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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/10/2025, n. 3291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3291 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al N° 2207/2025 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del giorno 21/10/25, vertente TRA
, nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 atti, dall'Avv. MATANO MARCO IPPOLITO, presso il quale elettivamente domicilia;
- RICORRENTE E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, CP_1 dall'Avv. PARILLO LUCA, presso il quale elettivamente domicilia;
- RESISTENTE E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Divorzio - Cessazione degli effetti civili.
CONCLUSIONI: Per le parti, come riportato nel verbale di udienza del 21/10/25;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza viene redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
Con ricorso, ritualmente depositato e notificato, parte ricorrente ha chiesto pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con parte resistente in data 20/09/2015 in Calvi Risorta (CE) – dal quale è nato un figlio nato il [...]) – e altri provvedimenti. Per_1
Parte resistente, costituitasi in giudizio, non si è opposta alla domanda di divorzio e chiesto diversi provvedimenti
Infine, all'udienza del 21/10/25, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto il seguente accordo:
1. la casa adibita a residenza coniugale, sita in Calvi Risorta (Ce) alla Via Vico del Popolo, di proprietà della madre della sig.ra , resterà affidata a quest'ultima in via CP_1 esclusiva;
2. il figlio sarà affidato in forma condivisa ad entrambi genitori, che Persona_2 eserciteranno entrambi la potestà genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per lo stesso, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenuto conto delle capacità e delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del medesimo. Le decisioni attinenti l'ordinaria amministrazione saranno assunte dai coniugi autonomamente;
3. i coniugi, di comune accordo, stabiliscono che il minore avrà domicilio privilegiato presso la madre, con diritto del padre di vederlo e tenerlo con sé liberamente, tenendo conto delle esigenze del bambino e previo accordo con la madre;
4. il padre, in ogni caso, terrà con sé il figlio due giorni alla settimana, e precisamente il martedì ed il giovedì, dalle ore 12:00 alle ore 20:00. A fine settimana alterni il minore pernotterà con il padre che lo terrà con sé dal sabato, dalle ore 12:00, alla domenica successiva, alle ore 20.00. Il padre terrà con sé il minore: a) 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, provvedendo a comunicare alla madre entro il primo giugno di ogni anno, in quale periodo terrà il figlio con sé; b) durante le vacanze natalizie alternativamente dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio di ogni anno;
c) ad anni alterni durante le festività pasquali, la giornata di Pasqua o dal Lunedì in Albis. I coniugi concordano che per la prima applicazione del presente accordo il minore starà dal 24 al 30 dicembre con la madre;
5. i coniugi, economicamente indipendenti, contribuiranno al mantenimento del figlio in proporzione alle rispettive capacità reddituali. Tuttavia, in virtù del fatto che il minore avrà domicilio privilegiato presso la madre, il sig. le corrisponderà entro il giorno 5 di Parte_1 ogni mese ed a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, la somma di € 300,00 (trecento/00), da aggiornarsi annualmente secondo gli indici lSTAT, a mezzo vaglia postale
o bonifico bancario o ricarica carta postepay;
6. le spese di carattere straordinario (scolastiche ed extrascolastiche, sportive, mediche non rimborsate dal SSN) saranno a carico di entrambi nella misura del 50%, purché oggetto di preventiva e specifica approvazione da parte di entrambi;
7. i coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio dei rispettivi passaporti;
8. il sig. si impegna a pagare a sue spese il premio annuale della Polizza vita Parte_1
n. 3074804 stipulata presso la compagnia Sara Assicurazioni S.p.A., intestata al figlio minore fino a concorrenze dell'importo di € 8.170,00, svicolando, all'uopo, i fondi depositati Per_1 presso la Compagnia Assicurativa SARA, in virtù della Polizza n. 3063071, il cui capitale originario ascende ad € 8.006,60, capitalizzato all'attualità in complessivi € 9.420,00 lordi;
9. ad esaurimento del predetto importo di € 9.420,00, da considerarsi al netto delle imposte, la sig.ra provvederà, a sua volta, a svincolare i fondi depositati presso la Compagnia CP_1
Assicurativa SARA, in virtù della Polizza n. 3074805, il cui capitale originario è di € 4.000,00, capitalizzato all'attualità in complessivi € 4.120,00. Inoltre, a saldo delle pattuizioni indicate nel verbale di separazione consensuale, residua a carico della sig.ra , a copertura CP_1 integrale dell'importo di € 5.450,00 da versare nella polizza n. 3074805, l'importo di € 382,00 che la provvederà a versare nella polizza intestata al figlio n. 3074804, in CP_1 Per_1 aggiunta ai fondi da svincolare nella polizza n. 3074805; 10. in ogni caso, il sig. si farà carico del pagamento della restante parte dei premi sino Parte_1 al compimento del 21° anno di età del figlio Per_1
11. le spese di causa si intendono interamente compensate tra le parti, nel senso che ognuno provvederà al pagamento del compenso spettante ai rispettivi avvocati che sottoscrivono il presente atto anche per rinunzia al vincolo di solidarietà ex art. 13 L.P.
I difensori hanno concluso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed il recepimento, quanto alla determinazione delle statuizione accessorie, di quanto concordato.
La causa è stata rimessa al collegio per la decisione. La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento. E' infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, ossia la separazione personale raggiunta con accordo di negoziazione assistita, autorizzato dal P.M. presso il Tribunale di S. Maria C.V. in data 25.01.2021.
E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione (anzi, esplicitamente confermata) dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87.
Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 5 citato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli porre alla base della presente decisione.
Le spese processuali vanno compensate integralmente in considerazione del raggiungimento degli accordi
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 2207/2025 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Calvi Risorta (CE) il 20/09/2015 da , nato a [...] l'[...], e , Parte_1 CP_1 nata a [...] il [...] -atto n.23, P. 2, S. A, anno 2015-;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CALVI RISORTA secondo quanto previsto dall'art. 10 L. 1/12/1970 n. 898 per le annotazioni previste dall'ordinamento dello stato civile (D.P.R.
3.11.2000 n. 396);
c) adotta le statuizioni accessorie indicate in parte motiva;
d) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 21/10/25
Il Presidente Dott.ssa Giovanna Caso
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al N° 2207/2025 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del giorno 21/10/25, vertente TRA
, nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 atti, dall'Avv. MATANO MARCO IPPOLITO, presso il quale elettivamente domicilia;
- RICORRENTE E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, CP_1 dall'Avv. PARILLO LUCA, presso il quale elettivamente domicilia;
- RESISTENTE E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Divorzio - Cessazione degli effetti civili.
CONCLUSIONI: Per le parti, come riportato nel verbale di udienza del 21/10/25;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza viene redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
Con ricorso, ritualmente depositato e notificato, parte ricorrente ha chiesto pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con parte resistente in data 20/09/2015 in Calvi Risorta (CE) – dal quale è nato un figlio nato il [...]) – e altri provvedimenti. Per_1
Parte resistente, costituitasi in giudizio, non si è opposta alla domanda di divorzio e chiesto diversi provvedimenti
Infine, all'udienza del 21/10/25, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto il seguente accordo:
1. la casa adibita a residenza coniugale, sita in Calvi Risorta (Ce) alla Via Vico del Popolo, di proprietà della madre della sig.ra , resterà affidata a quest'ultima in via CP_1 esclusiva;
2. il figlio sarà affidato in forma condivisa ad entrambi genitori, che Persona_2 eserciteranno entrambi la potestà genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per lo stesso, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenuto conto delle capacità e delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del medesimo. Le decisioni attinenti l'ordinaria amministrazione saranno assunte dai coniugi autonomamente;
3. i coniugi, di comune accordo, stabiliscono che il minore avrà domicilio privilegiato presso la madre, con diritto del padre di vederlo e tenerlo con sé liberamente, tenendo conto delle esigenze del bambino e previo accordo con la madre;
4. il padre, in ogni caso, terrà con sé il figlio due giorni alla settimana, e precisamente il martedì ed il giovedì, dalle ore 12:00 alle ore 20:00. A fine settimana alterni il minore pernotterà con il padre che lo terrà con sé dal sabato, dalle ore 12:00, alla domenica successiva, alle ore 20.00. Il padre terrà con sé il minore: a) 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, provvedendo a comunicare alla madre entro il primo giugno di ogni anno, in quale periodo terrà il figlio con sé; b) durante le vacanze natalizie alternativamente dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio di ogni anno;
c) ad anni alterni durante le festività pasquali, la giornata di Pasqua o dal Lunedì in Albis. I coniugi concordano che per la prima applicazione del presente accordo il minore starà dal 24 al 30 dicembre con la madre;
5. i coniugi, economicamente indipendenti, contribuiranno al mantenimento del figlio in proporzione alle rispettive capacità reddituali. Tuttavia, in virtù del fatto che il minore avrà domicilio privilegiato presso la madre, il sig. le corrisponderà entro il giorno 5 di Parte_1 ogni mese ed a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, la somma di € 300,00 (trecento/00), da aggiornarsi annualmente secondo gli indici lSTAT, a mezzo vaglia postale
o bonifico bancario o ricarica carta postepay;
6. le spese di carattere straordinario (scolastiche ed extrascolastiche, sportive, mediche non rimborsate dal SSN) saranno a carico di entrambi nella misura del 50%, purché oggetto di preventiva e specifica approvazione da parte di entrambi;
7. i coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio dei rispettivi passaporti;
8. il sig. si impegna a pagare a sue spese il premio annuale della Polizza vita Parte_1
n. 3074804 stipulata presso la compagnia Sara Assicurazioni S.p.A., intestata al figlio minore fino a concorrenze dell'importo di € 8.170,00, svicolando, all'uopo, i fondi depositati Per_1 presso la Compagnia Assicurativa SARA, in virtù della Polizza n. 3063071, il cui capitale originario ascende ad € 8.006,60, capitalizzato all'attualità in complessivi € 9.420,00 lordi;
9. ad esaurimento del predetto importo di € 9.420,00, da considerarsi al netto delle imposte, la sig.ra provvederà, a sua volta, a svincolare i fondi depositati presso la Compagnia CP_1
Assicurativa SARA, in virtù della Polizza n. 3074805, il cui capitale originario è di € 4.000,00, capitalizzato all'attualità in complessivi € 4.120,00. Inoltre, a saldo delle pattuizioni indicate nel verbale di separazione consensuale, residua a carico della sig.ra , a copertura CP_1 integrale dell'importo di € 5.450,00 da versare nella polizza n. 3074805, l'importo di € 382,00 che la provvederà a versare nella polizza intestata al figlio n. 3074804, in CP_1 Per_1 aggiunta ai fondi da svincolare nella polizza n. 3074805; 10. in ogni caso, il sig. si farà carico del pagamento della restante parte dei premi sino Parte_1 al compimento del 21° anno di età del figlio Per_1
11. le spese di causa si intendono interamente compensate tra le parti, nel senso che ognuno provvederà al pagamento del compenso spettante ai rispettivi avvocati che sottoscrivono il presente atto anche per rinunzia al vincolo di solidarietà ex art. 13 L.P.
I difensori hanno concluso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed il recepimento, quanto alla determinazione delle statuizione accessorie, di quanto concordato.
La causa è stata rimessa al collegio per la decisione. La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento. E' infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, ossia la separazione personale raggiunta con accordo di negoziazione assistita, autorizzato dal P.M. presso il Tribunale di S. Maria C.V. in data 25.01.2021.
E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione (anzi, esplicitamente confermata) dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87.
Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 5 citato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli porre alla base della presente decisione.
Le spese processuali vanno compensate integralmente in considerazione del raggiungimento degli accordi
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 2207/2025 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Calvi Risorta (CE) il 20/09/2015 da , nato a [...] l'[...], e , Parte_1 CP_1 nata a [...] il [...] -atto n.23, P. 2, S. A, anno 2015-;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CALVI RISORTA secondo quanto previsto dall'art. 10 L. 1/12/1970 n. 898 per le annotazioni previste dall'ordinamento dello stato civile (D.P.R.
3.11.2000 n. 396);
c) adotta le statuizioni accessorie indicate in parte motiva;
d) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 21/10/25
Il Presidente Dott.ssa Giovanna Caso