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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/05/2025, n. 2091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2091 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 2842/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Carla D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2842/2021 del ruolo generale affari contenziosi civili avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 570/2021 del 18/02/2021 promossa da
(C.F. E P. IVA: ), titolare Parte_1 C.F._1 P.IVA_1
dell'omonima impresa individuale, con sede legale in Tignale (BS), via G. Tonoli, n. 7, rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto Folli del foro di Brescia, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Brescia, Via A. Gramsci, 30
ATTORE OPPONENTE
contro
(GIÀ ; P.I. E CF. ), con sede in Roma Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2
(RM), Viale Giorgio Ribotta n. 11 in persona del legale rappresentante pro-tempore sig.ra
[...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Facchetti Laura del Foro di Bergamo Parte_2
(rinunciataria), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesco Pistoia sito in
Brescia, Via Solferino n. 20/C,
CONVENUTA OPPOSTA Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 570/2021
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attore: “Voglia l'Ill. mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
così provvedere: in via preliminare ex art. 649 cpc: inaudita altera parte, ovvero se ritenuto, previa
fissazione di udienza anticipata in via di urgenza, accertata l'inesistenza dei presupposti ex art. 642
cod. proc. civ. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva,
ricorrendone gravi motivi, sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
nel
merito: previe le declaratorie del caso, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto siccome
infondato in fatto e/o in diritto e, per l'effetto, accertare che nulla è dovuto per qualsiasi titolo
all'ingiungente. In ogni caso: riservata ogni ulteriore istanza istruttoria e di merito, con vittoria di
spese e competenze del presente giudizio.”
Per la convenuta: “- reiectis adversis;
NEL MERITO In via principale: - rigettare l'avversa
opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto e confermare il decreto ingiuntivo
immediatamente esecutivo n. 570/2021 del 18.02.2021 RG n. 1139/2021 Repert. n. 965/2021, emesso
dal Tribunale di Brescia, in persona del Dott.ssa Patrizia Fantin, il 18.02.2021, depositato in
cancelleria in data 18.02.2021, munito di formula esecutiva in data 22.02.2021, notificato in data
25.02.2021; - in ogni caso, condannare il signor (C.F. Parte_1
) titolare della impresa individuale C.F._1 CP_3 Parte_1
(P.I. ), a corrispondere alla opposta la somma di € 17.909,34 per sorte capitale, o della P.IVA_1
maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, oltre agli interessi legali dalla data
di deposito del ricorso monitorio sino al saldo e delle spese e compensi del procedimento monitorio
liquidati in € 850,00 per compensi professionali ed € 145,50 per esborsi, oltre il 15% per spese
generali, Iva e c.p.a. come per legge oltre alle successive occorrende. In ogni caso con vittoria di
spese e compensi di lite.” FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18.02.2021 la società (già , Controparte_1 Controparte_2
premesso di essere creditrice della somma di € 17.909,34, in linea capitale, oltre accessori e spese di procedura, nei confronti di chiedeva al Tribunale di Brescia di ingiungere Parte_1
a questi il pagamento in proprio favore della predetta somma, portata dai seguenti documenti:
contratto stipulato fra le due imprese, scrittura privata integrativa del contratto, delega e autorizzazione per lettera di messa in mora, lettera di messa in mora, lettere diffida nei confronti dell'odierno attore opponente.
C A tal fine, esponeva che: era stato stipulato contratto di consulenza fra e n CP_1 Pt_1
C data 03.11.2015 avente ad oggetto la verifica di anomalie bancarie di conto corrente;
produceva al cliente relazione evidenziante irregolarità nei conti corrente oggetto di analisi per l'importo di €
95.133,04; con scrittura privata accettava il contenuto degli elaborati peritali;
tuttavia il Pt_1
medesimo si determinava a non dare seguito al contratto sottoscritto;
l'articolo 8 del contratto stipulato fra le parti prevedeva a carico del cliente il pagamento di una penale pari a 15 % oltre IVA
degli importi periziati, nel caso in cui “il cliente entro il termine di otto mesi dalla sottoscrizione non
proceda alla sottoscrizione dell'atto di nomina/mediazione e comunque non dia corso agli
adempimenti necessari per permettere l'esecuzione del contratto da parte di ; tale CP_1
pattuizione costituiva un chiaro ed univoco riconoscimento di debito per cui il resistente si obbligava
C a corrispondere alla la penale pattuita, quantificata in € 17.909,34; la penale non era mai stata pagata;
sussistevano i presupposti per la provvisoria esecuzione.
Il Tribunale di Brescia emetteva, in data 18.02.2021 il decreto ingiuntivo n. 1139/2021,
provvisoriamente esecutivo.
Con atto di citazione in opposizione notificato in data 09.03.2021, il debitore proponeva Pt_1
opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, chiedendo in via preliminare la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, nel merito di revocare il DI opposto e per
C l'effetto accertare che nulla sia dovuto alla , unitamente alla rifusione di spese di lite. A sostegno di tali pretese l'opponente deduceva che: i documenti prodotti in fase monitoria erano generici;
controparte non aveva provato l'inadempimento contrattuale;
aveva versato Pt_1
l'importo di € 1.890,00, oltre IVA per la redazione di perizia;
aveva raccolto e fornito tutta la documentazione richiesta dall'opposta; aveva mantenuto attivo un intenso scambio di mail per rimanere aggiornato sullo stato dei lavori;
aveva versato all'opposta l'importo di € 960,00, oltre IVA
quale corrispettivo per la lettera di messa in mora;
nel mese di novembre 2016 e successivamente nel gennaio e febbraio 2017 aveva inviato e-mail al fine di ottenere informazioni sulla procedura di mediazione avviata dalla società opposta;
in tale sede aveva invitato all'odierno attore CP_1
opponente a rimanere in attesa di proposta conciliativa volendo definire la questione con proposta transattiva;
detta proposta non era mai stata ricevuta dall'opponente; a seguito dell'inerzia protratta
C dalla l'opponente riteneva legittimamente risolto il rapporto per mutuo consenso;
solo dopo 3 anni dall'ultima comunicazione l'odierno opposto contestava l'inadempimento contrattuale;
che l'articolo
8 del contratto stipulato fra le parti non costituiva riconoscimento dell'esistenza di un credito.
Tanto premesso, , chiedeva preliminarmente la sospensione della Parte_1
provvisoria esecuzione del decreto opposto, nel merito di accogliere le proprie conclusioni come meglio trascritte in epigrafe.
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta contestando quando ad adverso Controparte_1
rappresentato e deducendo che: parte attrice aveva sottoscritto con la convenuta contratto di servizi aventi ad oggetto l'analisi di eventuali anomalie bancarie;
aveva ricevuto incarico da parte attrice ad accedere ai conti bancari dell'impresa e vi dava seguito;
le perizie venivano consegnate ed accettate dall'attore; l'opponente non dava seguito alle proprie obbligazioni;
non era vero che l'opponente aveva sollecitato al fine di ottenere informazioni;
il sig. aveva intrattenuto CP_1 Pt_1
comunicazioni con negli anni 2017, 2018, 2019; nel 2019 gli incaricati dell'odierna CP_1
convenuta opposta comunicavano al sig. che se nessun incarico fosse stato conferito per la Pt_1
proposizione della causa nei confronti della banca per il recupero delle somme di cui alla perizia redatta, avrebbe potuto tutelarsi nelle opportune sedi;
il protratto silenzio dell'attore CP_1 opponente costituiva violazione dell'art. 8 del contratto.
Tutto ciò premesso la convenuta opposta domandava in via preliminare il rigetto dell'istanza di sospensione, nel merito di accogliere le proprie conclusioni come meglio trascritte in epigrafe.
Alla prima udienza il Giudice rilevava la non comparizione della parte opponente, concedeva i termini ex art 183 VI comma.
Il 30.04.2021 il giudice provvedeva alla revoca della succitata ordinanza ritenendo l'istanza di revoca dell'attore meritevole di accoglimento, riservandosi su ogni altra istanza.
Con ordinanza del 05.05.2021 accoglieva l'istanza di sospensione formulata da parte attrice e invitava le parti ad esperire il procedimento di negoziazione assistita assegnando alle parti termine di 15 gg per provvedere in tal senso. Alla successiva udienza, fallita la negoziazione, il Giudice assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie ex 183 VI comma c.p.c.
Successivamente il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
In data 12.10.2022 il difensore della parte convenuta rinunciava al mandato difensivo.
Il giudice fissava nuova udienza alla quale il difensore di parte attrice si rimetteva alle conclusioni come riportate in atto di citazione, mentre nessuno compariva per la convenuta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e va accolta.
Si deve innanzitutto premettere che il thema decidendum della controversia riguarda la sussistenza,
asserita da parte convenuta, di un credito nei confronti della controparte, la cui fonte sarebbe identificata nel contratto di consulenza stipulato fra l'ingiungente ( ) e il CP_1 Pt_1
03.11.2015. In particolare, ritiene violato l'articolo 8 del contratto (doc. 1 fascicolo CP_1
monitorio) che statuisce “Nel caso in cui il cliente entro il termine di otto (8) mesi dalla sottoscrizione
del presente contratto non proceda alla sottoscrizione dell'atto di nomina / mediazione e comunque
non dia corso agli adempimenti necessari per permettere l'esecuzione del contratto da parte di
[...]
o comunque in qualunque momento comunichi il recesso impedisca alle medesime la CP_4 gestione o la trattativa necessaria per il recupero stragiudiziale/giudiziale o decida di utilizzare
autonomamente la , rinunciare a qualsiasi contestazione in merito alla stessa Parte_3
e si impegni sin da ora a riconoscere anticipatamente a quale penale, la somma Controparte_5
pari a quindici percento (15%) + IVA (qualora prevista) dell'importo periziato, indipendentemente
dagli esiti futuri.”, sulla base del quale chiede il pagamento della penale.
Alla luce di una semplice lettura testuale della clausola si deve ritenere che affinché questa possa produrre i propri effetti occorre che si verifichi una delle seguenti ipotesi alternative:
1) Decorra il termine di 8 mesi dalla stipula del presente contratto senza che il cliente abbia:
a. Proceduto alla sottoscrizione di un atto di nomina/mediazione b. Non dia corso agli adempimenti necessari per permettere l'esecuzione del contratto a
JD
2) Qualora la perizia sia stata prodotta:
a. il cliente receda dal contratto,
b. il cliente utilizzi in autonomia le perizie econometriche.
Come facilmente evincibile dallo schema qui proposto, questo giudice deve, anzitutto, evidenziare il carattere marcatamente generico della clausola appena esaminata, una genericità tale da porsi al limite con la nullità.
In concreto, non sono individuate, né individuabili, in modo specifico le condotte necessarie a garantire l'esecuzione del contratto a cui il cliente ( avrebbe dovuto dar seguito. L'uso del Pt_1
termine “adempimenti” è senz'altro troppo generico e non permette al cliente di essere edotto dei propri obblighi contrattuali, rendendosi necessario che sia di volta in volta, a comunicare CP_1
questi adempimenti al cliente.
Sempre in ordine alla genericità della clausola, è oscuro che cosa si intenda per “atto di nomina” ed
“atto di mediazione”. Non viene indicato, di fatti, a quali categorie di soggetti si riferisca la “nomina”
(se altri consulenti o professionisti legali) né tantomeno viene indicato il nominativo degli stessi.
C A ciò si aggiunga che l'art. 3 del contratto prevede “ potrà avvalersi liberamente e discrezionalmente di collaboratori esterni (a titolo esemplificativo ma non esaustivo e/o tassativo:
Avvocati, commercialisti, Periti, Professori) La cui procura verrà sottoscritta direttamente del
cliente” e ciò valga sia per la fase “processuale”, sia per la fase “stragiudiziale”. Si deve, nuovamente,
dare atto dell'assenza di qualsiasi nominativo di avvocato o altra figura professionale idonea a cui il cliente al tempo avrebbe potuto eventualmente rivolgersi.
Nonostante l'evidente genericità è comunque chiaro lo scopo di una tal clausola: la tutela congiunta
C degli interessi di ambedue le parti. È lampante l'interesse tutelato della (essere messa in condizioni di proseguire con speditezza nella propria attività e di conseguenza di tutelare il proprio operato),;
allo stesso modo, analogo interesse viene tutelato anche nei confronti del cliente che, al fine di raggiungere un risultato positivo nella rilevazione di condotte scorrette da parte dell'istituto di credito,
viene “sollecitato” al pronto adempimento. Secondariamente, viene tutelata la libertà del cliente di avvalersi di un altro professionista o di non procedere giudizialmente.
Proseguendo con l'analisi in concreto della condotta lamentata dalla convenuta opposta (violazione della condotta di cui all'art. 8 del contratto), questo giudice deve ritenere questa, oltre che non specificamente allegata, per le ragioni sopra esposte, comunque non provata.
Invero, incombe sulla parte che invoca l'applicazione della penale contrattuale l'onere della prova dell'esistenza dei fatti costitutivi della stessa.
Nel caso in esame tale onere non è stato assolto.
In primis, non è stato dedotto né in alcun modo provato che abbia receduto al presente Pt_1
C contratto né che questi abbia usato in autonomia le perizie econometriche redatte da .
In tema di recesso, oltre alla mancata allegazione non è stato prodotto alcun documento. Sul punto, è
appena il caso di osservare come nel caso in esame, ove il contratto è stato stipulato per iscritto, anche il recesso contrattuale necessiti della forma scritta, stante la necessaria corrispondenza della forma tra atto revocato e relativa revoca.
In ordine all'uso autonomo delle perizie nulla è stato prodotto, nemmeno elementi indiziari quali potrebbero essere uno scambio di corrispondenza, né sono stati formulati capitoli di prova testimoniale in tal senso.
Con riguardo alle altre ipotesi di cui all'articolo 8 pare opportuna una trattazione congiunta stante la loro sovrapponibilità. Ritiene questo giudice, infatti, che l'ipotesi “il cliente non proceda alla
sottoscrizione dell'atto di nomina/mediazione” ricada nell'alveo della più generale ipotesi “non dia
C corso agli adempimenti necessari per permettere l'esecuzione del contratto da parte di ” e perciò
sia giustificata una tal tipo di trattazione.
Invero, nella fattispecie, il convenuto ha allegato prima volta nella comparsa di riposta una condotta integrante, così asserisce l'odierna convenuta, violazione dell'articolo 8, identificandola nel “non
aver mai inteso provvedere a sottoscrivere il mandato utile a promuovere l'azione giudiziaria nei
confronti della banca con cui essa aveva intrattenuto i rapporti bancari”.
A ragion del vero, la condotta in esame è stata dedotta in giudizio per la prima volta solamente in sede di opposizione al decreto ingiuntivo non è corretto sostenere che stante la mancata contestazione di parte attrice, nell'atto di citazione, di questa specifica condotta la stessa si dovrebbe ritenere fatto non contestato ai sensi dell'art 115 c.p.c., anche alla luce della successiva contestazione nella memoria I di parte attrice opponente.
In ogni caso, non è stato provato in alcun modo che tale condotta fosse intesa da quale CP_4
condotta necessaria per dare esecuzione al contratto e che ciò (la necessarietà della condotta) fosse reso noto ad Pt_1
Parimenti, non risulta provato che una tale prestazione sia stata pretesa dalla non essendo CP_4
state prodotte evidenze che dimostrino avvenuta una tale richiesta.
Pare irragionevole ritenere che all'atto della sottoscrizione osse a conoscenza, o comunque Pt_1
fossero prefigurabili, le condotte concrete a cui avrebbe dovuto adempiere, così come il nominativo dei professionisti a cui avrebbe dovuto ricorrere.
Del resto, l'odierna opposta non ha prodotto nella fase monitoria, né in quella dell'opposizione,
alcuna corrispondenza che evidenzi l'avvenuta comunicazione fra le due società avente ad oggetto la necessità di rivolgersi ad un'azione legale e che tale inerzia sarebbe stata considerabile quale violazione della clausola di cuoi all'art.8; né questo sarebbe evincerebbe dai capitoli di prova dedotti in memoria II di parte convenuta opposta (o dalle risposte a questi qualora fossero ammissibili), i quali danno atto sì del fallimento del tentativo di mediazione, ma non anche del fatto che questo fallimento sia stato comunicato ad In tal senso non è stato nemmeno prodotto alcun verbale Pt_1
sul fallimento del tentativo di mediazione. Vale a prova contraria la corrispondenza intrattenuta fra le due società che, dimostra la prosecuzione un tentativo di mediazione rinviandolo al 7 dicembre
2016 (doc. 5 parte attrice), nonché dell'assenza di informazioni più volte richiamata nei doc. 6 e 8 di parte attrice, dove è la odierna convenuta che invita d attendere (doc. 7). Pt_1
C Nello stesso senso rileva il comportamento intrattenuto da la quale non ha prodotto corrispondenza idonea a dimostrare di aver intrattenuto rapporti con l'attrice né in risposta alla mail del 03.05.2017,
né relativa al triennio 2017-2020, né sono stati forniti elementi indiziari in tal senso.
Per tutte le ragioni sin ora esposte si deve concludere che la condotta in concreto tenuta da Pt_1
non possa essere qualificata quale comportamento in violazione delle prescrizioni di cui all'articolo
8 del citato contratto, con la conseguenza non sussistono i presupposti per il riconoscimento della penale.
C Pertanto, nulla è dovuto in favore di .
In ultimo, pare opportuno soffermarsi sulla questione sollevata da parte attrice opponente relativa alla cessazione di ogni effetto del contratto per il decorso di tempo di quasi quattro anni.
Si deve ritenere che in seguito alla mancanza di comunicazioni fra le parti per il periodo di tempo che va da inizio 2017 fine 2020 costituisca comportamento concludente volto a riconoscere la cessazione della produzione degli effetti del contratto. Sul punto, è opportuno osservare come, ragionevolmente,
parte attrice abbia attribuito all'inerzia di parte convenuta il significato della manifestazione della volontà di di non proseguire nel rapporto contrattuale con o comunque che le CP_1 Pt_1
obbligazioni si fossero reciprocamente esaurite, determinando la cessazione contrattuali del rapporto contrattuale. Tale conclusione a cui è giunta la in linea con il principio buona fede in ambito Pt_1
contrattuale, sia nell'interpretazione che nell'esecuzione del contratto. In particolare, rileva l'articolo 1375 c.c. che prevede il dovere delle parti di dare esecuzione del contratto secondo buona fede, ovvero come legittimo affidamento di una parte nei confronti dell'altra. Non si può negare che di fronte a plurimi tentativi di contatto da parte di (doc. 5, 6, 8), parte convenuta sia stata alquanto Pt_1
reticente nel fornire informazioni sullo stato del procedimento, giacché di fronte al protratto silenzio di pare coerente con i canoni di buonafede che regolano il rapporto contrattuale ritenere CP_4
sopravvenuta la cessazione di ogni effetto del contratto.
Per tutte le ragioni sin ora esposte l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
In merito al regolamento delle spese, non vi sono ostacoli all'applicazione della regola della soccombenza.
la società convenuta deve essere condannata a rifondere all'attore le spese di lite nella misura che si liquida in dispositivo, sulla base del decisum, ed in applicazione dei parametri medi per la fase di studio ed introduttiva, parametri minimi per le fasi istruttoria e decisoria, attesa la natura documentale ed il rito ex art. 281 sexies c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 570/2021;
condanna la società convenuta opposta a rifondere all'attore opponente Controparte_1 [...]
le spese di giudizio liquidate in € 3.387,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA Parte_1
di legge.
Brescia, 20 maggio 2025.
Il giudice
Carla D'Ambrosio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Carla D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2842/2021 del ruolo generale affari contenziosi civili avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 570/2021 del 18/02/2021 promossa da
(C.F. E P. IVA: ), titolare Parte_1 C.F._1 P.IVA_1
dell'omonima impresa individuale, con sede legale in Tignale (BS), via G. Tonoli, n. 7, rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto Folli del foro di Brescia, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Brescia, Via A. Gramsci, 30
ATTORE OPPONENTE
contro
(GIÀ ; P.I. E CF. ), con sede in Roma Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2
(RM), Viale Giorgio Ribotta n. 11 in persona del legale rappresentante pro-tempore sig.ra
[...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Facchetti Laura del Foro di Bergamo Parte_2
(rinunciataria), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesco Pistoia sito in
Brescia, Via Solferino n. 20/C,
CONVENUTA OPPOSTA Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 570/2021
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attore: “Voglia l'Ill. mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
così provvedere: in via preliminare ex art. 649 cpc: inaudita altera parte, ovvero se ritenuto, previa
fissazione di udienza anticipata in via di urgenza, accertata l'inesistenza dei presupposti ex art. 642
cod. proc. civ. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva,
ricorrendone gravi motivi, sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
nel
merito: previe le declaratorie del caso, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto siccome
infondato in fatto e/o in diritto e, per l'effetto, accertare che nulla è dovuto per qualsiasi titolo
all'ingiungente. In ogni caso: riservata ogni ulteriore istanza istruttoria e di merito, con vittoria di
spese e competenze del presente giudizio.”
Per la convenuta: “- reiectis adversis;
NEL MERITO In via principale: - rigettare l'avversa
opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto e confermare il decreto ingiuntivo
immediatamente esecutivo n. 570/2021 del 18.02.2021 RG n. 1139/2021 Repert. n. 965/2021, emesso
dal Tribunale di Brescia, in persona del Dott.ssa Patrizia Fantin, il 18.02.2021, depositato in
cancelleria in data 18.02.2021, munito di formula esecutiva in data 22.02.2021, notificato in data
25.02.2021; - in ogni caso, condannare il signor (C.F. Parte_1
) titolare della impresa individuale C.F._1 CP_3 Parte_1
(P.I. ), a corrispondere alla opposta la somma di € 17.909,34 per sorte capitale, o della P.IVA_1
maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, oltre agli interessi legali dalla data
di deposito del ricorso monitorio sino al saldo e delle spese e compensi del procedimento monitorio
liquidati in € 850,00 per compensi professionali ed € 145,50 per esborsi, oltre il 15% per spese
generali, Iva e c.p.a. come per legge oltre alle successive occorrende. In ogni caso con vittoria di
spese e compensi di lite.” FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18.02.2021 la società (già , Controparte_1 Controparte_2
premesso di essere creditrice della somma di € 17.909,34, in linea capitale, oltre accessori e spese di procedura, nei confronti di chiedeva al Tribunale di Brescia di ingiungere Parte_1
a questi il pagamento in proprio favore della predetta somma, portata dai seguenti documenti:
contratto stipulato fra le due imprese, scrittura privata integrativa del contratto, delega e autorizzazione per lettera di messa in mora, lettera di messa in mora, lettere diffida nei confronti dell'odierno attore opponente.
C A tal fine, esponeva che: era stato stipulato contratto di consulenza fra e n CP_1 Pt_1
C data 03.11.2015 avente ad oggetto la verifica di anomalie bancarie di conto corrente;
produceva al cliente relazione evidenziante irregolarità nei conti corrente oggetto di analisi per l'importo di €
95.133,04; con scrittura privata accettava il contenuto degli elaborati peritali;
tuttavia il Pt_1
medesimo si determinava a non dare seguito al contratto sottoscritto;
l'articolo 8 del contratto stipulato fra le parti prevedeva a carico del cliente il pagamento di una penale pari a 15 % oltre IVA
degli importi periziati, nel caso in cui “il cliente entro il termine di otto mesi dalla sottoscrizione non
proceda alla sottoscrizione dell'atto di nomina/mediazione e comunque non dia corso agli
adempimenti necessari per permettere l'esecuzione del contratto da parte di ; tale CP_1
pattuizione costituiva un chiaro ed univoco riconoscimento di debito per cui il resistente si obbligava
C a corrispondere alla la penale pattuita, quantificata in € 17.909,34; la penale non era mai stata pagata;
sussistevano i presupposti per la provvisoria esecuzione.
Il Tribunale di Brescia emetteva, in data 18.02.2021 il decreto ingiuntivo n. 1139/2021,
provvisoriamente esecutivo.
Con atto di citazione in opposizione notificato in data 09.03.2021, il debitore proponeva Pt_1
opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, chiedendo in via preliminare la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, nel merito di revocare il DI opposto e per
C l'effetto accertare che nulla sia dovuto alla , unitamente alla rifusione di spese di lite. A sostegno di tali pretese l'opponente deduceva che: i documenti prodotti in fase monitoria erano generici;
controparte non aveva provato l'inadempimento contrattuale;
aveva versato Pt_1
l'importo di € 1.890,00, oltre IVA per la redazione di perizia;
aveva raccolto e fornito tutta la documentazione richiesta dall'opposta; aveva mantenuto attivo un intenso scambio di mail per rimanere aggiornato sullo stato dei lavori;
aveva versato all'opposta l'importo di € 960,00, oltre IVA
quale corrispettivo per la lettera di messa in mora;
nel mese di novembre 2016 e successivamente nel gennaio e febbraio 2017 aveva inviato e-mail al fine di ottenere informazioni sulla procedura di mediazione avviata dalla società opposta;
in tale sede aveva invitato all'odierno attore CP_1
opponente a rimanere in attesa di proposta conciliativa volendo definire la questione con proposta transattiva;
detta proposta non era mai stata ricevuta dall'opponente; a seguito dell'inerzia protratta
C dalla l'opponente riteneva legittimamente risolto il rapporto per mutuo consenso;
solo dopo 3 anni dall'ultima comunicazione l'odierno opposto contestava l'inadempimento contrattuale;
che l'articolo
8 del contratto stipulato fra le parti non costituiva riconoscimento dell'esistenza di un credito.
Tanto premesso, , chiedeva preliminarmente la sospensione della Parte_1
provvisoria esecuzione del decreto opposto, nel merito di accogliere le proprie conclusioni come meglio trascritte in epigrafe.
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta contestando quando ad adverso Controparte_1
rappresentato e deducendo che: parte attrice aveva sottoscritto con la convenuta contratto di servizi aventi ad oggetto l'analisi di eventuali anomalie bancarie;
aveva ricevuto incarico da parte attrice ad accedere ai conti bancari dell'impresa e vi dava seguito;
le perizie venivano consegnate ed accettate dall'attore; l'opponente non dava seguito alle proprie obbligazioni;
non era vero che l'opponente aveva sollecitato al fine di ottenere informazioni;
il sig. aveva intrattenuto CP_1 Pt_1
comunicazioni con negli anni 2017, 2018, 2019; nel 2019 gli incaricati dell'odierna CP_1
convenuta opposta comunicavano al sig. che se nessun incarico fosse stato conferito per la Pt_1
proposizione della causa nei confronti della banca per il recupero delle somme di cui alla perizia redatta, avrebbe potuto tutelarsi nelle opportune sedi;
il protratto silenzio dell'attore CP_1 opponente costituiva violazione dell'art. 8 del contratto.
Tutto ciò premesso la convenuta opposta domandava in via preliminare il rigetto dell'istanza di sospensione, nel merito di accogliere le proprie conclusioni come meglio trascritte in epigrafe.
Alla prima udienza il Giudice rilevava la non comparizione della parte opponente, concedeva i termini ex art 183 VI comma.
Il 30.04.2021 il giudice provvedeva alla revoca della succitata ordinanza ritenendo l'istanza di revoca dell'attore meritevole di accoglimento, riservandosi su ogni altra istanza.
Con ordinanza del 05.05.2021 accoglieva l'istanza di sospensione formulata da parte attrice e invitava le parti ad esperire il procedimento di negoziazione assistita assegnando alle parti termine di 15 gg per provvedere in tal senso. Alla successiva udienza, fallita la negoziazione, il Giudice assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie ex 183 VI comma c.p.c.
Successivamente il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
In data 12.10.2022 il difensore della parte convenuta rinunciava al mandato difensivo.
Il giudice fissava nuova udienza alla quale il difensore di parte attrice si rimetteva alle conclusioni come riportate in atto di citazione, mentre nessuno compariva per la convenuta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e va accolta.
Si deve innanzitutto premettere che il thema decidendum della controversia riguarda la sussistenza,
asserita da parte convenuta, di un credito nei confronti della controparte, la cui fonte sarebbe identificata nel contratto di consulenza stipulato fra l'ingiungente ( ) e il CP_1 Pt_1
03.11.2015. In particolare, ritiene violato l'articolo 8 del contratto (doc. 1 fascicolo CP_1
monitorio) che statuisce “Nel caso in cui il cliente entro il termine di otto (8) mesi dalla sottoscrizione
del presente contratto non proceda alla sottoscrizione dell'atto di nomina / mediazione e comunque
non dia corso agli adempimenti necessari per permettere l'esecuzione del contratto da parte di
[...]
o comunque in qualunque momento comunichi il recesso impedisca alle medesime la CP_4 gestione o la trattativa necessaria per il recupero stragiudiziale/giudiziale o decida di utilizzare
autonomamente la , rinunciare a qualsiasi contestazione in merito alla stessa Parte_3
e si impegni sin da ora a riconoscere anticipatamente a quale penale, la somma Controparte_5
pari a quindici percento (15%) + IVA (qualora prevista) dell'importo periziato, indipendentemente
dagli esiti futuri.”, sulla base del quale chiede il pagamento della penale.
Alla luce di una semplice lettura testuale della clausola si deve ritenere che affinché questa possa produrre i propri effetti occorre che si verifichi una delle seguenti ipotesi alternative:
1) Decorra il termine di 8 mesi dalla stipula del presente contratto senza che il cliente abbia:
a. Proceduto alla sottoscrizione di un atto di nomina/mediazione b. Non dia corso agli adempimenti necessari per permettere l'esecuzione del contratto a
JD
2) Qualora la perizia sia stata prodotta:
a. il cliente receda dal contratto,
b. il cliente utilizzi in autonomia le perizie econometriche.
Come facilmente evincibile dallo schema qui proposto, questo giudice deve, anzitutto, evidenziare il carattere marcatamente generico della clausola appena esaminata, una genericità tale da porsi al limite con la nullità.
In concreto, non sono individuate, né individuabili, in modo specifico le condotte necessarie a garantire l'esecuzione del contratto a cui il cliente ( avrebbe dovuto dar seguito. L'uso del Pt_1
termine “adempimenti” è senz'altro troppo generico e non permette al cliente di essere edotto dei propri obblighi contrattuali, rendendosi necessario che sia di volta in volta, a comunicare CP_1
questi adempimenti al cliente.
Sempre in ordine alla genericità della clausola, è oscuro che cosa si intenda per “atto di nomina” ed
“atto di mediazione”. Non viene indicato, di fatti, a quali categorie di soggetti si riferisca la “nomina”
(se altri consulenti o professionisti legali) né tantomeno viene indicato il nominativo degli stessi.
C A ciò si aggiunga che l'art. 3 del contratto prevede “ potrà avvalersi liberamente e discrezionalmente di collaboratori esterni (a titolo esemplificativo ma non esaustivo e/o tassativo:
Avvocati, commercialisti, Periti, Professori) La cui procura verrà sottoscritta direttamente del
cliente” e ciò valga sia per la fase “processuale”, sia per la fase “stragiudiziale”. Si deve, nuovamente,
dare atto dell'assenza di qualsiasi nominativo di avvocato o altra figura professionale idonea a cui il cliente al tempo avrebbe potuto eventualmente rivolgersi.
Nonostante l'evidente genericità è comunque chiaro lo scopo di una tal clausola: la tutela congiunta
C degli interessi di ambedue le parti. È lampante l'interesse tutelato della (essere messa in condizioni di proseguire con speditezza nella propria attività e di conseguenza di tutelare il proprio operato),;
allo stesso modo, analogo interesse viene tutelato anche nei confronti del cliente che, al fine di raggiungere un risultato positivo nella rilevazione di condotte scorrette da parte dell'istituto di credito,
viene “sollecitato” al pronto adempimento. Secondariamente, viene tutelata la libertà del cliente di avvalersi di un altro professionista o di non procedere giudizialmente.
Proseguendo con l'analisi in concreto della condotta lamentata dalla convenuta opposta (violazione della condotta di cui all'art. 8 del contratto), questo giudice deve ritenere questa, oltre che non specificamente allegata, per le ragioni sopra esposte, comunque non provata.
Invero, incombe sulla parte che invoca l'applicazione della penale contrattuale l'onere della prova dell'esistenza dei fatti costitutivi della stessa.
Nel caso in esame tale onere non è stato assolto.
In primis, non è stato dedotto né in alcun modo provato che abbia receduto al presente Pt_1
C contratto né che questi abbia usato in autonomia le perizie econometriche redatte da .
In tema di recesso, oltre alla mancata allegazione non è stato prodotto alcun documento. Sul punto, è
appena il caso di osservare come nel caso in esame, ove il contratto è stato stipulato per iscritto, anche il recesso contrattuale necessiti della forma scritta, stante la necessaria corrispondenza della forma tra atto revocato e relativa revoca.
In ordine all'uso autonomo delle perizie nulla è stato prodotto, nemmeno elementi indiziari quali potrebbero essere uno scambio di corrispondenza, né sono stati formulati capitoli di prova testimoniale in tal senso.
Con riguardo alle altre ipotesi di cui all'articolo 8 pare opportuna una trattazione congiunta stante la loro sovrapponibilità. Ritiene questo giudice, infatti, che l'ipotesi “il cliente non proceda alla
sottoscrizione dell'atto di nomina/mediazione” ricada nell'alveo della più generale ipotesi “non dia
C corso agli adempimenti necessari per permettere l'esecuzione del contratto da parte di ” e perciò
sia giustificata una tal tipo di trattazione.
Invero, nella fattispecie, il convenuto ha allegato prima volta nella comparsa di riposta una condotta integrante, così asserisce l'odierna convenuta, violazione dell'articolo 8, identificandola nel “non
aver mai inteso provvedere a sottoscrivere il mandato utile a promuovere l'azione giudiziaria nei
confronti della banca con cui essa aveva intrattenuto i rapporti bancari”.
A ragion del vero, la condotta in esame è stata dedotta in giudizio per la prima volta solamente in sede di opposizione al decreto ingiuntivo non è corretto sostenere che stante la mancata contestazione di parte attrice, nell'atto di citazione, di questa specifica condotta la stessa si dovrebbe ritenere fatto non contestato ai sensi dell'art 115 c.p.c., anche alla luce della successiva contestazione nella memoria I di parte attrice opponente.
In ogni caso, non è stato provato in alcun modo che tale condotta fosse intesa da quale CP_4
condotta necessaria per dare esecuzione al contratto e che ciò (la necessarietà della condotta) fosse reso noto ad Pt_1
Parimenti, non risulta provato che una tale prestazione sia stata pretesa dalla non essendo CP_4
state prodotte evidenze che dimostrino avvenuta una tale richiesta.
Pare irragionevole ritenere che all'atto della sottoscrizione osse a conoscenza, o comunque Pt_1
fossero prefigurabili, le condotte concrete a cui avrebbe dovuto adempiere, così come il nominativo dei professionisti a cui avrebbe dovuto ricorrere.
Del resto, l'odierna opposta non ha prodotto nella fase monitoria, né in quella dell'opposizione,
alcuna corrispondenza che evidenzi l'avvenuta comunicazione fra le due società avente ad oggetto la necessità di rivolgersi ad un'azione legale e che tale inerzia sarebbe stata considerabile quale violazione della clausola di cuoi all'art.8; né questo sarebbe evincerebbe dai capitoli di prova dedotti in memoria II di parte convenuta opposta (o dalle risposte a questi qualora fossero ammissibili), i quali danno atto sì del fallimento del tentativo di mediazione, ma non anche del fatto che questo fallimento sia stato comunicato ad In tal senso non è stato nemmeno prodotto alcun verbale Pt_1
sul fallimento del tentativo di mediazione. Vale a prova contraria la corrispondenza intrattenuta fra le due società che, dimostra la prosecuzione un tentativo di mediazione rinviandolo al 7 dicembre
2016 (doc. 5 parte attrice), nonché dell'assenza di informazioni più volte richiamata nei doc. 6 e 8 di parte attrice, dove è la odierna convenuta che invita d attendere (doc. 7). Pt_1
C Nello stesso senso rileva il comportamento intrattenuto da la quale non ha prodotto corrispondenza idonea a dimostrare di aver intrattenuto rapporti con l'attrice né in risposta alla mail del 03.05.2017,
né relativa al triennio 2017-2020, né sono stati forniti elementi indiziari in tal senso.
Per tutte le ragioni sin ora esposte si deve concludere che la condotta in concreto tenuta da Pt_1
non possa essere qualificata quale comportamento in violazione delle prescrizioni di cui all'articolo
8 del citato contratto, con la conseguenza non sussistono i presupposti per il riconoscimento della penale.
C Pertanto, nulla è dovuto in favore di .
In ultimo, pare opportuno soffermarsi sulla questione sollevata da parte attrice opponente relativa alla cessazione di ogni effetto del contratto per il decorso di tempo di quasi quattro anni.
Si deve ritenere che in seguito alla mancanza di comunicazioni fra le parti per il periodo di tempo che va da inizio 2017 fine 2020 costituisca comportamento concludente volto a riconoscere la cessazione della produzione degli effetti del contratto. Sul punto, è opportuno osservare come, ragionevolmente,
parte attrice abbia attribuito all'inerzia di parte convenuta il significato della manifestazione della volontà di di non proseguire nel rapporto contrattuale con o comunque che le CP_1 Pt_1
obbligazioni si fossero reciprocamente esaurite, determinando la cessazione contrattuali del rapporto contrattuale. Tale conclusione a cui è giunta la in linea con il principio buona fede in ambito Pt_1
contrattuale, sia nell'interpretazione che nell'esecuzione del contratto. In particolare, rileva l'articolo 1375 c.c. che prevede il dovere delle parti di dare esecuzione del contratto secondo buona fede, ovvero come legittimo affidamento di una parte nei confronti dell'altra. Non si può negare che di fronte a plurimi tentativi di contatto da parte di (doc. 5, 6, 8), parte convenuta sia stata alquanto Pt_1
reticente nel fornire informazioni sullo stato del procedimento, giacché di fronte al protratto silenzio di pare coerente con i canoni di buonafede che regolano il rapporto contrattuale ritenere CP_4
sopravvenuta la cessazione di ogni effetto del contratto.
Per tutte le ragioni sin ora esposte l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
In merito al regolamento delle spese, non vi sono ostacoli all'applicazione della regola della soccombenza.
la società convenuta deve essere condannata a rifondere all'attore le spese di lite nella misura che si liquida in dispositivo, sulla base del decisum, ed in applicazione dei parametri medi per la fase di studio ed introduttiva, parametri minimi per le fasi istruttoria e decisoria, attesa la natura documentale ed il rito ex art. 281 sexies c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 570/2021;
condanna la società convenuta opposta a rifondere all'attore opponente Controparte_1 [...]
le spese di giudizio liquidate in € 3.387,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA Parte_1
di legge.
Brescia, 20 maggio 2025.
Il giudice
Carla D'Ambrosio