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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 24/06/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile
Composta dai magistrati:
dott. Giuseppe MINUTOLI Presidente
dott. Antonino ZAPPALA' Consigliere
dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 661 dell'anno 2021 posta in decisione con ordinanza del 24/01/2025 comunicata il 27/02/2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente nella via Parte_1
Vandalino n. 138 (cod. fisc. ), , nato a C.F._1 Parte_2
Torino il 01/04/1973 ed ivi residente nella via Don L. Murialdo n. 36 (cod. fisc.
), , nata a [...] il [...] C.F._2 Parte_3
ed ivi residente nella via Don. L. Murialdo n. 36 (cod, fisc. ), C.F._3
nella qualità di eredi di - nato a [...] il [...] ed ivi deceduto Persona_1
il 17/12/2002 -, tutti elettivamente domiciliati in Barcellona P.G., via Papa Giovanni
XXIII n. 242, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Domenico Cicala (cod. fisc.
), che li rappresenta e difende giusta procura congiunta C.F._4 materialmente all'atto di citazione del 15.10.2018,
APPELLANTI E
(già P.IVA . In persona Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per mandato steso su separato foglio congiunto all'atto di appello dall'Avv. Carlo de Francesco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Messina Largo Bozzi n. 9
APPELLATA
, nata a [...] il [...] (cod. Controparte_3
fisc. C.F._5
APPELLATA - CONTUMACE
Avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto n. 828/2021 del
13/07/2021 nel procedimento R.G. 1628/2018.
OGGETTO: risarcimento danni.
Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa
Svolgimento del processo
I germani e in qualità di Parte_1 Parte_2 Parte_3
eredi di hanno agito innanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto Persona_1
contro la signora e la per Controparte_3 Controparte_2
ottenerne la condanna al risarcimento iure hereditatis dei danni subiti dal de cuius per le lesioni conseguenti al sinistro stradale verificatosi il 02/11/2002, sulla strada statale n.
113, in località Olivarella di San Filippo del Mela, quando, mentre era a bordo del proprio ciclomotore, il predetto era stato investito dalla auto della che, per CP_3
svoltare alla sua sinistra, aveva invaso la opposta carreggiata da dove proveniva lo stesso de cuius. Le lesioni da questi riportate erano state così refertate: “frattura delle ossa proprie del naso, frattura pluriframmentaria della tibia e del perone al terzo distale sinistro, frattura della IX costola lato sinistro sull'ascellare media, rima di frattura in sede frontale sinistra e in sede temporo parietale omolaterale, trauma chiuso dell'addome con emiperitoneo, ferite lacero contuse multiple facciali”.
Nella contumacia della , il giudice adìto, con sentenza n. 828/2021 del 13/07/2021 CP_3 ha rigettato la domanda, “posto che il diritto al risarcimento del danno iure hereditatis pag. 2/11 si è prescritto anteriormente alla data della proposizione della domanda giudiziale”: ciò in quanto il processo penale in danno della convenuta , Controparte_3 relativo all'anzidetto sinistro, era stato definito con la sentenza del Tribunale penale di
Barcellona Pozzo di Gotto del 29.06.2006, n. 152, depositata il 21.09.2006, di assoluzione dal delitto di omicidio colposo oggetto di imputazione, passata in cosa giudicata 46 giorni dopo. L'assoluzione era motivata dalle risultanze della perizia medico-legale, che aveva escluso l'esistenza di una prova certa tra lesioni conseguenti al sinistro e il decesso del danneggiato, avvenuto poco più di un mese dopo, avendo poi il giudice penale affermato in motivazione che “non è consentito in questa sede valutare la responsabilità (che certo esiste) dell'imputata per le lesioni traumatiche, in quanto non procedibile il diverso fatto qualificabile ai sensi dell'art. 590, co. 3, c.p.” per difetto di valida querela.
Il Tribunale civile, con la sentenza appellata, ha affermato che il termine biennale di prescrizione ex art. 2947, co. 2, cod.civ. è ripreso a decorrere dall'irrevocabilità della pronuncia, senza che siano stati documentati atti interruttivi, disattendendo la tesi degli attori secondo cui il termine di prescrizione sarebbe quinquennale, posto che, essendo il fatto sussumibile sotto l'art. 590 c.p., troverebbe applicazione il co. 3 della norma civilistica e, quindi, la più lunga prescrizione del delitto contestato (5 anni): al riguardo, il Tribunale ha evidenziato che il giudizio penale “ha avuto ad oggetto l'accertamento dell'illiceità penale della condotta che in questa sede viene invocata come fatto illecito civile. Di conseguenza è irrilevante che nel capo di imputazione fosse stato contestato il reato di omicidio colposo e non di lesioni, ben potendo il Giudice del dibattimento dare al fatto una qualificazione giuridica diversa (cfr. art. 521, comma 1, c.p.p.). Ciò che invero ha fatto, una volta escluso il nesso causale tra il sinistro e la morte di
[...]
(verificatasi oltre un mese dopo dall'incidente e per circostanze causale non Per_1
eziologicamente riconducili ad esso), salvo dover rilevare il difetto di procedibilità per mancanza di querela” in ordine alle lesioni ritenute dal giudice penale certamente riconducibili alla condotta della . CP_3
Avverso tale sentenza gli originari attori ed odierni impugnanti hanno proposto appello, deducendone l'erroneità, innanzitutto per violazione e falsa applicazione dell'art. 2947 cod.civ.: assumono, infatti, che il Tribunale penale di Barcellona Pozzo di Gotto, se ha pag. 3/11 assolto la dal delitto di omicidio colposo contestatole, ha tuttavia affermato che CP_3
“il nesso causale certamente esiste fra la condotta di guida dell'imputata e le lesioni personali di natura traumatica patite dal , pur dovendo prendere atto della CP_4
mancanza di valida querela.
Pertanto, a detta degli appellanti, il giudicato penale ha investito solo incidenter tantum il tema delle lesioni traumatiche e la responsabilità della per la propria condotta CP_3
di guida nella causazione di quelle lesioni, sicché trova applicazione – contrariamente a quanto sostenuto erroneamente dal primo giudice - il termine prescrizionale del reato, come ha statuito la Suprema Corte, nelle sentenze invocate a supporto dell'impugnazione (Cass. 15 maggio 2012 n. 7543, Cass. 13 luglio 2011, n. 15368,
Cass. 25 maggio 2010, n. 12699: “nel caso in cui l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato si applica anche all'azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti,
"incidenter tantum", e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto - reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto, atteso che la chiara lettera dell'art. 2947 c.c., comma 3, a tenore della quale se il fatto è considerato dalla legge come reato, non consente la differente interpretazione, secondo cui tale maggiore termine sia da porre in relazione con la procedibilità del reato".
In conclusione, gli appellanti hanno chiesto la riforma della sentenza impugnata, previo accertamento della mancata maturazione della prescrizione dell'azione in rapporto al termine quinquennale applicabile alla fattispecie in esame, con conseguente nomina di un CTU medico-legale, per accertare natura ed entità delle lesioni subite dal de cuius.
Nell'instaurato giudizio R.G. 661/2021 si è costituita la Controparte_1
(incorporante la chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_2
Con sentenza non definitiva del 09/06/2023 la Corte ha dichiarato la contumacia di ed ha accolto il primo motivo di appello e, per l'effetto, in Controparte_3
riforma della sentenza appellata, ha dichiarato non prescritta l'azione risarcitoria pag. 4/11 proposta dagli appellanti, originari attori, applicandosi il termine quinquennale di prescrizione.
La Corte ha quindi disposto con separata ordinanza in ordine al prosieguo dell'attività istruttoria, disponendo CTU medico legale affidata al nominato consulente Dott. il quale depositava il proprio elaborato peritale rispondendo anche ai Persona_2
rilievi di parte.
La causa era rimessa al collegio e veniva poi assegnata in decisione con ordinanza del
24/01/2025 comunicata il 27/02/2025 con successivo deposito di scritti conclusionali.
Motivi della decisione
Stante il contenuto della sentenza non definitiva di questa Corte del 09/06/2023 si rende necessario procedere all'esame delle domande avanzate dagli appellanti ed aventi ad oggetto il risarcimento del danno biologico per le lesioni subite da , richiesto iure Persona_1 successionis dagli appellanti eredi del defunto, per effetto ed a causa dell'incidente stradale del 02/11/2002.
In ordine alla responsabilità dell'occorso sinistro fa stato fra le parti il giudicato penale, prodotto e richiamato in atti, per il quale l'imputata, oggi appellata contumace, Controparte_3
con sentenza n. 152/2006 del 29/06/2006, depositata il 21/09/2006 emessa dal Giudice
[...]
Monocratico del Tribunale di Barcellona P.G. – Sezione Distaccata di Milazzo - Sezione Penale,
è stata dichiarata unica responsabile in toto, determinandosi la conseguenza del diritto al risarcimento dei danni in favore del danneggiato e, per esso, oggi dei suoi eredi;
questi ultimi hanno quindi chiesto riconoscersi il diritto ad ottenere, iure hereditatis, il risarcimento del danno non patrimoniale subito, a causa del sinistro e delle lesioni riportate da , Persona_1
che, dimesso dalla struttura ospedaliera il 25/11/2002, con una prognosi di giorni trenta, è stato poi nuovamente ricoverato il giorno successivo anche a causa di una intolleranza al fissatore esterno collocato per la riduzione della frattura della tibia e del perone, riportata a causa del sinistro, il tutto in termini di perdita di chance di sopravvivenza.
Per tale ragione la Corte ha disposto CTU medica affidando al consulente il seguente incarico:
“Accertare, sulla base degli atti ritualmente versati nel fascicolo processuale di primo e secondo grado lo stato di salute del defunto danneggiato anche prima del sinistro per cui è causa e la sussistenza delle lesioni denunciate, specificando se siano compatibili con l'evento lesivo
pag. 5/11 descritto (sinistro stradale in cui il defunto conduceva un ciclomotore) e se la dedotta assenza di casco ha aggravato le lesioni stesse o se l'aver indossato quel mezzo di protezione le avrebbe evitate o limitate;
Accertare il periodo di inabilità temporanea totale e/o parziale;
descrivere e quantificare (ove sussistenti) i postumi permanenti derivati, indicando l'entità della lesione alla integrità psico-fisica ed i baremes applicati. In caso di accertato danno biologico, specifichi il ctu il grado percentuale del danno anatomo-funzionale in senso stretto ed il grado percentuale della eventuale incidenza della lesione accertata sulle attività quotidiane e sugli spetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato indipendentemente dalla capacità di produrre reddito, evidenziando se sussistevano specifiche incidenze di sofferenza soggettiva e/o rilevanti incidenze dinamico-relazionali personali anche con riferimento alle condizioni soggettive del danneggiato;
indicare gli eventuali precedenti morbosi o traumatici concorrenti rilevanti ed incidenti sul decorso e sulla evoluzione dei suddetti esiti, precisando la percentuale di danno permanente ascrivibile alla patologia preesistente e la percentuale di danno permanente riferibile alle lesioni derivate dal sinistro denunciato;
indicare altresì se lo stato di salute del danneggiato sia suscettibile, con certezza, probabilità o mera possibilità, di aggravamento, di miglioramento ovvero di restitutio ad integrum”.
Il CTU Dott. in risposta al primo quesito, e cioè “se le lesioni denunciate Persona_2
siano compatibili con l'evento lesivo descritto e se la dedotta assenza di casco ha aggravato le lesioni stesse o se l'aver indossato quel mezzo di protezione le avrebbe evitate o limitate”, afferma che “le lesioni denunciate di cui in atti appaiono pienamente compatibili con l'evento lesivo descritto e le stesse sono state certamente aggravate dall'assenza di casco, deducibile dalla presenza di traumatismi cranio-facciali (frattura dell'osso frontale, delle ossa temporo- parietali e delle ossa nasali). Essendo tuttavia tali lesioni estese anche ad altri distretti corporei oltre a quello rostrale, l'aver indossato il casco non le avrebbe tuttavia evitate del tutto”.
In risposta al secondo quesito e cioè “descrivere e quantificare (ove sussistenti) i postumi permanenti derivati, indicare l'entità della lesione alla integrità psicofisica ed i baremes applicati. In caso di accertato danno biologico, specifichi il ctu il grado di percentuale del danno anatomo-funzionale)” il CTU afferma che è ”impossibile effettuare, come difatti risulta dall'elaborato peritale, un calcolo della percentuale di danno biologico derivato al “de cujus” in quanto, data l'esiguità cronologica intercorsa tra la data del sinistro e l'exitus, non è si è potuto pag. 6/11 assistere all'instaurarsi di un'invalidità permanente, prova ne sia l'ininterrotta permanenza del
“de cujus”, per tutto questo tempo, in regime di ricovero ospedaliero”.
In riscontro al terzo quesito ovvero “precisare la percentuale di danno permanente ascrivibile alla patologia preesistente e la percentuale di danno permanente riferibile alle lesioni derivate dal sinistro denunciato)” il CTU ritiene che “ in assenza di possibilità di quantificazione del danno permanente - come risulta dalla risposta al quesito precedente - appare superfluo quantificare in termini percentuali la patologia preesistente che tuttavia, ai soli fini teorico- valutativi, è ipotizzabile intorno al 50%”.
Il consulente evidenzia che risulta a carico del de cuius una diagnosi di dimissione di: “Cirrosi epatica scompensata – Frattura scomposta di tibia e perone sn con processo infiammatorio locale”, dato che indica la persistenza, a quella data, di un excursus morboso correlabile al sinistro di cui in atti, e che si è concluso, come noto, con un finale ricovero (dal 09/12/2002 al
17/12/2002) motivato proprio dalla necessità di rimozione dei mezzi di sintesi chirurgica, intervento chirurgico cui il fu sottoposto in data 12/12/2002, ovvero solo a pochi Per_1
giorni dall'exitus.
In conclusione il CTU afferma che il quadro clinico complessivo appare eziologicamente riconducibile al sinistro di cui in atti in base agli odierni criteri che disciplinano l'attribuzione del nesso di causalità e quantifica l'invalidità temporanea assoluta risultante dalla somma dei complessivi ricoveri, in un totale di giorni quarantasei;
precisa inoltre che a motivo del quadro lesivo-menomativo riportato, il già affetto da una grave patologia sistemica che Per_1
l'avrebbe comunque condotto ad exitus, abbia in ogni caso subìto un danno da perdita di
“chance” di sopravvivenza da quantificarsi secondo un criterio meramente equitativo, tenuto conto delle peculiari preesistenti circostanze morbose in capo al “de cujus”.
Particolarmente rilevante è quanto afferma il CTU a pagina 6 della sua relazione peritale ovvero che “Malgrado l'acclarata notevole efficienza lesiva del politrauma subìto dal “de cujus” a seguito del sinistro di cui in atti, bisogna però dire che lo stesso, al momento dell'evento, era già affetto da una grave e irreversibile epatopatia cirrogena con i correlati aspetti di massivo scompenso metabolico che l'hanno condotto al decesso. Il penultimo ricovero (dal 26/11 al 09/12) in ambiente medico-internistico, è stato motivato dall'oliguria,
Altri aspetti legati a tale scompenso (dispnea, ipotensione, turbe neurologiche, ipoglicemia)
pag. 7/11 sono emersi nel corso dell'ultimo ricovero quando in data 16/12/2002, sul punto di essere dimesso, si verificava improvvisa perdita di coscienza e progressivo decadimento delle funzioni vitali fino all'exitus avvenuto il giorno dopo. Tuttavia, pur ammessa la paternità dello scompenso cirrotico nell'eziologia fenomenologica che ha condotto a morte il de cuius, appare comunque ragionevole ipotizzare che gli effetti del politrauma subìto possano avere, se non determinato, quantomeno accelerato la progressione degli eventi morbosi verso il decesso.
Certamente, infatti, la violenza dell'impatto, con il conseguente shock psico-organico sopportato, nonché la sequela dei ricoveri con i connessi trattamenti medico-chirurgici (2 interventi ortopedici nel corso di un mese) hanno con estrema probabilità giocato un ruolo decisivo nell'evoluzione peggiorativa delle generali condizioni del de cuius già notevolmente compromesse dalla preesistente sussistenza di una grave e inemendabile patologia sistemica.
In considerazione di quanto sopra esposto, è possibile desumere che il de cuius, a seguito del sinistro di cui in atti, abbia subìto un tipico danno da perdita di chance di maggiore sopravvivenza”. Aggiunge infine il CTU che “Nel caso in esame, è stato acclarato che, al momento del sinistro, il de cuius era interessato da un quadro di cirrosi epatica in stadio molto avanzato;
in circostanze del genere, secondo gli indici medi statistici, solo il 35% dei pazienti sopravvive oltre 1 anno. La perdita di chance del de cuius va pertanto commisurata a quel pur esiguo limite di sopravvivenza che lo stesso avrebbe potuto vantare qualora non fosse incorso nell'incidente di che in causa”.
Esaminata la CTU, questa Corte ritiene di approvare senza riserva alcuna le conclusioni ivi contenute in quanto formulate in maniera completa, esaustiva e ben articolata;
il prudente apprezzamento di questa Corte, porta a ritenere che la valutazione e le determinazioni del consulente siano corrispondenti alle reali condizioni di quanto oggetto di perizia.
Osserva la Corte che il quadro complessivo che emerge dalle suddette valutazioni peritali è che il de cuius , al momento del sinistro. era già affetto da una grave forma di cirrosi Persona_1
epatica in stadio molto avanzato che gli concedeva una aspettativa di vita di un solo anno e che i danni patiti a causa dell'occorso sinistro non sono stati la causa diretta della morte ma hanno complicato il suo quadro clinico ed accelerato l'exitus permettendogli di vivere solo quarantasei giorni: ne consegue che agli appellanti spetta iure hereditatis il risarcimento del danno consistente nei quarantasei giorni di invalidità temporanea e nella riduzione da un anno a quarantasei giorni della aspettativa effettiva di vita, tenuto conto che i danni patiti in pag. 8/11 occasione del sinistro, stante il mancato uso del casco protettivo, vanno al de cuius stesso addebitati proporzionalmente in misura che la Corte ritiene equa determinare in misura pari al venti per cento.
Per la determinazione dei conteggi, stante la particolare fattispecie e le difficoltà inevitabilmente incontrate dal CTU nelle sue valutazioni, soccorre il contenuto della recente pronuncia n. 2861 del 05/02/2025 della Corte di Cassazione, chiamata a verificare la correttezza della quantificazione per la perdita di chance per sopravvivenza operata dal
Giudice di merito in appello.
Può di conseguenza seguirsi il ragionamento per come approvato dalla Suprema Corte, partendo nel ritenere più conforme ai parametri dettati dalla giurisprudenza della stessa
Cassazione la modalità di computo che inizia dalla determinazione della somma che sarebbe spettata alla vittima nel caso di invalidità permanente al 100% in relazione alla sua età, ovvero, nella fattispecie per cui è causa, cinquantanove anni. Per la valutazione del risarcimento spettante possono utilizzarsi come strumento le tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, che rappresentano ormai il principale strumento, uniformemente utilizzato in tutte le corti giudiziarie italiane, per la determinazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica e costituiscono una forma di liquidazione unitaria ed omnicomprensiva di tutte le possibili voci o categorie di danno correlate all'evento sinistro: le suddette tabelle possono essere utilizzate nella loro ultima formulazione per come susseguente alle modifiche effettuate dall'Osservatorio del Tribunale di Milano che ha aggiornato le stesse, innanzitutto, considerando gli indici ISTAT degli ultimi anni ed introducendo alcune novità ed alcuni cambiamenti lessicali in ordine all'indicazione delle fattispecie di danno anche in accoglimento dei rilievi elaborati dalla giurisprudenza della Cassazione in relazione all'indicazione specifica del valore per danno biologico e danno morale.
Sulla base delle suddette tabelle ed in ragione dell'età del danneggiato al momento del sinistro
(cinquantanove anni) ne consegue un importo base di Euro 1.020.142,00. Detto importo va suddiviso per il numero di anni che il danneggiato avrebbe potuto ancora vivere secondo i parametri medi Istat, ovvero ulteriori ventidue anni (secondo Istat età media finale ottantuno anni) ottenendo così il valore di Euro 46.370,00, da moltiplicare per il numero di anni corrispondenti all'aspettativa di vita complessivamente “sperata” che nella fattispecie è solo di pag. 9/11 un anno stante la grave patologia (cirrosi epatica) già presente, rimanendo quindi il medesimo importo di Euro 46.370,00. Da tale somma deve essere decurtato l'importo corrispondente ai quarantasei giorni (un mese e mezzo) vissuti dopo il sinistro e cioè pari ad Euro 5.796,26
(diventa Euro 40.573,74) e quindi applicata la riduzione del 20% stante il parziale addebito di responsabilità per i danni in ragione dell'assenza del casco (diventa Euro 32.458,99)), ed infine applicata, all'importo così ottenuto, pari ad Euro 32.458,99 l'aliquota percentuale corrispondente alla possibilità di verificazione della chance perduta, ossia, prudenzialmente, in applicazione dell'art. 2697 cod.civ. e dell'onere della parte di dimostrare l'entità delle chances perdute, quella minima del 40%, ottenendo un totale finale di Euro 19,475,39.
Il valore della chance di sopravvivenza perduta nella fattispecie può quindi essere quantificato in complessivi Euro 19.475,39, somma alla quale va aggiunto l'ulteriore importo di Euro
5.290,00 per i quarantasei giorni di invalidità temporanea totale, per un importo complessivo finale di Euro 24.765,43.
Il superiore calcolo nasce da un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella determinazione da questa Corte che ha ritenuto .di optare, in assenza di tabelle preordinate di riferimento, per una stima che, in conformità a quanto affermato dalla giurisprudenza della Cassazione, non è stata rigidamente parametrata né ai valori tabellari previsti per la perdita della vita, né a quelli del danno biologico temporaneo, avendo come riferimento finale, in coerenza con la configurazione del danno da risarcirsi e degli elementi utili allo scopo, il moltiplicatore rappresentato dal “numero di anni corrispondenti all'aspettativa di vita complessivamente “sperata” dal de cuius e cioè al massimo un anno.
La superiori somma determinata alla data odierna è da intendersi attualizzata e già rivalutata, spettando però gli interessi legali al soddisfo da calcolarsi sulla stessa secondo il criterio previsto dalla Suprema Corte a sezioni unite (sent. 1712/1995) per la quale: "gli interessi, determinati nel loro ammontare dal giudice, vanno calcolati dalla data del fatto non sulla somma complessiva rivalutata alla data della liquidazione, bensì sulla somma originaria devalutata alla data dell'evento e rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria".
pag. 10/11 Va quindi accolta, nei termini di cui sopra, la domanda risarcitoria degli appellanti.
Spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, liquidati come da dispositivo sulla scorta del
D.M. Ministero della Giustizia n.55 del 10/03/2014 e dello scaglione per cause del valore dichiarato seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza Parte_1 Parte_2 Parte_3
del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto n. 828/2021 del 13/07/2021 nel procedimento R.G.
1628/2018, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza condanna in solido e la in persona del legale rappresentante p.t. al Controparte_3 Controparte_1
pagamento della somma di Euro 24.765,43 a titolo di risarcimento danni in favore degli appellanti, oltre interessi come in motivazione;
2) Condanna in solido e la in persona del legale Controparte_3 Controparte_1
rappresentante p.t. al rimborso in favore di parte appellante di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio che liquida per il primo grado in complessivi Euro 550,00 per spese ed Euro
4.000,00 per compensi e per il secondo grado in Euro 790,00 per spese ed Euro 5.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..; pone le spese di CTU a carico in solido degli appellati e la in persona del Controparte_3 Controparte_1
legale rappresentante p.t..
Messina, camera di consiglio del 09/06/2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Arturo Oliveri Dott. Giuseppe Minutoli
pag. 11/11