Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/03/2025, n. 1426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1426 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 31/03/2025, innanzi al Giudice dott. Enrico Catanzaro, viene chiamata la causa R.G. n. 10252 dell'anno 2022 promossa da
(avv. CARDULLO FRANCESCO PAOLO ); Parte_1
CONTRO
(avv. CANNAROZZO FAZZARI Controparte_1
ROBERTA);
Si da atto che sono presenti l'avv. Giannone in sostituzione dell'avv. CARDULLO FRANCESCO
PAOLO per il quale discute la causa oralmente e Parte_1
si riporta ai propri atti chiedendo l'ammissione della CTU medico legale come già in precedenza richiesto nonché la revoca dell'ordinanza che ha disatteso tale richiesta
IL GIUDICE ISTRUTTORE
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., che viene depositata in Cancelleria stante l'assenza delle parti.
Il Giudice
dr. Enrico Catanzaro
1
Catanzaro, all'udienza del 31/03/2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10252 dell'anno 2022 del Ruolo Generale
degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
elettivamente domiciliato in PIAZZALE Parte_1
UNGHERIA, 58 90141 , presso l'Avv. CARDULLO FRANCESCO CP_1
PAOLO eche lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– attore –
CONTRO
elettivamente domiciliato in C/O Controparte_1
AVVOCATURA COMUNALE PIAZZA MARINA, 39 90100 , presso CP_1
l'Avv. CANNAROZZO FAZZARI ROBERTA che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– convenuto –
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva Parte_1
2 in giudizio il per sentirlo condannare, ai sensi degli Controparte_1
artt. 2051-2043 c.c, al risarcimento dei danni da lui subìti in dipendenza di un infortunio verificatosi a il giorno 25.08.2021 in Via CP_1
Resuttana quando l'attore, giunto all'altezza della banca Credem, alla guida di un monopattino elettrico, a causa di un dissesto del manto stradale, ricoperto di rifiuti e volantini, perdeva il controllo del mezzo rovinando sull'asfalto e procurandosi lesioni fisiche.
Le lesioni subite dall'attore erano nel dettaglio descritte in citazione e comprovate dalla documentazione medica versata in atti.
Ritenendo responsabile del sinistro il quale ente Controparte_1
proprietario e custode di quel tratto di strada reso insidioso dalla presenza del dissesto non segnalato, l'attore concludeva chiedendo di:
Ritenere e dichiarare la responsabilità dell'ente convenuto per i motivi
esposti in citazione;
Condannare il in persona del Sindaco pro tempore, al Controparte_1
risarcimento dei danni tutti subiti dall'attore nella misura che risulterà
determinata in seguito all'espletanda istruttoria, il tutto maggiorato degli
interessi e della rivalutazione, come per legge;
Condannare il in persona del Sindaco pro tempore, al Controparte_1
pagamento delle spese e competenze del giudizio, da distrarre in favore del
procuratore che dichiara di averle anticipate.
Si costituiva il contestando in toto le richieste attoree Controparte_1
e chiedendone il rigetto.
Dopo la concessione dei termini 183 co 6 c.p.c. la causa veniva istruita con prova per testi e, infine, discussa e decisa all'udienza odierna ai sensi
3 dell'art. 281 sexies c.p.c
Tanto premesso la domanda risarcitoria formulata da parte attrice non appare fondata e va pertanto rigettata per le motivazioni che seguono.
L'art. 2051 c.c, invocato da parte attorea disciplina la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia e presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e di una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa (ex multis Cass. n. 22684/2013).
Quanto invece alla ripartizione dell'onere probatorio tra le parti, ai sensi dell'art. 2051 c.c. incombe sul danneggiato l'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum
della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
L'art. 2051 c.c è ritenuto ormai pacificamente applicabile anche alla p.a,
rispetto all'obbligo di manutenzione delle strade e alla tutela della sicurezza dei cittadini, dovendosi prescindere dalla maggiore o minore estensione dei beni demaniali e dalla possibilità di un effettivo controllo su essi, e dovendosi avere riguardo piuttosto alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata da responsabilità ove
4 dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione,
ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (così Cass. 7807/2017; cfr. Cass n. 6101/2013).
Il cd caso fortuito, che consente al custode di andare esente da responsabilità, è rappresentato dalla prova dell'esistenza di un fattore estraneo- che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato-
avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento.
Ciò posto occorre rilevare che la carenza di attività manutentiva e di custodia da parte del invocata da parte attorea a Controparte_1
sostegno della domanda risarcitoria e costituita dal dissesto del manto stradale a parere del decidente non può fondare, nel caso di specie,
CP_ alcuna forma di responsabilità in capo all' convenuto.
Senza alcun dubbio, il ha il compito istituzionale di provvedere CP_1
alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà così
come sancito dall'art. 14 del C.d.S e in quanto custode deve rispondere nei confronti degli utenti della strada dei sinistri riconducibili alla cattiva manutenzione dell'asse viario. Tuttavia, nel caso che ci occupa, non è
ravvisabile alcun dissesto di cui il possa essere ritenuto CP_1
responsabile.
5 Il tratto di strada ove l'attore sarebbe caduto con il monopattino presenta nella parte centrale della carreggiata una scarificazione che tuttavia non costituisce una seria insidia e risulta comunque ben visibile e facilmente evitabile.
Dall'analisi del quadro probatorio raggiunto, testimoniale e documentale,
risulta infatti che la caduta dell'attore sia avvenuta al centro della carreggiata che appare scarificata e in condizioni di perfetta visibilità,
essendo avvenuto l'incidente alle ore 12.00 del mattino e non nella buca di cui si fa riferimento in citazione e che viene ritratta in primo piano nelle foto depositate in atti.
Né d'altra parte si può ritenere sussistere in capo all'ente convenuto un obbligo di segnalazione della presenza di tale scarificazione che il CP_1
avrebbe disatteso.
Le fotografie prodotte in atti evidenziano la presenza di una lieve scarificazione, circostanza questa confermata dal teste Testimone_1
Testi escusso all'udienza dell'08.07.2024. Il teste ha dichiarato ” (…)
Riconosco le foto che mi vengono mostrate dalla produzione attorea, ma in
effetti la caduta è avvenuta nella parte centrale della carreggiata che
appare scarificata e dunque non nel fosso ritratto in primo piano. Confermo
che c'erano cartacce e volantini che rendevano poco visibile il dissesto.
La scarificazione che si vede in foto, a parere del decidente, non integra gli estremi di una “insidia” trattandosi di una lieve alterazione del fondo stradale su un tratto già ampiamente segnato da crepe e fenditure ben visibili e comunque inidonee ad arrecare un serio pericolo.
Non ogni alterazione del fondo stradale può infatti ritenersi un'insidia.
6 Essa deve assumere quei connotati di intrinseca pericolosità che, nel caso di specie, appaiono assenti. Guardando infatti la strada si nota verso il centro della carreggiata unicamente una “striscia” di scarificazione di profondità trascurabile, molto ben visibile e nel contesto di una strada palesemente lungi dall'essere in ottime condizioni. Una imperfezione del manto stradale di così lieve entità non può ritenersi la causa della caduta che invece è stata determinata da disattenzione o imprudenza.
Nulla a che vedere, pertanto, con la buca ritratta in primo piano (quella sì
costituente un grave pericolo) ove però, secondo il teste escusso, il non è transitato. Pt_1
Parte attorea sostiene poi che la presenza di cartacce e volantini abbiano ostruito la visuale della strada causando o favorendo la caduta, ma tale ricostruzione, seppur confermata dal teste, non convince.
Appare infatti poco credibile che “cartacce e volantini” possano aver completamente coperto l'area sul quale insisteva la scarificazione rendendola invisibile ma, se anche ciò fosse avvenuto, va detto che data la lunghezza per diversi metri della scarificazione, l'attore avrebbe potuto e dovuto semplicemente aggirare l'area coperta dalla carta anzichè
percorrerla longitudinalmente per tutta la lunghezza con il monopattino.
Appare pertanto molto più probabile che la caduta sia avvenuta piuttosto per distrazione, imprudenza o imperizia dell'attore.
Va detto per altro che anche la descrizione dei fatti e del dissesto compiuta in citazione è del tutto generica e, implicitamente, collega la caduta alla buca che, però, come riferito dal teste, certamente non ha influito sulla perdita di controllo del mezzo che ha transitato ben distante
7 da essa al centro della carreggiata.
Ma la (parziale) scarificazione in sé non può definirsi una situazione di pericolo essendo concretamente percepibile dall'utente ed evitabile con l'uso dell'ordinaria diligenza. È da ritenere piuttosto che il comportamento dell'attore sia stato imprudente e tale da elidere ogni responsabilità del per la caduta. CP_1
Sul punto la Suprema Corte, pur ribadendo la responsabilità ex art. 2051
c.c. in capo al proprietario della strada pubblica per difetto di manutenzione ha al contempo precisato la rilevanza del comportamento del danneggiato-utente della strada- e la sua incidenza causale nella determinazione dell'occorso: “L'ente proprietario di una strada aperta al
pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c, per difetto di
manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse
alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la
concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con
l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima
valutazione, si dovrà tenere conto che quanto più questo è suscettibile di
essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte
del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel
dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra
la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso. (così Cass.
23919/2013).
Ed ancora “Il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie ex art. 2051
c.c, il comportamento colposo del danneggiato può -in base ad un ordine
crescente di gravità- o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai
8 sensi dell'art. 1227, comma 1 c.c), ovvero escludere il nesso causale tra
cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli
estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 20151 c.c), deve a
maggior ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia
stradale nella previsione di cui all'art. 2043 c.c. (così Cass. 999/2014).
Pertanto, dalla dinamica del sinistro, descritta nell'atto di citazione ed in parte confermata dal testimone escusso in corso di giudizio, se ne deduce che la res abbia svolto esclusivamente il ruolo di occasione dell'evento dannoso, provocato, in realtà, da una causa estranea ad essa, e cioè dallo stesso comportamento colposo del danneggiato che se avesse tenuto un comportamento più accorto e/o perito, ben avrebbe potuto evitare di perdere il controllo del mezzo ed evitare il verificarsi del danno.
In conclusione, non può ritenersi raggiunta la prova in ordine alla riconducibilità della caduta dell'istante al compromesso stato dell'asse viario sul rilievo che l'attore non ha assolto all'onere della prova sulla sussistenza di un nesso causale tra lo stato del manto stradale (come detto imperfetto ma non insidioso) e la perdita del controllo del mezzo.
Tale caduta non è imputabile né ad un difetto di manutenzione della strada (come detto soltanto scarificata e inidonea a costituire un'insidia),
né alla presenza di cartacce e volantini, la cui generica presenza- seppur confermata dal teste- non è sufficiente in sé a costituire fonte di responsabilità per il se non viene rigorosamente dimostrato che CP_1
essi abbiano effettivamente reso invisibile l'insidia e che non potessero essere aggirati o evitati.
Pertanto, sulla scorta delle su esposte argomentazioni, la domanda
9 attorea va rigettata.
In punto di spese di lite occorre tenere conto che l'accordo transattivo prevedeva la rinuncia di parte attrice ad ogni domanda nei riguardi del convenuto e la compensazione delle spese tra tutte le parti. CP_1
Tenuto conto del rifiuto della proposta transattiva da parte attorea che, se accolta, sarebbe stata allo stesso maggiormente favorevole, le spese di lite vanno poste a carico della parte attrice, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
− Rigetta le domande attoree;
− Condanna al pagamento delle spese del Parte_1 giudizio liquidate in complessivi euro 3.809,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta e rimborso spese forfettarie come per legge e oltre interessi legali dalla data del provvedimento odierno sino al soddisfo.
− Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, in data 31.03.2025.
Il Giudice
Dott. Enrico Catanzaro–
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