Sentenza 22 aprile 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/04/2004, n. 7689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7689 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2004 |
Testo completo
AULA "B" ALIANA0 7 689 04 NOM EL O OLOPALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1690/2002 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Vincenzo Presidente Dott. Mileo 0.14794 Cron. Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Rep. Dott. Attilio Celentano Consigliere Ud. 21 gen- Dott. Alessandro De Renzis Consigliere naio 2004 Dott. Giovanni Amoroso Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: SAS S.a.s. di TR BA e C., elettivamente domiciliato in Roma, via Oderisi da Gubbio, presso l'avv. Giuseppe Rubino che, unita- mente all'avv. Sebastiano Granara la rappresenta e difende giusta de- lega in atti;
ricorrente
contro
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e Direzione Provinciale del Lavoro di Cagliari, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e difende 335 1 ex lege;
controricorrenti avverso la sentenza n. 6/99, decisa il 9 aprile 1999 e pubblicata il 24 novembre 2000, resa dal Pretore di Cagliari, Sezione Distac- cata di Carbonia, nel procedimento n. 5027/93 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 gennaio 2004 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto Apice, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 7 gennaio 1993 la S.a.s. B.B.P. proponeva op- posizione avverso ordinanza ingiunzione n. 12623/19/E in data 5 dicembre 1992, emessa nei confronti di TR BA IT nella sua qualità di socia accomandataria, per aver assunto un dipenden- te senza il tramite della Sezione circoscrizionale per l'Impiego. A sostegno dell'opposizione veniva dedotta la circostanza che la sanzione sarebbe stata pagata prima ancora della data del provve- dimento sanzionatorio. Resisteva l'Amministrazione convenuta e rilevava che l'ordinanza era stata emessa a carico di entrambi i soci accomandatari e il pagamento ricevuto era stato effettuato dall'altro socio OI Gior- gio. Con sentenza n. 6/99 in data 9 aprile 24 novembre 1999, il Giu- dice adito respingeva l'opposizione rilevando che la sanzione non era stata emessa nei riguardi della società la quale non aveva al- 2 л cun interesse ad impugnare l'ordinanza. Avverso la sentenza, che dalla copia autentica versata in atti da parte ricorrente non risulta notificata, propone ricorso per cas- sazione la S.a.s. B.B. P. con atto notificato in data 7 gennaio 2002, sulla base di un unico motivo. Il Ministero dell'Interno e la Direzione Provinciale del Tesoro di Cagliari resistono con controricorso notificato in data 10 aprile 2002. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione o falsa applicazione degli artt. 3, 6 e 14 legge 689/81. Si osserva che la responsabilità per le sanzioni am- personale e della violazione risponde la personaministrative fisica, mentre la società è obbligata in solido. Esiste quindi una sola sanzione e il pagamento effettuato da uno dei coobbligati estingue l'obbligazione. La censura non appare fondata. Si deve anzitutto Osservare che la ricorrente non censura l'argomento posto a base della decisione che la sanzione è stata irrogata a carico di ciascuno dei soci accomandatari, tenuti quin- di entrambi al pagamento. E ancora non censura la ratio decidendi, che la società nulla do- veva, nulla essendole stato richiesto, e quindi era carente di le- gitimatio ad causam. Conclusivamente il ricorso va rigettato. 3 ے ک Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte;
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 10.00 oltre a € 1.500,00 per onorario. Roma, 21 gennaio 2004 IL PRESIDENTE VincentoVincenzo feileo IL CONSIGLIERE ESTENSORE нымBAne Perfor CANCELLIERE може Depositato in Cancelleria oggi, 22 APR 2 4 мале elle IL CANCELLIERE 4