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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 18/07/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 1916/2023
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice
Dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento iscritto al n. 1916 dell'anno 2023 del Ruolo generale degli
Affari civili contenziosi, instaurato da:
, nata a [...] il [...], C.F. con Parte_1 C.F._1
l'avv. Camilla Chini;
ricorrente contro
, nato in [...] il [...], C.F. con Controparte_1 C.F._2
l'avv. Marianna Scrinzi e Elena Gabrielli;
resistente
con l'intervento dell'avv. INGRID FRIZ GIULIANI, n.q. di tutrice dei minori e Per_1
; Per_2
e con l'intervento di , C.F. , nata a [...] il 22 CP_2 C.F._3 giugno 1965, con l'avv. Dallo Dorigo;
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
all'udienza del 13 giugno 2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti chiedevano, ai sensi dell'articolo 473 bis. 22 c.p.c., l'emissione della pronuncia parziale di divorzio.
1 FATTO E DIRITTO
La ricorrente ha adito questo Tribunale con ricorso depositato in data 14/7/2023, Parte_1 chiedendo pronunciarsi la separazione personale dal marito , con il quale Controparte_1 aveva contratto matrimonio in data 16/9/2017 presso il Comune di CE IS e dal quale erano nati i due figli nato l'[...], e , nato il [...]. A sostegno della Per_1 Per_2 domanda, la ricorrente ha esposto che il matrimonio era entrato in crisi per le condotte violente e maltrattanti del marito, anche in presenza dei figli, da lei denunciato e poi sottoposto a misura cautelare personale di allontanamento dalla casa familiare. La ricorrente ha chiesto, altresì,
l'affido esclusivo dei figli e l'assunzione di provvedimenti di contenuto economico, con assegno anche per sé. Ha inoltro chiesto pronunciarsi la sentenza di scioglimento del matrimonio, al maturarsi delle condizioni, con domanda di assegno divorzile in proprio favore.
Costituitosi in giudizio, il convenuto non si è opposto alla separazione.
Il Giudice istruttore, in sede di prima udienza, ha emesso i provvedimenti ex art. 473-bis.22, poi modificati in forza di decreto del Tribunale per i minorenni che ha disposto la collocazione dei minori presso pubblica struttura residenziale, in separato procedimento poi riunito al presente;
nella fase istruttoria la ricorrente ha rinunciato alla prova testimoniale che era stata ammessa e chiesto la pronuncia di separazione con rimessione della causa in istruttoria per il prosieguo.
Con sentenza n. 407/2024, pubblicata il 05/04/2024, divenuta irrevocabile, questo Tribunale ha pronunciato sentenza parziale sullo status, pronunciando la separazione personale dei coniugi e rimettendo la causa al Giudice istruttore per il prosieguo.
Hanno fatto seguito, quindi, alcune udienze di aggiornamento in linea con il percorso di monitoraggio da parte del Servizio sociale competente e, con atto depositato in data 26/11/2024
è intervenuta madre della ricorrente, chiedendo il collocamento dei minori CP_2 presso di lei. In particolare, la predetta ha rappresentato di essersi di fatto sempre occupata dei nipoti stante la grave situazione familiare della ricorrente, che aveva intrapreso una nuova relazione, anche questa caratterizzata da violenza domestica.
Il Giudice, quindi, con provvedimento del 05/12/2025, reso all'esito dell'udienza del
03/12/2024, ha dato mandato al Servizio di verificare le condizioni abitative e di vita di CP_2
e l'idoneità della stessa di rendersi affidataria dei nipoti e, in accordo con l'
[...] CP_3
l'opportunità di disporre la collocazione abitativa dei minori presso la nonna materna, rinviando all'udienza del 28 maggio 2025 per l'esame delle risultanze, poi rinviata all'udienza di trattazione scritta del 13 giugno 2025.
Le parti hanno depositato le note sostitutive d'udienza, prendendo posizione sulla relazione depositata dal Servizio sociale in data 27/05/2025. In particolare, poi, le parti ricorrente e
2 resistente hanno congiuntamente chiesto la pronuncia parziale sul divorzio. Il Giudice, quindi, ha rimesso la causa al Collegio.
***
In primo luogo, ritiene il Collegio di doversi pronunciare sulla domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, che va senz'altro accolta, essendo trascorso il tempo previsto dalla legge dalla data della comparizione personale dei coniugi dinanzi al Tribunale di Trento nell'ambito del giudizio di separazione, avvenuta in data 17 gennaio 2024, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione di vita materiale e spirituale, come può facilmente desumersi dal contenuto degli atti delle parti e dal fallimento del tentativo di conciliazione. Risulta, infatti, che ha intrapreso Parte_1 una nuova relazione ed attualmente risiede presso apposita struttura di accoglienza.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione della communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
I coniugi risultano, inoltre, essersi separati con sentenza parziale del n. 407/2024, pubblicata il
05/04/2024, divenuta irrevocabile.
Va, dunque, emessa sentenza parziale di divorzio, con rimessione delle parti dinanzi al Giudice delegato per l'espletamento di ogni ulteriore accertamento necessario per la definizione del giudizio.
In secondo luogo, il Collegio ritiene di doversi pronunciare in punto di affidamento extrafamiliare dei minori, così come proposto dal Servizio sociale officiato (cfr. relazione depositata il 27/05/2025), rispetto al quale si deve dichiarare l'incompetenza funzionale del
Tribunale ordinario, per essere competente il Tribunale per i minorenni di Trento.
Osserva, infatti, il Collegio che l'art. 38, co. 3 disp. att. c.c. dispone che “Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria”. In materia di affidamento etero familiare,
l'art. 4, co. 1 L. 184/1983 dispone che l'affidamento familiare è disposto dal Servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente in via esclusiva la responsabilità genitoriale, ovvero dal tutore. Il successivo comma secondo, poi, espressamente stabilisce la competenza del Tribunale per i Minorenni (“Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni”).
La norma, quindi, espressamente prevede la necessità di una pronuncia da parte dell'Autorità giudiziaria – in particolare del T.M. – in caso di contrasto tra i genitori esercenti la responsabilità genitoriale o il tutore e il servizio.
Orbene, nel caso di specie, si osserva che allo stato non sia configurabile un vero e proprio contrasto tra il tutore (che nelle note di trattazione scritta si è detto favorevole alla proposta
3 avanzata dal Servizio sociale) ed il Servizio stesso. Invero, il dissenso all'affidamento etero familiare proviene dai genitori, tuttavia allo stato sospesi dall'esercizio della responsabilità genitoriale.
In ogni caso, in ragione del combinato disposto degli artt. 38 disp. att. c.c. e 4 L. 184/1983, si ritiene che la materia dell'affidamento etero familiare sia di competenza funzionale del
Tribunale per i Minorenni, sicché nulla può essere in questa sede disposto sul punto e – stante già l'attuale collocazione dei minori in ambiente etero familiare – in punto di affidamento dei figli minori, di loro collocazione e di regime di visita con i genitori non collocatari.
Deve disporsi la trasmissione d'ufficio degli atti al Tribunale per i Minorenni di Trento, in applicazione dell'art. 38 disp. att. c.c., dinanzi al quale il procedimento deve proseguire (da ritenersi applicabile al caso di specie, stante l'urgenza e l'esigenza di tutela del superiore interesse dei minori).
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudiziali tra le parti va, inoltre, riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto presso il Comune di
CE IS (TN) il 16/09/2017 da nata a Trento in [...] Parte_1
30/05/1997, e da , nato in [...] il [...], trascritto nei registri Controparte_1 dello stato civile del predetto comune;
2) dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369;
3) dichiara l'incompetenza funzionale del Tribunale Ordinario in materia di affido etero familiare per essere funzionalmente competente il Tribunale per i Minorenni di Trento, disponendo la trasmissione di copia degli atti a cura della Cancelleria;
4) rimette il fascicolo al Giudice relatore per quanto di competenza con riguardo alle ulteriori domande versate in atti.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 15 luglio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Niccolò Cogliati Dezza Laura Di Bernardi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 1916/2023
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice
Dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento iscritto al n. 1916 dell'anno 2023 del Ruolo generale degli
Affari civili contenziosi, instaurato da:
, nata a [...] il [...], C.F. con Parte_1 C.F._1
l'avv. Camilla Chini;
ricorrente contro
, nato in [...] il [...], C.F. con Controparte_1 C.F._2
l'avv. Marianna Scrinzi e Elena Gabrielli;
resistente
con l'intervento dell'avv. INGRID FRIZ GIULIANI, n.q. di tutrice dei minori e Per_1
; Per_2
e con l'intervento di , C.F. , nata a [...] il 22 CP_2 C.F._3 giugno 1965, con l'avv. Dallo Dorigo;
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
all'udienza del 13 giugno 2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti chiedevano, ai sensi dell'articolo 473 bis. 22 c.p.c., l'emissione della pronuncia parziale di divorzio.
1 FATTO E DIRITTO
La ricorrente ha adito questo Tribunale con ricorso depositato in data 14/7/2023, Parte_1 chiedendo pronunciarsi la separazione personale dal marito , con il quale Controparte_1 aveva contratto matrimonio in data 16/9/2017 presso il Comune di CE IS e dal quale erano nati i due figli nato l'[...], e , nato il [...]. A sostegno della Per_1 Per_2 domanda, la ricorrente ha esposto che il matrimonio era entrato in crisi per le condotte violente e maltrattanti del marito, anche in presenza dei figli, da lei denunciato e poi sottoposto a misura cautelare personale di allontanamento dalla casa familiare. La ricorrente ha chiesto, altresì,
l'affido esclusivo dei figli e l'assunzione di provvedimenti di contenuto economico, con assegno anche per sé. Ha inoltro chiesto pronunciarsi la sentenza di scioglimento del matrimonio, al maturarsi delle condizioni, con domanda di assegno divorzile in proprio favore.
Costituitosi in giudizio, il convenuto non si è opposto alla separazione.
Il Giudice istruttore, in sede di prima udienza, ha emesso i provvedimenti ex art. 473-bis.22, poi modificati in forza di decreto del Tribunale per i minorenni che ha disposto la collocazione dei minori presso pubblica struttura residenziale, in separato procedimento poi riunito al presente;
nella fase istruttoria la ricorrente ha rinunciato alla prova testimoniale che era stata ammessa e chiesto la pronuncia di separazione con rimessione della causa in istruttoria per il prosieguo.
Con sentenza n. 407/2024, pubblicata il 05/04/2024, divenuta irrevocabile, questo Tribunale ha pronunciato sentenza parziale sullo status, pronunciando la separazione personale dei coniugi e rimettendo la causa al Giudice istruttore per il prosieguo.
Hanno fatto seguito, quindi, alcune udienze di aggiornamento in linea con il percorso di monitoraggio da parte del Servizio sociale competente e, con atto depositato in data 26/11/2024
è intervenuta madre della ricorrente, chiedendo il collocamento dei minori CP_2 presso di lei. In particolare, la predetta ha rappresentato di essersi di fatto sempre occupata dei nipoti stante la grave situazione familiare della ricorrente, che aveva intrapreso una nuova relazione, anche questa caratterizzata da violenza domestica.
Il Giudice, quindi, con provvedimento del 05/12/2025, reso all'esito dell'udienza del
03/12/2024, ha dato mandato al Servizio di verificare le condizioni abitative e di vita di CP_2
e l'idoneità della stessa di rendersi affidataria dei nipoti e, in accordo con l'
[...] CP_3
l'opportunità di disporre la collocazione abitativa dei minori presso la nonna materna, rinviando all'udienza del 28 maggio 2025 per l'esame delle risultanze, poi rinviata all'udienza di trattazione scritta del 13 giugno 2025.
Le parti hanno depositato le note sostitutive d'udienza, prendendo posizione sulla relazione depositata dal Servizio sociale in data 27/05/2025. In particolare, poi, le parti ricorrente e
2 resistente hanno congiuntamente chiesto la pronuncia parziale sul divorzio. Il Giudice, quindi, ha rimesso la causa al Collegio.
***
In primo luogo, ritiene il Collegio di doversi pronunciare sulla domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, che va senz'altro accolta, essendo trascorso il tempo previsto dalla legge dalla data della comparizione personale dei coniugi dinanzi al Tribunale di Trento nell'ambito del giudizio di separazione, avvenuta in data 17 gennaio 2024, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione di vita materiale e spirituale, come può facilmente desumersi dal contenuto degli atti delle parti e dal fallimento del tentativo di conciliazione. Risulta, infatti, che ha intrapreso Parte_1 una nuova relazione ed attualmente risiede presso apposita struttura di accoglienza.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione della communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
I coniugi risultano, inoltre, essersi separati con sentenza parziale del n. 407/2024, pubblicata il
05/04/2024, divenuta irrevocabile.
Va, dunque, emessa sentenza parziale di divorzio, con rimessione delle parti dinanzi al Giudice delegato per l'espletamento di ogni ulteriore accertamento necessario per la definizione del giudizio.
In secondo luogo, il Collegio ritiene di doversi pronunciare in punto di affidamento extrafamiliare dei minori, così come proposto dal Servizio sociale officiato (cfr. relazione depositata il 27/05/2025), rispetto al quale si deve dichiarare l'incompetenza funzionale del
Tribunale ordinario, per essere competente il Tribunale per i minorenni di Trento.
Osserva, infatti, il Collegio che l'art. 38, co. 3 disp. att. c.c. dispone che “Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria”. In materia di affidamento etero familiare,
l'art. 4, co. 1 L. 184/1983 dispone che l'affidamento familiare è disposto dal Servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente in via esclusiva la responsabilità genitoriale, ovvero dal tutore. Il successivo comma secondo, poi, espressamente stabilisce la competenza del Tribunale per i Minorenni (“Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni”).
La norma, quindi, espressamente prevede la necessità di una pronuncia da parte dell'Autorità giudiziaria – in particolare del T.M. – in caso di contrasto tra i genitori esercenti la responsabilità genitoriale o il tutore e il servizio.
Orbene, nel caso di specie, si osserva che allo stato non sia configurabile un vero e proprio contrasto tra il tutore (che nelle note di trattazione scritta si è detto favorevole alla proposta
3 avanzata dal Servizio sociale) ed il Servizio stesso. Invero, il dissenso all'affidamento etero familiare proviene dai genitori, tuttavia allo stato sospesi dall'esercizio della responsabilità genitoriale.
In ogni caso, in ragione del combinato disposto degli artt. 38 disp. att. c.c. e 4 L. 184/1983, si ritiene che la materia dell'affidamento etero familiare sia di competenza funzionale del
Tribunale per i Minorenni, sicché nulla può essere in questa sede disposto sul punto e – stante già l'attuale collocazione dei minori in ambiente etero familiare – in punto di affidamento dei figli minori, di loro collocazione e di regime di visita con i genitori non collocatari.
Deve disporsi la trasmissione d'ufficio degli atti al Tribunale per i Minorenni di Trento, in applicazione dell'art. 38 disp. att. c.c., dinanzi al quale il procedimento deve proseguire (da ritenersi applicabile al caso di specie, stante l'urgenza e l'esigenza di tutela del superiore interesse dei minori).
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudiziali tra le parti va, inoltre, riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto presso il Comune di
CE IS (TN) il 16/09/2017 da nata a Trento in [...] Parte_1
30/05/1997, e da , nato in [...] il [...], trascritto nei registri Controparte_1 dello stato civile del predetto comune;
2) dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369;
3) dichiara l'incompetenza funzionale del Tribunale Ordinario in materia di affido etero familiare per essere funzionalmente competente il Tribunale per i Minorenni di Trento, disponendo la trasmissione di copia degli atti a cura della Cancelleria;
4) rimette il fascicolo al Giudice relatore per quanto di competenza con riguardo alle ulteriori domande versate in atti.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 15 luglio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Niccolò Cogliati Dezza Laura Di Bernardi
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