Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 28/05/2025, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 3564/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Marco Rossi, giusta delega in atti;
RICORRENTE
e
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Maria Carmina Stabile, giusta delega in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.9.2024, chiedeva di separarsi alle Parte_1
condizioni di cui all'atto introduttivo.
si costituiva in giudizio e si associava alla domanda di separazione, Controparte_1
alle condizioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
Successivamente, le parti raggiungevano un accordo sulle condizioni di separazione.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già di fatto da molto tempo cessata.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Gli accordi intervenuti tra le parti vanno, dunque, omologati, essendo le condizioni concordate non contrarie a norme imperative e conformi agli interessi delle parti.
Le spese vanno compensate, tenuto conto dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in Latina il 16.9.1990, (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n.384, Parte II, Serie A, anno 1990);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del 28.5.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Tania Monetti dott.Pier Luigi De Cinti