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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 28/06/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 2037/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2037/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...]; Parte_1
, nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Romina Cini del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate il 2 aprile 2025, hanno chiesto l'accoglimento della domanda formulate in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20 marzo 2025 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Albania il 22 agosto 2003, che dall'unione erano nati (rispettivamente, il 13 settembre 2010 e il 6 marzo 2006) i figli e che la loro separazione era stata omologata Per_1 Per_2 con decreto emesso da questo Tribunale in data 18 settembre 2019 e che non aveva avuto luogo in seguito riconciliazione alcuna.
In ragione di tali premesse essi chiedevano dunque dichiararsi lo scioglimento del suddetto matrimonio alle condizioni concordate riportate nel medesimo atto introduttivo (afferenti, in particolare, all'affidamento condiviso del figlio minorenne , alla sua collocazione privilegiata Per_1 presso la madre, alle frequentazioni paterne, al mantenimento della prole, al godimento della casa familiare, nonché a questioni a queste accessorie).
pagina 1 di 2 Espresso ritualmente parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti depositavano infine note scritte chiedendo l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
La causa era quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Tanto premesso, va in primo luogo accolta la domanda di divorzio formulata dai ricorrenti.
Sussistono anzitutto i presupposti di fatto di cui all'art. 3 n.2 lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto.
Per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, poi, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse del figlio minorenne (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo), con riferimento al regime di affidamento, collocazione preferenziale (da cui il godimento della casa familiare) e frequentazioni con il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla luce delle condizioni della separazione omologata, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle questioni accessorie.
Nulla, infine, in materia di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dagli interessati anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Tirana Parte_1 Parte_2
(Albania), il 22 agosto 2003, trascritto al Numero 27, Parte 2, Serie C, Anno 2018 del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Fontanellato (PR), prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti come riportate nel ricorso datato 10 marzo 2025, depositato e iscritto a ruolo il 20 marzo 2025.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 27 giugno 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2037/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...]; Parte_1
, nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Romina Cini del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate il 2 aprile 2025, hanno chiesto l'accoglimento della domanda formulate in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20 marzo 2025 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Albania il 22 agosto 2003, che dall'unione erano nati (rispettivamente, il 13 settembre 2010 e il 6 marzo 2006) i figli e che la loro separazione era stata omologata Per_1 Per_2 con decreto emesso da questo Tribunale in data 18 settembre 2019 e che non aveva avuto luogo in seguito riconciliazione alcuna.
In ragione di tali premesse essi chiedevano dunque dichiararsi lo scioglimento del suddetto matrimonio alle condizioni concordate riportate nel medesimo atto introduttivo (afferenti, in particolare, all'affidamento condiviso del figlio minorenne , alla sua collocazione privilegiata Per_1 presso la madre, alle frequentazioni paterne, al mantenimento della prole, al godimento della casa familiare, nonché a questioni a queste accessorie).
pagina 1 di 2 Espresso ritualmente parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti depositavano infine note scritte chiedendo l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
La causa era quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Tanto premesso, va in primo luogo accolta la domanda di divorzio formulata dai ricorrenti.
Sussistono anzitutto i presupposti di fatto di cui all'art. 3 n.2 lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto.
Per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, poi, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse del figlio minorenne (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo), con riferimento al regime di affidamento, collocazione preferenziale (da cui il godimento della casa familiare) e frequentazioni con il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla luce delle condizioni della separazione omologata, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle questioni accessorie.
Nulla, infine, in materia di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dagli interessati anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Tirana Parte_1 Parte_2
(Albania), il 22 agosto 2003, trascritto al Numero 27, Parte 2, Serie C, Anno 2018 del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Fontanellato (PR), prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti come riportate nel ricorso datato 10 marzo 2025, depositato e iscritto a ruolo il 20 marzo 2025.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 27 giugno 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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