Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 24/06/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI OMOLOGA DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice
3) dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 437 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig. - CF - nato in [...] in Parte_1 C.F._1 data 23/01/1979, residente in [...], n. 17 88046 LAMEZIA TERME, elettivamente domiciliato presso lo
Studio Legale dell'Avv. SINOPOLI PIETRO - CF - che lo rappresenta e difende in giudizio, C.F._2 giusta procura rilasciata in calce al ricorso e sig.ra - CF - nata a Controparte_1 C.F._3
LAMEZIA TERME (CZ) ed in data 23/12/1986, ivi residente in [...], n. 35, rappresentata e difesa dall'avv. DE BIASE VALENTINA CLARA - CF - elettivamente domiciliata presso il di lei C.F._4
Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, separatamente depositate in cancelleria in data 17 e 20 giugno 2025”
FATTO E DIRITTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 04/06/2025 - che i ricorrenti, in data 22/07/2011, contraevano matrimonio secondo il rito concordatario, celebrato in IA TE (CZ), giusto estratto per riassunto dell'atto di Controparte_2 degli atti di matrimonio del Comune di IA TE Atto N. 16 P. 2 S. A Uff. 5 anno 2011;
- I coniugi hanno optato per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
- Dal matrimonio è nato il figlio (cod.fisc. , nato il [...] a Persona_1 C.F._5
IA TE (CZ) e ivi residente a[...] (vd. documento di identità e tessera sanitari Per_1
allegato 3).
[...]
- La famiglia ha fissato all'esito del matrimonio, la residenza in IA TE (CZ) alla via Prunia n. 17 (vd. certificato di stato di famiglia, allegato n. 4).
- La sig.ra ha prestato ad oggi attività lavorativa a tempo determinato, quale dipendente Controparte_1 scolastico, presso l'amministrazione pubblica, giusta documentazione che si allega (vd. Certificazione Unica anni 2024 e 2025, allegati nn. 5-6).
- Il sig è dipendente della pubblica amministrazione, con reddito mensile di circa € 1.600,00, Parte_1 salvo errori e/o omissioni (vd. prospetto paga, allegato n. 7).
- La vita matrimoniale si è, purtroppo, rivelata da qualche tempo intollerabile, per insanabile incompatibilità di carattere, al punto che è ormai impossibile il proseguimento della convivenza.
- Concordemente, i coniugi hanno deciso, innanzitutto nell'interesse del figlio minore che la sig.ra Per_1
trasferisse il proprio domicilio presso l'abitazione sita in IA TE (CZ) alla via Controparte_1
Montesanti n. 7, ove già attualmente vive, unitamente il figlio minore (vedi, in tal senso, Persona_1 il ricorso introduttivo congiunto in atti).
Tutto ciò premesso, gli stessi coniugi chiedevano al Tribunale adito di omologare la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti e concordate condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto.
2. Dichiarare la separazione dei coniugi e , matrimonio concordatario Controparte_1 Parte_1 celebrato in IA TE (CZ) in data 22/07/2011, giusto estratto per riassunto dell'atto di matrimonio- registro degli atti di matrimonio del Comune di IA TE Atto N. 16 P.2 S.A Uff.5 anno 2011.
3. Affidare il figlio minore in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente Persona_1 alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, sempre educandolo, istruendolo e assistendolo moralmente e con equilibrio, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni, evitando ogni forma di condizionamento estremo e/o pregiudizievole. Il figlio minore avrà residenza abituale presso l'abitazione Persona_1 sita in IA TE (CZ) alla via Montesanti n. 7 (presso la quale la sig.r si è già trasferita) Controparte_1
e con collocamento prevalente del medesimo minore con la madre. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio riguardanti, tra l'altro, l'educazione, l'istruzione, la salute e la stessa scelta della residenza Per_1 abituale del minore (e pure con riguardo a scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere, etc.) verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo sempre conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio minore;
entrambi i coniugi, inoltre, dichiarano di volersi costantemente consultare ogni qualvolta dovessero nascere problemi inerenti l'impostazione del modello educativo del figlio e comunque con riguardo alle scelte tutte che appaiono determinanti per il futuro del minore.
4. Autorizzare e/o confermare che il figlio minore dei ricorrenti continuerà a vivere, quale collocazione stabile, presso il nuovo domicilio sito in IA TE (CZ) alla via Montesanti n. 7, unitamente alla propria madre, adibito a casa familiare, con ogni arredo e pertinenza. 3
5. Regolare i tempi di frequentazione tra il genitore non collocatario sig ed il figli Parte_1 Per_1 come di seguito indicati. Il padre avrà la facoltà di visitare e tenere con sé il figlio ogniqualvolta lo desideri, previa comunicazione ed accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni –scolastici ed extrascolastici- del medesimo minore e degli impegni lavorativi del padre;
in caso di disaccordo con la madre, il padre avrà la facoltà di visitare il figlio secondo le seguenti modalità:
a) un week-end ogni quindici giorni (alternandosi così i fine settimana che il figlio trascorrerà con il padre e la madre), dalle ore 16:00 del venerdì alle ore 20:00 della domenica durante il periodo scolastico e dalle ore
16:00 del venerdì alle ore 22:00 della domenica durante il periodo festivo;
b) per sette giorni durante le vacanze natalizie comprensive –ad anni alterni con la madre- della giornata di Natale ovvero di Capodanno;
c) per il giorno di Pasqua o per lunedì successivo ad anni alterni con la madre;
d) per quindici giorni –o per un periodo superiore su accordo dei coniugi- durante il periodo estivo da concordare con la madre entro il 30 Giugno di ciascun anno e, in difetto di accordo, dal 04 al 19 Agosto;
e) per le altre festività, il figlio minore trascorrerà alternativamente con i genitori le festività del 25 aprile,
1° maggio, 2 giugno, la solennità del Patrono e le festività dell'1 e 2 novembre;
f) Il padre potrà comunicare per via telefonica con il figlio quotidianamente, sino alle ore 21:00, nel rispetto degli impegni, dei bisogni e del riposo del minore.
6. Disporre che il sig provveda a corrispondere mensilmente alla sig.r un Parte_1 Controparte_1 assegno/contributo di mantenimento nella misura di:
- € 350,00 (euro trecentocinquanta/00) -salvo errori e/o omissioni- in favore del figlio minor Per_1 in via anticipata entro la fine di ogni mese per dodici mesi all'anno, da rivalutarsi annualmente in applicazione degli indici ISTAT del costo della vita;
- € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) -salvo errori e/o omissioni- in via anticipata entro la fine di ogni mese, in favore della sig.r e per la durata di mesi 12 a decorrere dall'omologazione della separazione Controparte_1 dei coniugi predetti -quale contributo e/o aiuto iniziale nella presente fase di separazione, attesa la capacità di lavoro e di produrre reddito comunque in possesso della sig.ra e salvo il reperimento medio Controparte_1 tempore di occupazione lavorativa della medesima sig.r e che determinerà la cessazione dell'obbligo CP_1 di versamento della somma mensile di € 250,00 sopra richiamata-, anche a titolo di contributo per le spese di gestione dell'abitazione familiare sopra indicata.
7. Disporre l'obbligo del sig. di corrispondere una tantum la somma di € 2.000,00 (euro Parte_1 duemila/00) -salvo errori e/o omissioni- in favore della sig.r ed a titolo di rimborso/contributo Controparte_1 rispetto alle spese di allestimento e gestione dell'abitazione sita in IA TE (CZ) alla via Montesanti n.
7, quale abitazione familiare presso cui vivrà il figlio minor Per_1
8. Disposizione dell'obbligo del sig. di corrispondere, nei confronti della sig.ra Parte_1 CP_1
in qualità di genitore affidatario e/o presso cui risulta convivente il figlio minore, gli assegni familiari
[...]
e/o similari di cui sia titolare e/o percettore il medesimo sig e/o disporre il diritto della sig.ra Parte_1
a percepire, quale genitore affidatario e/o presso cui il figlio minore Controparte_1 Persona_1 risulta convivente e stabilmente collocato, eventuali assegni familiari e/o similari a cui abbia diritto per un suo 4
diretto rapporto di lavoro, nonchè eventuali ulteriori assegni di cui sia titolare l'altro coniuge, il tutto sempre in ragione del proprio figlio minor;
Persona_1
9. Disporre che il padre provveda al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate.
10. Disporre l'obbligo dei coniugi di comunicare sempre il proprio domicilio e/o recapito, anche telefonico con particolare riferimento al periodo di permanenza presso gli stessi della prole;
in ogni caso, ogni genitore, nell'ipotesi di eventuali spostamenti in altre località unitamente ai figli minori, dovrà comunicare all'altro genitore lo spostamento predetto ed i relativi recapiti.
11. Disporre l'impegno di entrambi i coniugi a far mantenere i buoni rapporti tra il figlio ed i nonni paterni e materni ed i rispettivi zii.
12. Disporre l'impegno di entrambi i coniugi a non far frequentare il figlio minore gli eventuali Per_1 rispettivi partners (se non nel caso in cui si tratti di relazione seria e duratura), nonchè eventuali rispettivi amici e/o conoscenti dei coniugi medesimi che possano in quale misura turbare la serenità e l'equilibrio del minore.
13. Attestare che ciascun coniuge resterà proprietario dell'autovettura a sè intestata, con contestuale pieno ed esclusivo diritto di godimento.
14. Attestare la reciproca dichiarazione dei coniugi di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale.
15. Attestare la reciproca manifestazione da parte dei coniugi dell'assenso all'iscrizione dei figli minori sui rispettivi documenti per l'espatrio.
16. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della emananda sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IA TE, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
In rito, dichiaravano, altresì, di non volersi riconciliare e di rinunciare alla comparizione personale dinanzi al
Presidente del Tribunale, con espressa richiesta di svolgimento della fissanda udienza attraverso le forme di trattazione scritta con deposito di apposite note di trattazione scritta.
Tanto premesso, va ora dato atto del fatto che, nel procedimento in esame, recante il n. 437 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto Separazione consensuale, promosso congiuntamente dai coniugi sig. - Parte_1
CF - rappresentato e difeso dall'Avv. SINOPOLI PIETRO - CF - e C.F._1 C.F._2 sig.ra - CF - a sua volta rappresentata e difesa dall'avv. DE BIASE Controparte_1 C.F._3
VALENTINA CLARA - CF - giusta procura in atti e di cui al citato ricorso congiunto, il C.F._4
Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, nominava sé medesimo quale relatore della controversia in oggetto e, con provvedimento emesso in data 5 giugno 2025, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., unitamente – in rito – al disposto di cui all'art. 473-bis.51, comma 2°, c.p.c., espressamente richiamato all'interno del citato provvedimento, disponeva che il procedimento si svolgesse mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con termine concesso alle parti per 5
il deposito telematico delle predette note scritte, a fronte di un'udienza telematica fissata per la data del
24/06/2025 e che deve intendersi sostituita dal deposito delle predette note scritte di udienza;
rilevato che le parti a ciò tempestivamente ottemperavano, depositando separatamente in cancelleria, in data
17 e 20 giugno 2025, le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza.
Ciò posto, il Giudice relatore, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero – che emetteva il proprio parere nel termine perentorio previsto ex lege;
vedi in atti – sentite le parti, sia pure in forma figurata e preso atto della loro comune e non rimediabile volontà di non conciliarsi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Rileva il Collegio che: 1) appare senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ragion per cui deve parimenti ritenersi che la convivenza sotto lo stesso tetto sia divenuta del tutto insostenibile, anche nel superiore interesse della prole;
2) che i coniugi - al fine di non arrecare turbamenti nello sviluppo armonico della sua crescita – avanzavano appunto la citata richiesta di separazione, optando per le condizioni concordate di seguito esposte, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, oltre che reiterate all'interno delle note di trattazione scritta in atti (vedi ricorso congiunto e note;
in atti); 3) che gli accordi raggiunti non risultano sono affatto pregiudizievoli per il superiore interesse della prole;
4) che le parti stesse hanno inequivocabilmente manifestato, sia pure in forma figurata, la loro ferma volontà di non più riconciliarsi.
Ciò posto, va detto che il PM – avuti gli atti - ha tempestivamente richiesto, nel termine di giorni tre prima dell'udienza (figurata) in oggetto, che venisse omologato l'accordo di separazione con parere favorevole reso in data 17 giugno 2025.
I coniugi, a loro volta, già nel corso della prima udienza svoltasi dinanzi al Giudice Istruttore (comunque individuato nello scrivente Presidente del Tribunale) – anche se svoltasi in forma figurata - hanno manifestato la loro ferma intenzione di volersi separare, così frustrando l'esperito tentativo di conciliazione, formulando espressamente e per iscritto la loro non redimibile volontà di non più riconciliarsi.
Lo scadimento del loro rapporto – ormai risalente nel tempo - ha evidenziato l'impossibilità della loro ulteriore convivenza e nulla osta – pertanto - alla pronuncia della separazione consensuale per come richiesta, alle condizioni già concordate.
Le stesse non contrastano con norme di legge, tantomeno imperative e non ostano all'interesse dei figli, specie se – come nel caso in esame – ancora minorenni e deve altresì prendersi atto del parere favorevole del PM - Sede come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Sussistono comunque giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, stante la natura consensuale nativa della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di IA TE, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 437 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig. - CF - nato a [...] in data [...], residente in Parte_1 C.F._1
VIA PRUNIA, n. 17 88046 LAMEZIA TERME, elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale dell'Avv.
SINOPOLI PIETRO - CF - che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura rilasciata C.F._2 in calce al presente ricorso e sig.ra - CF - nata a [...] Controparte_1 C.F._3
(CZ) ed in data 23/12/1986 ed ivi residente in [...], n. 35, rappresentata e difesa dall'avv. DE 6
BIASE VALENTINA CLARA - CF - elettivamente domiciliata presso il di lei Studio C.F._4 professionale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege-
Così provvede:
OMOLOGA
La separazione personale consensuale dei coniugi, come sopra generalizzati, sig. sig.ra - CF Parte_1
- nato in [...], in data [...], residente a [...], n. 17 88046 LAMEZIA C.F._1
TERME ITALIA, rappresentato e difeso a dall'Avv. SINOPOLI PIETRO - CF - e sig.ra - C.F._2
- CF - nata a [...], in data [...], ivi residente Controparte_1 C.F._3 in VIA MICHELE PANE, n. 35 - a sua volta rappresentata e difesa dall'avv. DE BIASE VALENTINA CLARA - CF
- giusta procura in atti e di cui al citato ricorso congiunto, alle seguenti e concordate C.F._4 condizioni:
1) Autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) Affida il figlio minore in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente Persona_1 alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, sempre educandolo, istruendolo e assistendolo moralmente e con equilibrio, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni, evitando ogni forma di condizionamento estremo e/o pregiudizievole. Il figlio minore avrà residenza abituale presso l'abitazione Persona_1 sita in IA TE (CZ) alla via Montesanti n. 7 (presso la quale la sig.r si è già trasferita) Controparte_1
e con collocamento prevalente del medesimo minore con la madre. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio riguardanti, tra l'altro, l'educazione, l'istruzione, la salute e la stessa scelta della residenza Per_1 abituale del minore (e pure con riguardo a scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere, etc.) verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo sempre conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio minore;
entrambi i coniugi, inoltre, dichiarano di volersi costantemente consultare ogni qualvolta dovessero nascere problemi inerenti l'impostazione del modello educativo del figlio e comunque con riguardo alle scelte tutte che appaiono determinanti per il futuro del minore.
3) Autorizza il figlio minore dei ricorrenti a vivere, quale collocazione stabile, presso il nuovo domicilio sito in
IA TE (CZ) alla via Montesanti n. 7, unitamente alla propria madre, adibito a casa familiare, con ogni arredo e pertinenza.
4) Regola i tempi di frequentazione tra il genitore non collocatario sig. ed il figlio Parte_1 Per_1 come di seguito indicati:
Il padre avrà la facoltà di visitare e tenere con sé il figlio ogniqualvolta lo desideri, previa comunicazione ed accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni –scolastici ed extrascolastici- del medesimo minore e degli impegni lavorativi del padre;
in caso di disaccordo con la madre, il padre avrà la facoltà di visitare il figlio secondo le seguenti modalità: 7
a) un week-end ogni quindici giorni (alternandosi così i fine settimana che il figlio trascorrerà con il padre e la madre), dalle ore 16:00 del venerdì alle ore 20:00 della domenica durante il periodo scolastico e dalle ore
16:00 del venerdì alle ore 22:00 della domenica durante il periodo festivo;
b) per sette giorni durante le vacanze natalizie comprensive –ad anni alterni con la madre- della giornata di Natale ovvero di Capodanno;
c) per il giorno di Pasqua o per lunedì successivo ad anni alterni con la madre;
d) per quindici giorni –o per un periodo superiore su accordo dei coniugi- durante il periodo estivo da concordare con la madre entro il 30 Giugno di ciascun anno e, in difetto di accordo, dal 04 al 19 Agosto;
e) per le altre festività, il figlio minore trascorrerà alternativamente con i genitori le festività del 25 aprile,
1° maggio, 2 giugno, la solennità del Patrono e le festività dell'1 e 2 novembre;
f) Il padre potrà comunicare per via telefonica con il figlio quotidianamente, sino alle ore 21:00, nel rispetto degli impegni, dei bisogni e del riposo del minore.
5) Dispone che il sig provveda a corrispondere mensilmente alla sig.r un Parte_1 Controparte_1 assegno/contributo di mantenimento nella misura di:
- € 350,00 (euro trecentocinquanta/00) -salvo errori e/o omissioni- in favore del figlio minor Per_1 in via anticipata entro la fine di ogni mese per dodici mesi all'anno, da rivalutarsi annualmente in applicazione degli indici ISTAT del costo della vita;
- € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) -salvo errori e/o omissioni- in via anticipata entro la fine di ogni mese, in favore della sig.r e per la durata di mesi 12 a decorrere dall'omologazione della separazione Controparte_1 dei coniugi predetti -quale contributo e/o aiuto iniziale nella presente fase di separazione, attesa la capacità di lavoro e di produrre reddito comunque in possesso della sig.ra e salvo il reperimento medio Controparte_1 tempore di occupazione lavorativa della medesima sig.r e che determinerà la cessazione dell'obbligo CP_1 di versamento della somma mensile di € 250,00 sopra richiamata-, anche a titolo di contributo per le spese di gestione dell'abitazione familiare sopra indicata.
6) Dispone l'obbligo del sig. di corrispondere una tantum la somma di € 2.000,00 (euro Parte_1 duemila/00) -salvo errori e/o omissioni- in favore della sig.r ed a titolo di rimborso/contributo Controparte_1 rispetto alle spese di allestimento e gestione dell'abitazione sita in IA TE (CZ) alla via Montesanti n.
7, quale abitazione familiare presso cui vivrà il figlio minor Per_1
7) Dispone l'obbligo del sig. di corrispondere, nei confronti della sig.ra in Parte_1 Controparte_1 qualità di genitore affidatario e/o presso cui risulta convivente il figlio minore, gli assegni familiari e/o similari di cui sia titolare e/o percettore il medesimo sig. e/o disporre il diritto della sig.ra Parte_1 CP_1
a percepire, quale genitore affidatario e/o presso cui il figlio minore risulta
[...] Persona_1 convivente e stabilmente collocato, eventuali assegni familiari e/o similari a cui abbia diritto per un suo diretto rapporto di lavoro, nonchè eventuali ulteriori assegni di cui sia titolare l'altro coniuge, il tutto sempre in ragione del proprio figlio minor . Persona_1
8) Dispone che il padre provveda al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate. 8
9) Dispone l'obbligo dei coniugi di comunicare sempre il proprio domicilio e/o recapito, anche telefonico con particolare riferimento al periodo di permanenza presso gli stessi della prole;
in ogni caso, ogni genitore, nell'ipotesi di eventuali spostamenti in altre località unitamente ai figli minori, dovrà comunicare all'altro genitore lo spostamento predetto ed i relativi recapiti.
10) Dispone l'impegno di entrambi i coniugi a far mantenere i buoni rapporti tra il figlio ed i nonni paterni e materni ed i rispettivi zii.
11) Dispone l'impegno di entrambi i coniugi a non far frequentare il figlio minore gli eventuali Per_1 rispettivi partners (se non nel caso in cui si tratti di relazione seria e duratura), nonchè eventuali rispettivi amici e/o conoscenti dei coniugi medesimi che possano in quale misura turbare la serenità e l'equilibrio del minore.
12) Attesta che ciascun coniuge resterà proprietario dell'autovettura a sè intestata, con contestuale pieno ed esclusivo diritto di godimento.
13) Attesta la reciproca dichiarazione dei coniugi di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale.
14) Attesta la reciproca manifestazione da parte dei coniugi dell'assenso all'iscrizione dei figli minori sui rispettivi documenti per l'espatrio.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LAMEZIA TERME – atto n. 16, P. II, S. A, Uff. 5, anno 2011 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in IA TE, nella camera di consiglio del 24 giugno 2025.
Il Presidente Estensore
(dott. Giovanni GAROFALO)