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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del
18 dicembre 2024, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3628/2021 R.G. Sez. Lavoro,
PROMOSSA DA
in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Trovato, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
-Ricorrente -
CONTRO
in persona del presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Vagliasindi, giusta procura generale alle liti;
-Resistente-
in persona del Controparte_2 presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Concetto
Origlio, giusta procura generale alle liti;
-Resistente-
(già , in persona del legale Controparte_3 Controparte_4 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Cosentino, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
-Resistente-
******
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.06.2021, parte attrice ha promosso opposizione, adducendo che, in data 28.04.2021, a seguito di accesso agli atti effettuato presso gli uffici dell'Agente della
Riscossione, essa società era venuta a conoscenza dell'esistenza di somme iscritte a ruolo sia dall' che dall' , rispettivamente, a titolo di contributi previdenziali DM10, contributi CP_1 CP_2 previdenziali e assistenziali lavoratori parasubordinati e somme aggiuntive, da n lato, e contributi e rate premio, dall'altro; precisamente, era venuta a conoscenza della esistenza delle seguenti cartelle di pagamento e avvisi di addebito:
1) avviso di addebito n. 593 2013 0001272837 000 riguardante somme iscritte nel ruolo n.
458/2013 dall' di Catania, a titolo di contributi previdenziali DM 10 e somme aggiuntive, CP_1 anno 2012, del valore complessivo di € 8.597,44;
2) avviso di addebito n. 593 2013 0005272039 000 riguardante somme iscritte nel ruolo n.
1511/2013 dall' di Catania, a titolo di contributi previdenziali e assistenziali lavoratori CP_1 parasubordinati e somme aggiuntive, anni 2011 e 2012, del valore complessivo di € 1.279,87;
3) avviso di addebito n. 593 2013 0006208107 000 riguardante somme iscritte nel ruolo n.
1835/2013 dall' di Catania, a titolo di contributi previdenziali DM 10 e somme aggiuntive, CP_1 anno 2012, del valore complessivo di € 5.986,47;
4) avviso di addebito n. 593 2014 0008217286 000 riguardante somme iscritte nel ruolo n.
2051/2014 dall' di Catania, a titolo di contributi previdenziali DM 10 e somme aggiuntive, CP_1 anno 2013, del valore complessivo di € 30.049,15;
5) cartella di pagamento n. 293 2014 0031463154 000, riguardante somme iscritte nel ruolo n.
116/2014 dall' di Catania, a titolo di rate premio e sanzioni civili, anni 2012 e 2013, del CP_2 valore complessivo di € 1.299,55;
6) avviso di addebito n. 593 2014 0009728742 000, riguardante somme iscritte nel ruolo n.
2054/2014 dall' di Catania, a titolo di contributi previdenziali e assistenziali lavoratori CP_1 parasubordinati e somme aggiuntive, anno 2013, del valore complessivo di € 2.880,28;
7) avviso di addebito n. 593 2015 0000013255 000, riguardante somme iscritte nel ruolo n. 4/2015 dall' di Catania, a titolo di contributi previdenziali DM 10 e somme aggiuntive, anni 2013 e CP_1
2014, del valore complessivo di € 33.152,98;
8) cartella di pagamento n. 293 2015 0037121375 000, riguardante somme iscritte nel ruolo n.
114/2015 dall' di Catania, a titolo di rate premio e sanzioni civili, anno 2014, del valore CP_2 complessivo di € 962,87;
2 9) avviso di addebito n. 593 2015 0000767868 000, riguardante somme iscritte nel ruolo n.
273/2015 dall' di Catania, a titolo di contributi previdenziali DM 10 e somme aggiuntive, CP_1 anni 2014 e 2015, del valore complessivo di € 8.535,24;
10) avviso di addebito n. 593 2015 0004736443 000, riguardante somme iscritte nel ruolo n.
1016/2015 dall' di Catania, a titolo di contributi previdenziali DM 10 e somme aggiuntive, CP_1 anno 2015, del valore complessivo di € 2.874,36;
11) cartella di pagamento n. 293 2015 0055770408 000, riguardante somme iscritte nel ruolo n.
239/2015 dall' di Catania, a titolo di rate premio e sanzioni civili, anno 2015, del valore CP_2 complessivo di € 367,02;
12) avviso di addebito n. 593 2015 0005307783 000, riguardante somme iscritte nel ruolo n.
1262/2015 dall' di Catania, a titolo di contributi previdenziali DM 10 e somme aggiuntive, CP_1 anno 2015, del valore complessivo di € 7.715,11;
13) avviso di addebito n. 593 2015 0005566567 000, riguardante somme iscritte nel ruolo n.
1266/2015 dall' di Catania, a titolo di contributi previdenziali e assistenziali lavoratori CP_1 parasubordinati e somme aggiuntive, anno 2014, del valore complessivo di € 4.082,27
14) avviso di addebito n. 593 2016 0003556639 000, riguardante somme iscritte nel ruolo n.
772/2016 dall' di Catania, a titolo di contributi previdenziali DM 10 e somme aggiuntive, CP_1 anno 2015, del valore complessivo di € 9.773,22.
A sostegno delle sue domande, la ricorrente ha dedotto la mancata o irregolare notifica delle cartelle e degli avvisi opposti e, in ogni caso, la maturazione della prescrizione successivamente alla eventuale ed ipotetica notifica degli atti impugnati.
CP_ Instauratosi il contraddittorio, l' e l' si sono regolarmente costituiti in giudizio, CP_2 eccependo: l'inammissibilità dell'opposizione per tardività stante il mancato rispetto del termine ex art. 617 c.p.c. ed ex art. 24 del D.lgs. n. 46/1999 decorrente dalla notifica delle singole cartelle;
il proprio rispettivo difetto di legittimazione passiva;
la fondatezza nel merito delle pretese contributive ed assicurative fatte valere.
Anche l' si è regolarmente costituita in giudizio, deducendo: Controparte_3
l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire in capo alla ricorrente avverso il solo estratto di ruolo, anche in ragione della previsione normativa di cui all'art. 3 bis del D.L.
146/2021; la tardività del ricorso, in quanto proposto dopo la scadenza del termine di 20 o 40 giorni dalla notifica delle singole cartelle di pagamento ed avvisi di addebito;
la mancata maturazione della prescrizione, decennale o quinquennale, atteso che, dopo la notifica delle
3 cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito, erano stati emanati, quali atti interruttivi, le intimazioni di pagamento indicate nelle memoria di costituzione.
Ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale e rinviato per eccessivo carico del ruolo, all'esito dell'udienza del 18.12.2024, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127- ter c.p.c., sono state acquisite ed esaminate le note di trattazione scritta della ricorrente e di ed è stata pronunciata la presente sentenza. CP_5
Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, va preliminarmente disattesa l'eccezione di CP_ difetto di legittimazione passiva sollevata dalla difesa dell' e dell' gli istituti CP_2
previdenziali essendo i soggetti titolari della pretesa creditoria fatta valere.
In secondo luogo, va affrontato il tema della impugnabilità della iscrizione a ruolo e del relativo interesse ad agire in capo alla ricorrente, trattandosi di profilo assorbente la cui positiva valutazione, in virtù del principio della ragione più liquida, può condurre da sola alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Giova al riguardo evidenziare che la ricorrente ha genericamente dedotto l'omessa o irregolare notifica delle cartelle di pagamento impugnate, eccependo la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi, eventualmente successivamente formatasi rispetto alla ipotetica notifica degli atti, senza tuttavia allegare che l'amministrazione aveva posto in essere nei suoi confronti qualsivoglia atto del procedimento della riscossione avverso il quale ha inteso agire in funzione recuperatoria del diritto di contestare nel merito la pretesa.
L'impugnazione, quindi, ha in realtà ad oggetto l'estratto di ruolo al quale la ricorrente ha fatto accesso per verificare la propria posizione contributiva e fiscale.
Con riguardo alla possibilità per il contribuente di promuovere il giudizio di accertamento negativo della pretesa sulla scorta degli estratti di ruolo ha inciso il disposto dell'articolo 3-bis del D.L. 146/2021, convertito con mod. dalla l. n. 215/2021, che ha inserito dopo il comma 4 dell'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973 il seguente co. 4 bis: “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle
4 verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
A seguito dell'intervento normativo in parola, la Suprema Corte ha chiarito che il legislatore ordinario, collocando la norma in parola nel corpus della disciplina tributaria (comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973), ha inteso ribadire, ed anzi ponendosi in una più rigorosa prospettiva, i principi già affermati da Cass. 10.11.2016, n. 22946 (secondo cui
“l'impugnazione della cartella esattoriale, la cui esistenza risulti da un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario per la riscossione su richiesta del debitore è ammissibile… soltanto se il contribuente alleghi di non aver mai avuto conoscenza in precedenza della cartella per un vizio di notifica, e quindi solo in funzione recuperatoria;
diversamente, e cioè ammettendo l'azione di mero accertamento negativo del credito, risultante dalla cartella o dal ruolo, tutte le volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa sia riportata, si produrrebbe l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità
d'impugnare la cartella anche in tutti i casi in cui egli fosse già stato a conoscenza, in precedenza, della sua esistenza”), aggiungendo che resta ferma l'impugnabilità del “ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata” in specificate e tassative eccezioni (legate alle procedure di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, o alla perdita di benefici con una pubblica amministrazione) (cfr. C. Cass. 07.03.2022, n. 7353).
Tale indirizzo è stato ribadito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che hanno evidenziato come l'interesse ad agire deve essere sempre dimostrato dalla parte ricorrente e, avendo esso
“…natura dinamica, rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n.
9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione…”, con la conseguenza che la disciplina sopravvenuta si applica anche ai processi pendenti “perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione” (Cass. Sez. Unite 06.09.2022, n. 26283, così massimata “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost.,
5 quest'ultimo con riguardo all'art. 6 Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della
Convenzione”).
Alla luce di quanto sopra, non sussistendo in capo alla ricorrente alcuno dei tre presupposti fattuali qualificanti l'interesse all'azione (pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto;
pregiudizio alla riscossione di somme dovute a soggetti pubblici;
perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione) e avendo la stessa impugnato gli estratti di ruolo, senza prospettare che l'agente della riscossione avesse posto in essere in suo danno atti del procedimento della riscossione coattiva avverso i quali ella aveva inteso reagire in funzione recuperatoria del diritto di contestare il merito della pretesa, la proposta impugnazione deve essere dichiarata inammissibile.
3. Stante la novità normativa incidente sulla definizione del giudizio con una pronuncia in rito
(di inammissibilità per difetto di interesse), si ritiene di dovere integralmente compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 3628/2021, dichiara inammissibile il ricorso e compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Catania, 2 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giuseppe Tripi
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del
18 dicembre 2024, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3628/2021 R.G. Sez. Lavoro,
PROMOSSA DA
in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Trovato, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
-Ricorrente -
CONTRO
in persona del presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Vagliasindi, giusta procura generale alle liti;
-Resistente-
in persona del Controparte_2 presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Concetto
Origlio, giusta procura generale alle liti;
-Resistente-
(già , in persona del legale Controparte_3 Controparte_4 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Cosentino, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
-Resistente-
******
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.06.2021, parte attrice ha promosso opposizione, adducendo che, in data 28.04.2021, a seguito di accesso agli atti effettuato presso gli uffici dell'Agente della
Riscossione, essa società era venuta a conoscenza dell'esistenza di somme iscritte a ruolo sia dall' che dall' , rispettivamente, a titolo di contributi previdenziali DM10, contributi CP_1 CP_2 previdenziali e assistenziali lavoratori parasubordinati e somme aggiuntive, da n lato, e contributi e rate premio, dall'altro; precisamente, era venuta a conoscenza della esistenza delle seguenti cartelle di pagamento e avvisi di addebito:
1) avviso di addebito n. 593 2013 0001272837 000 riguardante somme iscritte nel ruolo n.
458/2013 dall' di Catania, a titolo di contributi previdenziali DM 10 e somme aggiuntive, CP_1 anno 2012, del valore complessivo di € 8.597,44;
2) avviso di addebito n. 593 2013 0005272039 000 riguardante somme iscritte nel ruolo n.
1511/2013 dall' di Catania, a titolo di contributi previdenziali e assistenziali lavoratori CP_1 parasubordinati e somme aggiuntive, anni 2011 e 2012, del valore complessivo di € 1.279,87;
3) avviso di addebito n. 593 2013 0006208107 000 riguardante somme iscritte nel ruolo n.
1835/2013 dall' di Catania, a titolo di contributi previdenziali DM 10 e somme aggiuntive, CP_1 anno 2012, del valore complessivo di € 5.986,47;
4) avviso di addebito n. 593 2014 0008217286 000 riguardante somme iscritte nel ruolo n.
2051/2014 dall' di Catania, a titolo di contributi previdenziali DM 10 e somme aggiuntive, CP_1 anno 2013, del valore complessivo di € 30.049,15;
5) cartella di pagamento n. 293 2014 0031463154 000, riguardante somme iscritte nel ruolo n.
116/2014 dall' di Catania, a titolo di rate premio e sanzioni civili, anni 2012 e 2013, del CP_2 valore complessivo di € 1.299,55;
6) avviso di addebito n. 593 2014 0009728742 000, riguardante somme iscritte nel ruolo n.
2054/2014 dall' di Catania, a titolo di contributi previdenziali e assistenziali lavoratori CP_1 parasubordinati e somme aggiuntive, anno 2013, del valore complessivo di € 2.880,28;
7) avviso di addebito n. 593 2015 0000013255 000, riguardante somme iscritte nel ruolo n. 4/2015 dall' di Catania, a titolo di contributi previdenziali DM 10 e somme aggiuntive, anni 2013 e CP_1
2014, del valore complessivo di € 33.152,98;
8) cartella di pagamento n. 293 2015 0037121375 000, riguardante somme iscritte nel ruolo n.
114/2015 dall' di Catania, a titolo di rate premio e sanzioni civili, anno 2014, del valore CP_2 complessivo di € 962,87;
2 9) avviso di addebito n. 593 2015 0000767868 000, riguardante somme iscritte nel ruolo n.
273/2015 dall' di Catania, a titolo di contributi previdenziali DM 10 e somme aggiuntive, CP_1 anni 2014 e 2015, del valore complessivo di € 8.535,24;
10) avviso di addebito n. 593 2015 0004736443 000, riguardante somme iscritte nel ruolo n.
1016/2015 dall' di Catania, a titolo di contributi previdenziali DM 10 e somme aggiuntive, CP_1 anno 2015, del valore complessivo di € 2.874,36;
11) cartella di pagamento n. 293 2015 0055770408 000, riguardante somme iscritte nel ruolo n.
239/2015 dall' di Catania, a titolo di rate premio e sanzioni civili, anno 2015, del valore CP_2 complessivo di € 367,02;
12) avviso di addebito n. 593 2015 0005307783 000, riguardante somme iscritte nel ruolo n.
1262/2015 dall' di Catania, a titolo di contributi previdenziali DM 10 e somme aggiuntive, CP_1 anno 2015, del valore complessivo di € 7.715,11;
13) avviso di addebito n. 593 2015 0005566567 000, riguardante somme iscritte nel ruolo n.
1266/2015 dall' di Catania, a titolo di contributi previdenziali e assistenziali lavoratori CP_1 parasubordinati e somme aggiuntive, anno 2014, del valore complessivo di € 4.082,27
14) avviso di addebito n. 593 2016 0003556639 000, riguardante somme iscritte nel ruolo n.
772/2016 dall' di Catania, a titolo di contributi previdenziali DM 10 e somme aggiuntive, CP_1 anno 2015, del valore complessivo di € 9.773,22.
A sostegno delle sue domande, la ricorrente ha dedotto la mancata o irregolare notifica delle cartelle e degli avvisi opposti e, in ogni caso, la maturazione della prescrizione successivamente alla eventuale ed ipotetica notifica degli atti impugnati.
CP_ Instauratosi il contraddittorio, l' e l' si sono regolarmente costituiti in giudizio, CP_2 eccependo: l'inammissibilità dell'opposizione per tardività stante il mancato rispetto del termine ex art. 617 c.p.c. ed ex art. 24 del D.lgs. n. 46/1999 decorrente dalla notifica delle singole cartelle;
il proprio rispettivo difetto di legittimazione passiva;
la fondatezza nel merito delle pretese contributive ed assicurative fatte valere.
Anche l' si è regolarmente costituita in giudizio, deducendo: Controparte_3
l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire in capo alla ricorrente avverso il solo estratto di ruolo, anche in ragione della previsione normativa di cui all'art. 3 bis del D.L.
146/2021; la tardività del ricorso, in quanto proposto dopo la scadenza del termine di 20 o 40 giorni dalla notifica delle singole cartelle di pagamento ed avvisi di addebito;
la mancata maturazione della prescrizione, decennale o quinquennale, atteso che, dopo la notifica delle
3 cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito, erano stati emanati, quali atti interruttivi, le intimazioni di pagamento indicate nelle memoria di costituzione.
Ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale e rinviato per eccessivo carico del ruolo, all'esito dell'udienza del 18.12.2024, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127- ter c.p.c., sono state acquisite ed esaminate le note di trattazione scritta della ricorrente e di ed è stata pronunciata la presente sentenza. CP_5
Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, va preliminarmente disattesa l'eccezione di CP_ difetto di legittimazione passiva sollevata dalla difesa dell' e dell' gli istituti CP_2
previdenziali essendo i soggetti titolari della pretesa creditoria fatta valere.
In secondo luogo, va affrontato il tema della impugnabilità della iscrizione a ruolo e del relativo interesse ad agire in capo alla ricorrente, trattandosi di profilo assorbente la cui positiva valutazione, in virtù del principio della ragione più liquida, può condurre da sola alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Giova al riguardo evidenziare che la ricorrente ha genericamente dedotto l'omessa o irregolare notifica delle cartelle di pagamento impugnate, eccependo la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi, eventualmente successivamente formatasi rispetto alla ipotetica notifica degli atti, senza tuttavia allegare che l'amministrazione aveva posto in essere nei suoi confronti qualsivoglia atto del procedimento della riscossione avverso il quale ha inteso agire in funzione recuperatoria del diritto di contestare nel merito la pretesa.
L'impugnazione, quindi, ha in realtà ad oggetto l'estratto di ruolo al quale la ricorrente ha fatto accesso per verificare la propria posizione contributiva e fiscale.
Con riguardo alla possibilità per il contribuente di promuovere il giudizio di accertamento negativo della pretesa sulla scorta degli estratti di ruolo ha inciso il disposto dell'articolo 3-bis del D.L. 146/2021, convertito con mod. dalla l. n. 215/2021, che ha inserito dopo il comma 4 dell'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973 il seguente co. 4 bis: “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle
4 verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
A seguito dell'intervento normativo in parola, la Suprema Corte ha chiarito che il legislatore ordinario, collocando la norma in parola nel corpus della disciplina tributaria (comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973), ha inteso ribadire, ed anzi ponendosi in una più rigorosa prospettiva, i principi già affermati da Cass. 10.11.2016, n. 22946 (secondo cui
“l'impugnazione della cartella esattoriale, la cui esistenza risulti da un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario per la riscossione su richiesta del debitore è ammissibile… soltanto se il contribuente alleghi di non aver mai avuto conoscenza in precedenza della cartella per un vizio di notifica, e quindi solo in funzione recuperatoria;
diversamente, e cioè ammettendo l'azione di mero accertamento negativo del credito, risultante dalla cartella o dal ruolo, tutte le volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa sia riportata, si produrrebbe l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità
d'impugnare la cartella anche in tutti i casi in cui egli fosse già stato a conoscenza, in precedenza, della sua esistenza”), aggiungendo che resta ferma l'impugnabilità del “ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata” in specificate e tassative eccezioni (legate alle procedure di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, o alla perdita di benefici con una pubblica amministrazione) (cfr. C. Cass. 07.03.2022, n. 7353).
Tale indirizzo è stato ribadito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che hanno evidenziato come l'interesse ad agire deve essere sempre dimostrato dalla parte ricorrente e, avendo esso
“…natura dinamica, rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n.
9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione…”, con la conseguenza che la disciplina sopravvenuta si applica anche ai processi pendenti “perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione” (Cass. Sez. Unite 06.09.2022, n. 26283, così massimata “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost.,
5 quest'ultimo con riguardo all'art. 6 Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della
Convenzione”).
Alla luce di quanto sopra, non sussistendo in capo alla ricorrente alcuno dei tre presupposti fattuali qualificanti l'interesse all'azione (pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto;
pregiudizio alla riscossione di somme dovute a soggetti pubblici;
perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione) e avendo la stessa impugnato gli estratti di ruolo, senza prospettare che l'agente della riscossione avesse posto in essere in suo danno atti del procedimento della riscossione coattiva avverso i quali ella aveva inteso reagire in funzione recuperatoria del diritto di contestare il merito della pretesa, la proposta impugnazione deve essere dichiarata inammissibile.
3. Stante la novità normativa incidente sulla definizione del giudizio con una pronuncia in rito
(di inammissibilità per difetto di interesse), si ritiene di dovere integralmente compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 3628/2021, dichiara inammissibile il ricorso e compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Catania, 2 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giuseppe Tripi
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