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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/11/2025, n. 3769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3769 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. 11520/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17 ottobre 2025
da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con gli Avv.ti Laura Cossar e Letizia Carganico presso le quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc.: , C.F._2 residente in [...] con gli Avv.ti Laura Cossar e Letizia Carganico presso le quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano (MI) il 9 luglio 2016 (anno 2016 atto n. 279 reg. 03 parte 2 serie A) in comunione legale con i seguenti figli: nata a [...] il [...] e nata a Controparte_2 CP_3
Milano il 15 ottobre 2019, entrambe cittadine italiane
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17 ottobre 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
coniugati a Milano il 9 luglio 2016, che vivranno separati con l'obbligo nel mutuo
[...] rispetto.
2) Ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3) Le figlie minori, ed saranno affidate in via condivisa ad entrambi i genitori, CP_2 CP_3 che per l'effetto assumeranno insieme le principali scelte loro afferenti.
4) ed manterranno la residenza anagrafica presso la casa coniugale, sita a CP_2 CP_3
Milano, in via Scarpa n. 11, per l'effetto assegnata alla signora con quanto l'arreda. Pt_1
5) I genitori frequenteranno le figlie minori a fine settimana alternati (dal venerdì alle ore 18.00 alla domenica alle ore 18.00), salvo diverso accordo, da perfezionarsi con congruo anticipo, nel rispetto dei reciproci impegni lavorativi e non. Nella settimana che esita con il week-end paterno, il signor frequenterà le figlie CP_1 dal giovedì alle ore 18.00 circa fino venerdì mattina, accorpando poi il suo week end (e così riportando le figlie alla madre la domenica sera alle ore 18.00), mentre nella settimana che esita con il week-end materno, il padre frequenterà le figlie il mercoledì pomeriggio dal termine della scuola/delle eventuali attività pomeridiane, fino al venerdì mattina, con riaccompagnamento a scuola. Nelle giornate in cui la signora svolgerà il primo turno di lavoro, il signor si Pt_1 CP_1 recherà presso la casa coniugale per preparare le figlie ed accompagnarle a scuola.
6) Quanto ai periodi di vacanza i genitori applicheranno le seguenti tempistiche, salvo diverso accordo, da perfezionarsi nei termini sotto indicati, anche in relazione agli impegni lavorativi di entrambi e di quelli scolastici ed extrascolastici delle bambine:
- vacanze estive: in linea con le abitudini pregresse, le bambine trascorreranno due settimane anche non consecutive con i nonni materni in montagna, tra i mesi di giugno e di luglio, e le ultime due settimane di luglio con la madre. I mesi di agosto e di settembre, fino alla ripresa dell'anno scolastico, verranno trascorsi dalle bambine a settimane alternate, prima con un genitore e poi con l'altro. I signori Dotti e convengono di eventualmente accordarsi in altro modo entro e non CP_1 oltre il 15 maggio di ogni anno qualora ve ne fosse necessità o diversa esigenza delle bambine;
- vacanze di Natale: e trascorreranno il periodo dal 24 dicembre al 31 dicembre CP_2 CP_3 compresi con la madre e il periodo dall'1 gennaio al 6 gennaio compresi con il padre;
in alternativa le minori trascorreranno il periodo dal 25 dicembre pomeriggio all'1 gennaio ore 18.00 circa con il padre e dall'1 gennaio ore 18 al 6 gennaio compresi con la madre. I genitori dovranno accordarsi su quale opzione scegliere entro il 30 settembre di ogni anno;
- il periodo di Carnevale, così come coincidente con la sospensione del calendario scolastico delle minori, seguirà la ripartizione del calendario ordinario di frequentazione genitori/figlie;
- il periodo di Pasqua, così come coincidente con la sospensione del calendario scolastico delle minori, sarà da queste trascorso con la mamma, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori, da perfezionarsi entro la fine delle vacanze scolastiche di Carnevale;
- il padre potrà scegliere liberamente, entro la fine del mese di febbraio, se trascorrere con le figlie il ponte del 25 aprile oppure quello del 1° maggio, mentre l'eventuale ponte collegato alla festività del 2 giugno, sarà alternato tra genitori di anno in anno, sempre a seguito di accordo tra coniugi da perfezionarsi entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno;
- Ponti ed altre festività previste dal calendario scolastico delle minori: suddivisi tra genitori in base al principio dell'alternanza; in ipotesi di mancata intesa, da perfezionarsi con congruo anticipo, spetteranno al genitore che avrebbe con sé le figlie nel week-end più prossimo alla festività.
7) Resta inteso che qualora un genitore nei periodi di propria spettanza non potesse farsi carico delle figlie per motivi di salute o di lavoro dovrà rivolgersi prima all'altro e, nel caso in cui questo ultimo non fosse disponibile, potrà ricorrere a terze persone, preventivamente individuate e conosciute da entrambi i genitori.
8) Il signor contribuirà nel mantenimento delle figlie versando sul conto corrente CP_1
Fineco intestato alla moglie (in base a quanto pattuito infra al punto a)) la somma complessiva di 1.200 euro mensili (indi 600 euro a figlia), a mezzo bonifico bancario ed in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese (prima rivalutazione: decorsi mesi dodici dalla pubblicazione della sentenza). 9) I genitori contribuiranno al pagamento delle spese straordinarie di ed così CP_2 CP_3 come dettagliate e regolamentate nelle Linee Guida in uso presso il Tribunale e la Corte d'Appello di Milano siglate a giugno 2025, qui trascritte, in misura pari al 70% in capo al padre ed al 30% in capo alla madre:
-Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. 10) Fintanto che il signor sarà titolare di un'assicurazione medica privata, eventuali CP_1 costi medici per le figlie saranno da questi sostenuti e le parti concordano di dividere l'eventuale scoperto in misura pari al 70% in capo al signor e al 30% in capo alla CP_1 signora Quando terminerà l'assicurazione medica privata, i coniugi convengono di Pt_1 suddividere detti costi in misura pari del 70% in capo al signor e del 30% in capo CP_1 alla signora Pt_1
11) La signora percepirà l'Assegno Unico erogato dall'INPS in misura pari al 100%. Pt_1
12) I signori e sono d'accordo di dotare le due figlie minori di un passaporto e si Pt_1 CP_1 impegnano pertanto a sottoscrivere i moduli necessari entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo. PRENDA ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI tra le parti, ed in particolare: a) Il conto corrente Fineco, cointestato ai due coniugi, resterà intestato alla sola signora Pt_1
e sul medesimo conto il signor effettuerà i bonifici mensili per le figlie. Le parti si CP_1 impegnano a suddividere al 50% il saldo positivo presente sul conto corrente Fineco entro il 30 settembre 2025. b) L'autovettura di proprietà del signor sarà a disposizione delle necessità e degli CP_1 spostamenti delle bambine, quindi entrambi i coniugi la utilizzeranno a tal fine. Le spese di assicurazione e di bollo resteranno a carico del proprietario, signor CP_1 c) Il motorino di proprietà del signor verrà utilizzato da entrambi i coniugi CP_1 accordandosi, volta per volta, a seconda delle rispettive necessità. Le spese di assicurazione e di bollo resteranno a carico del proprietario, signor CP_1
d) I coniugi dichiarano di aver risolto qualsivoglia questione economica tra loro pendente e di cui alla presente procedura, compreso lo scioglimento della comunione legale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale . Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 he hanno contratto matrimonio a Milano (MI) il 9 luglio 2016 in comunione
[...] dei beni
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Milano, il 19.11.2025 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17 ottobre 2025
da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con gli Avv.ti Laura Cossar e Letizia Carganico presso le quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc.: , C.F._2 residente in [...] con gli Avv.ti Laura Cossar e Letizia Carganico presso le quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano (MI) il 9 luglio 2016 (anno 2016 atto n. 279 reg. 03 parte 2 serie A) in comunione legale con i seguenti figli: nata a [...] il [...] e nata a Controparte_2 CP_3
Milano il 15 ottobre 2019, entrambe cittadine italiane
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17 ottobre 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
coniugati a Milano il 9 luglio 2016, che vivranno separati con l'obbligo nel mutuo
[...] rispetto.
2) Ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3) Le figlie minori, ed saranno affidate in via condivisa ad entrambi i genitori, CP_2 CP_3 che per l'effetto assumeranno insieme le principali scelte loro afferenti.
4) ed manterranno la residenza anagrafica presso la casa coniugale, sita a CP_2 CP_3
Milano, in via Scarpa n. 11, per l'effetto assegnata alla signora con quanto l'arreda. Pt_1
5) I genitori frequenteranno le figlie minori a fine settimana alternati (dal venerdì alle ore 18.00 alla domenica alle ore 18.00), salvo diverso accordo, da perfezionarsi con congruo anticipo, nel rispetto dei reciproci impegni lavorativi e non. Nella settimana che esita con il week-end paterno, il signor frequenterà le figlie CP_1 dal giovedì alle ore 18.00 circa fino venerdì mattina, accorpando poi il suo week end (e così riportando le figlie alla madre la domenica sera alle ore 18.00), mentre nella settimana che esita con il week-end materno, il padre frequenterà le figlie il mercoledì pomeriggio dal termine della scuola/delle eventuali attività pomeridiane, fino al venerdì mattina, con riaccompagnamento a scuola. Nelle giornate in cui la signora svolgerà il primo turno di lavoro, il signor si Pt_1 CP_1 recherà presso la casa coniugale per preparare le figlie ed accompagnarle a scuola.
6) Quanto ai periodi di vacanza i genitori applicheranno le seguenti tempistiche, salvo diverso accordo, da perfezionarsi nei termini sotto indicati, anche in relazione agli impegni lavorativi di entrambi e di quelli scolastici ed extrascolastici delle bambine:
- vacanze estive: in linea con le abitudini pregresse, le bambine trascorreranno due settimane anche non consecutive con i nonni materni in montagna, tra i mesi di giugno e di luglio, e le ultime due settimane di luglio con la madre. I mesi di agosto e di settembre, fino alla ripresa dell'anno scolastico, verranno trascorsi dalle bambine a settimane alternate, prima con un genitore e poi con l'altro. I signori Dotti e convengono di eventualmente accordarsi in altro modo entro e non CP_1 oltre il 15 maggio di ogni anno qualora ve ne fosse necessità o diversa esigenza delle bambine;
- vacanze di Natale: e trascorreranno il periodo dal 24 dicembre al 31 dicembre CP_2 CP_3 compresi con la madre e il periodo dall'1 gennaio al 6 gennaio compresi con il padre;
in alternativa le minori trascorreranno il periodo dal 25 dicembre pomeriggio all'1 gennaio ore 18.00 circa con il padre e dall'1 gennaio ore 18 al 6 gennaio compresi con la madre. I genitori dovranno accordarsi su quale opzione scegliere entro il 30 settembre di ogni anno;
- il periodo di Carnevale, così come coincidente con la sospensione del calendario scolastico delle minori, seguirà la ripartizione del calendario ordinario di frequentazione genitori/figlie;
- il periodo di Pasqua, così come coincidente con la sospensione del calendario scolastico delle minori, sarà da queste trascorso con la mamma, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori, da perfezionarsi entro la fine delle vacanze scolastiche di Carnevale;
- il padre potrà scegliere liberamente, entro la fine del mese di febbraio, se trascorrere con le figlie il ponte del 25 aprile oppure quello del 1° maggio, mentre l'eventuale ponte collegato alla festività del 2 giugno, sarà alternato tra genitori di anno in anno, sempre a seguito di accordo tra coniugi da perfezionarsi entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno;
- Ponti ed altre festività previste dal calendario scolastico delle minori: suddivisi tra genitori in base al principio dell'alternanza; in ipotesi di mancata intesa, da perfezionarsi con congruo anticipo, spetteranno al genitore che avrebbe con sé le figlie nel week-end più prossimo alla festività.
7) Resta inteso che qualora un genitore nei periodi di propria spettanza non potesse farsi carico delle figlie per motivi di salute o di lavoro dovrà rivolgersi prima all'altro e, nel caso in cui questo ultimo non fosse disponibile, potrà ricorrere a terze persone, preventivamente individuate e conosciute da entrambi i genitori.
8) Il signor contribuirà nel mantenimento delle figlie versando sul conto corrente CP_1
Fineco intestato alla moglie (in base a quanto pattuito infra al punto a)) la somma complessiva di 1.200 euro mensili (indi 600 euro a figlia), a mezzo bonifico bancario ed in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese (prima rivalutazione: decorsi mesi dodici dalla pubblicazione della sentenza). 9) I genitori contribuiranno al pagamento delle spese straordinarie di ed così CP_2 CP_3 come dettagliate e regolamentate nelle Linee Guida in uso presso il Tribunale e la Corte d'Appello di Milano siglate a giugno 2025, qui trascritte, in misura pari al 70% in capo al padre ed al 30% in capo alla madre:
-Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. 10) Fintanto che il signor sarà titolare di un'assicurazione medica privata, eventuali CP_1 costi medici per le figlie saranno da questi sostenuti e le parti concordano di dividere l'eventuale scoperto in misura pari al 70% in capo al signor e al 30% in capo alla CP_1 signora Quando terminerà l'assicurazione medica privata, i coniugi convengono di Pt_1 suddividere detti costi in misura pari del 70% in capo al signor e del 30% in capo CP_1 alla signora Pt_1
11) La signora percepirà l'Assegno Unico erogato dall'INPS in misura pari al 100%. Pt_1
12) I signori e sono d'accordo di dotare le due figlie minori di un passaporto e si Pt_1 CP_1 impegnano pertanto a sottoscrivere i moduli necessari entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo. PRENDA ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI tra le parti, ed in particolare: a) Il conto corrente Fineco, cointestato ai due coniugi, resterà intestato alla sola signora Pt_1
e sul medesimo conto il signor effettuerà i bonifici mensili per le figlie. Le parti si CP_1 impegnano a suddividere al 50% il saldo positivo presente sul conto corrente Fineco entro il 30 settembre 2025. b) L'autovettura di proprietà del signor sarà a disposizione delle necessità e degli CP_1 spostamenti delle bambine, quindi entrambi i coniugi la utilizzeranno a tal fine. Le spese di assicurazione e di bollo resteranno a carico del proprietario, signor CP_1 c) Il motorino di proprietà del signor verrà utilizzato da entrambi i coniugi CP_1 accordandosi, volta per volta, a seconda delle rispettive necessità. Le spese di assicurazione e di bollo resteranno a carico del proprietario, signor CP_1
d) I coniugi dichiarano di aver risolto qualsivoglia questione economica tra loro pendente e di cui alla presente procedura, compreso lo scioglimento della comunione legale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale . Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 he hanno contratto matrimonio a Milano (MI) il 9 luglio 2016 in comunione
[...] dei beni
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Milano, il 19.11.2025 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG