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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 25/05/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1405/2023
CORTE D'APPELLO DI BARI
Sezione Prima civile
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, raccolta in camera di consiglio, composta dai magistrati:
Dott. Maria Mitola - Presidente
Dott. Michele Prencipe - Consigliere
Dott. Gaetano Labianca - Consigliere rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. Rg.1405/2023 promossa da:
con sede legale in Roma, in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Simone De Martino, Elena Vaccari e
Rosanna Avila ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Bari alla via Argiro 59;
- appellante - contro
, titolare dell'omonima impresa Controparte_1 individuale, in persona del curatore pro tempore, avv. , rappresentata e CP_2 difesa dall'avv. Maria Rosa Porcaro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
- appellata -
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da note scritte di cui all'udienza
“cartolare” del 20.5.2025.
Oggetto: appello in materia di azione revocatoria ex art. 66 l.f.
Fatto.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società in persona Parte_1 del legale rappresentante pro-tempore, impugnava la sentenza n. 2208/2023, emessa dal Tribunale di Foggia in data 19 settembre 2023, notificata in data 17 ottobre 2023, con la quale il Giudice di primo grado aveva accolto la domanda, ex art. 2901 c.c. e 66
l.f., proposta dalla curatela del fallimento e dichiarato l'inefficacia Controparte_1 dei pagamenti effettuati dal a far data dal 5.6.2015 sino al 30.4.2016, per CP_1 pagina 1 di 10 complessivi € 1.228.138,29 nei confronti della massa dei creditori del , CP_1 condannandola, per l'effetto, alla restituzione in favore della curatela della somma complessiva di € 1.228.138,29 (oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo) nonché al pagamento delle spese processuali.
All'uopo, esponeva:
- che, con l'atto di citazione del giudizio di primo grado, la curatela Controparte_1
l'aveva convenuta in giudizio per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“a) accertare e dichiarare inefficaci nei confronti della massa dei creditori del
[...]
titolare dell'omonima impresa individuale”, e, per l'effetto, Controparte_1 revocare, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 2901 C.C. e 66
L.Fall, i pagamenti, per un importo complessivo di Euro 1.228.138,29, effettuati dal sig. in favore della e di seguito dettagliatamente Controparte_1 CP_3 indicati:…;
b) per l'effetto, condannare la in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., a restituire al “ titolare CP_1 Controparte_1 dell'omonima impresa individuale”, in persona del Curatore, la complessiva somma di
Euro 1.228.138,29, oltre interessi come per legge, dal dovuto al saldo;
c) condannare, altresì, la società convenuta alla rifusione delle spese processuali.”;
- che, a sostegno della pretesa, la curatela del fallimento aveva dedotto che la ditta
[...] era stata dapprima ammessa alla procedura di concordato preventivo richiesto CP_1
a fini liquidatori (anno 2015) e, successivamente, dichiarata fallita (anno 2020);
- che, dopo l'omologa del concordato preventivo (e, precisamente, tra il giugno 2015 e l'aprile 2016), era stato acquistato gasolio ad uso agricolo, come da fatture e D.A.S.
(documenti di accompagnamento semplificato) depositati in atti;
- che, conseguentemente, erano intervenuti pagamenti in favore di (dante CP_3 causa di essa appellante), per complessivi euro 1.228.138,39;
- che si era costituita tardivamente in giudizio, concludendo per il rigetto della domanda;
- che il Giudice di prime cure aveva accolto la domanda sulla base di un ragionamento contraddittorio e con motivazioni erronee, fondate su mere presunzioni, incorrendo in violazione e/o falsa applicazione di norme e principi di diritto;
- che, invero, mancava la prova dei pagamenti, accertati dal Giudice in via meramente presuntiva, nonchè la sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto per la revoca, ovvero la c.d. scientia damni.
pagina 2 di 10 Tanto premesso, chiedeva, in via urgente, di sospendere l'esecuzione della sentenza impugnata del Tribunale di Foggia e, nel merito, di riformarla, rigettando integralmente la domanda della curatela, in quanto infondata.
Si costituiva la Curatela del fallimento, la quale deduceva:
- che - successivamente all'omologa del concordato preventivo - la ditta individuale De aveva acquistato gasolio dalla società CP_1 CP_3
- che, in data successiva, la veniva scissa nella società CP_3 Parte_1
e nella Raffinerie di Roma s.p.a. e, alla prima, era stato ceduto il ramo d'azienda avente ad oggetto la vendita rete di prodotti petroliferi, per cui l'aveva convenuta in giudizio;
- che la sentenza di primo grado era incensurabile, posto che la ditta CP_1 all'epoca dei pagamenti in esame, era gravata da plurime e consistenti posizioni debitorie, puntualmente documentate;
- che la fornitura di gasolio risultava realmente effettuata e anche i pagamenti, come si desumeva dal complesso indiziario argomentato dal Tribunale;
- che sussisteva anche la scientia damni, posto che il aveva continuato ad CP_1 acquistare gasolio all'insaputa degli organi della procedura concordataria, mentre la poteva avere agevolmente contezza del pregiudizio causato alle ragioni dei CP_3 creditori, stante la pubblicità del concordato liquidatorio nel registro delle imprese e la nomina di un commissario giudiziale.
Tanto premesso, concludeva per il rigetto dell'appello, con il favore delle spese di lite.
Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza del
20 maggio 2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione, in base al combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c.
Diritto.
L'appello si è sostanzialmente incentrato sulla mancata prova, da parte della curatela, dei pagamenti delle fatture indicate nel periodo successivo all'omologa del concordato preventivo (dal giugno 2015 all'aprile 2016), nonché sulla insussistenza dell'elemento soggettivo in capo alla Parte_1
Quanto al primo motivo, afferente la mancata prova dei pagamenti effettuati, ha dedotto l'appellante che il primo Giudice, pur riconoscendo che “… le fatture prodotte non costituiscono di per sé prova dell'avvenuto pagamento … ” e che “… la documentazione depositata non testimonia l'uscita di somme dalle casse dell'azienda o dai conti personali del (v.dsi sent., pag. 14), aveva tuttavia concluso che i pagamenti erano CP_1
pagina 3 di 10 stati “effettuati … verosimilmente tramite bonifico disposto da conto personale intestato al . CP_1
A detta dell'appellante, detto ragionamento sarebbe forzato e contraddittorio, posto che
- pur essendo stati acquisiti gli estratti conto della carta posta e-pay al posta - poi CP_4 questi non erano stati prodotti dalla curatela, sicchè era agevole concludere che, seppur sussistenti, detti estratti portavano movimentazioni non corrispondenti, per data ed importi, ai pagamenti delle fatture oggetto di revocatoria;
pertanto, la curatela non aveva rinvenuto rapporti bancari attivi riconducibili all'impresa individuale e/o personali del e non conosceva neppure i destinatari dei pagamenti effettuati tramite CP_1 la carta e-pay del Banco Posta.
A parere della Corte, il motivo è infondato.
La di Foggia, in sede di verifica ispettiva, ha rivenuto, presso l'abitazione del CP_5 [...]
le fatture di acquisto indicate dalla curatela (unitamente ai D.A.S - documenti CP_1 di accompagnamento semplificato) della società non contabilizzate nelle CP_3 scritture contabili della ditta e relative al periodo 2014/2015/2016; secondo il processo verbale di constatazione della G.d.f. (poi ripreso nel successivo avviso di accertamento dell'Agenzia delle entrate, di cui non consta l'impugnazione), il non aveva CP_1 contabilizzato le fatture, al fine di poterle cedere a terzi non legittimati all'acquisto di gasolio agricolo;
dal canto suo, la non ha contestato di aver fornito gasolio ad CP_3 uso agricolo all'impresa individuale per complessivi lt.
2.696.040 nel 2015 CP_1
e 758.691 nel 2016 (quest'ultima fornitura, per un imponibile di € 340.130,00).
Ne discende che, a fronte di notevoli quantità di gasolio acquistate da diversi fornitori
(tra cui la , la ditta aveva indicato irrisorie quantità di prodotti energetici CP_3 fatturati in vendita, da ciò conseguendone – secondo la G.d.f. - che tali riserve erano destinate a soggetti non legittimati all'acquisto di gasolio agricolo e, per questo motivo, non contabilizzate.
Tale omessa contabilizzazione aveva consentito alla ditta non solo di evadere le imposte dirette e l'Iva, ma anche di eludere l'accisa, non avendo dimostrato la cessione del prodotto a soggetti legittimati alla sua ricezione.
Ora, non avendo contabilizzato l'acquisto, deve concludersi che anche i pagamenti alla società fornitrice non potessero avvenire attraverso strumenti di pagamento facilmente tracciabili e contabilizzati, posto che gli acquisti erano destinati – come si è detto - a vendite c.d. “in nero”, alla stregua di quanto accertato dalla G.d.f. prima e dalla Agenzia delle entrate (con l'avviso di accertamento in atti) poi.
pagina 4 di 10 Anche se non è stato possibile verificare gli effettivi destinatari dei pagamenti effettuati dal con la carta poste e-pay (in quanto, pur avendo la curatela fatto CP_1 richiesta al G.D. ed avendone ottenuto pedissequa autorizzazione, la G.d.f. ha risposto che non era abilitata a svolgere tale tipo di verifiche rispetto al Banco Posta Italia s.p.a., per cui non poteva eseguire la verifica richiesta dallo stesso G.D.), reputa la Corte – conformemente a quanto detto dal primo Giudice - che la curatela abbia nondimeno fornito tranquillanti presunzioni che il pagamento sia realmente avvenuto.
Ed invero, anzitutto è stata acclarata – sulla base della risposta al questionario (in sede di p.v.c.) da parte della – l'avvenuta fornitura di litri 2.696.040 di gasolio nel CP_3
2015 e di litri 758.691 nel 2016.
La riprova è che, dalla ispezione eseguita dalla G.d.f., è stata rinvenuta una quantità di gasolio nelle cisterne del eccedente quella contabilizzata e, quindi, CP_1 presumibilmente destinata alla vendita in nero, in evasione delle imposte dirette e dell'Iva nonché in elusione dell'accisa corrispondente.
Una volta accertato che le fatture rinvenute e i DAS corrispondenti si riferivano a delle forniture realmente effettuate, è corretto presumerne anche l'avvenuto pagamento;
ed infatti, in sede di interrogatorio formale, il titolare delle operazioni commerciali per l'area di interesse della delegato dal legale rappresentante della Parte_1 Parte_1
a riferire in proposito, ha evidenziato come “…in merito al cliente (n.d.r.
[...] [...]
non risultano posizioni aperte, quindi può presumersi che gli accrediti siano CP_1 stati effettuati sul conto corrente indicato…”.
Ove fosse stato vero il contrario, dalla contabilità della sarebbe dovuto Parte_1 risultare il mancato pagamento di dette forniture;
viceversa, nella specie, il responsabile del settore commerciale non aveva rinvenuto alcuna debitoria in merito alla posizione del cliente.
Ancora, l' non risulta essersi insinuata al passivo, sicchè anche tale Parte_1 elemento costituisce un ulteriore elemento indiziario a riprova dell'avvenuto pagamento, posto che, in difetto (di pagamento), sarebbe stato logico attendersi l'insinuazione al passivo per una somma così consistente.
Infine, non può sottacersi che la società appellante non ha prodotto neppure i propri bilanci, dai quali sarebbe emerso contabilmente, tra i crediti non riscossi, il mancato pagamento delle forniture contestate.
Anche tale prova, che sarebbe stata davvero agevole per la non è stata Parte_1 acquisita.
pagina 5 di 10 Né appare verosimile la giustificazione addotta in sede di appello, ovvero che, a seguito della migrazione dei sistemi informatici amministrativi e contabili, non sono più disponibili e/o reperibili talune tipologie di dati, quali le schede contabili relative a singole posizioni e/o ad alcuni clienti o fornitori.
Detta perdita di dati e conseguenti omissioni non appare supportata da alcun riscontro obiettivo e neppure credibile è la circostanza che i pagamenti, ove pure avvenuti, siano stati effettuati da terzi;
a fronte di indizi plurimi e convergenti forniti dalla curatela, sarebbe stato onere della fornire una prova adeguata e idonea del Parte_1 mancato pagamento e/o dell'avvenuto pagamento da parte di terzi.
Al che, parte appellante non ha minimamente adempiuto.
Venendo adesso alla questione dell'elemento soggettivo, va premesso che, sul punto, il primo Giudice ha così argomentato: “… pur potendosi escludere in assenza di ulteriori elementi a suffragio di tale tesi un'ipotesi di collusione tra la medesima e il CP_1 il requisito in questione deve essere valutato con riferimento alla agile conoscibilità”, con ciò osservando che “… l'agevole conoscibilità …. poteva essere desunta dalla pubblicità effettuata nel registro delle imprese del concordato omologato…” (sentenza, pag. 13); e che “…seppure le singole operazioni poste in essere non appaiono di per se sospette… vero che la società e il intrattenevano rapporti anche in data CP_3 CP_1 antecedente all'instaurazione delle procedure concorsuali i pagamenti delle fatture di cui al presente giudizio non erano effettuati mediante i conti correnti della società acquirente (ndr, omonima impresa individuale) ma verosimilmente tramite bonifico disposto da conto personale intestato al Pertanto la pubblicazione del CP_6 concordato e le modalità di pagamento delle singole commesse avrebbero potuto mettere la contraente sull'avviso che il stava operando CP_3 CP_1 potenzialmente in danno dei propri creditori……sicchè il requisito della scientia damni
……. deve intendersi provato in termini di colposità della condotta … almeno per quanto riguarda l'agevole conoscibilità”.
Sul punto, parte appellante ha dedotto:
- che, trattandosi di rifornimenti di gasolio agricolo, si tratterebbe di atti di ordinaria amministrazione, nonché di modesta entità:
- che gli asseriti pagamenti, quand'anche si volessero considerare effettuati, erano comunque e, in ogni caso, riferibili a debiti scaduti, senza che vi fosse stato ricorso a mezzi anomali;
pagina 6 di 10 - che la curatela non aveva poi eccepito né contestato eccessiva onerosità, rappresentando nelle proprie difese operazioni non certo atte ad essere automaticamente lesive;
tanto più che il non aveva contestato sproporzione CP_1 delle prestazioni e/o squilibrio nel sinallagma contrattuale e dichiarato in atti che le forniture erano state effettuate e il prodotto rinvenuto nei depositi dell'azienda del fallito.
A parere della Corte, anche detto motivo è infondato.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ove l'atto di disposizione sia a titolo oneroso e successivo al sorgere del credito (nella specie, sorto con l'emissione di fatture emesse tra 6/2015 e il 4/2016) è sufficiente la c.d. scientia damni, ossia che il debitore ed il terzo siano consapevoli di arrecare pregiudizio alle ragioni dei creditori, prescindendo dalla specifica conoscenza del credito tutelando da parte di quest'ultimo e senza che assumano rilevanza né l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, né la partecipazione del terzo alla fraudolenza intenzione del debitore (tra le altre, Cass. 14489/2004; 14274/1999; 987/1989).
Tale requisito, in presenza di atti a titolo oneroso posteriori – come nella specie - al sorgere dei crediti, consiste nella consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori, e cioè nella semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito o dei crediti per la cui tutela viene esperita l'azione.
Ora, quanto al fatto che si trattava di debiti scaduti, va detto che l'appellante ha riproposto l'eccezione svolta ai sensi dell'art. 2901, terzo comma, c.c. che, in quanto eccezione in senso proprio (cfr. Cass. ord. n. 19963/2023), avrebbe dovuto essere spiegata tempestivamente in primo grado, laddove viceversa, la si è Parte_1 costituita tardivamente dinanzi al Tribunale di Foggia, che ha puntualmente rilevato la tardività dell'eccezione.
Quanto al requisito soggettivo, la pubblicazione nel Registro delle Imprese del decreto di apertura del concordato preventivo e la successiva omologazione dello stesso, trascritta nei registri immobiliari (per cui non era più consentito al effettuare CP_1 pagamenti nè tanto meno acquisti senza la necessaria autorizzazione del Tribunale su istanza del Commissario giudiziale), costituiva senz'altro un mezzo di pubblicità che avrebbe consentito – tramite una semplice visura - alla (operatrice Parte_1 qualificata perché operante nel medesimo settore commerciale) di avere contezza dello stato di crisi dell'impresa e della consistenza (e preesistenza) di una notevole esposizione debitoria;
quanto all'obiezione per cui non era tenuta ad effettuare periodici pagina 7 di 10 controlli sul registro delle imprese, essa non appare dirimente, stante il fatto che la giurisprudenza equipara la semplice conoscenza del pregiudizio alla agevole conoscibilità, per cui ne consegue che, usando l'ordinaria diligenza, il creditore avrebbe potuto agevolmente rendersi conto del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie;
tale indizio di agevole conoscibilità, pur basato su un ragionamento presuntivo, è sufficiente, in quanto grave e preciso (cfr., ex aliis, Cass. 15/02/2023, n. 4784; Cass. 21/03/2022,
n. 9054; Cass. 29/01/2019, n. 2482 del 2019) e la motivazione addotta dal primo giudice per spiegare perché (da detto unico indizio sia risalito al fatto noto) adeguata
(cfr. Cass. n. 4784/2023, cit.; Cass. 28/10/2019, n. 27457 del 2019).
Relativamente al fatto che si trattava di pagamenti di modesta entità nonché di cliente abituale, va detto, poi, che proprio la circostanza che i pagamenti erano avvenuti tramite modalità anomale avrebbe dovuto indurre la ad operare i dovuti Parte_1 controlli, tanto più che nei confronti della ditta de Leonardis era pure pendente una procedura esecutiva immobiliare, di cui era agevole la conoscibilità.
Ne deriva che anche tale argomentazione non appare decisiva per escludere la c.d.
'scientia fraudis', ossia la semplice conoscenza (nel caso di specie conoscibilità) nel debitore del danno arrecato alle ragioni del creditore.
Va invero chiarito che non è richiesta una vera e propria collusione tra il terzo ed il debitore, né l''animus nocendi', bensì la generica conoscenza del pregiudizio che l'atto posto in essere può arrecare alle ragioni dei creditori e che l'elemento psicologico, che deve essere provato dal soggetto che lo allega e si identifica con consapevolezza del pregiudizio della diminuzione della garanzia patrimoniale generica, può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni.
In conclusione, anche a non voler ritenere raggiunta la prova diretta della scientia damni, il ha comunque offerto plurimi indizi da cui è agevole far presumere, CP_1 secondo i criteri della “comune prudenza e avvedutezza”, valutata nella situazione di tempo e di luogo in cui le imprese operavano e tenuto conto dei rapporti costanti intercorsi tra le parti, che la avrebbe potuto e dovuto conoscere il Parte_1 pregiudizio che tali pagamenti arrecavano ai creditori per una società ammessa al concordato preventivo.
A tanto va aggiunto che se le fatture di acquisto rinvenute dalla curatela della (tra CP_3 il giugno 2015 e l'aprile 2016), non disconosciute, sono state pagate (eventualmente, anche in nero), in totale assenza di contabilizzazione (e quindi senza il pagamento dell'Iva), vuol dire che la società non poteva non sapere delle modalità di Parte_1
pagina 8 di 10 acquisto (e di vendita) dell'impresa e del fatto che le fatture venissero pagate con quelle modalità anomale, per cui avrebbe dovuto effettuare i dovuti controlli, dai quali avrebbe appreso della ammissione al concordato e dello stato di crisi della ditta.
Nella sentenza di annullamento del concordato si legge che il debitore, “pendente la procedura di concordato aveva omesso negli anni 2014, 2015 e 2016 di registrare gli acquisti e le vendite dei prodotti petroliferi incassando così “nascostamente il prezzo delle vendite: prezzo che avrebbe dovuto confluire invece nell'attivo concordatario, da destinarsi al pagamento dei creditori. Per altro verso, il aveva evaso anche CP_1 le imposte ed accise collegate alle compravendite dei prodotti petroliferi e di dichiarare correttamente nella procedura di concordato i consequenziali debiti da imposte ed accise, ad oggi conteggiati per complessivi oltre 4 milioni di euro” (cfr. cit. sentenza di annullamento).
Se il modus operandi del era quello degli acquisti e delle vendite in nero, CP_1 ne deriva che la società terza avrebbe potuto avere agevole conoscibilità del pregiudizio ai creditori.
In conclusione, l'appello è da rigettare.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata nel dispositivo (D: 5572014 e succ. modif.; valore della causa compreso tra € 1.000.000,00 e 2.000.000,00), parametri minimi in considerazione della semplicità delle questioni dedotte e della natura prettamente documentale del presente giudizio).
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta, inoltre, la declaratoria, in applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dell'obbligo di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società Parte_1 nei confronti della , titolare
[...] Controparte_1 dell'omonima impresa individuale, in persona del curatore pro tempore, avverso la sentenza n. 2866/2023 emessa dal tribunale di Foggia in data 19.9.2023 così dispone:
- rigetta l'appello;
- dichiara tenuta e condanna parte appellante al pagamento in favore della curatela del fallimento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 17.000,00 CP_1 oltre r.f.s.g. Iva e Cpa come per legge;
pagina 9 di 10 - dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 DPR n. 115/2002 (comma inserito dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012), di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 20.5.2025
Il Cons. est.
Dott. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
pagina 10 di 10
CORTE D'APPELLO DI BARI
Sezione Prima civile
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, raccolta in camera di consiglio, composta dai magistrati:
Dott. Maria Mitola - Presidente
Dott. Michele Prencipe - Consigliere
Dott. Gaetano Labianca - Consigliere rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. Rg.1405/2023 promossa da:
con sede legale in Roma, in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Simone De Martino, Elena Vaccari e
Rosanna Avila ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Bari alla via Argiro 59;
- appellante - contro
, titolare dell'omonima impresa Controparte_1 individuale, in persona del curatore pro tempore, avv. , rappresentata e CP_2 difesa dall'avv. Maria Rosa Porcaro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
- appellata -
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da note scritte di cui all'udienza
“cartolare” del 20.5.2025.
Oggetto: appello in materia di azione revocatoria ex art. 66 l.f.
Fatto.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società in persona Parte_1 del legale rappresentante pro-tempore, impugnava la sentenza n. 2208/2023, emessa dal Tribunale di Foggia in data 19 settembre 2023, notificata in data 17 ottobre 2023, con la quale il Giudice di primo grado aveva accolto la domanda, ex art. 2901 c.c. e 66
l.f., proposta dalla curatela del fallimento e dichiarato l'inefficacia Controparte_1 dei pagamenti effettuati dal a far data dal 5.6.2015 sino al 30.4.2016, per CP_1 pagina 1 di 10 complessivi € 1.228.138,29 nei confronti della massa dei creditori del , CP_1 condannandola, per l'effetto, alla restituzione in favore della curatela della somma complessiva di € 1.228.138,29 (oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo) nonché al pagamento delle spese processuali.
All'uopo, esponeva:
- che, con l'atto di citazione del giudizio di primo grado, la curatela Controparte_1
l'aveva convenuta in giudizio per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“a) accertare e dichiarare inefficaci nei confronti della massa dei creditori del
[...]
titolare dell'omonima impresa individuale”, e, per l'effetto, Controparte_1 revocare, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 2901 C.C. e 66
L.Fall, i pagamenti, per un importo complessivo di Euro 1.228.138,29, effettuati dal sig. in favore della e di seguito dettagliatamente Controparte_1 CP_3 indicati:…;
b) per l'effetto, condannare la in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., a restituire al “ titolare CP_1 Controparte_1 dell'omonima impresa individuale”, in persona del Curatore, la complessiva somma di
Euro 1.228.138,29, oltre interessi come per legge, dal dovuto al saldo;
c) condannare, altresì, la società convenuta alla rifusione delle spese processuali.”;
- che, a sostegno della pretesa, la curatela del fallimento aveva dedotto che la ditta
[...] era stata dapprima ammessa alla procedura di concordato preventivo richiesto CP_1
a fini liquidatori (anno 2015) e, successivamente, dichiarata fallita (anno 2020);
- che, dopo l'omologa del concordato preventivo (e, precisamente, tra il giugno 2015 e l'aprile 2016), era stato acquistato gasolio ad uso agricolo, come da fatture e D.A.S.
(documenti di accompagnamento semplificato) depositati in atti;
- che, conseguentemente, erano intervenuti pagamenti in favore di (dante CP_3 causa di essa appellante), per complessivi euro 1.228.138,39;
- che si era costituita tardivamente in giudizio, concludendo per il rigetto della domanda;
- che il Giudice di prime cure aveva accolto la domanda sulla base di un ragionamento contraddittorio e con motivazioni erronee, fondate su mere presunzioni, incorrendo in violazione e/o falsa applicazione di norme e principi di diritto;
- che, invero, mancava la prova dei pagamenti, accertati dal Giudice in via meramente presuntiva, nonchè la sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto per la revoca, ovvero la c.d. scientia damni.
pagina 2 di 10 Tanto premesso, chiedeva, in via urgente, di sospendere l'esecuzione della sentenza impugnata del Tribunale di Foggia e, nel merito, di riformarla, rigettando integralmente la domanda della curatela, in quanto infondata.
Si costituiva la Curatela del fallimento, la quale deduceva:
- che - successivamente all'omologa del concordato preventivo - la ditta individuale De aveva acquistato gasolio dalla società CP_1 CP_3
- che, in data successiva, la veniva scissa nella società CP_3 Parte_1
e nella Raffinerie di Roma s.p.a. e, alla prima, era stato ceduto il ramo d'azienda avente ad oggetto la vendita rete di prodotti petroliferi, per cui l'aveva convenuta in giudizio;
- che la sentenza di primo grado era incensurabile, posto che la ditta CP_1 all'epoca dei pagamenti in esame, era gravata da plurime e consistenti posizioni debitorie, puntualmente documentate;
- che la fornitura di gasolio risultava realmente effettuata e anche i pagamenti, come si desumeva dal complesso indiziario argomentato dal Tribunale;
- che sussisteva anche la scientia damni, posto che il aveva continuato ad CP_1 acquistare gasolio all'insaputa degli organi della procedura concordataria, mentre la poteva avere agevolmente contezza del pregiudizio causato alle ragioni dei CP_3 creditori, stante la pubblicità del concordato liquidatorio nel registro delle imprese e la nomina di un commissario giudiziale.
Tanto premesso, concludeva per il rigetto dell'appello, con il favore delle spese di lite.
Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza del
20 maggio 2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione, in base al combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c.
Diritto.
L'appello si è sostanzialmente incentrato sulla mancata prova, da parte della curatela, dei pagamenti delle fatture indicate nel periodo successivo all'omologa del concordato preventivo (dal giugno 2015 all'aprile 2016), nonché sulla insussistenza dell'elemento soggettivo in capo alla Parte_1
Quanto al primo motivo, afferente la mancata prova dei pagamenti effettuati, ha dedotto l'appellante che il primo Giudice, pur riconoscendo che “… le fatture prodotte non costituiscono di per sé prova dell'avvenuto pagamento … ” e che “… la documentazione depositata non testimonia l'uscita di somme dalle casse dell'azienda o dai conti personali del (v.dsi sent., pag. 14), aveva tuttavia concluso che i pagamenti erano CP_1
pagina 3 di 10 stati “effettuati … verosimilmente tramite bonifico disposto da conto personale intestato al . CP_1
A detta dell'appellante, detto ragionamento sarebbe forzato e contraddittorio, posto che
- pur essendo stati acquisiti gli estratti conto della carta posta e-pay al posta - poi CP_4 questi non erano stati prodotti dalla curatela, sicchè era agevole concludere che, seppur sussistenti, detti estratti portavano movimentazioni non corrispondenti, per data ed importi, ai pagamenti delle fatture oggetto di revocatoria;
pertanto, la curatela non aveva rinvenuto rapporti bancari attivi riconducibili all'impresa individuale e/o personali del e non conosceva neppure i destinatari dei pagamenti effettuati tramite CP_1 la carta e-pay del Banco Posta.
A parere della Corte, il motivo è infondato.
La di Foggia, in sede di verifica ispettiva, ha rivenuto, presso l'abitazione del CP_5 [...]
le fatture di acquisto indicate dalla curatela (unitamente ai D.A.S - documenti CP_1 di accompagnamento semplificato) della società non contabilizzate nelle CP_3 scritture contabili della ditta e relative al periodo 2014/2015/2016; secondo il processo verbale di constatazione della G.d.f. (poi ripreso nel successivo avviso di accertamento dell'Agenzia delle entrate, di cui non consta l'impugnazione), il non aveva CP_1 contabilizzato le fatture, al fine di poterle cedere a terzi non legittimati all'acquisto di gasolio agricolo;
dal canto suo, la non ha contestato di aver fornito gasolio ad CP_3 uso agricolo all'impresa individuale per complessivi lt.
2.696.040 nel 2015 CP_1
e 758.691 nel 2016 (quest'ultima fornitura, per un imponibile di € 340.130,00).
Ne discende che, a fronte di notevoli quantità di gasolio acquistate da diversi fornitori
(tra cui la , la ditta aveva indicato irrisorie quantità di prodotti energetici CP_3 fatturati in vendita, da ciò conseguendone – secondo la G.d.f. - che tali riserve erano destinate a soggetti non legittimati all'acquisto di gasolio agricolo e, per questo motivo, non contabilizzate.
Tale omessa contabilizzazione aveva consentito alla ditta non solo di evadere le imposte dirette e l'Iva, ma anche di eludere l'accisa, non avendo dimostrato la cessione del prodotto a soggetti legittimati alla sua ricezione.
Ora, non avendo contabilizzato l'acquisto, deve concludersi che anche i pagamenti alla società fornitrice non potessero avvenire attraverso strumenti di pagamento facilmente tracciabili e contabilizzati, posto che gli acquisti erano destinati – come si è detto - a vendite c.d. “in nero”, alla stregua di quanto accertato dalla G.d.f. prima e dalla Agenzia delle entrate (con l'avviso di accertamento in atti) poi.
pagina 4 di 10 Anche se non è stato possibile verificare gli effettivi destinatari dei pagamenti effettuati dal con la carta poste e-pay (in quanto, pur avendo la curatela fatto CP_1 richiesta al G.D. ed avendone ottenuto pedissequa autorizzazione, la G.d.f. ha risposto che non era abilitata a svolgere tale tipo di verifiche rispetto al Banco Posta Italia s.p.a., per cui non poteva eseguire la verifica richiesta dallo stesso G.D.), reputa la Corte – conformemente a quanto detto dal primo Giudice - che la curatela abbia nondimeno fornito tranquillanti presunzioni che il pagamento sia realmente avvenuto.
Ed invero, anzitutto è stata acclarata – sulla base della risposta al questionario (in sede di p.v.c.) da parte della – l'avvenuta fornitura di litri 2.696.040 di gasolio nel CP_3
2015 e di litri 758.691 nel 2016.
La riprova è che, dalla ispezione eseguita dalla G.d.f., è stata rinvenuta una quantità di gasolio nelle cisterne del eccedente quella contabilizzata e, quindi, CP_1 presumibilmente destinata alla vendita in nero, in evasione delle imposte dirette e dell'Iva nonché in elusione dell'accisa corrispondente.
Una volta accertato che le fatture rinvenute e i DAS corrispondenti si riferivano a delle forniture realmente effettuate, è corretto presumerne anche l'avvenuto pagamento;
ed infatti, in sede di interrogatorio formale, il titolare delle operazioni commerciali per l'area di interesse della delegato dal legale rappresentante della Parte_1 Parte_1
a riferire in proposito, ha evidenziato come “…in merito al cliente (n.d.r.
[...] [...]
non risultano posizioni aperte, quindi può presumersi che gli accrediti siano CP_1 stati effettuati sul conto corrente indicato…”.
Ove fosse stato vero il contrario, dalla contabilità della sarebbe dovuto Parte_1 risultare il mancato pagamento di dette forniture;
viceversa, nella specie, il responsabile del settore commerciale non aveva rinvenuto alcuna debitoria in merito alla posizione del cliente.
Ancora, l' non risulta essersi insinuata al passivo, sicchè anche tale Parte_1 elemento costituisce un ulteriore elemento indiziario a riprova dell'avvenuto pagamento, posto che, in difetto (di pagamento), sarebbe stato logico attendersi l'insinuazione al passivo per una somma così consistente.
Infine, non può sottacersi che la società appellante non ha prodotto neppure i propri bilanci, dai quali sarebbe emerso contabilmente, tra i crediti non riscossi, il mancato pagamento delle forniture contestate.
Anche tale prova, che sarebbe stata davvero agevole per la non è stata Parte_1 acquisita.
pagina 5 di 10 Né appare verosimile la giustificazione addotta in sede di appello, ovvero che, a seguito della migrazione dei sistemi informatici amministrativi e contabili, non sono più disponibili e/o reperibili talune tipologie di dati, quali le schede contabili relative a singole posizioni e/o ad alcuni clienti o fornitori.
Detta perdita di dati e conseguenti omissioni non appare supportata da alcun riscontro obiettivo e neppure credibile è la circostanza che i pagamenti, ove pure avvenuti, siano stati effettuati da terzi;
a fronte di indizi plurimi e convergenti forniti dalla curatela, sarebbe stato onere della fornire una prova adeguata e idonea del Parte_1 mancato pagamento e/o dell'avvenuto pagamento da parte di terzi.
Al che, parte appellante non ha minimamente adempiuto.
Venendo adesso alla questione dell'elemento soggettivo, va premesso che, sul punto, il primo Giudice ha così argomentato: “… pur potendosi escludere in assenza di ulteriori elementi a suffragio di tale tesi un'ipotesi di collusione tra la medesima e il CP_1 il requisito in questione deve essere valutato con riferimento alla agile conoscibilità”, con ciò osservando che “… l'agevole conoscibilità …. poteva essere desunta dalla pubblicità effettuata nel registro delle imprese del concordato omologato…” (sentenza, pag. 13); e che “…seppure le singole operazioni poste in essere non appaiono di per se sospette… vero che la società e il intrattenevano rapporti anche in data CP_3 CP_1 antecedente all'instaurazione delle procedure concorsuali i pagamenti delle fatture di cui al presente giudizio non erano effettuati mediante i conti correnti della società acquirente (ndr, omonima impresa individuale) ma verosimilmente tramite bonifico disposto da conto personale intestato al Pertanto la pubblicazione del CP_6 concordato e le modalità di pagamento delle singole commesse avrebbero potuto mettere la contraente sull'avviso che il stava operando CP_3 CP_1 potenzialmente in danno dei propri creditori……sicchè il requisito della scientia damni
……. deve intendersi provato in termini di colposità della condotta … almeno per quanto riguarda l'agevole conoscibilità”.
Sul punto, parte appellante ha dedotto:
- che, trattandosi di rifornimenti di gasolio agricolo, si tratterebbe di atti di ordinaria amministrazione, nonché di modesta entità:
- che gli asseriti pagamenti, quand'anche si volessero considerare effettuati, erano comunque e, in ogni caso, riferibili a debiti scaduti, senza che vi fosse stato ricorso a mezzi anomali;
pagina 6 di 10 - che la curatela non aveva poi eccepito né contestato eccessiva onerosità, rappresentando nelle proprie difese operazioni non certo atte ad essere automaticamente lesive;
tanto più che il non aveva contestato sproporzione CP_1 delle prestazioni e/o squilibrio nel sinallagma contrattuale e dichiarato in atti che le forniture erano state effettuate e il prodotto rinvenuto nei depositi dell'azienda del fallito.
A parere della Corte, anche detto motivo è infondato.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ove l'atto di disposizione sia a titolo oneroso e successivo al sorgere del credito (nella specie, sorto con l'emissione di fatture emesse tra 6/2015 e il 4/2016) è sufficiente la c.d. scientia damni, ossia che il debitore ed il terzo siano consapevoli di arrecare pregiudizio alle ragioni dei creditori, prescindendo dalla specifica conoscenza del credito tutelando da parte di quest'ultimo e senza che assumano rilevanza né l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, né la partecipazione del terzo alla fraudolenza intenzione del debitore (tra le altre, Cass. 14489/2004; 14274/1999; 987/1989).
Tale requisito, in presenza di atti a titolo oneroso posteriori – come nella specie - al sorgere dei crediti, consiste nella consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori, e cioè nella semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito o dei crediti per la cui tutela viene esperita l'azione.
Ora, quanto al fatto che si trattava di debiti scaduti, va detto che l'appellante ha riproposto l'eccezione svolta ai sensi dell'art. 2901, terzo comma, c.c. che, in quanto eccezione in senso proprio (cfr. Cass. ord. n. 19963/2023), avrebbe dovuto essere spiegata tempestivamente in primo grado, laddove viceversa, la si è Parte_1 costituita tardivamente dinanzi al Tribunale di Foggia, che ha puntualmente rilevato la tardività dell'eccezione.
Quanto al requisito soggettivo, la pubblicazione nel Registro delle Imprese del decreto di apertura del concordato preventivo e la successiva omologazione dello stesso, trascritta nei registri immobiliari (per cui non era più consentito al effettuare CP_1 pagamenti nè tanto meno acquisti senza la necessaria autorizzazione del Tribunale su istanza del Commissario giudiziale), costituiva senz'altro un mezzo di pubblicità che avrebbe consentito – tramite una semplice visura - alla (operatrice Parte_1 qualificata perché operante nel medesimo settore commerciale) di avere contezza dello stato di crisi dell'impresa e della consistenza (e preesistenza) di una notevole esposizione debitoria;
quanto all'obiezione per cui non era tenuta ad effettuare periodici pagina 7 di 10 controlli sul registro delle imprese, essa non appare dirimente, stante il fatto che la giurisprudenza equipara la semplice conoscenza del pregiudizio alla agevole conoscibilità, per cui ne consegue che, usando l'ordinaria diligenza, il creditore avrebbe potuto agevolmente rendersi conto del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie;
tale indizio di agevole conoscibilità, pur basato su un ragionamento presuntivo, è sufficiente, in quanto grave e preciso (cfr., ex aliis, Cass. 15/02/2023, n. 4784; Cass. 21/03/2022,
n. 9054; Cass. 29/01/2019, n. 2482 del 2019) e la motivazione addotta dal primo giudice per spiegare perché (da detto unico indizio sia risalito al fatto noto) adeguata
(cfr. Cass. n. 4784/2023, cit.; Cass. 28/10/2019, n. 27457 del 2019).
Relativamente al fatto che si trattava di pagamenti di modesta entità nonché di cliente abituale, va detto, poi, che proprio la circostanza che i pagamenti erano avvenuti tramite modalità anomale avrebbe dovuto indurre la ad operare i dovuti Parte_1 controlli, tanto più che nei confronti della ditta de Leonardis era pure pendente una procedura esecutiva immobiliare, di cui era agevole la conoscibilità.
Ne deriva che anche tale argomentazione non appare decisiva per escludere la c.d.
'scientia fraudis', ossia la semplice conoscenza (nel caso di specie conoscibilità) nel debitore del danno arrecato alle ragioni del creditore.
Va invero chiarito che non è richiesta una vera e propria collusione tra il terzo ed il debitore, né l''animus nocendi', bensì la generica conoscenza del pregiudizio che l'atto posto in essere può arrecare alle ragioni dei creditori e che l'elemento psicologico, che deve essere provato dal soggetto che lo allega e si identifica con consapevolezza del pregiudizio della diminuzione della garanzia patrimoniale generica, può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni.
In conclusione, anche a non voler ritenere raggiunta la prova diretta della scientia damni, il ha comunque offerto plurimi indizi da cui è agevole far presumere, CP_1 secondo i criteri della “comune prudenza e avvedutezza”, valutata nella situazione di tempo e di luogo in cui le imprese operavano e tenuto conto dei rapporti costanti intercorsi tra le parti, che la avrebbe potuto e dovuto conoscere il Parte_1 pregiudizio che tali pagamenti arrecavano ai creditori per una società ammessa al concordato preventivo.
A tanto va aggiunto che se le fatture di acquisto rinvenute dalla curatela della (tra CP_3 il giugno 2015 e l'aprile 2016), non disconosciute, sono state pagate (eventualmente, anche in nero), in totale assenza di contabilizzazione (e quindi senza il pagamento dell'Iva), vuol dire che la società non poteva non sapere delle modalità di Parte_1
pagina 8 di 10 acquisto (e di vendita) dell'impresa e del fatto che le fatture venissero pagate con quelle modalità anomale, per cui avrebbe dovuto effettuare i dovuti controlli, dai quali avrebbe appreso della ammissione al concordato e dello stato di crisi della ditta.
Nella sentenza di annullamento del concordato si legge che il debitore, “pendente la procedura di concordato aveva omesso negli anni 2014, 2015 e 2016 di registrare gli acquisti e le vendite dei prodotti petroliferi incassando così “nascostamente il prezzo delle vendite: prezzo che avrebbe dovuto confluire invece nell'attivo concordatario, da destinarsi al pagamento dei creditori. Per altro verso, il aveva evaso anche CP_1 le imposte ed accise collegate alle compravendite dei prodotti petroliferi e di dichiarare correttamente nella procedura di concordato i consequenziali debiti da imposte ed accise, ad oggi conteggiati per complessivi oltre 4 milioni di euro” (cfr. cit. sentenza di annullamento).
Se il modus operandi del era quello degli acquisti e delle vendite in nero, CP_1 ne deriva che la società terza avrebbe potuto avere agevole conoscibilità del pregiudizio ai creditori.
In conclusione, l'appello è da rigettare.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata nel dispositivo (D: 5572014 e succ. modif.; valore della causa compreso tra € 1.000.000,00 e 2.000.000,00), parametri minimi in considerazione della semplicità delle questioni dedotte e della natura prettamente documentale del presente giudizio).
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta, inoltre, la declaratoria, in applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dell'obbligo di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società Parte_1 nei confronti della , titolare
[...] Controparte_1 dell'omonima impresa individuale, in persona del curatore pro tempore, avverso la sentenza n. 2866/2023 emessa dal tribunale di Foggia in data 19.9.2023 così dispone:
- rigetta l'appello;
- dichiara tenuta e condanna parte appellante al pagamento in favore della curatela del fallimento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 17.000,00 CP_1 oltre r.f.s.g. Iva e Cpa come per legge;
pagina 9 di 10 - dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 DPR n. 115/2002 (comma inserito dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012), di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 20.5.2025
Il Cons. est.
Dott. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
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