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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/02/2025, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – XI sezione civile - nella persona del Giudice dott. Ciro
Caccaviello; letto l'art. 127 ter cpc;
visto il provvedimento del 15.1.24, con il quale il G.I. disponeva decidersi la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc mediante deposito di note scritte in luogo della discussione orale;
lette le note depositate dai procuratori;
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7997 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
TRA
, p.iva rap- Parte_1 P.IVA_1
presentata e difesa giusta procura su foglio separato allegato all'atto di citazione dall'Avv. Mario Guetta (C.F. ) presso il cui studio in C.F._1
80127 Napoli, alla Via Santa Maria della Libera 13 è elettivamente domiciliata.
OPPONENTE
E già P.IVA Controparte_1 CP_2 P.IVA_2
elett.te dom.ta in Napoli, alla Via D. Fontana n. 30 presso lo studio dell'Avv.
Marco Ciano C.F. che la rappresenta e difende in virtù C.F._2
della procura in calce alla comparsa di costituzione.
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
Con il d.i. opposto veniva ingiunto il pagamento della somma di € 5.260 a titolo di corrispettivo perla somministrazione di acqua nel periodo 29.3.07 – 23.12.22.
L'opponente ha dedotto che: le fatture di cui si richiede il pagamento sono tutte intestate ed inviate alla società
che ha sede in Vico Lungo Gelso 13; Parte_2
anche i solleciti di pagamento sono stati inviati tutti alla società
[...]
che è un altro soggetto giuridico con sede diversa e par- Parte_3
tita iva differente;
alcuna fattura e alcun sollecito è stato mai inviato alla società opponente che ha sede legale in Vico Lungo Gelso 116;
in ogni caso eccepisce la prescrizione biennale degli importi richiesti;
ha chiesto revocarsi il d.i. opposto, con vittoria di spese ed attribuzione.
L'opposta ha dedotto che: come si evince dal contratto n.706455 di fornitura idrica, sottoscritto dalla società opponente in data 20.01.1995, l'utenza di via Lungo Gelso 113 in Napoli risulta intesta alla società avente partita iva n;
Controparte_3 P.IVA_1
la domanda di contratto per la concessione del servizio idrico n. 0797 è stata formulata sempre dalla società nella qualità di inquilino dei Controparte_3
locali in via Lungo Gelso n.113;
non risulta alcuna comunicazione di cessazione del contratto per il subentro da parte di un nuovo utente;
sebbene le fatture siano intestate alla società , nelle fatture viene Parte_2
sempre indicato che l'intestatario del contratto risulta la società opponente;
il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni per le sole fatture con scadenze successiva al primo gennaio 2020, per le fatture antecedenti vige il regime di pre-
scrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4), cod. civ.;
considerate le richieste di pagamento formulate in data 07.02.2013, del
29.11.2017, e 17.12.2021 si deduce che la prescrizione delle fatture non si sia realizzata visto che la prima insolvenza risale al 30.04.2007;
2
ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Tanto premesso si osserva che l'opposta ha documentalmente provato la stipula del contratto di somministrazione idrica da parte dell'opponente Parte_4
strini per l'utenza in via Lungo Gelso n.113.
Le fatture prodotte, benché intestate ad altro soggetto, indicano quale intestatario del contratto in via Lungo Gelso n.113. Controparte_3
Non avendo proceduto alla cessazione o alla voltura del contratto, l'opponente è
responsabile per i consumi pregressi.
La prescrizione risulta validamente interrotta solo per una parte delle fatture dalla lettera del 17.12.2021.
Le altre missive sono indirizzate ad altro soggetto e non possono, pertanto, valere quali atti di costituzione in mora.
Il termine applicabile è quello ordinario quinquennale in quanto la normativa speciale è entrata in vigore solo nel 2020.
Ne consegue che rimane dovuta la minor somma di € 3.692,46.
Il d.i. opposto, pertanto, va revocato e l'opponente va condannata al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 3.692,46 oltre agli interessi legali dalla scadenza delle singole fatture.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositi-
vo.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sull'opposizione al d.i. n.
1593/2023 emesso il 15/02/2023 proposta da Parte_5
nei confronti di con atto di citazione noti-
[...] Controparte_1
ficato il 21.3.23, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e revoca il d.i. opposto;
2. condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di €
3.692,46 oltre interessi legali dalla scadenza delle singole fatture;
3
3. condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 1.702 per onorario oltre s.g., IVA e CPA.
Così deciso in Napoli il 6.2.25.
IL GIUDICE
(dott. Ciro Caccaviello)
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