Ordinanza cautelare 30 gennaio 2012
Ordinanza cautelare 27 giugno 2014
Ordinanza presidenziale 28 novembre 2022
Sentenza 11 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 11/05/2023, n. 1536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1536 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/05/2023
N. 01536/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03655/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AN (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3655 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Caldarera, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Massimiliano Jelo in AN, via Vittorio Emanuele Orlando, 26;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Monforte, con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l’annullamento, previa sospensione,
- - quanto al ricorso introduttivo del giudizio:
- dell’ordinanza di sospensione lavori -OMISSIS-, con la quale il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di -OMISSIS-, in esito ad un esposto denuncia del 10.10.2011, ha sospeso con decorrenza immediata i lavori di ristrutturazione della casa di abitazione in località -OMISSIS-, di proprietà della ricorrente sulla base di una presunta esecuzione di lavori in difformità alla concessione edilizia in variante n. 2 del 31.3.2011;
- ove occorra, della nota prot. 14246 del 7.11.2011 con la quale il Responsabile dell’area tecnica, del tutto obliterando quanto rappresentato e dedotto nelle osservazioni prodotte dalla ricorrente prot. n. 13930 del 28.10.2011, ha confermato l’ordinanza di sospensione dei lavori -OMISSIS-;
- ove occorra, del provvedimento prot. n. 14909 del 23.11.2011 con cui il responsabile dell’area Urbanistica e infrastrutturale interrompe il procedimento avviato inerente l’ordinanza di sospensione lavori -OMISSIS-;
- nonché di ogni altro atto connesso o, comunque, consequenziale;
- - quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 4 aprile 2012, per l’annullamento:
- dell’ordinanza -OMISSIS- del Responsabile dell'Area Urbanistica e Infrastrutture, notificata il 10.2.2012, con cui è stato ingiunto alla ricorrente, a norma dell'art. 9 della Legge 47/85 “interventi di ristrutturazione edilizia” il ripristino dello stato dei luoghi, trattandosi di intervento come definito alla lettera d), primo comma dell'art. 31 della Legge n. 457/1978, entro il termine perentorio di giorni novanta dalla data di notifica del presente provvedimento definitivo, previa richiesta del necessario atto autorizzativo;
- nonché, di ogni altro atto connesso o, comunque, consequenziale;
- - quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 27 febbraio 2014, per l’annullamento, previa sospensione:
del provvedimento prot. n. -OMISSIS- di accertamento dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione, notificato il 20.12.2013, con cui il Responsabile dell'Area Urbanistica e Infrastrutturale, con avviso alla ricorrente che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm. e dell’art. 7 della legge n. 47/85 come recepito dall’art. 3 della L.R. n. 37/85, tale accertamento costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione gratuita nei registri immobiliari del bene, dell'area di sedime e di quella pertinenziale individuati negli atti oggetto della predetta ordinanza di demolizione;
- - quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 15 maggio 2014, per l'annullamento previa sospensione:
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- di accertamento inottemperanza all'ordinanza di demolizione, notificato il 13.3.2014, con cui il Responsabile dell'Area Urbanistica e Infrastrutture, accertata la mancata ottemperanza all’ingiunzione a demolire nel termine indicato dall’ordinanza n. 7/2012, ha avvisato che si procederà ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 del DPR n. 380/2001 e ss.mm. e ii. ex art. 9 della L. 47/85, mediante adozione di un successivo provvedimento di demolizione a cura del Comune e a spese dei responsabili dell’abuso;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 17 aprile 2023, svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 7 dicembre 2011 e depositato in data 19 dicembre 2011 la deducente ha rappresentato quanto segue.
In data 18 agosto 2009, con istanza prot. n. 9384, la ricorrente ha chiesto il rilascio di una concessione edilizia volta alla ristrutturazione del proprio immobile ad uso abitazione, in località -OMISSIS-, come da progetto, in esito alla quale il -OMISSIS- ha rilasciato la concessione edilizia n. 12 del 31 agosto 2009, autorizzando l'esecuzione dei lavori.
In conseguenza, dopo aver ottenuto i nulla osta del -OMISSIS-, della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali della Provincia di -OMISSIS- e dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, in data 7 luglio 2010, con nota prot. n. 8226, la ricorrente ha comunicato l’inizio dei lavori in pari data, precisando il nominativo del direttore dei lavori e la denominazione della ditta incaricata dell’esecuzione degli stessi.
Successivamente, la ricorrente, con istanza del 14 gennaio 2011, prot. n. 553, ha richiesto, anche ai sensi della L.R. n. 6/2010, il rilascio di una concessione edilizia in variante al progetto di ristrutturazione edilizia dell’abitazione sita in -OMISSIS- autorizzata con concessione edilizia n. 12/2009, per effetto della quale è stata rilasciata la concessione edilizia n. 2 del 31 marzo 2011 in variante della precedente concessione.
In data 30 settembre 2011, con nota prot. n. 12627, la ricorrente, a seguito della risoluzione del contratto d'appalto con la ditta incaricata dell’esecuzione dei lavori, ha comunicato al Comune la prosecuzione dei lavori con altra impresa nonché l'acquisizione dei nulla osta del Genio Civile e della Soprintendenza sulla concessione edilizia in variante.
In data 11 ottobre 2011, l'Ufficio Tecnico del Comune resistente, a fronte della presentazione di un esposto denuncia di presunte irregolarità della concessione edilizia n. 2/2011 da parte della prima ditta incaricata dell’esecuzione dei lavori, ha eseguito un accertamento dal quale avrebbe rilevato una presunta esecuzione dei lavori in difformità alla predetta concessione, riguardanti in particolare l’omesso mantenimento della parte strutturale in muratura del fabbricato originario mediante demolizione dello stesso.
In esito al predetto accertamento il Comune resistente ha ordinato l’immediata sospensione dei lavori. A fronte di siffatta sospensione, la deducente nonché il progettista e direttore dei lavori hanno presentato all'Ufficio Tecnico del Comune di -OMISSIS- richiesta di revoca della predetta ordinanza, per le ragioni ivi precisate, ed in particolare perché, nell'ambito del progetto di ristrutturazione rientra la demolizione e ricostruzione.
Successivamente, con nota prot. n. 14246 del 7 novembre 2011 il responsabile dell’Area tecnica, obliterando quanto rappresentato e dedotto nella predetta istanza di revoca, ha confermato l'ordinanza di sospensione dei lavori n. -OMISSIS-.
Con il provvedimento prot. n. 14909 del 23 novembre 2011, inoltre, il responsabile dell'Area Urbanistica e Infrastrutturale nel richiedere la presentazione di ulteriori osservazioni, ha interrotto il procedimento avviato il 27 ottobre 2011 prot. n. 13851, nonché il procedimento inerente l'ordinanza di sospensione dei lavori.
1.1. Si è costituito in giudizio il -OMISSIS- chiedendo di rigettare il ricorso, compresa la preliminare domanda di sospensione.
1.2. Con ordinanza 30 gennaio 2012, n. 129 è stata respinta la domanda cautelare proposta con il ricorso introduttivo del giudizio.
1.3. Con il (primo) ricorso per motivi aggiunti, notificato nelle date 4 e 5 aprile 2012 e depositato in data 4 aprile 2012, la deducente ha avversato l’ordinanza -OMISSIS- adottata dal -OMISSIS- con la quale è stato ingiunto alla parte ricorrente il ripristino dello stato dei luoghi entro il termine ivi indicato.
1.4. Il -OMISSIS- ha chiesto il rigetto del proposto ricorso per motivi aggiunti.
1.5. Con il (secondo) ricorso per motivi aggiunti notificato in data 13 febbraio 2014 e depositato in data 27 febbraio 2014 la deducente ha avversato il provvedimento prot. n. 13932 dell’11 dicembre 2013 di accertamento dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione.
1.6. Il -OMISSIS- ha chiesto di dichiarare inammissibile e comunque infondato il secondo ricorso per motivi aggiunti, compresa la preliminare domanda di sospensione.
1.7. Con il (terzo) ricorso per motivi aggiunti notificato in data 13 maggio 2014 e depositato in data 15 maggio 2014, la deducente ha avversato il provvedimento prot. n. 2480 del 3 marzo 2014 di accertamento inottemperanza all'ordinanza di demolizione.
1.8. Il -OMISSIS- ha chiesto di dichiarare parzialmente inammissibile e totalmente rigettare il terzo ricorso per motivi aggiunti, compresa la preliminare domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.
1.9. Con ordinanza 27 giugno 2014, n. 472 è stata respinta la domanda di sospensione proposta con l’ultimo ricorso per motivi aggiunti.
1.10. Con ordinanza 28 novembre 2012, n. 1547 sono stati disposti incombenti istruttori a carico della parte ricorrente e dell’Amministrazione resistente.
Entrambe le parti - ricorrente e resistente - hanno dato esecuzione alla misura istruttoria.
1.11. In vista della celebrazione dell’udienza di discussione la parte ricorrente ha depositato memoria e la parte resistente replica.
1.12. Il Comune resistente ha depositato in data 12 aprile 2023 istanza di passaggio in decisione.
All’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 17 aprile 2023, come da verbale, presente il difensore della parte ricorrente, dopo la discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso introduttivo del giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; invero, con l’atto introduttivo del giudizio sono stati avversati:
- l’ordinanza di sospensione lavori n. -OMISSIS-;
- la nota prot. 14246 del 7 novembre 2011 di conferma dell’ordinanza di sospensione dei lavori n. -OMISSIS-;
- il provvedimento prot. n. 14909 del 23 novembre 2011 di interruzione del procedimento avviato inerente l’ordinanza di sospensione lavori n. -OMISSIS-.
Si tratta di atti - senz’altro i primi due - espressione di un potere di natura interinale, contraddistinti dal carattere della provvisorietà e che risultano superati dall’adozione del provvedimento sanzionatorio definitivo.
Quanto al terzo atto, in sede cautelare è stato evidenziato che “ la nota prot. 14909 del 23.11.2011 dimostra che il procedimento amministrativo è ancora in fase di definizione ” (cfr. ordinanza 30 gennaio 2012, n. 129).
Orbene, è in virtù del provvedimento sanzionatorio definitivo - l’ordinanza con la quale è stato ingiunto alla parte ricorrente il ripristino dello stato dei luoghi (ordinanza avversata con il primo ricorso per motivi aggiunti) - che si è determinata la lesione della sfera giuridica del destinatario con conseguente assorbimento degli atti in precedenza adottati, donde la già evidenziata improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
2. La deducente ha affidato il (primo) ricorso per motivi aggiunti alle seguenti censure: Violazione e falsa applicazione dell’articolo 3 del D.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 8 del Regolamento edilizio del -OMISSIS- - Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/90 – Difetto di motivazione - Violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del D.P.R. 495/92 - Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di legge e per travisamento dei fatti e per perplessità e contraddittorietà della motivazione - Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della L.R. n. 37/1982 - Eccesso di potere per violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi .
Per la deducente, in sintesi, con l’ordinanza n. 7 del 7 febbraio 2012 il Comune resistente ha illegittimamente ritenuto, per un verso, l’esecuzione di lavori in difformità al titolo edilizio in quanto è stato omesso il mantenimento della parte strutturale in muratura del fabbricato originario procedendo di fatto alla demolizione dello stesso e, per altro verso, ed in conseguenza, che, poiché l'immobile è ubicato ad una distanza di metri 11,00 dal ciglio stradale, non rispetterebbe le disposizioni del codice della strada secondo il quale al di fuori del perimetro del centro abitato la distanza da rispettare non può essere inferiore a 20 metri.
Per la ricorrente, infatti, l’ordinanza impugnata non considera che la concessione edilizia in variante riguardando un progetto di ristrutturazione edilizia ricomprende in sé gli interventi di demolizione e ricostruzione: trattandosi di un progetto di ristrutturazione, la demolizione accidentale di una parte di una parete interna non ha influito in alcun modo sulla situazione esistente al momento del rilascio della concessione edilizia, nonché sulla perfetta corrispondenza del titolo con le opere da eseguire, che ricomprendono anche gli interventi di ricostruzione del muro erroneamente demolito (ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e ss. mm.).
Stando così le cose, per la deducente appare evidente l’illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui non considera che la parte di muro del fabbricato originario oggetto di demolizione (peraltro avvenuta a causa di errore commesso dalla stessa ditta appaltatrice che ha poi, a seguito della risoluzione del contratto, presentato l’esposto), sarà fedelmente ricostruita, rientrando, pertanto, esattamente nell'ambito del titolo concessorio rilasciato (all’uopo la parte ricorrente ha richiamato il contenuto delle osservazioni presentate al Comune a seguito dell'ordinanza di sospensione dei lavori e ha evocato alcuni precedenti giurisprudenziali).
Sempre per la deducente, inoltre, il provvedimento impugnato risulta illegittimo per difetto di motivazione.
La parte ricorrente ha argomentato, invero, che non sono state indicate le ragioni del contrasto della effettuata demolizione con il titolo edilizio e delle ragioni in base alle quali la predetta demolizione incida sugli atti autorizzativi rilasciati o in che modo determini una violazione degli strumenti urbanistici.
Per la deducente, inoltre, ove il crollo accidentale di parte del muro non si voglia far rientrare nell'ambito della concessione edilizia già rilasciata, con la conseguente possibilità di procedere alla sua ricostruzione senza alcun ulteriore titolo abilitativo, in ogni caso non sarebbe necessaria la presentazione di istanza di accertamento in conformità in quanto, trattandosi di un intervento che non incide su parametri urbanistici, sulle volumetrie, sulla destinazione d’uso, sulle categorie edilizie, che non altera la sagoma dell’edificio e non viola le prescrizioni contenute nel permesso di costruire, rientra fra gli interventi realizzabili mediante D.I.A. da presentare prima dell'ultimazione dei lavori.
Quindi l’esponente, dopo aver richiamato il contenuto dell’avversata ordinanza (circa l’omesso mantenimento della parte strutturale in muratura del fabbricato originario, la ricadenza dell’immobile al di fuori del perimetro del centro abitato e l’omesso rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 26, comma 2, lett. d), del vigente regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, per la distanza di circa metri 11,00 dal ciglio stradale, in luogo dei metri 20,00 previsti) ha osservato che dal chiaro tenore del cit. art. 26 emerge che la distanza dal confine stradale deve essere rispettato solo per le nuove costruzioni, per le ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e per gli ampliamenti fronteggianti le strade e che, nella fattispecie in esame, l'opera edilizia de qua non rientra in nessuna di queste ipotesi.
Argomenta la parte ricorrente, invero, che l’intervento edilizio de quo non può essere classificato come ricostruzione conseguente a demolizione integrale, e ciò anche ove si consideri l'avvenuto crollo accidentale di parte del muro perimetrale, in quanto, per un verso, trattandosi di una modesta demolizione parziale avvenuta accidentalmente (e che verrà ripristinata) e residuando, comunque, altra parte del fabbricato che non è stata demolita, né verrà demolita, non può considerarsi quale demolizione integrale, e, per altro verso, posto che la proprietà della ricorrente è porzione di un fabbricato unico più ampio, con lo stesso allineamento e la stessa distanza dal ciglio stradale, in ogni caso anche ove la proprietà della ricorrente fosse stata integralmente demolita (e così non è), non può configurarsi comunque demolizione integrale residuando l'altra porzione del fabbricato esistente (all’uopo la parte ricorrente ha richiamato un precedente giurisprudenziale)
D'altra parte, aggiunge il deducente, è lo stesso Comune ad affermare che l'immobile esistente è stato parzialmente mantenuto in tutti agli atti autorizzativi rilasciati, per non incorrere nelle prescrizioni contenute nel sopra riportato codice della strada.
Sotto diverso profilo, conclude la deducente, detto intervento - di ristrutturazione edilizia di un edificio esistente - è ammesso, quand'anche dovesse ritenersi effettuato ad una distanza inferiore di quella prevista, in quanto deve ritenersi assoggettato alla normativa urbanistica sostanziale vigente all'epoca di realizzazione del manufatto oggetto di ripristino e non a quella successiva in vigore all'epoca della richiesta di concessione.
2.1. Il (primo) ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 4 aprile 2012, merita di essere accolto, nei sensi e nei termini in appresso specificati.
2.1.1. Giova premettere che sia l’originaria concessione edilizia n. 12 del 31 agosto 2009 sia la successiva concessione in variante n. 2 del 31 marzo 2011 prevedevano la demolizione di alcune parti del fabbricato mentre altra porzione della struttura non doveva formare oggetto di demolizione (cfr. le relazioni tecniche degli interventi assentiti con i detti titoli edilizi).
Fermo quanto sopra, ben può trovare applicazione nel caso in esame l’orientamento giurisprudenziale secondo cui in presenza di una concessione edilizia avente ad oggetto la parziale demolizione dell’edificio esistente, condizionata, dunque, al mantenimento della parte non demolita, laddove quest’ultima, nel corso dei lavori (e dunque in termini di validità e di efficacia del titolo) venga a mancare per via di un crollo totale o parziale, il Comune non può, solo per questo, ritenere i lavori effettuati come avvenuti sine titulo , perché il fatto è sopravvenuto (cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 16 aprile 2014, n. 185).
2.1.2. Va inoltre osservato che il Comune resistente - dopo aver richiamato l’art. 26, comma 2, lett. d), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e dopo aver precisato che si tratta di immobile posto al di fuori dal centro abitato e in adiacenza a strada carrabile provinciale locale - ha evidenziato che trova applicazione la prescrizione secondo cui nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali le distanze dal confine stradale non possono essere inferiori a 20 metri, mentre nel caso in esame la distanza è di circa 11,00 metri.
La riportata ricostruzione si pone però in contrasto con quanto accertato dallo stesso Comune che ha evidenziato – nell’ambito dello stesso procedimento - la mancata demolizione del muro perimetrale in comune con il fabbricato esistente di proprietà di altro soggetto - cfr. verbale di accertamento dell’11 ottobre 2011 - e - nella nota prot. n. 14246 del 7 novembre 2011 - che “ L'immobile esistente, è stato parzialmente mantenuto in tutti gli atti autorizzativi rilasciati, per non incorrere nelle prescrizioni contenute nel sopra riportato codice della strada ” (fra le quali il citato art. 26).
Emerge dagli atti, dunque, che il Comune resistente ha escluso la ricorrenza di una fattispecie di “ ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali ”, con conseguente illegittimità dell’ordinanza avversata in parte qua , posto che, in disparte ogni altra considerazione derivante, in via riflessa, dall’accoglimento della superiore censura (cfr. supra , punto 2.1.1. in Diritto), si coglie pienamente la sussistenza del vizio di contraddittorietà, espressione patologica della mancata applicazione del principio di coerenza dell'attività amministrativa (arg. ex T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 3 marzo 2022, n. 2541).
Le considerazioni appena svolte conducono, pertanto, alla conclusione secondo cui l'Amministrazione comunale resistente sia incorsa nel caso di specie nel vizio sintomatico dell'eccesso di potere dell'irragionevolezza, sub specie della denunciata contraddittorietà del suo agire.
3. Deve essere dichiarato improcedibile il (secondo) ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 27 febbraio 2014, con il quale è stato avversato il provvedimento prot. n. 13932 dell'11 dicembre 2013 di accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione.
Invero, con successivo provvedimento prot. n. 2480 del 3 marzo 2014 - impugnato con il (terzo) ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 15 maggio 2014 - è stato espressamente disposto che “ Il presente sostituisce l’atto prot. n. -OMISSIS- ”.
La superiore circostanza è ben evidenziata dalla parte resistente (cfr. pagg. 18-19 della memoria depositata in data 5 marzo 2014).
Orbene, per consolidato orientamento interpretativo, la sopravvenuta adozione da parte dell'Amministrazione resistente di un nuovo provvedimento, che si sostituisce integralmente all'atto impugnato e che detta una nuova disciplina del rapporto amministrativo controverso, impone la declaratoria d'improcedibilità.
In conclusione, non essendo più esistente nel mondo giuridico l’avversato provvedimento prot. n. 13932 dell'11 dicembre 2013 - in quanto sostituito dal successivo provvedimento prot. n. 2480 del 3 marzo 2014 - il secondo ricorso per motivi aggiunti deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
4. Deve essere accolto il (terzo) ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 15 maggio 2014, risultando fondato e assorbente il vizio di illegittimità derivata e/o conseguenziale: infatti, l'annullamento dell'ordine di ripristino non può che comportare l'illegittimità della successiva determinazione assunta a seguito della mancata ottemperanza all'ingiunzione intimata nell’avversata ordinanza n. -OMISSIS-
5. In conclusione, per tutte le ragioni evidenziate: il ricorso introduttivo del giudizio deve essere dichiarato improcedibile; il primo ricorso per motivi aggiunti deve essere accolto, con conseguente annullamento dell’impugnata ordinanza -OMISSIS-; il secondo ricorso per motivi aggiunti deve essere dichiarato improcedibile; il terzo ricorso per motivi aggiunti deve essere accolto con conseguente annullamento dell’impugnato provvedimento prot. n. 2480 del 3 marzo 2014.
6. La natura interpretativa e la complessità della vicenda contenziosa giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti, fatto salvo l’obbligo di rimborso delle somme effettivamente versate dalla parte ricorrente a titolo di contributo unificato, obbligo posto a carico del Comune resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di AN (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così provvede:
- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo del giudizio;
- accoglie il (primo) ricorso per motivi aggiunti depositato in data 4 aprile 2012, e per l’effetto annulla l’impugnata ordinanza -OMISSIS-;
- dichiara improcedibile il (secondo) ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 27 febbraio 2014;
- accoglie il (terzo) ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 15 maggio 2014, e per l’effetto annulla l’impugnato provvedimento prot. n. 2480 del 3 marzo 2014.
Spese di giudizio compensate, salvo il rimborso delle somme effettivamente versate dalla parte ricorrente a titolo di contributo unificato posto a carico del Comune resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e le persone menzionate.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2023, svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4 bis , cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), con l'intervento dei magistrati:
Giacinta Serlenga, Presidente
Francesco Elefante, Consigliere
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Giuseppe Antonio Dato | Giacinta Serlenga |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.