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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/10/2025, n. 1470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1470 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Terza Sezione Civile composta dai seguenti
Magistrati:
l) dott. VA LL Presidente
2) dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
3) dott.ssa RA AZ Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 318 dell'anno 2025
T R A
(C.F. , elettivamente domiciliato in Foggia, alla Via Parte_1 C.F._1
Paolo Telesforo n. 27, presso e nello studio dell'Avv. Pasquale D'Ascoli (C.F. ) C.F._2
che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti, conferita su separato foglio;
-appellante-
CONTRO
Controparte_1
, (C.F. – P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
[...] P.IVA_1
e difeso dall'avv. Rinaldo Soragnese, (C.F. ), con lui elettivamente domiciliato C.F._3
in Foggia, in Corso Roma n. 9, in virtù di procura alle liti, conferita su separato foglio;
-appellata-
Conclusioni delle parti: all'udienza collegiale dell'01.10.2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come da note di trattazione scritta,
qui da intendersi richiamate.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione , e (rispettivamente i primi due Controparte_2 Parte_2 Parte_3 Parte_1 figli e gli altri moglie e fratello del defunto ) con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. hanno convenuto Persona_1 in giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia l , Controparte_1 deducendo che:
a) Il proprio congiunto , in data 23.06.2014, alle ore 15:00, a seguito di vertigini e cefalea Persona_1 già insorta tre giorni prima, si è recato al Pronto Soccorso degli di Foggia, ove, in Controparte_1 seguito a visita neurologica, è stato dimesso con diagnosi di “cefalea”;
b) in data 24.06.2014, alle ore 12:26, il defunto ha raggiunto il Pronto Soccorso degli di Controparte_1
Foggia, accompagnato dal servizio 118, per ingravescenza della cefalea e, al termine degli esami necessari (TAC cranio), lo stesso è stato ricoverato in reparto di degenza alle ore 17:36;
c) dal referto dell'esame di angioTC cranio è emersa una “dilatazione aneurismatica” e, a causa del grave quadro clinico e dell'impossibilità di eseguire in regime di urgenza una angiografia cerebrale intervenzionistica, è stato disposto il trasferimento presso l'U.O. di Neurochirurgia di San Giovanni
Rotondo;
d) in data 25.06.2014 è stato disposto il ricovero nel Reparto di Neurochirurgia dell'Ospedale di San
Giovanni Rotondo, dove, alle ore 10:40, in seguito all'esame di arteriografia cerebrale, è stato diagnosticato “Aneurisma A1-A2 sx” e, successivamente, in seguito a TAC encefalo è stato diagnosticato
“grossolano focolaio emorragico”;
e) in data 26.06.2014, alle ore 1:40, è stato eseguito intervento di derivazione ventricolare esterna e, successivamente, alle ore 10:30 è stato eseguito intervento di “clipping” dell'aneurisma;
f) le condizioni di nel post operatorio sono risultate gravi tanto che il paziente non ha Persona_1 mai ripreso conoscenza fino al decesso avvenuto in data 09.09.2014;
g) è stata contestata la colpa professionale dei medici del Pronto Soccorso degli Ospedali di Foggia CP_1 nella omessa esecuzione, sin dal primo accesso in data 23.06.2014, di Tac encefalo e, quindi, nella tardiva
Hanno richiesto, pertanto, al Tribunale adito diagnosi di aneurisma.
[...] di accertare e dichiarare l'inadempimento dell alle prestazioni professionali sanitarie rese in occasione Controparte_1 dell'accesso di al Pronto Soccorso degli Ospedali di Foggia e successivo ricovero e, Persona_1 CP_1 conseguentemente, di condannarla al risarcimento dei danni patiti sia iure proprio (danno da perdita del rapporto parentale) sia iure hereditatis (danno biologico terminale e danno morale catastrofale), anche in termini di danno da perdita di chance di guarigione e/o sopravvivenza.
Si è costituita in giudizio l che, dopo aver Controparte_1 preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso ex art 702 bis c.p.c., ha richiesto il rigetto della domanda, eccependo la mancanza del nesso di causalità tra la condotta della parte convenuta ed il decesso di Per_1
, rilevando che al medesimo sono state correttamente prestate tutte le procedure diagnostiche e
[...] terapeutiche necessarie.
Instaurato il contraddittorio, disposto il mutamento di rito, la causa, sulla scorta della documentazione esibita e con ctu medico-legale, è stata decisa con la sentenza n. 1518/2024 pubblicata in data 03.06.2024, con cui il
Tribunale di Foggia ha condannato l al Controparte_1 pagamento in favore dei figli e e della moglie CP_2 Parte_2 Parte_3 rispettivamente delle somme di € 74.198,25, oltre interessi, per ciascuno dei figli e di € 68.141,25, oltre interessi, in favore della moglie per danno da perdita del rapporto parentale, rigettando la domanda risarcitoria del fratello e condannando parte convenuta alla refusione delle spese di lite e di CTU. Parte_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello , per i seguenti motivi: Parte_1
1. il Tribunale avrebbe dovuto liquidare il danno da perdita di chance del rapporto parentale, riconosciuto a favore del coniuge e dei figli, anche al fratello, in considerazione della sussistenza del rapporto affettivo con il defunto.
In particolare, il Tribunale ha errato:
a. nel ritenere necessario il requisito della convivenza in tema di danno da perdita del rapporto parentale;
b. nell'omettere di considerare che il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza;
c. nell'omettere di valutare la circostanza che, pur in assenza di formale convivenza sotto lo stesso tetto, i fratelli avevano consapevolmente scelto di vivere nello stesso stabile in via Isonzo n. 4 in appartamenti adiacenti;
d. nell'omettere di considerare il fatto che era spesso in Ospedale per Parte_1 assistere il fratello ed ha prestato consenso informato richiesto per l'intervento.
Pertanto, gli elementi sopra indicati avrebbero dovuto condurre il Tribunale al riconoscimento del risarcimento per danno da perdita parentale in forza della sussistenza del rapporto affettivo.
2. Il tribunale ha errato, inoltre, nel ritenere tardive e/o inammissibili le istanze istruttorie formulate aventi ad oggetto la prova testimoniale e la documentazione attestante la residenza dei fratelli nello stesso stabile.
3. Il Tribunale ha errato nel non applicare anche all'appellante gli stessi criteri di liquidazione del danno da perdita di chance utilizzati per gli altri congiunti.
Ha richiesto, pertanto, di riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda risarcitoria di e chiesto di condannare il Parte_1 [...]
al risarcimento del danno da perdita di chance del rapporto Controparte_1 parentale in favore di quest'ultimo da liquidarsi utilizzando gli stessi criteri utilizzati per gli altri congiunti, ovvero, applicando la percentuale del 20-25% all'importo base di € 117.162,00, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Si è costituita in giudizio l , la quale Controparte_1 ha contestato l'assunto di , poiché la prova presuntiva del rapporto affettivo e della Parte_1 frequentazione personale, seppur valida per i congiunti, non può ritenersi allo stesso modo applicabile nel caso dei fratelli non conviventi, sui quali ricade l'onere di dimostrare la sussistenza delle lamentate sofferenze. Ha segnalato, altresì, che non è condivisibile la tesi dell'appellante secondo cui il Giudice di Prime ha erroneamente ritenuto tardiva la prova orale ex adverso sollecitata, in quanto la stessa è stata Pt_4 formulata su circostanze mai dedotte prima della detta memoria istruttoria.
Ha domandato, pertanto, il rigetto dell'appello, con vittoria di spese, opponendosi alla richiesta di prove per testi.
Instaurato il contradditorio, la causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 01.10.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 352 cpc.
******
Innanzitutto, in punto di diritto, si osserva che l'appello non risulta notificato a Controparte_2
e , ai sensi dell'art. 332 c.p.c., ma che, in ogni caso, la Parte_2 Parte_3 presente decisione può essere resa, essendo decorsi i termini di cui agli artt. 325 e 327, comma 1,
c.p.c. senza che alcuna di dette parti abbia proposto tempestiva impugnazione.
Sempre in via preliminare, si osserva che l Controparte_1
non ha interposto appello in ordine all'accertamento della propria responsabilità per c.d.
[...] perdita di chance di godere del rapporto parentale, quantificata nel 22,5% del danno da perdita del rapporto parentale, come determinato sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano.
Pertanto, su tale punto (costituente l'an debeatur) la sentenza risulta passata in giudicato e in questa sede si controverte esclusivamente sul mancato riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale in favore dell'appellante, quale fratello della c.d. vittima primaria.
Primo motivo di appello: violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 29 e 30 cost., e degli artt.
1223, 2056, 2059, 2727, 2729 c.c. in relazione ai presupposti per il riconoscimento del danno da perdita di chance del rapporto parentale tra fratelli ed alla valutazione delle presunzioni circa
l'esistenza del legame affettivo.
Il motivo di appello è fondato, dovendosi dare continuità all'orientamento della prevalente giurisprudenza di legittimità, confermato da Cass. civ. sez. III, 11/03/2025 n. 6500, secondo cui, in materia di risarcimento del danno parentale, il legame affettivo tra fratelli costituisce una presunzione semplice, ovvero sia un fatto che si presume fino a prova contraria.
È noto, infatti, che, a fronte della morte o di una gravissima menomazione all'integrità psicofisica di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, l'ordinamento riconosce ai parenti del danneggiato un danno iure proprio, di carattere patrimoniale e non patrimoniale, per la sofferenza patita in conseguenza dell'irreversibile venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto (Cass. civ. Sez. III, 11/11/2019, n. 28989).
Tale voce risarcitoria ha la funzione di ristorare il familiare dal pregiudizio subito sia sotto il profilo morale, consistente nella sofferenza psichica che il congiunto è costretto a patire per l'impossibilità di proseguire la relazione familiare, sia sotto il profilo relazionale, quale sconvolgimento della vita destinato a ripercuotersi sull'intera esistenza di chi ha subito la perdita (Cass. civ. sez. III, 07/09/2023
n. 26140; Cass. civ. sez. III, 30/08/2022 n. 25541; Cass. civ. sez. III, 29/09/2021 n. 26301).
In particolare, «il danno parentale si configura anche in presenza di mera lesione del danno da perdita del rapporto parentale e che esso rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto e/o dall'inevitabile atteggiarsi di quel rapporto in modo differente (Cass.
28/09/2018, n. 23469); si tratta di danno non patrimoniale iure proprio del congiunto, il quale se ritenuto spettante in astratto, come ammesso dalla Corte d'Appello, può essere allegato e dimostrato ricorrendo a presunzioni semplici, a massime di comune esperienza, al fatto notorio, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare» (Cass. civ. sez. III, 14/02/2023 n. 4571).
In merito alla prova del danno, spetta alla vittima dell'altrui illecito dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito. Tale onere di allegazione può essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza.
A tal proposito, appare proficuo richiamare nuovamente il recente orientamento della Suprema
Corte di Cassazione secondo cui, in caso di decesso di un fratello, l'altro ha diritto al risarcimento del danno senza la necessità di dover dimostrare l'effettività del vincolo affettivo, poiché si considera esistente in via generale. La Suprema Corte ha, infatti, dato continuità al principio secondo cui «la morte di una persona causata da un illecito fa presumere da sola, ex art. 2727 cod. civ., una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri della famiglia nucleare “successiva” (coniuge e figli della vittima), anche ai membri della famiglia “originaria” (genitori e fratelli), a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime) le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tali casi, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorte al secondo (Cass. 15/02/2018, n. 3767; Cass. 15/07/2022, n. 22397; v. anche Cass. 30/08/2022, n. 25541 e, già, Cass. 16/03/2012, n. 4253)» (Cass. civ. sez. III, 11/03/2025, n.
6500).
È, pertanto, orientamento unanime della giurisprudenza di legittimità che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, poiché tale conseguenza è per comune esperienza da considerarsi connaturale all'essere umano (Cass. civ. sez. III, 24/04/2019, n. 11212; Cass. civ. sez. III, 14/06/2016, n. 12146).
In merito alla presunzione semplice, «trattandosi di una presumptio bonis, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (Cass. civ. sez. IV, n. 3767 del 15 febbraio 2018)». Inoltre, in merito al danno presuntivo, è stato osservato che «è concetto autonomo e distinto rispetto al c.d. danno in re ipsa: se, infatti, per quest'ultimo non è richiesta alcuna allegazione da parte del danneggiato, sorgendo il diritto al risarcimento del danno per il sol fatto del ricorrere di una determinata condizione, il primo richiede un'allegazione, seppur presuntiva, che è sempre suscettibile di essere superata da una eventuale prova contraria allegata da controparte. In altri termini, affermare come ha fatto la Corte d'Appello, che la presenza di un legame di parentela qualificato sia elemento idoneo a fondare la presunzione, secondo l'id quod plerumque accidit, dell'esistenza del danno in capo ai familiari del defunto, è cosa distinta dal riconoscere a questi ultimi la risarcibilità del danno in re ipsa per il sol fatto della sussistenza di un legame familiare» (Cass. civ. sez. III,
30/08/2022 n. 25541).
Chiariti i suddetti principi, ha errato il primo giudice a ritenere che l'appellante non ha allegato e provato l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e la situazione di convivenza del fratello con l'altro defunto ai fini del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale. L'appellante ha, infatti assolto al proprio onere di allegazione, dichiarando di essere fratello della vittima e di avere subito un pregiudizio per la morte del congiunto. A fronte di ciò, la controparte non solo non ha contestato l'esistenza di tale rapporto parentale, ma, sotto altro aspetto, non ha dedotto e provato, come del resto era suo onere fare nei termini pretesi dalla costante giurisprudenza sopra richiamata,
l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite.
Secondo motivo di appello: omessa valutazione delle prove documentali e testimoniali offerte sulla sussistenza del rapporto affettivo ai fini del riconoscimento del danno da perdita di chance.
Terzo motivo di appello: erroneità della sentenza nella parte in cui non ha applicato all'appellante gli stessi criteri di liquidazione del danno da perdita di chance utilizzati per gli altri congiunti.
Accertata l'esistenza di un rapporto parentale meritevole di tutela sotto l'aspetto risarcitorio, i due motivi di appello (insistenti sul quantum debeatur) vanno esaminati congiuntamente.
Il secondo motivo di appello è infondato, tenuto conto che:
a) la documentazione esibita al fine di provare che appellante e fratello risiedono nello stesso stabile risulta tardiva e inconferente, consistendo questa nella mera copia di documenti d'identità dell'appellante e degli altri attori originari rilasciati ben prima del verificarsi dell'evento dannoso, laddove sarebbe stato opportuno esibire un certificato storico di residenza del defunto e dell'appellante.
b) Correttamente il giudice di Prime Cure ha rigettato la prova per testi richiesta, perché afferente a circostanze generiche e mai allegate nei termini per la formazione del thema decidendum.
Il terzo motivo di appello va accolto per quanto di ragione.
Ritenuta l'esistenza del danno da perdita del rapporto parentale in capo all'appellante, resta da chiarire come lo stesso vada liquidato. A tal riguardo, come già avvenuto per gli altri prossimi congiunti, occorre fare applicazione al valore delle Tabelle di Milano, aggiornate al 2024, che, nella versione vigente alla data della presente pronuncia, sono state applicate anche dal giudice di primo grado nel liquidare, con statuizione passata in giudicato, tale danno agli altri congiunti della vittima
(v. pag. 18 della sentenza di primo grado).
Orbene, il danno va liquidato come segue:
Valore del punto base € 1.698,00.
1. Età del congiunto (60 anni): punti riconosciuti 12;
2. Età della vittima (62 anni): punti riconosciuti 10;
3. Punti in base al numero di familiari del nucleo primario: punti riconosciuti 9;
4. Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio, in assenza di prova di maggiore intensità del vincolo tra i fratelli, considerato peraltro che la circostanza per la quale l'appellante ha sottoscritto il consenso per l'intervento è stata evidenziata per la prima volta in appello): punti riconosciuti 15.
In ragione di quanto chiarito in precedenza, la somma da liquidare in favore dell'appellante per la recisione del rapporto parentale è pari a € 1.698,00 x 46 punti = € 78.108,00.
Trattandosi di ristoro del danno parentale conseguente a perdita di chance, devono applicarsi i medesimi criteri utilizzati in sentenza per gli altri prossimi congiunti, con la decurtazione del 77,5%
(v. pag. 18 sentenza impugnata), così determinando il danno in € 78.108,00 x 22,5% = € 17.183,76.
Trattandosi di debito di valore, le somme così individuate devono essere maggiorate degli interessi nella misura del 1,02% dal settembre 2014 ad oggi. Sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale ed interessi competono, inoltre, gli interessi legali, dalla data della presente decisione al saldo, ex art. 1282 c.c.
In ragione dell'accoglimento dell'appello proposto, l Controparte_1
va condannata al pagamento, in favore dell'appellante, dell'importo di cui in
[...] premessa, nonché delle spese processuali, quantificate per il primo grado sulla base del DM 147/2022 tenendo conto dello scaglione ricompreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00 e limitandole alla sola maggiorazione spettante per il caso di pluralità di parti ex art. 4 comma 2 DM 55/12 come confermato dal DM 147/2022 e quantificata nella misura del 15% per l'appellante sul compenso già liquidato in primo grado, trattandosi di attività difensiva prestata in primo grado in favore di più parti e tenuto conto che la somma in questa sede riconosciuta, aggiunta a quelle già liquidate in favore dei figli e e della moglie (rispettivamente per ciascuno CP_2 Parte_2 Parte_3 dei figli € 74.198,25 e di € 68.141,25 in favore della moglie), rientrano nel medesimo scaglione (ossia di € 16.230,00 x 15% = € 2434,50).
Non va considerato l'esborso per contributo unificato sostenuto in primo grado, già riconosciuto in sentenza per l'intero in favore delle altre parti vittoriose. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo d'ufficio per assenza di notula, sulla base del DM 147/2022 dell'importo riconosciuto in sentenza, ai medi di tariffa e con esclusione della fase di trattazione (stante l'assenza di attività istruttoria come da Cass. 7343/2025).
PQM
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Foggia n. 1518/2024, depositata il 31/05/2024 e pubblicata il 03.06.2024, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
➢ Accoglie per quanto di ragione l'appello proposto e, per l'effetto, condanna l'
[...]
al pagamento, in favore di , dell'importo Controparte_1 Parte_1 di € 17.183,76, oltre interessi e rivalutazione monetaria nella misura di cui in parte motiva (qui da intendersi richiamata e trascritta) e sino al soddisfo;
➢ Condanna l'appellata al pagamento delle spese processuali di primo e secondo grado in favore dell'appellante, liquidate per il primo grado in € 2.434,50 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori dovuti di legge, e per il giudizio di appello in € 355,50 per borsuali e in € 3.966,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori di legge.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio dell'08.10.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
RA AZ VA LL
(Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marianna Sorbilli
Magistrato Ordinario in Tirocinio)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Terza Sezione Civile composta dai seguenti
Magistrati:
l) dott. VA LL Presidente
2) dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
3) dott.ssa RA AZ Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 318 dell'anno 2025
T R A
(C.F. , elettivamente domiciliato in Foggia, alla Via Parte_1 C.F._1
Paolo Telesforo n. 27, presso e nello studio dell'Avv. Pasquale D'Ascoli (C.F. ) C.F._2
che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti, conferita su separato foglio;
-appellante-
CONTRO
Controparte_1
, (C.F. – P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
[...] P.IVA_1
e difeso dall'avv. Rinaldo Soragnese, (C.F. ), con lui elettivamente domiciliato C.F._3
in Foggia, in Corso Roma n. 9, in virtù di procura alle liti, conferita su separato foglio;
-appellata-
Conclusioni delle parti: all'udienza collegiale dell'01.10.2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come da note di trattazione scritta,
qui da intendersi richiamate.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione , e (rispettivamente i primi due Controparte_2 Parte_2 Parte_3 Parte_1 figli e gli altri moglie e fratello del defunto ) con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. hanno convenuto Persona_1 in giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia l , Controparte_1 deducendo che:
a) Il proprio congiunto , in data 23.06.2014, alle ore 15:00, a seguito di vertigini e cefalea Persona_1 già insorta tre giorni prima, si è recato al Pronto Soccorso degli di Foggia, ove, in Controparte_1 seguito a visita neurologica, è stato dimesso con diagnosi di “cefalea”;
b) in data 24.06.2014, alle ore 12:26, il defunto ha raggiunto il Pronto Soccorso degli di Controparte_1
Foggia, accompagnato dal servizio 118, per ingravescenza della cefalea e, al termine degli esami necessari (TAC cranio), lo stesso è stato ricoverato in reparto di degenza alle ore 17:36;
c) dal referto dell'esame di angioTC cranio è emersa una “dilatazione aneurismatica” e, a causa del grave quadro clinico e dell'impossibilità di eseguire in regime di urgenza una angiografia cerebrale intervenzionistica, è stato disposto il trasferimento presso l'U.O. di Neurochirurgia di San Giovanni
Rotondo;
d) in data 25.06.2014 è stato disposto il ricovero nel Reparto di Neurochirurgia dell'Ospedale di San
Giovanni Rotondo, dove, alle ore 10:40, in seguito all'esame di arteriografia cerebrale, è stato diagnosticato “Aneurisma A1-A2 sx” e, successivamente, in seguito a TAC encefalo è stato diagnosticato
“grossolano focolaio emorragico”;
e) in data 26.06.2014, alle ore 1:40, è stato eseguito intervento di derivazione ventricolare esterna e, successivamente, alle ore 10:30 è stato eseguito intervento di “clipping” dell'aneurisma;
f) le condizioni di nel post operatorio sono risultate gravi tanto che il paziente non ha Persona_1 mai ripreso conoscenza fino al decesso avvenuto in data 09.09.2014;
g) è stata contestata la colpa professionale dei medici del Pronto Soccorso degli Ospedali di Foggia CP_1 nella omessa esecuzione, sin dal primo accesso in data 23.06.2014, di Tac encefalo e, quindi, nella tardiva
Hanno richiesto, pertanto, al Tribunale adito diagnosi di aneurisma.
[...] di accertare e dichiarare l'inadempimento dell alle prestazioni professionali sanitarie rese in occasione Controparte_1 dell'accesso di al Pronto Soccorso degli Ospedali di Foggia e successivo ricovero e, Persona_1 CP_1 conseguentemente, di condannarla al risarcimento dei danni patiti sia iure proprio (danno da perdita del rapporto parentale) sia iure hereditatis (danno biologico terminale e danno morale catastrofale), anche in termini di danno da perdita di chance di guarigione e/o sopravvivenza.
Si è costituita in giudizio l che, dopo aver Controparte_1 preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso ex art 702 bis c.p.c., ha richiesto il rigetto della domanda, eccependo la mancanza del nesso di causalità tra la condotta della parte convenuta ed il decesso di Per_1
, rilevando che al medesimo sono state correttamente prestate tutte le procedure diagnostiche e
[...] terapeutiche necessarie.
Instaurato il contraddittorio, disposto il mutamento di rito, la causa, sulla scorta della documentazione esibita e con ctu medico-legale, è stata decisa con la sentenza n. 1518/2024 pubblicata in data 03.06.2024, con cui il
Tribunale di Foggia ha condannato l al Controparte_1 pagamento in favore dei figli e e della moglie CP_2 Parte_2 Parte_3 rispettivamente delle somme di € 74.198,25, oltre interessi, per ciascuno dei figli e di € 68.141,25, oltre interessi, in favore della moglie per danno da perdita del rapporto parentale, rigettando la domanda risarcitoria del fratello e condannando parte convenuta alla refusione delle spese di lite e di CTU. Parte_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello , per i seguenti motivi: Parte_1
1. il Tribunale avrebbe dovuto liquidare il danno da perdita di chance del rapporto parentale, riconosciuto a favore del coniuge e dei figli, anche al fratello, in considerazione della sussistenza del rapporto affettivo con il defunto.
In particolare, il Tribunale ha errato:
a. nel ritenere necessario il requisito della convivenza in tema di danno da perdita del rapporto parentale;
b. nell'omettere di considerare che il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza;
c. nell'omettere di valutare la circostanza che, pur in assenza di formale convivenza sotto lo stesso tetto, i fratelli avevano consapevolmente scelto di vivere nello stesso stabile in via Isonzo n. 4 in appartamenti adiacenti;
d. nell'omettere di considerare il fatto che era spesso in Ospedale per Parte_1 assistere il fratello ed ha prestato consenso informato richiesto per l'intervento.
Pertanto, gli elementi sopra indicati avrebbero dovuto condurre il Tribunale al riconoscimento del risarcimento per danno da perdita parentale in forza della sussistenza del rapporto affettivo.
2. Il tribunale ha errato, inoltre, nel ritenere tardive e/o inammissibili le istanze istruttorie formulate aventi ad oggetto la prova testimoniale e la documentazione attestante la residenza dei fratelli nello stesso stabile.
3. Il Tribunale ha errato nel non applicare anche all'appellante gli stessi criteri di liquidazione del danno da perdita di chance utilizzati per gli altri congiunti.
Ha richiesto, pertanto, di riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda risarcitoria di e chiesto di condannare il Parte_1 [...]
al risarcimento del danno da perdita di chance del rapporto Controparte_1 parentale in favore di quest'ultimo da liquidarsi utilizzando gli stessi criteri utilizzati per gli altri congiunti, ovvero, applicando la percentuale del 20-25% all'importo base di € 117.162,00, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Si è costituita in giudizio l , la quale Controparte_1 ha contestato l'assunto di , poiché la prova presuntiva del rapporto affettivo e della Parte_1 frequentazione personale, seppur valida per i congiunti, non può ritenersi allo stesso modo applicabile nel caso dei fratelli non conviventi, sui quali ricade l'onere di dimostrare la sussistenza delle lamentate sofferenze. Ha segnalato, altresì, che non è condivisibile la tesi dell'appellante secondo cui il Giudice di Prime ha erroneamente ritenuto tardiva la prova orale ex adverso sollecitata, in quanto la stessa è stata Pt_4 formulata su circostanze mai dedotte prima della detta memoria istruttoria.
Ha domandato, pertanto, il rigetto dell'appello, con vittoria di spese, opponendosi alla richiesta di prove per testi.
Instaurato il contradditorio, la causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 01.10.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 352 cpc.
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Innanzitutto, in punto di diritto, si osserva che l'appello non risulta notificato a Controparte_2
e , ai sensi dell'art. 332 c.p.c., ma che, in ogni caso, la Parte_2 Parte_3 presente decisione può essere resa, essendo decorsi i termini di cui agli artt. 325 e 327, comma 1,
c.p.c. senza che alcuna di dette parti abbia proposto tempestiva impugnazione.
Sempre in via preliminare, si osserva che l Controparte_1
non ha interposto appello in ordine all'accertamento della propria responsabilità per c.d.
[...] perdita di chance di godere del rapporto parentale, quantificata nel 22,5% del danno da perdita del rapporto parentale, come determinato sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano.
Pertanto, su tale punto (costituente l'an debeatur) la sentenza risulta passata in giudicato e in questa sede si controverte esclusivamente sul mancato riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale in favore dell'appellante, quale fratello della c.d. vittima primaria.
Primo motivo di appello: violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 29 e 30 cost., e degli artt.
1223, 2056, 2059, 2727, 2729 c.c. in relazione ai presupposti per il riconoscimento del danno da perdita di chance del rapporto parentale tra fratelli ed alla valutazione delle presunzioni circa
l'esistenza del legame affettivo.
Il motivo di appello è fondato, dovendosi dare continuità all'orientamento della prevalente giurisprudenza di legittimità, confermato da Cass. civ. sez. III, 11/03/2025 n. 6500, secondo cui, in materia di risarcimento del danno parentale, il legame affettivo tra fratelli costituisce una presunzione semplice, ovvero sia un fatto che si presume fino a prova contraria.
È noto, infatti, che, a fronte della morte o di una gravissima menomazione all'integrità psicofisica di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, l'ordinamento riconosce ai parenti del danneggiato un danno iure proprio, di carattere patrimoniale e non patrimoniale, per la sofferenza patita in conseguenza dell'irreversibile venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto (Cass. civ. Sez. III, 11/11/2019, n. 28989).
Tale voce risarcitoria ha la funzione di ristorare il familiare dal pregiudizio subito sia sotto il profilo morale, consistente nella sofferenza psichica che il congiunto è costretto a patire per l'impossibilità di proseguire la relazione familiare, sia sotto il profilo relazionale, quale sconvolgimento della vita destinato a ripercuotersi sull'intera esistenza di chi ha subito la perdita (Cass. civ. sez. III, 07/09/2023
n. 26140; Cass. civ. sez. III, 30/08/2022 n. 25541; Cass. civ. sez. III, 29/09/2021 n. 26301).
In particolare, «il danno parentale si configura anche in presenza di mera lesione del danno da perdita del rapporto parentale e che esso rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto e/o dall'inevitabile atteggiarsi di quel rapporto in modo differente (Cass.
28/09/2018, n. 23469); si tratta di danno non patrimoniale iure proprio del congiunto, il quale se ritenuto spettante in astratto, come ammesso dalla Corte d'Appello, può essere allegato e dimostrato ricorrendo a presunzioni semplici, a massime di comune esperienza, al fatto notorio, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare» (Cass. civ. sez. III, 14/02/2023 n. 4571).
In merito alla prova del danno, spetta alla vittima dell'altrui illecito dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito. Tale onere di allegazione può essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza.
A tal proposito, appare proficuo richiamare nuovamente il recente orientamento della Suprema
Corte di Cassazione secondo cui, in caso di decesso di un fratello, l'altro ha diritto al risarcimento del danno senza la necessità di dover dimostrare l'effettività del vincolo affettivo, poiché si considera esistente in via generale. La Suprema Corte ha, infatti, dato continuità al principio secondo cui «la morte di una persona causata da un illecito fa presumere da sola, ex art. 2727 cod. civ., una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri della famiglia nucleare “successiva” (coniuge e figli della vittima), anche ai membri della famiglia “originaria” (genitori e fratelli), a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime) le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tali casi, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorte al secondo (Cass. 15/02/2018, n. 3767; Cass. 15/07/2022, n. 22397; v. anche Cass. 30/08/2022, n. 25541 e, già, Cass. 16/03/2012, n. 4253)» (Cass. civ. sez. III, 11/03/2025, n.
6500).
È, pertanto, orientamento unanime della giurisprudenza di legittimità che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, poiché tale conseguenza è per comune esperienza da considerarsi connaturale all'essere umano (Cass. civ. sez. III, 24/04/2019, n. 11212; Cass. civ. sez. III, 14/06/2016, n. 12146).
In merito alla presunzione semplice, «trattandosi di una presumptio bonis, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (Cass. civ. sez. IV, n. 3767 del 15 febbraio 2018)». Inoltre, in merito al danno presuntivo, è stato osservato che «è concetto autonomo e distinto rispetto al c.d. danno in re ipsa: se, infatti, per quest'ultimo non è richiesta alcuna allegazione da parte del danneggiato, sorgendo il diritto al risarcimento del danno per il sol fatto del ricorrere di una determinata condizione, il primo richiede un'allegazione, seppur presuntiva, che è sempre suscettibile di essere superata da una eventuale prova contraria allegata da controparte. In altri termini, affermare come ha fatto la Corte d'Appello, che la presenza di un legame di parentela qualificato sia elemento idoneo a fondare la presunzione, secondo l'id quod plerumque accidit, dell'esistenza del danno in capo ai familiari del defunto, è cosa distinta dal riconoscere a questi ultimi la risarcibilità del danno in re ipsa per il sol fatto della sussistenza di un legame familiare» (Cass. civ. sez. III,
30/08/2022 n. 25541).
Chiariti i suddetti principi, ha errato il primo giudice a ritenere che l'appellante non ha allegato e provato l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e la situazione di convivenza del fratello con l'altro defunto ai fini del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale. L'appellante ha, infatti assolto al proprio onere di allegazione, dichiarando di essere fratello della vittima e di avere subito un pregiudizio per la morte del congiunto. A fronte di ciò, la controparte non solo non ha contestato l'esistenza di tale rapporto parentale, ma, sotto altro aspetto, non ha dedotto e provato, come del resto era suo onere fare nei termini pretesi dalla costante giurisprudenza sopra richiamata,
l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite.
Secondo motivo di appello: omessa valutazione delle prove documentali e testimoniali offerte sulla sussistenza del rapporto affettivo ai fini del riconoscimento del danno da perdita di chance.
Terzo motivo di appello: erroneità della sentenza nella parte in cui non ha applicato all'appellante gli stessi criteri di liquidazione del danno da perdita di chance utilizzati per gli altri congiunti.
Accertata l'esistenza di un rapporto parentale meritevole di tutela sotto l'aspetto risarcitorio, i due motivi di appello (insistenti sul quantum debeatur) vanno esaminati congiuntamente.
Il secondo motivo di appello è infondato, tenuto conto che:
a) la documentazione esibita al fine di provare che appellante e fratello risiedono nello stesso stabile risulta tardiva e inconferente, consistendo questa nella mera copia di documenti d'identità dell'appellante e degli altri attori originari rilasciati ben prima del verificarsi dell'evento dannoso, laddove sarebbe stato opportuno esibire un certificato storico di residenza del defunto e dell'appellante.
b) Correttamente il giudice di Prime Cure ha rigettato la prova per testi richiesta, perché afferente a circostanze generiche e mai allegate nei termini per la formazione del thema decidendum.
Il terzo motivo di appello va accolto per quanto di ragione.
Ritenuta l'esistenza del danno da perdita del rapporto parentale in capo all'appellante, resta da chiarire come lo stesso vada liquidato. A tal riguardo, come già avvenuto per gli altri prossimi congiunti, occorre fare applicazione al valore delle Tabelle di Milano, aggiornate al 2024, che, nella versione vigente alla data della presente pronuncia, sono state applicate anche dal giudice di primo grado nel liquidare, con statuizione passata in giudicato, tale danno agli altri congiunti della vittima
(v. pag. 18 della sentenza di primo grado).
Orbene, il danno va liquidato come segue:
Valore del punto base € 1.698,00.
1. Età del congiunto (60 anni): punti riconosciuti 12;
2. Età della vittima (62 anni): punti riconosciuti 10;
3. Punti in base al numero di familiari del nucleo primario: punti riconosciuti 9;
4. Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio, in assenza di prova di maggiore intensità del vincolo tra i fratelli, considerato peraltro che la circostanza per la quale l'appellante ha sottoscritto il consenso per l'intervento è stata evidenziata per la prima volta in appello): punti riconosciuti 15.
In ragione di quanto chiarito in precedenza, la somma da liquidare in favore dell'appellante per la recisione del rapporto parentale è pari a € 1.698,00 x 46 punti = € 78.108,00.
Trattandosi di ristoro del danno parentale conseguente a perdita di chance, devono applicarsi i medesimi criteri utilizzati in sentenza per gli altri prossimi congiunti, con la decurtazione del 77,5%
(v. pag. 18 sentenza impugnata), così determinando il danno in € 78.108,00 x 22,5% = € 17.183,76.
Trattandosi di debito di valore, le somme così individuate devono essere maggiorate degli interessi nella misura del 1,02% dal settembre 2014 ad oggi. Sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale ed interessi competono, inoltre, gli interessi legali, dalla data della presente decisione al saldo, ex art. 1282 c.c.
In ragione dell'accoglimento dell'appello proposto, l Controparte_1
va condannata al pagamento, in favore dell'appellante, dell'importo di cui in
[...] premessa, nonché delle spese processuali, quantificate per il primo grado sulla base del DM 147/2022 tenendo conto dello scaglione ricompreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00 e limitandole alla sola maggiorazione spettante per il caso di pluralità di parti ex art. 4 comma 2 DM 55/12 come confermato dal DM 147/2022 e quantificata nella misura del 15% per l'appellante sul compenso già liquidato in primo grado, trattandosi di attività difensiva prestata in primo grado in favore di più parti e tenuto conto che la somma in questa sede riconosciuta, aggiunta a quelle già liquidate in favore dei figli e e della moglie (rispettivamente per ciascuno CP_2 Parte_2 Parte_3 dei figli € 74.198,25 e di € 68.141,25 in favore della moglie), rientrano nel medesimo scaglione (ossia di € 16.230,00 x 15% = € 2434,50).
Non va considerato l'esborso per contributo unificato sostenuto in primo grado, già riconosciuto in sentenza per l'intero in favore delle altre parti vittoriose. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo d'ufficio per assenza di notula, sulla base del DM 147/2022 dell'importo riconosciuto in sentenza, ai medi di tariffa e con esclusione della fase di trattazione (stante l'assenza di attività istruttoria come da Cass. 7343/2025).
PQM
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Foggia n. 1518/2024, depositata il 31/05/2024 e pubblicata il 03.06.2024, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
➢ Accoglie per quanto di ragione l'appello proposto e, per l'effetto, condanna l'
[...]
al pagamento, in favore di , dell'importo Controparte_1 Parte_1 di € 17.183,76, oltre interessi e rivalutazione monetaria nella misura di cui in parte motiva (qui da intendersi richiamata e trascritta) e sino al soddisfo;
➢ Condanna l'appellata al pagamento delle spese processuali di primo e secondo grado in favore dell'appellante, liquidate per il primo grado in € 2.434,50 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori dovuti di legge, e per il giudizio di appello in € 355,50 per borsuali e in € 3.966,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori di legge.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio dell'08.10.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
RA AZ VA LL
(Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marianna Sorbilli
Magistrato Ordinario in Tirocinio)