il ricorso al seguente unico motivo: 1) Violazione di legge e errata configurazione della fattispecie assenza di motivazione, e precisava le seguenti conclusioni: “CHIEDE a codesta On. Corte
Giudicante sulla base delle motivazioni esposte:- in via istruttoria previa acquisizione dei documenti prodotti;
- in via pregiudiziale di ammettere il presente ricorso;
- in via principale di annullare i provvedimenti impugnati.
Voglia altresì dichiarare il diritto del ricorrente alla rifusione di spese ed onorari di causa con condanna delle somme provvisoriamente versate nel corso del giudizio..”
In data 12/03/2025 l'Ufficio depositava controdeduzioni chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di I grado, contrariis reiectis, respingere il ricorso avversario e, per l'effetto, confermare la legittimità dei provvedimenti impugnati. Con vittoria di spese.”
All'udienza 29/01/2026 le parti insistevano come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso si ritiene infondato e dovrà essere pertanto respinto, posto che l'unico motivo di doglianza fatto valere, consiste nell'asserita assenza di motivazione degli atti impugnati. Tale eccezione si ritiene priva di pregio giuridico in quanto, secondo la giurisprudenza costante e consolidata in materia, la ricorrente è stata posta in grado di svolgere adeguatamente le proprie difese, considerato che in materia di IMU, l'obbligo motivazione deve ritenersi assolto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto nella condizione di conoscere la pretesa tributaria nei suoi tratti essenziali (cfr. Cass. Sent. n. 8371 del 27.4.2016).
Si osserva peraltro che la ricorrente non ha fornito alcuna prova circa la sussistenza del requisito della dimora abituale dell'unità immobiliare de quo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 500,00 oltre accessori se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Imperia, in persona del Giudice Monocratico, respinge il ricorso. Pone a carico di parte ricorrente le spese di giudizio liquidate in € 500,00 oltre accessori se dovuti.
Imperia, lì 29.1.2026
Il Giudice Monocratico
DO RE
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di IMPERIA Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RE ALDO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 217/2024 depositato il 26/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sanremo - Corso Cavallotti N. 59 18038 Sanremo IM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3113/2024 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 814/2024 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 217/2024 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: “CHIEDE a codesta On. Corte Giudicante sulla base delle motivazioni esposte:- in via istruttoria previa acquisizione dei documenti prodotti;
- in via pregiudiziale di ammettere il presente ricorso;
- in via principale di annullare i provvedimenti impugnati.Voglia altresì dichiarare il diritto del ricorrente alla rifusione di spese ed onorari di causa con condanna delle somme provvisoriamente versate nel corso del giudizio..”
Resistente/Appellato: “Voglia codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di I grado, contrariis reiectis, respingere il ricorso avversario e, per l'effetto, confermare la legittimità dei provvedimenti impugnati. Con vittoria di spese.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 23/03/2024 Ricorrente_1, c.f. CF_Ricorrente_1, nata a [...]-data_1 , residente in [...]proposto
contro
Comune di Sanremo, in persona del Sindaco pro-tempore, chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento Imposta Municipale Propria
(IMU) su fabbricati atto n. 3113 del 23 gennaio 2024 anno di imposta 2018; dell'avviso di accertamento
Imposta Municipale Propria (IMU) su fabbricati atto n. 814 del 23 gennaio 2024 anno di imposta 2019; dell'avviso di accertamento Imposta Municipale Propria (IMU) su fabbricati atto n. 217 del 23 gennaio 2024 anno di imposta 2020.
Il ricorrente affidava il ricorso al seguente unico motivo: 1) Violazione di legge e errata configurazione della fattispecie assenza di motivazione, e precisava le seguenti conclusioni: “CHIEDE a codesta On. Corte
Giudicante sulla base delle motivazioni esposte:- in via istruttoria previa acquisizione dei documenti prodotti;
- in via pregiudiziale di ammettere il presente ricorso;
- in via principale di annullare i provvedimenti impugnati.
Voglia altresì dichiarare il diritto del ricorrente alla rifusione di spese ed onorari di causa con condanna delle somme provvisoriamente versate nel corso del giudizio..”
In data 12/03/2025 l'Ufficio depositava controdeduzioni chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di I grado, contrariis reiectis, respingere il ricorso avversario e, per l'effetto, confermare la legittimità dei provvedimenti impugnati. Con vittoria di spese.”
All'udienza 29/01/2026 le parti insistevano come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso si ritiene infondato e dovrà essere pertanto respinto, posto che l'unico motivo di doglianza fatto valere, consiste nell'asserita assenza di motivazione degli atti impugnati. Tale eccezione si ritiene priva di pregio giuridico in quanto, secondo la giurisprudenza costante e consolidata in materia, la ricorrente è stata posta in grado di svolgere adeguatamente le proprie difese, considerato che in materia di IMU, l'obbligo motivazione deve ritenersi assolto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto nella condizione di conoscere la pretesa tributaria nei suoi tratti essenziali (cfr. Cass. Sent. n. 8371 del 27.4.2016).
Si osserva peraltro che la ricorrente non ha fornito alcuna prova circa la sussistenza del requisito della dimora abituale dell'unità immobiliare de quo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 500,00 oltre accessori se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Imperia, in persona del Giudice Monocratico, respinge il ricorso. Pone a carico di parte ricorrente le spese di giudizio liquidate in € 500,00 oltre accessori se dovuti.
Imperia, lì 29.1.2026
Il Giudice Monocratico
DO RE