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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 9179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9179 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti della controversia iscritta al n. 17434/2024 R.G.;
premesso che con decreto del 22.95.2025 l'udienza in prosieguo precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle “note scritte” fino al 10.12.2025;
lette le “note scritte” depositate dalle parti entro tale termine;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata controversia
TRA
, nato a [...] il [...] (cf.: ), rappresentato Parte_1 C.F._1 e difeso dall'avv. Ignazio Sposito
- ricorrente -
E in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dagli avv. ti Pasquale Allocca e Debora Lombardo - resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 25.7.2024 il ricorrente, premesso di lavorare alle dipendenze della società convenuta dall'17.7.2014, nonché di essere stato inquadrato come specificato in ricorso (all'assunzione nell'area professionale 4^ - parametro 110 con funzioni di ausiliario;
dal 2019 nell'area professionale 4^ - parametro 179 con funzioni di Operatore Tecnico, del CCNL Autoferrotranvieri), ha dedotto:
- che dal 01/01/2013 al 31/12/2015 ha prestato lavoro straordinario, diurno e notturno oltre i limiti massimi fissati dal D. Lgs. n. 66/2003 e dall'art. 28, comma 2, del CCNL;
- che le ore di lavoro straordinario effettuate in eccedenza nel suindicato periodo gli hanno cagionato un danno da usura psicofisica. Quanto al numero di ore di lavoro straordinario ha rappresentato che:
- Nell'anno 2016 venivano effettuate 395,04 ore di straordinario diurno e 25,00ore di straordinario notturno;
- Nell'anno 2017 venivano effettuate 377,83 ore di straordinario diurno e 20,00 ore di straordinario notturno;
- Nell'anno 2018 venivano effettuate 538,62 ore di straordinario diurno e 25,00 ore di straordinario notturno;
- Nell'anno 2019 venivano effettuate 453,22 ore di straordinario diurno e 141,66 ore di straordinario notturno;
1 - Nell'anno 2020 venivano effettuate 441,6 ore di straordinario diurno e 218,24 ore di straordinario notturno;
- Nell'anno 2021 venivano effettuate 545,07 ore di straordinario diurno e 573,00 ore di straordinario notturno;
- Nell'anno 2022 venivano effettuate 500,62 ore di straordinario diurno e 285,55 ore di straordinario notturno;
- Nell'anno 2023 venivano effettuate 426,56 ore di straordinario diurno e 0 ore di straordinario notturno;
Per un totale di 4.975,01 (negli ultimi otto anni) a cui vanno sottratte le max 250 ore annue [250 x 8 = 2000). Ha, pertanto, concluso chiedendo la condanna della società datrice di lavoro al risarcimento del danno da quantificarsi nella misura complessiva di € 38.199,12, ovvero al diverso importo ritenuto dal giudice;
vinte le spese di lite, con attribuzione.
Si è costituita tempestivamente in giudizio la società Controparte_1 Cont d'ora in poi (per brevità) , che in via preliminare ha eccepito la nullità del ricorso
[...] per carenza dei requisiti di cui all'art. 414 c.p.c. Nel merito, contestando il fondamento della domanda sulla base di una serie articolata di argomentazioni, ed eccependo la prescrizione, ha concluso per il rigetto del ricorso. In sintesi, ha dedotto la significativa carenza di personale nel periodo oggetto di domanda quale causa delle ingenti ore di lavoro straordinario diurno e notturno svolte dal ricorrente, nonché la mancanza di prova del lamentato danno da usura psico-fisica e della maggiore gravosità della prestazione straordinaria supplementare resa. In via subordinata, nel caso di accoglimento della domanda ha proposto diversi criteri alternativi di quantificazione.
*** In primo luogo deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di nullità del ricorso introduttivo.
A norma dell'art. 414 c.p.c., il ricorso in materia di lavoro deve contenere, tra l'altro, “la determinazione dell'oggetto della domanda” nonché “l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni”.
Sul punto è noto il consolidato orientamento della Cassazione che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass. 30.12.94 n. 11318; Cass. 30.8.93 n. 9167; Cass. 11. 6. 88 n. 4018; Cass. 18.11.87 n. 8436; Cass. 30.7.87, n. 6619; Cass. 5.6.86, n. 3777).
Nella specie, le allegazioni attoree poste a base della domanda sono specifiche ed esaurienti e, dunque, dall'esame dell'atto emergono chiaramente il petitum e la causa petendi della stessa.
Venendo al merito, domanda è fondata nei limiti di seguito enunciati, condividendo la scrivente i precedenti giudiziari di questa sezione prodotti dalla convenuta, che vengono richiamati ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Per l'esame delle questioni di causa è opportuno prendere le mosse della normativa di riferimento.
2 La legge n. 66/2003, all'art. 5, rubricato “lavoro straordinario”, recita:
1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.
2. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali.
4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a;
a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati, agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990. n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali:
5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. l contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi.
La disciplina del lavoro straordinario è quindi integrata dalle disposizioni contenute nel CCNL di settore (Autoferrotranvieri), che, all'art. 28 (“lavoro straordinario”), dispone:
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 dell'A.N. 12 marzo 1980 di rinnovo del c.c.n.l., si considera straordinaria la prestazione lavorativa che al termine del periodo plurisettimanale eccede il limite medio settimanale di cui all'art. 27, comma 1, primo capoverso, del presente accordo, fatti salvi gli accordi aziendali per i quali le ore di prestazione straordinaria sono conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono svolte dal lavoratore.
2. In luogo del limite previsto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27. Al conseguimento del predetto limite massimo individuale non concorrono le ore di straordinario svolte:
- ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i.;
- ai sensi del secondo e terzo capoverso del comma 8 dell'art. 27 del presente accordo, nel qual caso conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono prestate dal lavoratore;
- per esigenze legate alle caratteristiche delle linee esercitate, in attuazione di accordi collettivi aziendali in materia;
- entro il limite massimo di 66 ore/anno per singolo lavoratore, per effetto di accordi individuali tra azienda e lavoratore.
L'art. 27 del CCNL citato, inoltre, al primo comma prevede:
1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente c.c.n.l., la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive.
3 La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l'orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall'azienda:
- entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore;
- limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal regolamento CE n. 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore.
In definitiva il CCNL stabilisce che “In luogo del limite previsto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27” (comma 2 del citato art. 28).
La norma riportata, dunque, prevede alcune deroghe in relazione all'orario medio settimanale sulla base di specifici accordi aziendali, in presenza di esigenze specifiche e accertate dalle parti;
deroghe che, pertanto, non riguardano il limite massimo previsto per le 26 settimane consecutive che comunque non può superare le 150 ore, limite su cui non v'è contestazione.
Tanto premesso in punto di diritto, e posto che la convenuta non ha contestato il numero di ore di lavoro straordinario allegate in ricorso (che peraltro emergono dalle buste paga in atti) e che le stesse superano il suindicato limite massimo consentito, deve rammentarsi che grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare il fatto astrattamente impeditivo o estintivo del diritto del lavoratore a conseguire il risarcimento del danno per superamento dell'orario lavorativo (Cass. 14-07-2015, n. 14710; Cass. 15-07-2019 n. 18884; Cass. 05-07-2024, n. 18390).
Nel caso in esame la tesi difensiva della parte convenuta si sostanzia nella sussistenza delle ipotesi derogatorie di cui all'art. 5, comma 4 del D.Lgs n. 66/2023, nonché di quelle previste dalla normativa collettiva, laddove è previsto che non concorrano al conseguimento del limite massimo individuale di lavoro straordinario le prestazioni svolte in caso di eccezionali esigenze tecnico-produttive che sia impossibile fronteggiare mediante l'assunzione di altri lavoratori.
Al riguardo si osserva che il generico riferimento al blocco del turnover imposto dal D.Lgs 175/2016 e, dunque, la circostanza del divieto di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato fino al 30 giugno 2018 (recte: il divieto era inteso nel senso del vicolo di procedere accedendo ad apposite liste di eccedenza di personale;
v. art. 25 del d.lgs cit. pro tempore vigente), così come all'elevato tasso di assenze per morbilità, ovvero ai vincoli di reclutamento fissati per pe società in house, non provano ex se che la convenuta abbia in concreto fronteggiato situazioni di oggettiva impossibilità di reclutamento di nuovo personale o che si sia attivata nel pieno delle sue possibilità per il superamento della condizione di emergenza in cui afferma di aver versato.
Peraltro, le asserite esigenze tecnico-produttive non presentano affatto il carattere di eccezionalità - cui evidentemente fa riferimento la norma di legge - dal momento che sono tutte correlate alla funzione istituzionale dell'ente, ordinariamente demandato alla gestione ad erogazione di un servizio di trasporto pubblico.
4 In altri termini la prospettazione della stessa parte resistente tradisce che il ricorso al lavoro straordinario è stato dovuto proprio per fare fronte a croniche e gravi carenze di personale nell'ordinario svolgimento del servizio.
L'assunto, perciò, rimane una mera petizione di principio.
Neppure giova alla convenuta il richiamo alla disciplina speciale del settore trasporti di cui al Regio Decreto del 1923.
In particolare, l'art. 19, comma 3, del D.Lgs 66/2003 prevede che: “Per il personale dipendente da aziende autoferrotranviarie, addetto ad attività caratterizzata dalla necessità di assicurare la continuità del servizio, fermo restando quanto previsto dagli articoli 9, comma 5, 16 e 17, restano in vigore le relative disposizioni contenute nel regio decreto- legge 19 ottobre 1923 n. 2328, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e nella legge 14 febbraio 1958. n. 138, in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto legislativo”.
In memoria difensiva si assume che il Regio Decreto considera effettivo “ogni lavoro” che richieda una applicazione assidua e continuativa, mentre l'occupazione di semplice attesa o custodia, o comunque di altra natura non assidua e non continua viene considerata lavoro non effettivo.
Al riguardo, però, si osserva:
- che le mansioni svolte dal ricorrente (ausiliario prima, e operatore tecnico poi) non possono ritenersi ontologicamente discontinue o di semplice attesa o custodia, dovendo, invece, accertarsi in concreto tale modalità con un accertamento caso per caso (Cass. 26.11.2015 n. 24164; Cass.10.5.2019 n. 12538);
- che al riguardo la convenuta, sulla quale grava il relativo onere probatorio, nulla di concreto ha provato e prima ancora allegato.
Ciò posto si evidenzia che la Corte di Cassazione, con diverse pronunce (cfr ordinanze nn. 26450/21, 12538/19, 12540/19, 14710/15, 11581/14) ha affermato il principio secondo il quale la prestazione lavorativa straordinaria che supera “di gran lunga” i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, e si protrae “per diversi anni”, cagiona al lavoratore un “danno da usura psico - fisica”, di natura non patrimoniale, dimostrato dalla stessa abnormità della prestazione di lavoro – desumibile dal “numero delle ore straordinarie svolte” e dal “periodo di riferimento” – la cui sussistenza deve ritenersi presunta nell'an, in quanto “lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost.”, mentre per la quantificazione del danno risarcibile occorre valutare la “gravità della prestazione” e le “indicazioni della disciplina collettiva”.
Sempre la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la lesione di diritti personalissimi ed inviolabili, di cui si è detto, tutelati a livello delle massime fonti dell'ordinamento, non permette di riconoscere nel consenso del danneggiato un fattore esimente, spettando al datore di lavoro organizzarsi in modo da non richiedere e comunque da impedire, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2087 c.c. (che mira a proteggere non solo la salute ma anche la personalità morale del lavoratore), che vi sia ricorso all'impegno di lavoro del dipendente in violazione di quei principi” (Cass. 12538/2019).
Pertanto, ai fini del riconoscimento del danno è sufficiente che il lavoratore indichi e documenti il numero delle ore di straordinario svolte ed il periodo di riferimento.
5 In sostanza, in presenza di elementi che consentono di qualificare come abnorme la prestazione straordinaria eseguita dal lavoratore, poiché resa in violazione del limite massimo consentito dalla legge e/o dal contratto collettivo, il danno si presume, in quanto lo straordinario eccessivo danneggia la salute psicofisica del lavoratore, la sua vita in famiglia e le sue relazioni sociali.
In ragione di quanto fin qui esposto, dunque, al ricorrente deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da usura psico-fisica per lo svolgimento di lavoro straordinario oltre i limiti consentiti.
Al riguardo, si rileva che la Suprema Corte con le richiamate pronunce nn. 18884/19 e 26450/21 ha chiarito che la maggiorazione retributiva erogata per il lavoro straordinario, non può essere considerata come un risarcimento, neanche in caso di consenso da parte del lavoratore.
Sempre il Supremo Collegio, con sentenza n. 17154/2015, ha ritenuto che “tale risarcimento, in mancanza di criteri legali o di principi di razionalità che ne impongano la liquidazione in una somma pari ad un'altra retribuzione giornaliera, dev'essere liquidato in concreto dal giudice del merito, alla stregua di una valutazione che - anche mercé l'utilizzazione di strumenti ed istituti previsti dalla contrattazione collettiva - tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative”.
Nel caso di specie deve escludersi la congruità di un criterio di quantificazione, quale quello utilizzato in ricorso, che includa nella base di calcolo del risarcimento l'intera retribuzione oraria.
Esso, infatti, comporterebbe un'inammissibile duplicazione del compenso per la medesima attività, laddove oggetto del riconoscimento risarcitorio è esclusivamente il danno da usura psicofisica, non dovendo tale importo compensare la prestazione lavorativa già regolarmente retribuita con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.
Può, invece, essere ritenuta congrua, quale parametro di riferimento al fine della quantificazione che si sta effettuando, la percentuale riconosciuta dalla contrattazione collettiva sulla retribuzione oraria per lo straordinario (pari al 10% per lo straordinario diurno e 30% per lo straordinario notturno), assumendo rilievo la quantità delle ore di straordinario espletate in numero maggiore ai limiti consentiti e la protrazione negli anni dedotti in ricorso, senza sostanziali variazioni nelle modalità attuative della prestazione.
Al contempo deve essere considerato anche il contingente contesto economico-finanziario vigente all'epoca dei fatti, con particolare riferimento ai limiti imposti dalla legge alle nuove assunzioni, e le peculiarità della prestazione lavorativa in questione.
È, inoltre, infondata l'eccezione di prescrizione.
Ed invero, posto che, vertendosi in tema di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale il termine è quello decennale, è assorbente osservare che la domanda ha ad oggetto le ore di lavoro straordinario prestate a decorrere dall'anno 2016 e che, pertanto, alla data di notifica del ricorso (avvenuta necessariamente prima dell'udienza di discussione fissata per il 22.5.2025), certamente non erano decorsi dieci anni.
6 In definitiva, per la quantificazione equitativa del danno da usura psicofisica, qui accertato, risulta congruo l'importo determinato da parte resistente nel proprio conteggio, al quale si rimanda per relationem, considerando la retribuzione oraria come base di calcolo dell'importo risarcitorio pari al valore della sola maggiorazione prevista per lavoro straordinario (diurno o notturno) e non al valore della intera retribuzione per il lavoro straordinario (retribuzione oraria + maggiorazione per straordinario).
Pertanto, deve ritenersi che il danno in esame debba essere quantificato in complessivi € 4.533,58 (maggiorazione percentuale del 10% prevista per le ore di straordinario diurne eccedenti il limite normativo pari ad € 1.725,05 + maggiorazione percentuale del 30% per le ore di straordinario notturne pari ad € 2.808,53).
La convenuta, pertanto, deve essere condannata a pagare in favore del ricorrente tale somma, oltre interessi legali sulle singole poste del credito annualmente rivalutate dalla maturazione di ciascuna di esse al soddisfo.
In considerazione del parziale accoglimento della domanda, le spese di lite vengono compensate per tre quarti;
il residuo, liquidato come in dispositivo tenendo conto della serialità della lite, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede: a) condanna l' pagare in favore del ricorrente, Controparte_1 in relazione al periodo dal 17.7.2014 al deposito del ricorso, la somma di € 4.533,58, oltre interessi legali sulle singole poste del credito annualmente rivalutate dalla maturazione di ciascuna di esse al soddisfo;
b) rigetta nel resto la domanda;
c) compensa le spese di lite nella misura di tre quarti e condanna l'
[...]
pagare in favore del ricorrente il residuo;
residuo che liquida in € Controparte_1
700,00 oltre Iva e Cpa come per legge, nonché rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Si comunichi.
In Napoli, il 10.12.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano
7
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti della controversia iscritta al n. 17434/2024 R.G.;
premesso che con decreto del 22.95.2025 l'udienza in prosieguo precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle “note scritte” fino al 10.12.2025;
lette le “note scritte” depositate dalle parti entro tale termine;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata controversia
TRA
, nato a [...] il [...] (cf.: ), rappresentato Parte_1 C.F._1 e difeso dall'avv. Ignazio Sposito
- ricorrente -
E in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dagli avv. ti Pasquale Allocca e Debora Lombardo - resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 25.7.2024 il ricorrente, premesso di lavorare alle dipendenze della società convenuta dall'17.7.2014, nonché di essere stato inquadrato come specificato in ricorso (all'assunzione nell'area professionale 4^ - parametro 110 con funzioni di ausiliario;
dal 2019 nell'area professionale 4^ - parametro 179 con funzioni di Operatore Tecnico, del CCNL Autoferrotranvieri), ha dedotto:
- che dal 01/01/2013 al 31/12/2015 ha prestato lavoro straordinario, diurno e notturno oltre i limiti massimi fissati dal D. Lgs. n. 66/2003 e dall'art. 28, comma 2, del CCNL;
- che le ore di lavoro straordinario effettuate in eccedenza nel suindicato periodo gli hanno cagionato un danno da usura psicofisica. Quanto al numero di ore di lavoro straordinario ha rappresentato che:
- Nell'anno 2016 venivano effettuate 395,04 ore di straordinario diurno e 25,00ore di straordinario notturno;
- Nell'anno 2017 venivano effettuate 377,83 ore di straordinario diurno e 20,00 ore di straordinario notturno;
- Nell'anno 2018 venivano effettuate 538,62 ore di straordinario diurno e 25,00 ore di straordinario notturno;
- Nell'anno 2019 venivano effettuate 453,22 ore di straordinario diurno e 141,66 ore di straordinario notturno;
1 - Nell'anno 2020 venivano effettuate 441,6 ore di straordinario diurno e 218,24 ore di straordinario notturno;
- Nell'anno 2021 venivano effettuate 545,07 ore di straordinario diurno e 573,00 ore di straordinario notturno;
- Nell'anno 2022 venivano effettuate 500,62 ore di straordinario diurno e 285,55 ore di straordinario notturno;
- Nell'anno 2023 venivano effettuate 426,56 ore di straordinario diurno e 0 ore di straordinario notturno;
Per un totale di 4.975,01 (negli ultimi otto anni) a cui vanno sottratte le max 250 ore annue [250 x 8 = 2000). Ha, pertanto, concluso chiedendo la condanna della società datrice di lavoro al risarcimento del danno da quantificarsi nella misura complessiva di € 38.199,12, ovvero al diverso importo ritenuto dal giudice;
vinte le spese di lite, con attribuzione.
Si è costituita tempestivamente in giudizio la società Controparte_1 Cont d'ora in poi (per brevità) , che in via preliminare ha eccepito la nullità del ricorso
[...] per carenza dei requisiti di cui all'art. 414 c.p.c. Nel merito, contestando il fondamento della domanda sulla base di una serie articolata di argomentazioni, ed eccependo la prescrizione, ha concluso per il rigetto del ricorso. In sintesi, ha dedotto la significativa carenza di personale nel periodo oggetto di domanda quale causa delle ingenti ore di lavoro straordinario diurno e notturno svolte dal ricorrente, nonché la mancanza di prova del lamentato danno da usura psico-fisica e della maggiore gravosità della prestazione straordinaria supplementare resa. In via subordinata, nel caso di accoglimento della domanda ha proposto diversi criteri alternativi di quantificazione.
*** In primo luogo deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di nullità del ricorso introduttivo.
A norma dell'art. 414 c.p.c., il ricorso in materia di lavoro deve contenere, tra l'altro, “la determinazione dell'oggetto della domanda” nonché “l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni”.
Sul punto è noto il consolidato orientamento della Cassazione che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass. 30.12.94 n. 11318; Cass. 30.8.93 n. 9167; Cass. 11. 6. 88 n. 4018; Cass. 18.11.87 n. 8436; Cass. 30.7.87, n. 6619; Cass. 5.6.86, n. 3777).
Nella specie, le allegazioni attoree poste a base della domanda sono specifiche ed esaurienti e, dunque, dall'esame dell'atto emergono chiaramente il petitum e la causa petendi della stessa.
Venendo al merito, domanda è fondata nei limiti di seguito enunciati, condividendo la scrivente i precedenti giudiziari di questa sezione prodotti dalla convenuta, che vengono richiamati ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Per l'esame delle questioni di causa è opportuno prendere le mosse della normativa di riferimento.
2 La legge n. 66/2003, all'art. 5, rubricato “lavoro straordinario”, recita:
1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.
2. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali.
4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a;
a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati, agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990. n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali:
5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. l contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi.
La disciplina del lavoro straordinario è quindi integrata dalle disposizioni contenute nel CCNL di settore (Autoferrotranvieri), che, all'art. 28 (“lavoro straordinario”), dispone:
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 dell'A.N. 12 marzo 1980 di rinnovo del c.c.n.l., si considera straordinaria la prestazione lavorativa che al termine del periodo plurisettimanale eccede il limite medio settimanale di cui all'art. 27, comma 1, primo capoverso, del presente accordo, fatti salvi gli accordi aziendali per i quali le ore di prestazione straordinaria sono conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono svolte dal lavoratore.
2. In luogo del limite previsto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27. Al conseguimento del predetto limite massimo individuale non concorrono le ore di straordinario svolte:
- ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i.;
- ai sensi del secondo e terzo capoverso del comma 8 dell'art. 27 del presente accordo, nel qual caso conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono prestate dal lavoratore;
- per esigenze legate alle caratteristiche delle linee esercitate, in attuazione di accordi collettivi aziendali in materia;
- entro il limite massimo di 66 ore/anno per singolo lavoratore, per effetto di accordi individuali tra azienda e lavoratore.
L'art. 27 del CCNL citato, inoltre, al primo comma prevede:
1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente c.c.n.l., la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive.
3 La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l'orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall'azienda:
- entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore;
- limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal regolamento CE n. 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore.
In definitiva il CCNL stabilisce che “In luogo del limite previsto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27” (comma 2 del citato art. 28).
La norma riportata, dunque, prevede alcune deroghe in relazione all'orario medio settimanale sulla base di specifici accordi aziendali, in presenza di esigenze specifiche e accertate dalle parti;
deroghe che, pertanto, non riguardano il limite massimo previsto per le 26 settimane consecutive che comunque non può superare le 150 ore, limite su cui non v'è contestazione.
Tanto premesso in punto di diritto, e posto che la convenuta non ha contestato il numero di ore di lavoro straordinario allegate in ricorso (che peraltro emergono dalle buste paga in atti) e che le stesse superano il suindicato limite massimo consentito, deve rammentarsi che grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare il fatto astrattamente impeditivo o estintivo del diritto del lavoratore a conseguire il risarcimento del danno per superamento dell'orario lavorativo (Cass. 14-07-2015, n. 14710; Cass. 15-07-2019 n. 18884; Cass. 05-07-2024, n. 18390).
Nel caso in esame la tesi difensiva della parte convenuta si sostanzia nella sussistenza delle ipotesi derogatorie di cui all'art. 5, comma 4 del D.Lgs n. 66/2023, nonché di quelle previste dalla normativa collettiva, laddove è previsto che non concorrano al conseguimento del limite massimo individuale di lavoro straordinario le prestazioni svolte in caso di eccezionali esigenze tecnico-produttive che sia impossibile fronteggiare mediante l'assunzione di altri lavoratori.
Al riguardo si osserva che il generico riferimento al blocco del turnover imposto dal D.Lgs 175/2016 e, dunque, la circostanza del divieto di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato fino al 30 giugno 2018 (recte: il divieto era inteso nel senso del vicolo di procedere accedendo ad apposite liste di eccedenza di personale;
v. art. 25 del d.lgs cit. pro tempore vigente), così come all'elevato tasso di assenze per morbilità, ovvero ai vincoli di reclutamento fissati per pe società in house, non provano ex se che la convenuta abbia in concreto fronteggiato situazioni di oggettiva impossibilità di reclutamento di nuovo personale o che si sia attivata nel pieno delle sue possibilità per il superamento della condizione di emergenza in cui afferma di aver versato.
Peraltro, le asserite esigenze tecnico-produttive non presentano affatto il carattere di eccezionalità - cui evidentemente fa riferimento la norma di legge - dal momento che sono tutte correlate alla funzione istituzionale dell'ente, ordinariamente demandato alla gestione ad erogazione di un servizio di trasporto pubblico.
4 In altri termini la prospettazione della stessa parte resistente tradisce che il ricorso al lavoro straordinario è stato dovuto proprio per fare fronte a croniche e gravi carenze di personale nell'ordinario svolgimento del servizio.
L'assunto, perciò, rimane una mera petizione di principio.
Neppure giova alla convenuta il richiamo alla disciplina speciale del settore trasporti di cui al Regio Decreto del 1923.
In particolare, l'art. 19, comma 3, del D.Lgs 66/2003 prevede che: “Per il personale dipendente da aziende autoferrotranviarie, addetto ad attività caratterizzata dalla necessità di assicurare la continuità del servizio, fermo restando quanto previsto dagli articoli 9, comma 5, 16 e 17, restano in vigore le relative disposizioni contenute nel regio decreto- legge 19 ottobre 1923 n. 2328, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e nella legge 14 febbraio 1958. n. 138, in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto legislativo”.
In memoria difensiva si assume che il Regio Decreto considera effettivo “ogni lavoro” che richieda una applicazione assidua e continuativa, mentre l'occupazione di semplice attesa o custodia, o comunque di altra natura non assidua e non continua viene considerata lavoro non effettivo.
Al riguardo, però, si osserva:
- che le mansioni svolte dal ricorrente (ausiliario prima, e operatore tecnico poi) non possono ritenersi ontologicamente discontinue o di semplice attesa o custodia, dovendo, invece, accertarsi in concreto tale modalità con un accertamento caso per caso (Cass. 26.11.2015 n. 24164; Cass.10.5.2019 n. 12538);
- che al riguardo la convenuta, sulla quale grava il relativo onere probatorio, nulla di concreto ha provato e prima ancora allegato.
Ciò posto si evidenzia che la Corte di Cassazione, con diverse pronunce (cfr ordinanze nn. 26450/21, 12538/19, 12540/19, 14710/15, 11581/14) ha affermato il principio secondo il quale la prestazione lavorativa straordinaria che supera “di gran lunga” i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, e si protrae “per diversi anni”, cagiona al lavoratore un “danno da usura psico - fisica”, di natura non patrimoniale, dimostrato dalla stessa abnormità della prestazione di lavoro – desumibile dal “numero delle ore straordinarie svolte” e dal “periodo di riferimento” – la cui sussistenza deve ritenersi presunta nell'an, in quanto “lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost.”, mentre per la quantificazione del danno risarcibile occorre valutare la “gravità della prestazione” e le “indicazioni della disciplina collettiva”.
Sempre la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la lesione di diritti personalissimi ed inviolabili, di cui si è detto, tutelati a livello delle massime fonti dell'ordinamento, non permette di riconoscere nel consenso del danneggiato un fattore esimente, spettando al datore di lavoro organizzarsi in modo da non richiedere e comunque da impedire, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2087 c.c. (che mira a proteggere non solo la salute ma anche la personalità morale del lavoratore), che vi sia ricorso all'impegno di lavoro del dipendente in violazione di quei principi” (Cass. 12538/2019).
Pertanto, ai fini del riconoscimento del danno è sufficiente che il lavoratore indichi e documenti il numero delle ore di straordinario svolte ed il periodo di riferimento.
5 In sostanza, in presenza di elementi che consentono di qualificare come abnorme la prestazione straordinaria eseguita dal lavoratore, poiché resa in violazione del limite massimo consentito dalla legge e/o dal contratto collettivo, il danno si presume, in quanto lo straordinario eccessivo danneggia la salute psicofisica del lavoratore, la sua vita in famiglia e le sue relazioni sociali.
In ragione di quanto fin qui esposto, dunque, al ricorrente deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da usura psico-fisica per lo svolgimento di lavoro straordinario oltre i limiti consentiti.
Al riguardo, si rileva che la Suprema Corte con le richiamate pronunce nn. 18884/19 e 26450/21 ha chiarito che la maggiorazione retributiva erogata per il lavoro straordinario, non può essere considerata come un risarcimento, neanche in caso di consenso da parte del lavoratore.
Sempre il Supremo Collegio, con sentenza n. 17154/2015, ha ritenuto che “tale risarcimento, in mancanza di criteri legali o di principi di razionalità che ne impongano la liquidazione in una somma pari ad un'altra retribuzione giornaliera, dev'essere liquidato in concreto dal giudice del merito, alla stregua di una valutazione che - anche mercé l'utilizzazione di strumenti ed istituti previsti dalla contrattazione collettiva - tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative”.
Nel caso di specie deve escludersi la congruità di un criterio di quantificazione, quale quello utilizzato in ricorso, che includa nella base di calcolo del risarcimento l'intera retribuzione oraria.
Esso, infatti, comporterebbe un'inammissibile duplicazione del compenso per la medesima attività, laddove oggetto del riconoscimento risarcitorio è esclusivamente il danno da usura psicofisica, non dovendo tale importo compensare la prestazione lavorativa già regolarmente retribuita con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.
Può, invece, essere ritenuta congrua, quale parametro di riferimento al fine della quantificazione che si sta effettuando, la percentuale riconosciuta dalla contrattazione collettiva sulla retribuzione oraria per lo straordinario (pari al 10% per lo straordinario diurno e 30% per lo straordinario notturno), assumendo rilievo la quantità delle ore di straordinario espletate in numero maggiore ai limiti consentiti e la protrazione negli anni dedotti in ricorso, senza sostanziali variazioni nelle modalità attuative della prestazione.
Al contempo deve essere considerato anche il contingente contesto economico-finanziario vigente all'epoca dei fatti, con particolare riferimento ai limiti imposti dalla legge alle nuove assunzioni, e le peculiarità della prestazione lavorativa in questione.
È, inoltre, infondata l'eccezione di prescrizione.
Ed invero, posto che, vertendosi in tema di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale il termine è quello decennale, è assorbente osservare che la domanda ha ad oggetto le ore di lavoro straordinario prestate a decorrere dall'anno 2016 e che, pertanto, alla data di notifica del ricorso (avvenuta necessariamente prima dell'udienza di discussione fissata per il 22.5.2025), certamente non erano decorsi dieci anni.
6 In definitiva, per la quantificazione equitativa del danno da usura psicofisica, qui accertato, risulta congruo l'importo determinato da parte resistente nel proprio conteggio, al quale si rimanda per relationem, considerando la retribuzione oraria come base di calcolo dell'importo risarcitorio pari al valore della sola maggiorazione prevista per lavoro straordinario (diurno o notturno) e non al valore della intera retribuzione per il lavoro straordinario (retribuzione oraria + maggiorazione per straordinario).
Pertanto, deve ritenersi che il danno in esame debba essere quantificato in complessivi € 4.533,58 (maggiorazione percentuale del 10% prevista per le ore di straordinario diurne eccedenti il limite normativo pari ad € 1.725,05 + maggiorazione percentuale del 30% per le ore di straordinario notturne pari ad € 2.808,53).
La convenuta, pertanto, deve essere condannata a pagare in favore del ricorrente tale somma, oltre interessi legali sulle singole poste del credito annualmente rivalutate dalla maturazione di ciascuna di esse al soddisfo.
In considerazione del parziale accoglimento della domanda, le spese di lite vengono compensate per tre quarti;
il residuo, liquidato come in dispositivo tenendo conto della serialità della lite, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede: a) condanna l' pagare in favore del ricorrente, Controparte_1 in relazione al periodo dal 17.7.2014 al deposito del ricorso, la somma di € 4.533,58, oltre interessi legali sulle singole poste del credito annualmente rivalutate dalla maturazione di ciascuna di esse al soddisfo;
b) rigetta nel resto la domanda;
c) compensa le spese di lite nella misura di tre quarti e condanna l'
[...]
pagare in favore del ricorrente il residuo;
residuo che liquida in € Controparte_1
700,00 oltre Iva e Cpa come per legge, nonché rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Si comunichi.
In Napoli, il 10.12.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano
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