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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 07/04/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1678/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott. Alberto Pavan Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1678/2024 promossa da:
- (C.F.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Lupi e Parte_1 C.F._1 domiciliata nel suo studio sito in Porto Sant'Elpidio Via Elpidiense n. 13;
RICORRENTE
Contro
- (C.F. ) contumace;
Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE E con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
All'udienza del 03.04.2025 parte ricorrente ha chiesto la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.12.2024 la sig.ra domandava la pronuncia di cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il sig. in data 07.07.2001 Controparte_1
e registrato presso il Comune di Porto Sant'Elpidio al n. 27, parte II, Serie A, Ufficio 1 anno 2001.
A fondamento del ricorso deduceva che:
-dall'unione della coppia nascevano due figli: nata a [...] il [...] e Persona_1 CP_2 nato a [...] il [...];
[...]
- nei confronti del secondogenito della coppia, affetto da una grave disabilità cognitiva, veniva nominato un amministratore di sostegno;
- il figlio attualmente vive con il padre e la nonna paterna presso l'abitazione della stessa, CP_2 percependo una pensione di invalidità pari ad € 500,00 mensili;
- i coniugi si separavano consensualmente con sentenza n. 1006/2023 pubbl. il 22/12/2023 (RG n. 1547/2023) emessa in data 14.12.2023;
pagina 1 di 2 - i coniugi dalla pronuncia della sentenza di separazione avevano vissuto ininterrottamente separati senza che si sia ricomposta tra loro alcuna unità affettiva.
-quanto alle proprie condizioni personali ed economiche, la sig.ra esponeva che: Pt_1
a) la stessa dal 2022 ha intrapreso un tirocinio retribuito (TIS) presso l'Istituto scolastico Galilei di Porto Sant'Elpidio, percependo uno stipendio pari a circa € 400,00 al mese per 10 mensilità all'anno; b) è titolare di un libretto postale e di un conto corrente cointestato con il Sig. nel quale CP_1 confluiscono lo stipendio della Sig. e la pensione del Sig. ; non possiede veicoli né beni Pt_1 CP_1 immobili;
c) la stessa è ospite presso terzi in attesa di trovare un alloggio;
In merito alla situazione economica del Sig. evidenziava quanto segue: CP_1
a) il resistente, pur avendo la formale residenza in Porto Sant'Elpidio, Via Giusti n. 58, secondo informazioni della ricorrente. vive unitamente al secondogenito presso l'abitazione della madre;
b) egli è detentore di una pensione di invalidità di circa € 400,00 mensili. Pertanto la sig.ra concludeva chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e celebrato a Porto Sant'Elpidio (FM) il 07.07.2001 (atto n.27 p.II serie Parte_1 Controparte_1
A, Uff. 1, anno 2001 Comune di Porto Sant'Elpidio) con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle trascrizioni ed annotazioni di rito alle seguenti condizioni: 1) I coniugi vivranno definitivamente separati nel rispetto reciproco.
All'udienza del 03.04.2025 il Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di e la parte ricorrente domandava la pronuncia di cessazione degli effetti civili del Controparte_1 matrimonio e la condanna alle spese della controparte.
* * *
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento. Dalla documentazione prodotta emerge che i coniugi sono separati legalmente in virtù di titolo definitivo (cfr. sentenza del 14.12.2023 n. 1006/2023 pubbl. il 22/12/2023), di talché deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3, n. 2) lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898. Del pari, risulta pacifica tra le parti l'effettiva cessazione dei rapporti e il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità a far tempo dalla pronuncia della sentenza di separazione.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa perciò più ricostituirsi. In virtù della natura della controversia le spese di lite vanno dichiarate integralmente compensate. visti gli articoli 3 n. 2 lettera b) legge 898/70 e 473 bis ss. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda di parte ricorrente dispone quanto segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la sig.ra e il sig. Parte_1 in data 07.07.2001 in Porto Sant'Elpidio e trascritto nei Registri dello Stato civile del Controparte_1 medesimo Comune, atto n. 27, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2001;
2) ordina l'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile dove è registrato l'atto;
3) dichiara la compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Fermo nella camera di consiglio del 04.04.2025
Il Giudice Relatore dott.ssa Giorgia Cecchini
Il Presidente
dott.ssa Sara Marzialetti pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott. Alberto Pavan Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1678/2024 promossa da:
- (C.F.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Lupi e Parte_1 C.F._1 domiciliata nel suo studio sito in Porto Sant'Elpidio Via Elpidiense n. 13;
RICORRENTE
Contro
- (C.F. ) contumace;
Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE E con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
All'udienza del 03.04.2025 parte ricorrente ha chiesto la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.12.2024 la sig.ra domandava la pronuncia di cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il sig. in data 07.07.2001 Controparte_1
e registrato presso il Comune di Porto Sant'Elpidio al n. 27, parte II, Serie A, Ufficio 1 anno 2001.
A fondamento del ricorso deduceva che:
-dall'unione della coppia nascevano due figli: nata a [...] il [...] e Persona_1 CP_2 nato a [...] il [...];
[...]
- nei confronti del secondogenito della coppia, affetto da una grave disabilità cognitiva, veniva nominato un amministratore di sostegno;
- il figlio attualmente vive con il padre e la nonna paterna presso l'abitazione della stessa, CP_2 percependo una pensione di invalidità pari ad € 500,00 mensili;
- i coniugi si separavano consensualmente con sentenza n. 1006/2023 pubbl. il 22/12/2023 (RG n. 1547/2023) emessa in data 14.12.2023;
pagina 1 di 2 - i coniugi dalla pronuncia della sentenza di separazione avevano vissuto ininterrottamente separati senza che si sia ricomposta tra loro alcuna unità affettiva.
-quanto alle proprie condizioni personali ed economiche, la sig.ra esponeva che: Pt_1
a) la stessa dal 2022 ha intrapreso un tirocinio retribuito (TIS) presso l'Istituto scolastico Galilei di Porto Sant'Elpidio, percependo uno stipendio pari a circa € 400,00 al mese per 10 mensilità all'anno; b) è titolare di un libretto postale e di un conto corrente cointestato con il Sig. nel quale CP_1 confluiscono lo stipendio della Sig. e la pensione del Sig. ; non possiede veicoli né beni Pt_1 CP_1 immobili;
c) la stessa è ospite presso terzi in attesa di trovare un alloggio;
In merito alla situazione economica del Sig. evidenziava quanto segue: CP_1
a) il resistente, pur avendo la formale residenza in Porto Sant'Elpidio, Via Giusti n. 58, secondo informazioni della ricorrente. vive unitamente al secondogenito presso l'abitazione della madre;
b) egli è detentore di una pensione di invalidità di circa € 400,00 mensili. Pertanto la sig.ra concludeva chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e celebrato a Porto Sant'Elpidio (FM) il 07.07.2001 (atto n.27 p.II serie Parte_1 Controparte_1
A, Uff. 1, anno 2001 Comune di Porto Sant'Elpidio) con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle trascrizioni ed annotazioni di rito alle seguenti condizioni: 1) I coniugi vivranno definitivamente separati nel rispetto reciproco.
All'udienza del 03.04.2025 il Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di e la parte ricorrente domandava la pronuncia di cessazione degli effetti civili del Controparte_1 matrimonio e la condanna alle spese della controparte.
* * *
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento. Dalla documentazione prodotta emerge che i coniugi sono separati legalmente in virtù di titolo definitivo (cfr. sentenza del 14.12.2023 n. 1006/2023 pubbl. il 22/12/2023), di talché deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3, n. 2) lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898. Del pari, risulta pacifica tra le parti l'effettiva cessazione dei rapporti e il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità a far tempo dalla pronuncia della sentenza di separazione.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa perciò più ricostituirsi. In virtù della natura della controversia le spese di lite vanno dichiarate integralmente compensate. visti gli articoli 3 n. 2 lettera b) legge 898/70 e 473 bis ss. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda di parte ricorrente dispone quanto segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la sig.ra e il sig. Parte_1 in data 07.07.2001 in Porto Sant'Elpidio e trascritto nei Registri dello Stato civile del Controparte_1 medesimo Comune, atto n. 27, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2001;
2) ordina l'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile dove è registrato l'atto;
3) dichiara la compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Fermo nella camera di consiglio del 04.04.2025
Il Giudice Relatore dott.ssa Giorgia Cecchini
Il Presidente
dott.ssa Sara Marzialetti pagina 2 di 2