Decreto cautelare 11 agosto 2021
Ordinanza cautelare 13 settembre 2021
Sentenza breve 27 dicembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 13/09/2021, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/09/2021
N. 00462/2021 REG.PROV.CAU.
N. 00871/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 871 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Simone Giuseppe Bergamini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea);
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del decreto del Questore di -OMISSIS- n. Immig-II^ Sez/Im Prot. Nr. -OMISSIS-, emesso il 23 marzo 2021 e notificato al ricorrente in data 8 giugno 2021, con cui veniva rigettata l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con contestuale invito a lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni;
- di ogni altro provvedimento comunque preordinato, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 il dott. Alessio Falferi;
Rilevato che sussistono i presupposti per l’accoglimento, ai fini del riesame, della domanda cautelare;
considerato, invero, che, in relazione all’unica condanna riportata dal ricorrente ed evidenziata nel provvedimento gravato, il ricorrente stesso ha ottenuto la riabilitazione in data 30.6.2021 e che la presentazione della relativa istanza (avvenuta il 29.9.2020) era stata comunicata all’Amministrazione con le note deduttive ex art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 a seguito della comunicazione del preavviso di rigetto, circostanza che l’Amministrazione avrebbe potuto valutare;
ritenuto, pertanto, che la Questura di -OMISSIS- debba adeguatamente valutare il suddetto elemento, unitamente ad ogni altro aspetto rilevante nella vicenda per cui è causa, al fine di verificare l’eventuale sussistenza dei presupposti per il rilascio del titolo di soggiorno richiesto;
ritenuto di assegnare all’Amministrazione termine fino al 22.10.2021 per adempiere al disposto incombente istruttorio e di rinviare la causa per la prosecuzione della trattazione alla Camera di Consiglio del 3 novembre 2021, alla luce delle determinazioni che l’Amministrazione assumerà entro la data come sopra fissata;
ritenuto di compensare le spese della presente fase del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), accoglie, ai fini del riesame, l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, disponendo l’incombente istruttorio a carico dell’Amministrazione nei termini e modi indicati in motivazione;
fissa per la prosecuzione della trattazione della causa la Camera di Consiglio del 3 novembre 2021.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Mara Spatuzzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.