Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 02/04/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2364 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Giulia BERTOLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con gli avv.ti PIZZIGONI LUCA GIUSEPPE e PESENTI ANDREA
- RICORRENTE -
contro
CP_1 con l'avv. COLLERONE FLORIANA VALERIA MARIA
- RESISTENTE –
Oggetto: Assegno - pensione
Nelle note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO
Con ricorso depositato il 16/11/2023, la parte ricorrente conveniva in giudizio avanti al
Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro, il convenuto per sentir annullare il CP_1 provvedimento del 16.8.2023 di revoca della pensione VOCUM in godimento, con condanna dell' al pagamento degli arretrati maturati dalla data della revoca, con gli interessi e la CP_1 rivalutazione monetaria o, in subordine, l'accertamento del diritto a pensione “opzione donna”
a decorrere dal 13.7.20 con compensazione degli importi percepiti a titolo di pensione anticipata VOCUM.
A fondamento di tale pretesa la ricorrente, premesso di aver ottenuto la liquidazione della
1
La ricorrente, nel dare atto di aver ricevuto dall' la comunicazione del 16.8.2023 con cui CP_1 veniva informata dell'annullamento del rapporto di lavoro autonomo agricolo, sosteneva, per gli anni in questione, di aver versato i contributi di coltivatrice diretta avendo svolto l'attività agricola in via esclusiva. Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
***
Si costituiva regolarmente in giudizio l' resistendo alla domanda di cui chiedeva il CP_1 rigetto.
L'Istituto riferiva che a seguito di un'inchiesta dell'Ispettorato centrale n. 540 del 30/5/2022, per irregolari accrediti CD/CM presso la d.p. di Bergamo da parte di un gruppo di lavoro regionale, costituito con determinazioni del d.r. nn. 141 e 255 del 2022 da esperti Per_1 della materia e coordinato dal Dr. , in veste di dirigente audit ed area Persona_2 controlli della d.r. erano emerse diffuse irregolarità sulle posizioni della contrizione Per_1 agricola, attese le anomale movimentazioni negli archivi assicurativi e FASE della DP di CP_2
Bergamo, a seguito dei quali era stato presentato anche un esposto alla Procura della
Repubblica di Bergamo.
L' aggiungeva che la ricorrente era risultata tra le posizioni irregolari emerse durante CP_3 le indagini: infatti, la stessa aveva ottenuto la prestazione pensionistica VOCUM 06720727 con decorrenza 09/2020 sulla base in particolare della contribuzione agricola autonoma come CD
(coltivatore diretto), versata in relazione al presunto rapporto di lavoro autonomo agricolo relativo agli anni 1977 - 1982, ma il rapporto di lavoro autonomo agricolo che dagli accertamenti era apparso illegittimo per carenza dei requisiti soggettivi e oggettivi.
L' spiegava che dall'esame del Fascicolo Segnalazione Contributive (denominato FASE CP_1 ovvero un fascicolo elettronico, finalizzato a memorizzare gli eventi di variazione contributiva, intervenuti sulla posizione individuale assicurativa di un soggetto) della ricorrente creato il
4/10/2012 e riferito ai contributi dal 1.11.72 al 31.12.82 risultava inserita l'annotazione che testualmente cita “CTR. DAL NUCLEO CD 1232900807600”.
L'istituto aggiungeva che dalla consultazione dell'archivio di Gestione del Conto
Assicurativo Agricoli (denominato , procedura che consente di intervenire sulla CP_2 posizione assicurativa dei lavoratori autonomi agricoli, fino all'anno di competenza 1996 che
2 comunica i dati direttamente all'estratto conto unificato, c.d. Unex, dal quale poi attingono le procedure di gestione, che verificano ed applicano il diritto alle prestazioni previdenziali)
l'inserimento di contribuzione agricola a favore della ricorrente, per il periodo relativo agli anni dal 1977 al 1982, non era stato effettuato con un “popolamento” automatico centralizzato degli archivi, a seguito di regolare versamento dei contributi (come ordinariamente previsto), ma, manualmente, in data 4.10.12 per l'anno 1972 e in data 10/2/2012 per gli anni 1975 e dal 1984 al 1988, da un ex dipendente, al tempo in servizio presso il competente ufficio della sede di
Bergamo, segnalato per presunti fatti costituenti reato alla Procura della Repubblica a seguito del predetto audit.
Più nello specifico l' chiariva che nell'estratto assicurativo di CP_1 Persona_3
(estraneo alla ricorrente), non risultavano registrati contributi agricoli personali in favore della ricorrente e che tra i fratelli della sig.ra (madre della ricorrente) non Persona_4 risultavano fratelli di nome . Persona_3
Pertanto, i periodi suddetti risultavano registrati in estratto contributivo, non a fronte dell'avvenuto versamento di contribuzione da coltivatore diretto e di effettivo svolgimento dell'attività lavorativa.
Inoltre, continuava a chiarire l' il fascicolo aziendale cartaceo (denominato CD3), CP_1 disponibile nell'archivio della sede di Bergamo, relativamente al nucleo al contribuente
[...]
risultante in , non conteneva, comunque, alcun riferimento, né Persona_3 CP_2 registrazione, o documento, riconducibili alla presenza e relativa iscrizione della ricorrente.
Infine, neppure gli elenchi nominativi di categoria dei coltivatori diretti riferibili alla ricorrente, quale presunta collaboratrice del nucleo aziendale Persona_3 riportavano alcun dato, né registrazione, relativamente alla quale componente del Per_5 relativo nucleo familiare.
L' in definitiva, chiariva che era stata riscontrata l'assoluta mancanza degli elementi CP_1 oggettivi e soggettivi legittimanti la copertura contributiva della ricorrente.
Concludeva per il rigetto delle domande.
La causa, istruita documentalmente e testimonialmente, viene decisa all'udienza odierna mediante sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato, avendo trovato ampia conferma le circostanze dedotte dall' CP_3
3 a fondamento del provvedimento di revoca del trattamento pensionistico. Sul punto si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c. la sentenza resa in identico giudizio n. 1180 del 7 novembre 2024.
La ricorrente ha ottenuto la prestazione pensionistica VOCUM 06720727 con decorrenza
09/2020 sulla base, tra l'altro, della contribuzione agricola autonoma come CD (coltivatore diretto) versata in relazione ad un presunto rapporto di lavoro autonomo agricolo relativo agli anni 1977 - 1982.
Il teste direttore della sede di Cremona incaricato degli accertamenti ispettivi Per_2 CP_1 per cui è causa, ha riferito che a seguito di una segnalazione su un soggetto andato in pensione con contributi non spettanti in base alla segnalazione anonima sono iniziate delle verifiche durate un anno, nell'ambito delle quali sono emerse irregolarità per contributi in relazione ad accrediti contributivi fatti da un ex dipendente, , su 72 posizioni (v. dep. . Persona_6 Per_2
E' stata quindi incaricata la sede regionale di effettuare degli approfondimenti ed è stato costituito un gruppo di lavoro che ha verificato la documentazione di ogni singolo nominativo, con estensione anche ad altre posizioni movimentate dal medesimo (v. dep. . Per_6 Per_2
Nell'ambito di queste indagini sono emersi pochi accrediti contributivi legittimi sulle posizioni gestite dal poiché nella maggior parte delle posizioni registrate in archivio FASE Per_6
(ovvero un fascicolo elettronico, finalizzato a memorizzare gli eventi di variazione contributiva, intervenuti sulla posizione individuale assicurativa di un soggetto) erano stati annotati da Per_6 dei contributi con indicazioni di un numero del nucleo familiare errato, senza alcuna documentazione a corredo (v. dep. . Per_2
Nell'archivio ARLA (che consente di intervenire sulla posizione assicurativa dei lavoratori autonomi agricoli) fino al 1982 era possibile per la registrazione dei contributi essere negli elenchi nominativi di categoria CM cosa che avveniva su input del titolare dell'impresa agricola ed a cui seguiva il pagamento dei contributi (v. dep. . Per_2
Il teste ha quindi riferito che il poteva intervenire sia su FASE sia su , essendone Per_6 CP_2 il principale addetto, ed il numero degli inserimenti fatti dal medesimo è risultato Per_6 esponenzialmente superiore rispetto alle procedure svolte dai colleghi (v. dep. . Per_2
Il teste ha riferito inoltre che il è stato segnalato alla procura della Repubblica, tra l'altro Per_6 alcuni pensionati hanno reso dichiarazioni molto esplicite, dando conto anche dell'esistenza di un soggetto esterno che operava come “faccendiere”. (v. dep. . Per_2
4 Nel caso in esame la particolarità principale era rappresentata
“In relazione alla posizione di è emerso Parte_1
- ha fatto iscrizione in Fase attestando che la ricorrente era connessa con il nucleo di cesare Per_3
cadei contraddistinto da un codice numerico
- Non c'è produzione di documentazione comprovante la registrazione, ossia
- Non è parente di cesare Persona_3
- ha stesso cognome della madre di ma non sono fratelli, Per_3 Parte_1
- cercava sempre nuclei con cognome identico a quello del padre o madre dell'interessato,
- La ricorrente non compariva in elenchi e neanche nel fascicolo cartaceo CD3 che contiene la domanda di iscrizione e tutte le informazioni sull'impresa del nucleo al quale era connesso la posizione Per_3 accornero.
L'iscrizione in elenchi è costitutiva della possibilità di costituire la posizione assicurativa di collaboratore agricolo, in assenza non è ammesso.
I contributi sono registrati in ARLA ma sono stati fittiziamente registrati e non sono stati corrisposti.
Non sarebbe mai potuto essere corrisposti perchè non avrebbe potuto versarli non essendo parente di ” e Per_3
CP_
“Nel caso di specie, l'iscrizione della ricorrente in Fase e era dello stesso giorno e questo per noi è stato un campanello di allarme e poi per questo abbiamo fatto controllo
La ricorrente ha riferito di aver lavorato 5 mesi presso terzi e non parenti e questo è lavoro dipendente
e non autonomo e comunque non in impresa familiare”.
La certezza del mancato versamento dei contributi per il periodo oggetto di contestazione risiede nella procedura stessa, in base alla quale “L'iscrizione in elenchi è costitutiva della possibilità di costituire la posizione assicurativa di collaboratore agricolo, in assenza non è ammesso.”
In definitiva, deve concludersi per la legittimità della revoca del trattamento pensionistico, non sussistendo alcuno dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'accredito della contribuzione agricola.
Deve infine escludersi che la ricorrente fosse all'oscuro della situazione di illegittimità in virtù della quale ha potuto beneficiare, per anni, del trattamento pensionistico, essendole certamente noto che il non era suo parente e pertanto di non poter essere Persona_3 considerata coltivatore diretto.
La ricorrente, parimenti, era consapevole di non aver provveduto, in prima persona, al versamento di alcuna contribuzione.
5 Inoltre, è prassi, prima di presentare domanda di pensione richiedere uno o più estratti contributivi al fine di verificare il possesso della contribuzione necessaria, per cui la ricorrente non può non essersi avveduta del fatto che risultavano accrediti contributivi in anni nei quali non aveva svolto alcuna attività lavorativa di tipo agricolo, né aveva versato la relativa contribuzione, elemento evidente della consapevolezza della ricorrente dell'intervento illecito del dipendente infedele dell' sta nella contemporanea “l'iscrizione della ricorrente in CP_1 Pt_2
nello stesso giorno, nella dichiarazione resa all' “tramite conoscenti ho trovato lavoro presso
[...] CP_1 un'azienda agricola”.
***
Anche la domanda subordinata di retrodatazione della domanda di pensione “opzione donna” alla prima data utile di maturazione dei requisiti con compensazione della somma che avrebbe percepito a tale titolo da quella percepita indebitamente in forza della pensione
VOCUM revocata non può essere accolta, infatti la disciplina di legge è chiara nel prevedere la decorrenza della pensione dal mese successivo a quello in cui è stata presentata l'istanza.
Alcuna responsabilità può essere ascritta a carico dell' resistente, in quanto CP_3
l'induzione in errore in punto di sussistenza in capo alla sig.ra dei requisiti per la Parte_1 percezione della pensione VOCUM è stata conseguenza di un comportamento dell'odierna ricorrente.
In definitiva, per tutte le argomentazioni esposte, il ricorso non può essere accolto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi €
3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Bergamo, 02/04/2025
Il Giudice
Giulia Bertolino
6 7