Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/04/2025, n. 1522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1522 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2613/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD II SEZIONE CIVILE
nella persona della dott. ssa Matilde Boccia ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 27.3.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2613/2024 promossa a seguito di ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e pendente tra:
, nato in [...] il [...], residente in Parte_1
NO (NA) alla via Vittorio Alfieri n. 12, c.f. , , C.F._1 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dall'AVV. PIERLORENZO CATALANO (c.f.
), dall'AVV. MICHELE FRANCESCO C.F._2
SORRENTINO (c.f. ), e dall'AVV. FILIPPO C.F._3
CASTALDO (codice fiscale ) e presso i quali gli istanti C.F._4 sono elettivamente domiciliati in Caivano (NA) alla Via Luigi Settembrini n. 89 (c/o Studio Associati Maior) Ricorrente CONTRO
, in persona del Controparte_1
Direttore Generale, legale rappresentante p.t., Dott. , rapp.ta e Controparte_2 difesa dall'Avv. Maria Dulvi Corcione (Cf Pec: C.F._5
, in virtù di mandato in calce al Email_1 ricorso notificato, tutti elett.te domiciliati in Frattamaggiore (NA) alla Via M. Lupoli n° 27, presso la sede dell'Ente. Resistente
**** FATTO
1.Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 27.3.2024, il ricorrente conveniva in giudizio innanzi l'intestato Tribunale Parte_1
l' censurando l'operato dei sanitari del P.O. San GI di CP_3
IU (NA) relativamente alla mala gestio del trattamento sanitario
A sostegno della pretesa risarcitoria, l'istante rappresentava che: “- in data 19/12/2021 riportò, a causa di una accidentale caduta, un trauma da Parte_1 incidente sportivo alla mano destra; si recò, quindi, presso il P.O. San GI di Con IU NA 2 Nord per le cure del caso manifestando chiari segni clinici esterni di lacerazione capsulo legamentosa (vistoso ematoma) in sede tenar dx;
quivi venne sottoposto ad esame obiettivo generale e RX (All.1 e 2); la radiografia non evidenziò “definite lesioni osteotraumatiche recenti rx–percepibili a carico dei segmenti scheletrici esaminati”; ci si limitò, dunque, nonostante il vistoso ematoma a dimettere il paziente con blanda terapia e suggerendogli solo “al persistere della sintomatologia dolorosa” nuova
“rivalutazione strumentale”; non vi fu alcuna visita ortopedica specialistica, non fu eseguita RX comparativa né furono espletati ulteriori approfondimenti del caso;
neppure vi fu riduzione della lussazione né tantomeno confezionamento di tutore e/o stecca di Zimmer;
persistendo il dolore, il paziente – in data 03/01/2022 – eseguì ulteriore RX presso il centro diagnostico e polispecialistico di “Raggi X” sito in Marano di Napoli (NA); il referto di RX, questa volta, obiettivò “lieve sublussazione mediale della articolazione metacarpo falangea del I dito (postumi traumatici?). Utile consulenza specialistica per conferma” (All.3); in data 12/01/2022 il si sottopose a visita ortopedica presso la Casa di Cura Villa dei Fiori Parte_1 da cui si evinse “esiti traumatici al I dito mano dx con sublussazione MCF” (All.4); in data 21/01/2022 il paziente si sottopose, sempre presso la medesima Casa di Cura Villa dei Fiori, a nuovo controllo ortopedico da cui si evinse ancora “sublussazione dolorosa della I MF mano dx - trauma di circa 1 mese fa (All.5); del che si illustrarono al paziente le opzioni terapeutiche e gli fu prescritto “tutore per immobilizzazione del pollice (per rizoartrosi) indossato sempre sotto sforzo. FKT: PR 5 d.001 due pacchetti. A controllo tra due mesi circa sc».
In relazione ai fatti sopra esposti, il ricorrente esponeva altresì di aver depositato presso il Tribunale di Napoli Nord in data 13.10.2022 ed assegnato alla II Sez. Civ., ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.pc. iscritto al n. rg al R.G. N. 10447/2022 al fine di ottenere la nomina di un collegio di CC.TT.UU. che, previo esperimento del tentativo di conciliazione, accertasse il nesso di causa tra la mancata prescrizione di rx comparativa e funzionale di mano, l'omessa esecuzione di ecografia selettiva a conferma della sublussazione clinicamente in algo-disfunzione, la mancata esecuzione di consulenza ortopedica, la non effettuazione di manovra riduttiva, la mancata immobilizzazione precoce del pollice dx, la mancata prescrizione di tutore per immobilizzazione del pollice, l'omesso confezionamento di classica immobilizzazione, anche provvisoria di prima istanza, in stecca di Zimmer opportunamente poi sostituibile da tutore idoneo al caso, la mancata adozione delle buone pratiche medico chirurgiche finalizzate alla prevenzione di complicanze articolari (tutte omissioni relative al ricovero del 19/12/2021 Cont presso il P.O. San GI di IU NA 2 Nord) e il danno biologico patito dal ricorrente oltre che il danno da riduzione della capacità lavorativa, censurando l'operato dei sanitari del P.O. San GI di IU (NA) che, secondo la sua prospettazione, fu connotato da colpa consistita in negligenza, imprudenza, ed imperizia determinante la causa della
“anchilosi e rigidità del pollice in mano dominante” e conseguente “quadro tipico di algodisfunzione articolare metacarpo falangea per esiti in pseudo rigidità in flessione del 1° raggio a dx con dolore pressorio di media entità in sede articolare metacarpo - falangea del 1° raggio a dx” a cui è secondariamente connesso il danno estetico derivante dalla “asimmetria dismorfico–volumetrica e topografica dell'eminenza tenar in comparativa morfologica della faccia palmare”. Attribuendo alla responsabilità dei sanitari dell' che ebbero in Parte_2 cura il paziente delle conseguenze negative ed invalidanti conseguenze di una prevedibile ed evitabile algodisfunzione articolare metacarpo falangea per esiti in pseudo rigidità in flessione del 1° raggio a dx, citava l'ente convenuto al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni : “accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale o, in subordine, extracontrattuale, dell' in p.l.r.p.t., nella Parte_2 causazione dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, arrecati al sig.
durante e in occasione del ricovero del 19/12/2021 presso il P.O. San Parte_1
GI di IU;
per l'effetto condannare la medesima Pt_2 Pt_2 Parte_2 al risarcimento dei danni tutti, di natura patrimoniale e non patrimoniale, a titolo di
[...] danno biologico e danno da riduzione della capacità lavorativa, come specificati in parte motiva, in favore del danneggiato, oltre che condannarlo ex art. 96 c.p.c. per le ragioni ut supras esplicitate, il tutto negli importi ritenuti di giustizia, calcolati come da Tabelle di Milano ultima ed., oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge;
condannare, altresì, la medesima convenuta al rimborso delle spese sostenute per un totale complessivo pari ad euro 1.150,00 con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari per:
1. l'accertamento tecnico preventivo (259,00 euro di contributo unificato + 27,00 euro di marca da bollo);
2. l'acconto ai CTU pari ad euro 600,00 (pari a 300,00 euro per ciascuno dei 2 componenti del Collegio, non essendo stato ancora corrisposto il saldo ai periti che si chiede di porsi definitivamente a carico di controparte); il presente giudizio (237,00 euro di contributo unificato + 27,00 euro di marca da bollo); condannare la controparte al pagamento dei compensi professionali e delle spese generali, nonché accessori di legge, sia per il presente giudizio che per il procedimento di accertamento tecnico preventivo, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori “.
Si costituiva ritualmente l' l contestando tutto quanto ex CP_3 adverso dedotto. All'uopo eccepiva, in merito alla prospettazione dei fatti attorea, non sussistere profili di responsabilità addebitabili in via diretta ai sanitari intervenuti nella cura dell'istante. Invero, dalla documentazione in atti Cont deduceva l' convenuta si evinceva che il Sig. a seguito di caduta Pt_1 accidentale, riporto' un trauma alla mano dx, e pertanto si recava presso il P.O.
“San GI” di IU in Campania (NA) dove venne sottoposto a visita generale ed esame radiografico. La radiografia mano destra mostrava: “non evidenza di definite lesioni osteotraumatiche recenti rx-percepibili a carico dei segmenti scheletrici esaminati. Al persistere della sintomatologia dolorosa, utile rivalutazione strumentale”. Veniva dimesso alle ore 23,46 con diagnosi di distorsione e distrazione di dito non specificato della mano. Veniva prescritta terapia farmacologica, riposo funzionale con divieto assoluto di carico e a persistenza della sintomatologia dolorosa veniva consigliata consulenza ortopedica. Dopo circa 16 giorni (03/01/2022) il paziente eseguiva un'ulteriore RX presso un centro diagnostico di Marano di che mostrava una lieve sublussazione CP_1 mediale della articolazione metacarpo falangea del I dito (postumi traumatici). Pertanto, si sottoponeva a due visite ortopediche 12/01/22 e 21/01/2022. La prima si limitava ad una prescrizione farmacologica, la seconda ad una prescrizione di tutore per immobilizzazione del pollice (per rizoartrosi) indossato sempre sotto sforzo con FKT e un controllo a due mesi circa sc. Dalla disamina del percorso clinico, vi è un esame radiografico eseguito in Pronto Soccorso negativo per lesioni in atto, ed un lasso temporale di silenzio certificativo di circa 16 giorni, in cui il paziente non effettua alcun controllo, nonostante i sanitari avessero consigliato una consulenza ortopedica alla persistenza del dolore. Pertanto dall'esame critico del percorso di cure, il comportamento dei sanitari di IU non fu causa o concausa del danno lamentato in quanto la dimissione era coerente con l'assenza di criticità (segni clinici e strumentali di una sublussazione) della condizione riscontrata nell'occasione e con i protocolli ordinariamente osservati e praticati. Difatti i CCTTUU concludono per la presenza di una responsabilità professionale per negligenza dei sanitari dell'ospedale di IU che “non attuarono quanto previsto dalle norme di buona condotta medica, in quanto lo specialista consultato non prescriveva ulteriori accertamenti né tantomeno provvedeva ad effettuare opportune manovre di immobilizzazione con splint ed ulteriori controlli clinici e strumentali. Ciò ha comportato l'instaurarsi di esiti a distanza quali instabilità dell'articolazione metacarpo- falangea del I dito della mano destra”. Ma su queste basi riconoscono, a dire il vero, in maniera alquanto “criptica” un danno iatrogeno del 2%. Nel caso in questione, a seguito del primo accesso presso l'ospedale di IU, venne praticato un esame radiografico della mano refertato come negativo e consigliata terapia medica ed una consulenza specialistica in caso di persistenza del dolore. A seguito di una radiografia eseguita autonomamente dal ricorrente dopo circa due settimane, venne riscontrata un'asimmetria dell'articolazione, segno indiretto radiografico di lesione del LCU, e quindi di instabilità, espressione del fatto che tale legamento non in grado di assolvere staticamente e dinamicamente alla funzione di stabilità sul piano frontale del compartimento mediale dell'articolazione metacarpo falangea. Ne deriva che, essendosi la lesione legamentosa prodotta a seguito della caduta e quindi indipendentemente dall'operato dei sanitari, anche una più precoce diagnosi ed una eventuale manovra eseguita in urgenza non sarebbe stata in grado di ripristinare la. corretta posizione articolare. Pertanto, gli esiti , secondo la prospettazione dell'ente sanitario convenuto, non sarebbero stati diversi da quelli oggi evidenziati;
ovvero il non aver immobilizzato in urgenza il dito del periziando, né aver eseguito una ipotetica manovra riduttiva non può in alcun modo aver comportato l'instaurarsi dei postumi oggettivabili attualmente, ma, questi ultimi sono ascrivibili alle complicanze stesse della lesività iniziale (lesione legamentosa del LCU in trauma distorsivo della MF I raggio mano destra), conseguendone la totale assenza nella fattispecie de qua di un danno iatrogeno. Venendo in ogni modo alla valutazione del danno biologico prospettato (2%) va considerato che deve essere considerato il cosiddetto “danno differenziale”. Nel merito, per il si discute di un peggioramento rispetto alla Pt_1 menomazione che sarebbe comunque residuata anche dopo un trattamento sanitario eseguito in maniera ottimale e che naturalmente avrebbe migliorato, ma non emendato il danno legato alla lesività iniziale. Nel Lisovyy si discute di una concausa di menomazione e quindi il danno biologico patito da un soggetto portatore di postumi preesistenti all'errato trattamento medico e tale danno consisterà nella differenza pari allo scarto tra le conseguenze complessivamente presentate ed i più lievi postumi teoricamente riconducibili alla condizione trattata in maniera tempestiva e secondo la buona pratica medica. Fermo quanto sopra dedotto, allo stato non vi sono elementi, che con elevata probabilità logica, possano portare a ritenere che lo stato funzionale del paziente sia causalmente riferibile ad un errore tecnico dei sanitari Cont coinvolti. Pertanto, l' convenuta chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni : “in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità, l'improponibilità e l'infondatezza del ricorso proposto dal Sig. 2) - nel merito rigettare la domanda Pt_1 Con proposta dall'istante nei confronti della comparente perché infondata in fatto e in diritto;
Il tutto con condanna in ogni caso del ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite ex D.M. n. 55/2014”. All'udienza del 23.9.2024, ritenuto ritualmente instaurato il contraddittorio processuale tra le parti e ritenuta al controversia matura per la decisione, è stata rinviata ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c. per la decisione all'udienza del 27.3.2025, svoltasi mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in vista della quale le parti processuali hanno depositato note di trattazione scritta in cui hanno rassegnato le rispettive conclusioni.
DIRITTO
2.Ciò premesso, la domanda nel merito è fondata nei limiti di quanto in appresso indicato e va accolta per quanto di ragione. Il vero nodo centrale della controversia concerne, indubbiamente, la verifica della sussistenza o meno della commissione di errori e/o omissioni da parte dei sanitari del P.O. “San GI” di IU in Campania in occasione della presa in carico sanitaria nei confronti del ricorrente e della sussistenza del nesso di causalità tra la diagnosi e le cure espletate ed il successivo presentarsi della sintomatologia flogistico-dolorosa in capo al ricorrente con l'eventuale condotta colposa dei sanitari che lo ebbero in cura. Per incidens, mette conto evidenziare la valida acquisizione e la piena utilizzabilità degli esiti degli accertamenti peritali condotti dagli ausiliari nell'ambito del procedimento ex art 696 bis c.p.c., recante R.G. N. 10447/2022, prestando adesione al recente ma granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità espressasi alla riguardo (cfr. Cassazione civile sez. III, n.8496/2023” secondo cui “Per contro, deve affermarsi che la relazione conclusiva dell'accertamento tecnico preventivo espletato ante causam è un documento che può essere validamente prodotto nel successivo giudizio di merito ed è liberamente valutabile dal giudice, che può trarne elementi di prova, anche se ad esso partecipino soggetti che non sono stati presenti nel procedimento di accertamento preventivo. Pur essendo privo di ogni efficacia di prova privilegiata nel successivo giudizio di merito, esso costituisce comunque un documento pienamente utilizzabile dal giudice come elemento di prova nei confronti di tutte le parti del giudizio di merito. Esso entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio, è quindi liberamente apprezzabile dal giudice ed utilizzabile per fondarvi il proprio convincimento nei confronti di tutte le parti del giudizio, anche di quelle che non ebbero a partecipare all'accertamento tecnico (Cass. n. 18567 del 2018). Ciò in quanto nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice, la decisione può fondarsi anche su prove non espressamente previste dal codice di rito, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo (v. in tal senso Cass. n. 13229 del 2015). In particolare, la relazione conclusiva dell'ATP al quale una delle parti non abbia partecipato, che sia stata ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, può essere valutata dal giudice come prova atipica, e quindi idonea a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, adeguatamente motivato (v. Cass. n. 25162 del 2020, sulla possibilità di valorizzare e porre a base del convincimento del giudice, come prova atipica anche la parte della consulenza d'ufficio eccedente i limiti del mandato, ma non sostanzialmente estranea all'oggetto dell'indagine in funzione della quale è stata disposta)”.
Ciò posto, in proposito, questa giudicante ritiene di condividere le valutazioni espresse dal collegio peritale per la idoneità e completezza degli accertamenti eseguiti, la coerenza logica e correttezza scientifica delle valutazioni ivi espresse e la congruenza delle stesse con gli atti di causa e la documentazione medica ed ospedaliera prodotta dal ricorrente.
Dalla relazione tecnica a firma dei dottori e dott. CP_4 Persona_1
, in ragione delle rispettive competenze specialistiche, emerge la condotta
[...] colposa dei medici. Detta colpa risulta sostanziarsi nella condotta dei sanitari del P. O. “S. GI” di IU in Campania i quali assunsero una erronea gestione del quadro clinico del paziente, praticando presso il P.S. un trattamento incongruo e negligente. Ed invero, recependo le conclusioni medico-legali rassegnate dagli ausiliari del giudicante, che si apprezzano per l'esaustività delle considerazioni medico- scientifiche, mette conto evidenziare l'erroneo iter diagnostico seguito, evidenziando che il ricorrente è “ stato affetto da lieve sublussazione mediale della articolazione metacarpo falangea del I dito mano destra, per trauma riportato in data 19/12/2021 in seguito a caduta accidentale, pertanto, veniva accompagnato presso il P.S. Ospedale S. GI- IU ASLNA 2 Nord (ref. n° 150058/21032497), dove i sanitari ponevano la seguente diagnosi d'ingresso: “Distorsione e distrazione del polso dx “, i radiogrammi eseguiti a carico dei segmenti scheletrici esaminati , non evidenziavano definite lesioni osteo-traumatiche recenti e venivano prescritte: borsa di ghiaccio per 10 min 2 volte al giorno per 2 giorni e riposo funzionale con divieto assoluto di carico. In caso di persistenza della sintomatologia dolorosa si consigliava consulenza ortopedica… In data 19/12/2021 Referto P.S. Ospedale S. GI- IU ” Nord (ref. n° 150058/21032497) con Pt_2 la seguente diagnosi d'ingresso: “Distorsione e distrazione del polso e della mano dx”.
I periti proseguivano esponendo che “la diagnosi si basa sull'anamnesi e su un accurato esame obiettivo, corredato da radiografie per escludere la presenza di lesioni ossee associate”, procedendo alla descrizione dei trattamenti sanitari e diagnostici utili e necessari nei casi analoghi a quello sottoposto al loro vaglio, ovvero
“L'ecografia e la risonanza magnetica possono essere utili strumenti di conferma diagnostica per l'eventuale pianificazione chirurgica. Il trattamento è chirurgico nelle lacerazioni legamentose complete ma può essere esteso anche a quelle meno severe in relazione alle richieste funzionali specifiche per ottimizzare i tempi di recupero. Le lussazioni delle metacarpo-falangee irriducibili per interposi-zione dei tessuti molli devono essere sottoposte ad intervento chirurgico tempestivo Nelle lussazioni non complicate è spesso sufficiente eseguire una riduzione a cielo chiuso, informando il paziente che è necessario osservare un adeguato periodo di riposo, applicare del ghiaccio e mantenere l'articolazione elevata al fine di favori-re la riduzione dell'edema e della tumefazione.. La diagnosi in urgenza, tuttavia, è spesso sottostimata, probabilmente a causa della scarsa conoscenza delle loro caratteristiche, dei test clinici e delle proiezioni radiografiche utili per scoprirle. Un ritardo di diagnosi può comportare persistenza di dolore, edema e instabilità sul lungo periodo, con conseguente degenerazione articolare progressiva e limitazione funzionale importante. Per tali motivi spesso la diagnosi avviene in fase cronica quando non risultano più possibili delle soluzioni ricostruttive. Dal punto di vista anatomico queste lesioni si riscontrano con più frequenza a livello delle tre dita ulnari sul loro versante radiale (specialmente sul mignolo) e dell'indice su quello ulnare. Il maggior coinvolgimento dell'indice e del mignolo deriva dalla posizione più esterna, che rende più vulnerabili queste dita ai traumi distorsivi per la mancanza di un adeguato contrafforte . Più rare sono le lesioni del comparto radiale dell'indice, che tuttavia risultano essere di particolare interesse ed importanza in quanto un'instabilità in tale sede può determinare un'insufficienza nella pinza pollice-indice. La lesione può avvenire in qualunque porzione del legamento ma più frequentemente la disinserzione è a livello distale, e può associarsi ad una lesione della banda sagittale corrispondente o ad un'avulsione del tendine del muscolo interosseo dorsale. Talvolta il legamento può ritrovarsi interposto tra queste ultime strutture determinandone l'irriducibilità ed impedendo la cicatrizzazione spontanea, in una condizione analoga all'effetto Stener nel pollice. Oltre alle lesioni dei legamenti collaterali, le metacarpo-falangee delle dita lunghe possono essere sede di lussazioni o sublussazioni. La loro frequenza è minore rispetto a quanto avviene a livello delle interfalangee, specialmente quelle prossimali. Il trauma in questo caso avviene in senso antero-posteriore con un meccanismo di iperestensione del dito nella maggior parte dei casi, configurando un quadro di lussazione dorsale (le lussazioni volari sono invece eventi molto più rari) . L'indice risulta il dito più colpito . La placca volare è la struttura anatomica coinvolta e può disinserirsi più frequentemente dal versante prossimale. Talvolta, a seguito di traumi complessi in cui si associa un meccanismo di iperestensione e rotazione, an-che i legamenti collaterali possono risultare compromessi. Le lussazioni si distinguono in semplici (le più comuni), e complesse. Queste ultime sono caratterizzate dalla presenza di una frattura associata o di un'interposizione di parti molli che ne rende impossibile la riduzione incruenta. La struttura che più spesso si interpone a livello articolare è la placca volare disinserita, ma possono concorrere all'irriducibilità anche altri elementi anatomici. In particolare nell'indice la testa metacarpale può ritrovarsi intrappolata tra il muscolo lombricale radialmente e i tendini flessori ulnarmente, mentre nel mignolo ciò avviene tra il tendine dell'abduttore del mignolo ulnarmente e i tendini flessori radialmente. In questi casi la testa del metacarpo resta imprigionata tra il legamento natatorio distalmente e il legamento metacarpale superficiale trasverso. L'irriducibilità impone un trattamento chirurgico tempestivo .Diagnosi strumentale La radiografia è il primo esame strumentale che deve essere seguito prima di qualsiasi manovra di stress o tentativo di riduzione. In relazione al tipo di trauma l'esame radiografico permette di visualizzare l'eventuale disallineamento digitale a dito este-so in proiezione antero-posteriore nel caso di lesioni complete dei legamenti collaterali, la presenza di una lussazione o sublussazione, la concomitanza di fratture o di-stacchi osteocondrali associati . Accanto alle proiezioni standard, si consiglia di eseguire anche le proiezioni di Brewerton per meglio visualizzare la testa metacarpale e riconoscere eventuali avulsioni ossee . Tutte le proiezioni possono inoltre essere ripetute durante le manovre di stress e comparate con la mano controlaterale. Sebbene la maggior parte di queste lesioni possa essere diagnosticata alla luce di una corretta anamnesi, un accurato esame clinico e una verifica radiografica;
l'impiego dell'ecografia può costituire un valore aggiunto per confermare la diagnosi e orien- tare il trattamento. Inoltre con tale metodica è possibile anche effettuare valutazioni dinamiche e scoprire eventuali lesioni associate . La risonanza magnetica è l'esame di secondo livello che permette di meglio caratterizzare le lesioni dei legamenti col-laterali e scoprire l'eventuale presenza di lesioni associate, permettendo una più ac curata programmazione chirurgica”.
Segnatamente gli ausiliari, con motivazioni logico-scientifiche convincenti atteso che esponevano all'interprete le linee guida consuetudinariamente indicate con riguardo al caso sottoposto al loro esame e mediante valutazione della documentazione sanitaria offerta, affermavano e concludevano che : “Nel caso in esame, i sanitari che ebbero in cura il Sig. non attuarono Pt_1 quanto previsto dalle norme di buona condotta medica, in quanto lo specialista consultato non prescriveva ulteriori accertamenti né tantomeno provvedeva ad effettuare manovre di riduzione opportune seguite da immobilizzazione con splint ed ulteriori controlli clinici e strumentali. Ciò ha comportato l'instaurarsi di esiti a distanza quali instabilità dell'articolazione metacarpo-falangea del I dito mano destra. Non vi sono pertanto dubbi sulla ricorrenza di una colpa medica, caratterizzata soprattutto da negligenza da cui è scaturito un danno biologico disfunzionale” (pg.16 elaborato peritale). Ciò posto in punto di circostanze fattuali e conclusioni rassegnate sulla scorte delle evidenze documentali in atti, non appare ultroneo ricordare che in merito all'accertamento della responsabilità della struttura sanitaria giova ricordare che, a partire dalle Sezioni Unite n. 577/2008, il rapporto è stato inquadrato come responsabilità contrattuale da inadempimento del contratto di spedalità, che può conseguire ex art. 1218 c.c., «oltre che dell'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, anche all'inadempimento della prestazione professionale svolta direttamente dal sanitario ex art. 1228 c.c., quale suo ausiliare necessario, anche se in assenza di un rapporto di lavoro subordinato» (Cass. civ., n. 24285/2017). La novella legislativa del marzo 2017 (l. n. 24/2017), all'art. 7, commi 1 e 2, ha pienamente confermato questo indirizzo giurisprudenziale, non intervenendo in senso innovativo e non generando dunque alcun problema di diritto intertemporale.
Con riferimento, pertanto, all'onere probatorio le Sezioni Unite nel 2008 (Cass. civ., Sez. Un., n. 577/2008) hanno affermato l'applicabilità anche alla responsabilità medica di quanto deciso dalle stesse Sezioni Unite nel 2001 (Cass. civ., Sez. Un., n. 13533/2001: «il creditore che agisce per la risoluzione del contratto o per il risarcimento ha l'onere di provare la fonte legale o negoziale del proprio diritto ma può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento dell'altra parte, gravando sul debitore convenuto l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo, ovvero dell'avvenuto adempimento»). Il danneggiato dovrà semplicemente provare il titolo da cui deriva l'obbligazione rimanendo in capo alla struttura sanitaria e al sanitario la prova dell'esatto adempimento ovvero dell'inadempimento non imputabile, ed il danno risarcibile è limitato al danno che poteva prevedersi al tempo in cui è sorta l'obbligazione, salvo che in caso di dolo. La giurisprudenza di legittimità, a partire da Cass. n. 13533 del 2001 fino alle SS.UU. n. 577/2008 e successive pronunce, ha ribadito il principio secondo cui il paziente danneggiato ha l'onere di provare il contatto sociale, cioè la fonte delle obbligazioni, l'inadempimento qualificato, ossia la condotta omissiva o commissiva specifica che si contesta al sanitario, e il nesso di causalità tra inadempimento e c.d. danno evento. Più precisamente poi, nell'ipotesi di infezione contratta in ambito ospedaliera o infezione nosocomiale, graverà sul soggetto danneggiato, oltre alla prova dell'esistenza del contratto e dell'aggravamento della patologia ovvero dell'insorgenza di nuove patologie, anche la prova del nesso causale tra il pregiudizio lamentato e l'infezione , secondo un criterio di “probabilità logica”, mentre graverà sulla struttura sanitaria, una volta accertata la sussistenza di tale nesso causale, l'onere di dimostrare di avere diligentemente operato, sia sotto il profilo dell'adozione, ai fini della salvaguardia delle condizioni igieniche dei locali e della profilassi della strumentazione chirurgica, eventualmente adoperata, di tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, onde scongiurare l'insorgenza di patologie a carattere batterico, sia sotto il profilo del trattamento terapeutico per iscritto e somministrato al paziente dal personale medico, successivamente alla contrazione dell'infezione. Il mancato raggiungimento della prova in ordine agli enunciati profili da parte della struttura sanitaria, ne comporta la responsabilità diretta nella causazione dell'infezione, per non aver messo a disposizione del paziente le attrezzature idonee ad evitare l'insorgenza della complicanza effettiva, circostanza non soddisfatta nel caso di specie da parte della resistente. Passando al caso di specie appare utile chiarire che, secondo le valutazioni dei CC.TT.UU ribadite e condivise anche da questa Giudice, sono evidenti gli errori commessi dai sanitari del Presidio Ospedaliero San GI di IU in Campania i quali omisero gli accertamenti necessari e non provvidero ad effettuare le manovre di riduzione opportune seguite da immobilizzazione con splint ed ulteriori controlli clinici e strumentali in capo al ricorrente. In tal modo determinando i riscontrati esiti a distanza quali instabilità dell'articolazione metacarpo-falangea del I dito della mano destra. Pertanto, alla luce delle conclusioni rassegnate dagli ausiliari del giudicante, che si apprezzano per la correttezza logico-scientifica e per la compiuta ed esaustiva risposta alle osservazioni critiche formulate dal ctp di parte resistente, può ben dirsi che nel mese di dicembre dell'anno 2021 i sanitari che ebbero in cura al primo accesso l'odierno ricorrente omisero una adeguata valutazione della condizione ortopedica del paziente con conseguente alterazione peggiorativa delle sue condizioni determinandone infine i riscontrati esiti di instabilità dell'articolazione metacarpo-falangea del I dito della mano destra.
Pertanto, sulla scorta del giudizio controfattuale, adottabile in ambito civile, può ben affermarsi che ove i sanitari avessero adottato il corretto approccio terapeutico, sottoponendo il paziente ai doverosi approfondimenti strumentali e diagnostici con elevata probabilità logica, avrebbero impedito il manifestarsi della attuale condizione flogistico-dolorosa riscontrata in capo al paziente.
La convenuta, struttura sanitaria, di contro, non ha fornito alcuna prova liberatoria alla stessa richiesta, consistente, come già chiarito, nella dimostrazione della diligente esecuzione della prestazione medica, sia nella fase di studio e di diagnosi antecedente alla scelta terapeutica, sia in quella relativa ai ritardi e alle omissioni compiute in sede di diagnosi, ovvero della riconducibilità degli esiti peggiorativi di cui si è detto ad un evento imprevisto ed imprevedibile.
Invero, sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che una cosa è il concetto medico di “complicanza” che costituisce un evento prevedibile ma non evitabile di un intervento o trattamento terapeutico, altra cosa è il concetto giuridico di “causa non imputabile”, ossia un evento non prevedibile né evitabile che esclude la responsabilità del creditore. Di conseguenza, un evento non prevedibile o non evitabile costituisce causa non imputabile della verificazione dell'evento dannoso, anche se la letteratura medica non lo annovera tra le complicanze;
specularmente, un evento prevedibile ed evitabile non fa andare esente il medico da responsabilità, anche se indicato come complicanza statisticamente frequente dell'intervento realizzato dal sanitario. In conclusione, dunque, si è ritenuto che la prova della prevedibilità e inevitabilità del danno non possa arrestarsi su un piano puramente teorico o meramente statistico, ma deve essere fornita nel caso concreto (Cass. Civ. 13328/15).
Ne deriva, pertanto, l'accoglimento della domanda risarcitoria proposta dall'attore nei confronti della convenuta, la quale, come già sopra chiarito, risponde a titolo contrattuale per fatto dei dipendenti ovvero degli ausiliari, ex art. 1228 cod. civ., con riferimento all'inadempimento della prestazione medico
- professionale svolta dal personale sanitario operante nella propria struttura.
3.Quanto alla quantificazione del danno. Sulla base delle argomentazioni esposte merita accoglimento la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione del diritto alla salute del soggetto danneggiato ed alla compromissione della sua integrità fisica seppur non in misura permanente.
Sul punto occorre precisare che il danno non patrimoniale, quale pregiudizio di carattere non economico, può sussistere – oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge ed in caso di esistenza di una fattispecie di reato – anche nell'ipotesi di lesione di un valore essenziale della persona, costituzionalmente rilevante e quindi tutelato (v. per tutte Cass. SSUU 26972/08). Tra i diritti inviolabili della persona costituzionalmente tutelati rientra certamente il diritto alla salute ex art 32 cost. la cui lesione può generare un pregiudizio alla persona risarcibile consistente, nel caso di specie, nella menomazione peggiorativa dello stato di integrità fisica della vittima. Sul punto, possono richiamarsi i consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, la quale statuisce che il danno non patrimoniale costituisce una categoria giuridicamente anche se non fenomenologicamente unitaria, con ciò significando che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale è soggetto alle medesime regole e ai medesimi criteri risarcitori (artt. 1223c.c., 1226c.c., 2056c.c., 2059c.c.); nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito (principio di integralità del risarcimento), dall'altro, evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici (scongiurando sperequazioni e duplicazioni risarcitorie); in presenza di un danno permanente alla salute costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l'attribuzione di un ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali ad esempio i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico relazionale); in presenza di un danno permanente alla salute la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema del c.d. punto variabile) può essere aumentato solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e peculiari;
le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non può non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (Cass. Ord. n. 7513/2018 c.d. Ordinanza Decalogo). Va precisato inoltre che, perché possa configurarsi il diritto al risarcimento in capo al soggetto danneggiato, è necessario che la lesione del bene giuridico sia seria e il pregiudizio conseguente non sia di ridotta rilevanza, assumendo carattere di gravità.
Nel caso di specie, i postumi anche temporanei costituiscono un danno alla persona in astratto risarcibile. Orbene, tale danno è risarcibile anche in concreto atteso che da tale lesione, avente il carattere della gravità necessario ai fini risarcitori, conseguono postumi valutabili pecuniariamente con il parametro tabellare ed esprimenti l'insieme delle compromissioni dinamico relazionali della vita del soggetto danneggiato ordinariamente derivanti da una tale lesione fisica seppur temporanea;
trattasi, nel caso che ci occupa di da cui è scaturito un danno biologico disfunzionale valutabile in analogia e con criterio proporzionalistico che i consulenti d'ufficio riconoscevano nella misura del 2% (due per cento), (tenuto conto di quanto previsto tabella delle menomazioni al-la integrità psicofisica contenuta nel DM 3 luglio 2003, in G.U. n. 211 dell'undici settembre 2003: IL rettilinea della prima metacarpo falangea, danno 5% arto dominante e dalle Linee Guida per la Valutazione Medico-Legale del danno alla per- sona in ambito civilistico – 2016 - Editore::: IL ( rigidità completa ) CP_5 CP_6 rettilinea della prima metacarpo falangea (pag.358)………6% ). Tuttavia gli stessi ausiliari attestavano che “ Non è invece possibile determinare un periodo di invalidità temporanea in quanto l'iter clinico non sarebbe stato differente in caso di appropriato trattamento. Infatti, la lesione non è ascrivibile a malpractice in quanto prodotta dalla caduta, indipendentemente dall'operato dei sanitari. Non sono state esibite ricevute per spese sanitarie;
non sono state precluse ne' limitate le attivita' della vita quotidiana;
non sono percepibili da parte del soggetto ricorrente gli effetti della malattia sul fare quotidiano;
non sussiste “sofferenza nocicettiva” ; è stato effettuato trattamento terapeutico conservativo;
non vi sono stati trattamenti riabilitativi;
non vi sono stati ricoveri ospedalieri;
non sono documentate spese sanitarie”. Ed ancora che: “la menomazione non incide sulla capacita' lavorativa specifica e non rende piu' usurante il lavoro già esercitato;
il periziando non ha praticato alcuna terapia riabilitativa. non sono state documentate spese mediche;
il periziando non necessita di ulteriori cure
o terapie” (pg.16-17 elaborato peritale). Ciò posto, sulla base di tutti i dati a disposizione è possibile, quindi, procedere alla quantificazione del giusto risarcimento spettante al ricorrente, nei limiti delle voci riconosciute ed attestate dagli ausiliari, tenendo conto delle voci di danno riportate dal consulente. Questa Giudice ritiene, pertanto, che sussistano tutti gli elementi per riconoscere la risarcibilità del danno biologico subito dall'attore, quale danno all'integrità psicofisica della persona umana e quale lesione della salute, interesse primario tutelato dall'art. 32 della Costituzione Italiana. Dal momento, poi, che, come insegna la Suprema Corte, il danno, sia esso patrimoniale che non patrimoniale, altro non è che un pregiudizio subito dal danneggiato, questo giudicante ritiene applicabili, in via equitativa, i parametri di liquidazione attualmente adottati mutuati dalle tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano. Infatti, la liquidazione del risarcimento, sebbene abbia natura essenzialmente equitativa, deve, affinché non si traduca in un arbitrio, essere comunque ancorata ad un parametro di orientamento e di controllo che può essere individuato, quanto al danno permanente, nel valore medio del punto, calcolato sulla base delle cosiddette tabelle milanesi (alle quali la Suprema Corte di Cassazione riconosce, in applicazione dell'art 3 della Costituzione, la valenza, in linea generale, di parametro di conformazione della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.). A tal proposito la Suprema Corte con sent. del 7 giugno 2011 n. 12408, testualmente ha statuito “La liquidazione equitativa del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica deve essere effettuata da tutti i giudici di merito, in base a parametri uniformi, che vanno individuati (fatta eccezione per le lesioni di lieve entità causate dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali vige un'apposita normativa) nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, da modularsi secondo le circostanze del caso concreto”.
Ciò posto, trattandosi di lesioni suscettibili di rientrare nel novero delle cosiddette “micropermanenti”, deve evidenziarsi come la legge 8 novembre 2012, n. 189 stabilisce all'art. 3 che il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente una professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (cd. “Codice delle assicurazioni private”). Trattasi, invero, di disposizione normativa finalizzata alla determinazione quantitativa del risarcimento spettante a coloro che abbiano subito danni cagionati da soggetti esercenti una professione sanitaria, entrata in vigore in data 11 novembre 2012 (ai sensi dell'art. 16 della stessa legge), per cui ben antecedentemente all'instaurazione del presente giudizio e, quindi, ratione temporis allo stesso applicabile. Per la liquidazione del danno non patrimoniale, ritiene questa giudice di optare per il criterio di liquidazione ispirato alla giurisprudenza del Tribunale di Milano di più recente aggiornamento come quello che appare più consono e meglio rispondente alle indicazioni sia della Cassazione che della Corte Costituzionale. Tale criterio ha anche il conforto di significative assonanze con analoghe esperienze straniere. Nella versione rielaborata alla luce dell'orientamento espresso dalle sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 11/11/2008, a cui questo giudice si conforma, il detto procedimento di liquidazione prevede la valutazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico- legale”.
Va tenuto conto del danno, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali che del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di
“dolore”, “sofferenza soggettiva”, anche in via presuntiva con riferimento al tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi che in passato erano liquidati a titolo di cd danno biologico “standard”, e di personalizzazione – per particolari condizioni soggettive – del danno biologico, cd danno morale. Ebbene, utilizzando tali parametri può correttamente rapportarsi l'entità del risarcimento ad un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento all'elevarsi dell'età del danneggiato al momento dell'evento, e che prevedono l'aumento di una percentuale ponderata in riferimento al valore di liquidazione "medio" della componente di danno non patrimoniale relativa alla "sofferenza soggettiva"- (danno morale), prevedendo percentuali massime di aumento da utilizzarsi in via di personalizzazione.
Pertanto, in applicazione dei parametri sopra menzionati ed in considerazione, nel caso di specie, del tipo di lesioni subite, del sesso, dell'età e di ogni altro elemento connesso –questa giudice ritiene equo fissare l'equivalente pecuniario del un danno non patrimoniale risarcibile , con riferimento ai valori di cui alle tabelle del Tribunale di Milano di più recente aggiornamento, nella somma di € 2.584,18, avuto già riguardo alla personalizzazione .
Naturalmente, le tabelle di cui si tratta, fondate su una sapiente applicazione del cosiddetto appesantimento del valore suscettibile di essere attribuito al punto tabellare di invalidità, lasciano salva (ed, anzi, addirittura espressamente contemplano) la possibilità di riconoscere percentuali di aumento dei valori medi da esse previste, da utilizzarsi - onde consentire una adeguata “personalizzazione” complessiva della liquidazione - laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, in particolare, sia quanto agli aspetti anatomo - funzionali e relazionali sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva.
Pertanto, nel caso in esame questa Giudice ritiene che si debba procedere alla liquidazione personalizzata del danno non patrimoniale e che essa vada determinata equitativamente in misura percentuale alla somma liquidata a titolo di danno biologico permanente nei limiti di seguito indicati, visto che debbono considerarsi sussistenti sia le presumibili limitazioni pratiche poste all'agire quotidiano, sia la reale sofferenza provata dall'attrice. Valutando, quindi, anche tale “voce” di danno e tenendo conto del grado assunto dalla malattia, il danno non patrimoniale può essere determinato, in via equitativa, riconoscendo un appesantimento della somma già sopra indicata, a titolo di danno biologico permanente, a titolo di personalizzazione, considerata l'età, la degenza, le sofferenze e le lesioni subite, In definitiva, può affermarsi che nel caso di lesioni lievi e temporanee, il Giudice debba comunque garantire l'integrale risarcimento del danno alla salute e qualora ritenga che la "voce" del danno non patrimoniale, intesa come "sofferenza soggettiva", non sia adeguatamente ristorata, con la sola applicazione dei valori monetari contemplati dall'art. 138 Cod. delle Assicurazioni per il danno biologico, dovrà operare un' "adeguata personalizzazione" del danno non patrimoniale, liquidando, congiuntamente ai valori monetari di legge, una somma ulteriore che risarcisca integralmente il pregiudizio patito dalla vittima;
per altro verso tale personalizzazione potrà avvenire se e nella misura in cui il danneggiato abbia in concreto allegato tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse. In tal senso, del resto, il comma 3 del predetto art. 138 cit. A titolo di danno patrimoniale , per effetto del sinistro per cui è causa, non possono essere riconosciute le spese mediche ( c.d. danno emergente economico), non risultando, invece, documentate spese mediche vive sopportate dall'attore e direttamente ricollegabili all'illecito, né che vi sia stata la perdita di specifica capacità lavorativa, di cui l'attore abbia diritto al ristoro a titolo di danno patrimoniale emergente o per lucro cessante. Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, inoltre, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. civ., sez. III, 10 marzo 2000, n. 2796). Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio andranno riconosciuti in favore dell'attrice gli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284 c.c., dalla data dell'evento dannoso (19.12.2021), sull'importo di euro € 2.584,18,, — pari alla devalutazione della somma sopra riconosciuta, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai — e, quindi, anno per anno, ed a partire dalla data dell'illecito e fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra appena indicata, sempre in base all'indice ISTAT menzionato (“FOI”), con divieto di anatocismo. Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. civ., sez. III, 21 aprile 1998, n. 4030). Peraltro, è appena il caso di rammentare il principio, più volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nei debiti di valore (qual è senz'altro l'obbligazione risarcitoria) sia gli interessi legali (compensativi) sulla somma liquidata in favore del danneggiato, che la rivalutazione monetaria decorrono di diritto ed il giudice deve attribuirli d'ufficio anche in assenza di una specifica domanda della parte, senza con ciò incorrere in un vizio di ultrapetizione, quando quest'ultima abbia richiesto la condanna del debitore (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 27 marzo 1997, n. 2745). Del resto, altrettanto ricorrente è l'affermazione in base alla quale “La rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio e in grado di appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario
“petitum” della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi.” (Cass. civ., sez. III, 2 dicembre 1998, n. 12234; Cass. civ., sez. II, 30 marzo 2012, n. 5144). Pertanto, in favore dell'attrice deve essere riconosciuta la ulteriore somma a titolo di interessi calcolata alla stregua dei criteri di calcolo sopra indicati, somma che va ad aggiungersi alla sorta capitale dovuta all'attualità (e comprensiva della rivalutazione monetaria).
4.Quanto al riparto delle spese di lite tra le parti va osservato quanto segue. Per quanto riguarda il rapporto processuale venutosi a creare tra la parte attrice e l'ente convenuto, data la integrale soccombenza di quest'ultimo nei confronti della prima, lo stesso va condannato alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice ai sensi dell'art. 92 c.p.c. Tutte le dette spese sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, in relazione al valore della controversia (determinato in virtù del decisum e non già del disputandum — cfr. Cass. 3903/2016; Cass. SS.UU. 19014/2007 —) e all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti per le parti vittoriose, rapportata altresì al tenore delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, nella persona del g.u. dott.ssa Matilde Boccia, decidendo la controversia come in epigrafe indicata avente oggetto “responsabilità professionale in materia sanitaria” -, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. in accoglimento della domanda giudiziale proposta da parte attrice
, nato in [...] il [...], dichiara l'esclusiva Parte_1 responsabilità dell'ente convenuto, in persona del legale rapp.te p.t., nella produzione dell'evento dannoso indicato e descritto nell'atto di citazione introduttivo del giudizio e, per l'effetto, condanna il predetto ente convenuto al risarcimento dei danni patiti dall'attrice quantificati ex art 1226 c.c. in complessivi euro € 2.584,18, oltre interessi compensativi e moratori da computarsi secondo i criteri e con le decorrenze specificate in parte motiva;
2. condanna l'ente convenuto, al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano in euro 2.540,00, per compensi professionali ed euro 264,00 per spese vive, oltre rimborso forfettario spese generali, nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge con attribuzione ai procuratori di parte attorea dichiaratisi antistatari;
3. pone definitivamente le spese di ATP a carico della parte convenuta, come già liquidate con separato decreto in sede preventiva.
Così deciso in Aversa, 22/4/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..