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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 30/09/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2187/2025 V.G.
Il Tribunale di Bolzano, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati
Andrea Pappalardo - Presidente
Günter Morandell - Giudice relatore
Morris Recla - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero R.G. 2187/2025 V.G. tra le parti:
nata il 12/01/1966 a Cles (TN), con l'avv. Parte_1
BARTOLACCIO ANDREA, giusta delega in atti,
- parte adottante
- ricorrente -
;
pagina 1 di 5 e
, nata il [...] a [...] Controparte_1
(NICARAGUA),
- parte adottanda-;
con l'intervento del Pubblico Ministero
- parte intervenuta - .
OGGETTO:
ADOZIONE DI PERSONA (ART. 291 SS C.C.). Parte_2
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, depositato il 28/05/2025, nata il Parte_1
12/01/1966 a Cles (TN) e residente a [...], come sopra rappresentato e difeso, chiede di poter adottare la persona maggiorenne
, nata il [...] a [...] Controparte_1
(NICARAGUA), residente a [...].
2. A sostegno della domanda la parte ricorrente espone, tra l'altro, che:
- ha compiuto il trentacinquesimo anno di età;
- è più anziano di almeno diciotto anni rispetto alla persona da adottare;
pagina 2 di 5 - sussistono tutti i presupposti di legge per l'adozione e non ricorrono cause ostative.
3. All'udienza del 08/09/2025 il Giudice relatore ha:
- ascoltato la quale ha confermato la propria volontà di Parte_1
procedere all'adozione richiesta;
- ascoltato , la quale ha prestato il proprio CP_1 Controparte_1
consenso all'adozione proposta;
- ascoltato il padre della persona da adottare, , Parte_3
nato il [...] a [...], il quale ha prestato il proprio consenso all'adozione proposta;
- ascoltato il figlio della persona adottante e, al contempo, fratello consanguineo della persona da adottare, , nato il [...] a Parte_4
Bolzano (BZ), il quale ha prestato il proprio consenso all'adozione proposta;
4. In data 11/09/2025 il Pubblico Ministero ha formulato le seguenti conclusioni:
“Il Pubblico Ministero conclude associandosi alle conclusioni formulate dalle
parti all'udienza del 08.09.2025”.
5. L'istanza di adozione deve essere accolta ai sensi dell'art. 313 c.c., risultando soddisfatti tutti i presupposti previsti dall'art. 291 c.c.
5.1. Sussiste il requisito dell'età minima dell'adottante, così come il divario minimo di età previsto dall'art. 291 c.c. Il consenso all'adozione da parte pagina 3 di 5 dell'adottante e della persona da adottare è stato validamente espresso nelle forme di legge (cfr. artt. 296 e 311 c.c.). È stata altresì acquisita la dichiarazione di assenso da parte dei soggetti indicati all'art. 297 c.c. (genitore e fratello consanguineo della persona da adottare, ai sensi della sentenza della Corte
costituzionale n. 245 del 20 luglio 2004).
5.2. Dalle audizioni svolte nel corso del procedimento e dalla storia personale e familiare della adottante e della persona da adottare emerge che l'adozione richiesta formalizza un rapporto affettivo solido e reale, sviluppatosi nel corso di molti anni, del tutto assimilabile a quello tra madre e figlia. Tale relazione risulta essere effettiva, stabile nel tempo e meritevole di prosecuzione anche per il futuro.
6. La persona adottata assume, a seguito dell'adozione, il cognome della adottante,
da aggiungersi - secondo la volontà espressa sia dalla adottante sia dalla persona adottata - a quello attualmente posseduto (ai sensi dell'art. 299 c.c., come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 135 del 04 luglio 2023).
7. Nulla va disposto in ordine alle spese del procedimento, avendo preso parte formalmente al giudizio la sola parte ricorrente Parte_1
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Bolzano, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da er l'adozione di , Parte_1 Controparte_1
pagina 4 di 5 visti gli artt. 291 e segg. c.c.,
pronuncia
l'adozione di , nata il [...] a [...] CP_1 Controparte_1
(NICARAGUA) residente in [...], da parte di Parte_1
nata il [...] a [...] e residente a [...], e per
[...]
l'effetto
attribuisce
alla persona adottata il cognome Controparte_1 Pt_1
da aggiungere a quello proprio;
incarica
la Cancelleria di provvedere alla pubblicazione prevista dall'art. 314, comma 1,
c.c. (trascrizione nel registro) e alla comunicazione all'Ufficiale dello Stato civile competente per l'annotazione a margine dell'atto di nascita della persona adottata.
Così deciso in Camera di Consiglio in Bolzano, il 26/09/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Günter Morandell Andrea Pappalardo
(firma digitale) (firma digitale)
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