Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Imperia, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 21
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Assenza di motivazione degli atti impugnati

    La Corte ha ritenuto che la motivazione fosse sufficiente poiché il contribuente era stato posto in condizione di conoscere la pretesa tributaria nei suoi tratti essenziali, richiamando la giurisprudenza della Cassazione (Sent. n. 8371 del 27.4.2016). Inoltre, il ricorrente non ha fornito prova della sussistenza del requisito della dimora abituale dell'unità immobiliare.

  • Rigettato
    Richiesta di spese legali

    Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico della parte ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Imperia, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 21
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Imperia
    Numero : 21
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo