Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 11/03/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. 477/2024 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giorno 22/01/2025, nella sezione prima civile del Tribunale di Potenza, dinanzi
Giudice dott.ssa Rachele Dumella De Rosa è trattata la causa
TRA
- Parte_1
[...]
- APPELLANTE -
E
- Controparte_1
- APPELLATA -
Hanno depositato note scritte:
Per l'appellante AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO POTENZA che conclude per l'accoglimento dell'appello; l'appellato, l'Avv. GARUFI FEDERICO A.
U., il quale conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza del giudice di primo grado.
All'esito, il Giudice del Tribunale di Potenza, I sez. civile, dott.ssa Rachele Dumella
De Rosa, in funzione di giudice di appello, esaminati gli atti della causa n. 477/2024
R.G., lette le conclusioni delle parti e la discussione cartolare, decide la controversia mediante la presente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di appello iscritta al n. 477/2024, introdotta con ricorso depositato in data
TRA
, Parte_1
(c.f.: ), elettivamente domiciliato al CORSO XVIII AGOSTO n. 46, P.IVA_1
, presso lo studio dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO Pt_1
DI POTENZA (c.f.: , dalla quale è rappresentato e difeso ope legis; C.F._1
APPELLANTE
E
, nata a [...] il [...], c.f.: Controparte_1
, elettivamente domiciliata alla Via E. BESANA N. 2, MILANO C.F._2
(MI), presso lo studio dell'Avv. FEDERICO A. U. GARUFI dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto d'opposizione, in primo grado.
APPELLATA
OGGETTO: Appello – Opposizione a sanzione amministrativa per violazione del
Codice della strada;
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione proposta da Controparte_1 avverso l'ordinanza ingiunzione, emanata dal Prefetto di Potenza, n. 59450 del
02.08.2022 (Class. 049.03), con cui le è stato ingiunto il pagamento della somma di €
582,00 a titolo di sanzione amministrativa, sulla base del verbale di contestazione n.
1260001029882, elevato in data 11.11.2021 dalla Polizia Stradale di notificato Pt_1
in data 16.12.2021 a mezzo del servizio postale, con il quale le veniva contestata la violazione dell'art. 126 bis, co. 2, del Codice della Strada per la mancata comunicazione dei dati del conducente del veicolo (non risultando, invece, oggetto di impugnazione il verbale, n. ATX0001075575, relativo alla sanzione presupposta ex art. 142 co. 8 C.d.S., spontaneamente pagata dalla ricorrente).
Con sentenza depositata il 12.07.2023, il Giudice di Pace di ha accolto Pt_1
l'opposizione ritenendo viziato il procedimento di notifica per avere l'amministrazione notificato il provvedimento ad un indirizzo diverso da quello di effettiva residenza dell'opponente risultante dai pubblici registri.
pag. 2/8 Avverso la suddetta sentenza, la ha proposto il presente appello deducendo la Parte_1 violazione dell'art. 7 co. 10 del D.Lgs. n. 150/2011, avendo la notifica raggiunto il suo scopo, atteso che quest'ultima, sebbene effettuata ad un indirizzo di residenza diverso da quello effettivo, ha comunque consentito alla ricorrente di venire a conoscenza del provvedimento, come provato dalla sua impugnazione, tempestiva, dapprima in sede amministrativa e successivamente in sede giurisdizionale;
ha confutato, inoltre,
l'avverso motivo di opposizione concernente la tardività della notifica, deducendone la piena tempestività.
Costituitasi in giudizio, ha dedotto la correttezza della sentenza Controparte_1
impugnata, nonché l'illegittimità della sanzione reiterando i motivi già esplicitati in primo grado.
§2. L'appello è fondato.
L'appello proposto dalla è fondato e va accolto per quanto di seguito Parte_1
illustrato.
Invero, per giurisprudenza costante: "la nullità della notifica del verbale di accertamento di violazioni amministrative è sanata, per il raggiungimento dello scopo, dalla proposizione di una tempestiva e rituale opposizione, a norma della L. n. 689 del
1981, art. 22 atteso che l'art. 18, comma 4, della stessa legge, disponendo che la notificazione è eseguita nelle forme richieste dall'art. 14, il quale al quarto comma richiama le modalità previste dal codice di rito, rende applicabile l'art. 160 del codice, che fa salva l'applicazione dell'art. 156 sulla rilevanza della nullità” (Cass. Civ., sez.
VI, n. 20975 del 06.10.2014; Cass. Civ., sez. I, n. 16822 del 21.07.2006, al considerato
2.1).
A conferma di detto assunto, la giurisprudenza più recente ha ribadito come: “la nullità della notifica del verbale rimane sanata dal tempestivo esercizio della facoltà di opposizione, che realizza il risultato pratico cui la valida notificazione è ex lege finalizzata, con conseguente venir meno dell'interesse del destinatario a denunciare lo specifico vizio (ex multis, e solo con riguardo alle opposizioni in materia di sanzioni amministrative, Cass. sez. VI-2, 27 aprile 2018, n. 10185; Cass. sez. VI-2, 6 ottobre
2014, n. 20975; Cass. sez. H, 17 maggio 2007, n. 11548; Cass. sez. I, 21 luglio 2006, n.
16822; Cass. sez. L, 19 agosto 2005, n. 17054; Cass. sez. I, 8 settembre 2004, n.
pag. 3/8 18055). 1.3. In sostanza, l'applicazione della sanatoria del raggiungimento dello scopo nel caso di impugnazione dell'atto, la cui notificazione sia affetta da nullità, significa che, se il destinatario mostra di aver avuto piena conoscenza del contenuto dell'atto e ha potuto adeguatamente esercitare il proprio diritto di difesa attraverso il compimento della correlata facoltà processuale, lo stesso non potrà dedurre i vizi relativi alla notificazione a sostegno della propria opposizione” (vedi: Cass. Civ., sez.
II, n. 20046 del 21.06.2022).
Dunque, è evidente l'errore in cui è incorso il Giudice di Pace nella parte in cui ha fatto discendere l'illegittimità del provvedimento impugnato dalla sola irregolarità del procedimento di notifica, nonostante l'evidente raggiungimento dello scopo di quest'ultima.
Nel caso di specie, infatti, l'appellata ha tempestivamente proposto ricorso al Prefetto, impugnando, successivamente, l'ordinanza-ingiunzione contestando, in entrambi i casi, sotto il profilo formale, l'illegittimità del procedimento di notifica, e, nel merito, i presupposti applicativi e il quantum della sanzione comminata.
Pertanto, il pieno e tempestivo esercizio del diritto di difesa da parte dell'opponente, sia in sede amministrativa che giurisdizionale, ha sanato il vizio della notifica, la quale, nonostante sia stata effettuata a un indirizzo diverso rispetto a quello risultante dall'anagrafe comunale, ha comunque raggiunto il suo scopo.
§2.1 Posta la fondatezza del motivo di gravame, occorre procedere all'esame delle censure riproposte dall'appellato, non esaminate dal Giudice di primo grado.
Relativamente alla tardività della notifica del verbale deve evidenziarsi che secondo consolidata giurisprudenza: "In tema di sanzioni amministrative e di notifica all'interessato degli estremi della violazione a norma della L. 24 novembre 1981, n.
689, art. 14, a seguito della sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 c.p.c. e L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 4, comma 3, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario (...), deve escludersi che eventuali vizi relativi alla fase di consegna del plico al destinatario da parte dell'agente postale possano incidere sull'efficacia della notificazione dell'atto di contestazione rispetto al
pag. 4/8 notificante, tali vizi riguardando il compimento di atti sottratti "in toto" al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante medesimo". Nella motivazione la Corte ebbe cura di precisare che la notificazione degli estremi della violazione contestata deve essere effettuata nelle forme stabilite "dalle leggi vigenti" e, quindi, quando essa è eseguita per mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla L. n. 89 del
1982, con la conseguenza che la notifica del verbale di contestazione, nel procedimento sanzionatorio amministrativo, si perfeziona per il notificante al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest'ultimo e dei suoi ausiliari (quale appunto l'agente postale) sottratta in toto al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante medesimo in conformità con la sentenza n. 477 del 2002
(in termini pressochè analoghi, Cass. 10 luglio 2003, n. 10844; Cass. 9 gennaio 2004,
n. 113) (Cass. Civ., sez. II, n. 20515 del 29/09/2020).
Dunque, posta l'applicabilità alle sanzioni amministrative del principio di scissione degli effetti della notifica, affinché essa possa dirsi tempestiva deve aversi riguardo alla data in cui l'atto è stato consegnato per la notifica, nel caso di specie alla data del
10.12.2021, come rilevabile dalla documentazione depositata dall'appellata.
Pertanto, non risultano condivisibili le contestazioni dell'opponente circa la presunta tardività della notifica, per essere stata effettuata in data 16.12.2021, ovvero oltre il termine di 90 giorni previsto per la notifica del verbale;
termine che, tra l'altro, egli assume, erroneamente, essere scaduto in data 18.11.2021.
Dall'esame della documentazione contenuta nel fascicolo dell'opposto, invero, risulta provato che il verbale inerente alla contestazione principale è stato notificato all'opponente in data 20.07.2021, pertanto il termine di 60 giorni per la comunicazione dei dati del conducente del veicolo è spirato il 17.09.2021; data, questa, da cui è iniziato a decorre il successivo termine per la notifica della sanzione accessoria (90 gg.), il quale, in realtà, scadeva il 16.12.2021.
Dunque, al contrario di quanto affermato dall'opponente, la notifica deve dirsi tempestiva, essendo stato l'atto preso in carico dalle poste in data 10.12.2021, come risulta dalla documentazione prodotta (vedasi doc. 10 allegato al fascicolo di parte di pag. 5/8 primo grado) e notificato in data 16.12.2021, ovvero l'ultimo giorno utile per il rispetto del termine di cui al co. 1 dell'art. 201 c.d.s.
Infondata è, anche, la censura inerente alla mancata comunicazione di avvio del procedimento volto all'irrogazione della sanzione di cui all'art. 126 bis co. 2 c.d.s.
Invero, in più occasioni la giurisprudenza ha affermato che le sanzioni, principali o accessorie, conseguenti alle violazioni del codice della strada seguono il regime delle c.d. sanzioni proprie di cui alla legge n. 689 del 24.11.1981, e non quello delineato alla legge n. 241 del 07.08.1990 riservato alle c.d. sanzioni improprie, non essendo pertanto applicabile la relativa disciplina (e, quindi, l'istituto della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990; cfr. Cass. Civ., sez. II, n.11115 del 15.05.2007).
Non risultano, inoltre, condivisibili le affermazioni dell'opponente circa l'illegittimità della contestata violazione per avere, tempestivamente, provveduto al pagamento della sanzione principale.
Sul punto, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare ripetutamente che la sanzione di cui al co. 2 dell'art. 126 bis c.d.s. è completamente autonoma rispetto a quella principale, essendo posta a presidio di un diverso interesse (Cass. Civ., sez. VI, n. 20974 del 06.10.2014; Trib. Bari, sez. III, n. 4997 del 05.10.2016; Trib. Bari, sez. III, n. 326 del 29.01.2013; Trib. Monza del 27.03.2012).
Parimenti, infondata è la censura concernete la violazione dell'art. 112 c.p.c., esplicitamente riproposta in grado di appello, norma che secondo l'opponente imporrebbe al Prefetto, in sede amministrativa, di pronunciarsi su tutti i motivi di impugnazione del provvedimento. In proposti, deve rilevarsi come “l'ordinanza- ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione, che possono anche essere desunte 'per relationem' dall'atto di contestazione ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente”
(Consiglio di Stato, sez. IV, 01/12/2021, n.8012; da ultimo vedasi: Cass. Civ., Sez. VI,
14489 del 26.05.2021).
pag. 6/8 Per tutto quanto sin qui osservato, l'opposizione non può che essere rigettata.
Vista la richiesta di rideterminazione della sanzione, reiterata dall'opponente in appello, si ritiene congrua la determinazione della stessa nella misura del minimo edittale tenuto conto del concreto disvalore della condotta e dell'avvenuto pagamento spontaneo, da parte della stessa ricorrente, della sanzione principale.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore, della natura della controversia e della modesta attività difensiva svolta
(per cui si ritiene congruo applicare i parametri minimi e di escludere, in relazione al giudizio di appello, la liquidazione della fase istruttoria, essendosi l'attività difensiva dell'Amministrazione appellante risoltasi nella redazione dell'atto di appello).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, nei confronti di avverso la sentenza del
[...] Controparte_1
Giudice di Pace di n. 811/2023 pubblicata il 12.07.2023, ogni contraria istanza Pt_1
ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza del Giudice di Pace di n. 811/2023, rigetta l'opposizione proposta da Pt_1 CP_1
avverso l'ordinanza ingiunzione n. 59450 del 02.08.2022 (Class.
[...]
049.03), relativa al verbale di accertamento n. 1260001029882, elevato in data
11.11.2021;
2) letto l'art. 7, comma 11, del d.lgs. n. 150 del 2011, fissa l'importo della sanzione in misura pari a 291,00 (oltre € 20,98 per le spese di notifica dell'ordinanza ingiunzione);
3) condanna alla refusione delle spese di lite relative al Controparte_1 giudizio di primo grado in favore dell' che si Controparte_2
liquidano in euro 180,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%;
pag. 7/8 4) condanna al pagamento, in favore dell' Controparte_1 [...]
, delle spese di lite del presente giudizio di appello che si Controparte_3 liquidano complessivamente in € 200,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Potenza l'11.03.2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
La bozza del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione dell' dott. CP_4
Domenico Pirolo
pag. 8/8