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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 11/12/2025, n. 1353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1353 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 11/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1085 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Giuseppe Macrì, con il quale è elettivamente domiciliata in Locri
(RC), Via Ancona I^ Trav.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli Avv.ti Antonella Francesca Paola Micheli e Valeria Grandizio, con le quali
è elettivamente domiciliato in Locri (RC), Via G. Matteotti n. 48, presso la sede territoriale dell'Istituto
Resistente
OGGETTO: liquidazione assegno mensile di assistenza
Conclusioni: come in atti e nel verbale dell'odierna udienza 2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/03/2022, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che, in data 11/02/2020, ha proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. dinanzi a questo Tribunale per ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza;
- che il C.T.U. l'ha riconosciuta meritevole del beneficio richiesto, con decorrenza dalla domanda amministrativa (16/04/2019);
- che, pur avendo notificato all' il decreto di omologa, non ha mai CP_1
ricevuto il pagamento della prestazione;
- che, per il periodo dal 01/05/2019 al 28/02/2022, l'importo dell'assegno mensile di assistenza ammontava ad € 10.615,02, oltre interessi legali e svalutazione monetaria;
- che è in possesso dei requisiti legittimanti la liquidazione della prestazione richiesta.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'On.Le Tribunale adito, contrariis reiectis e con sentenza esecutiva, fissare con decreto l'udienza di discussione della causa, invitando le parti a comparire personalmente;
riconoscere il diritto della ricorrente all'assegno mensile dal giorno 01/05/2019 e condannare Controparte_2
- in persona del suo Legale Rapp.te pro tempore, alla
[...]
corresponsione in favore della Sig.ra dell'assegno mensile dal Parte_1
giorno 01/05/2019, oltre agli interessi legali e svalutazione monetaria nonché alle spese, competenze ed onorari di giudizio da liquidarsi al procuratore antistatario.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
eccependo: 3
- che, in data 08/03/2022, ha richiesto alla ricorrente l'invio del modello
AP70, ai fini della liquidazione dell'assegno mensile di assistenza, pervenuto all'Istituto in data 12/07/2022, sprovvisto del quadro B;
- che, inoltre, dagli accertamenti effettuati è emerso che la sig.ra Pt_1
è separata e, pertanto, l'Istituto ha richiesto una copia della sentenza di separazione per conoscere la situazione patrimoniale;
- che, in mancanza della documentazione richiesta, la liquidazione della prestazione non è stata possibile.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è fondato, nei termini che si andranno di seguito a specificare.
Giova premettere che oggetto di giudizio è la liquidazione dell'assegno mensile di assistenza, in favore della ricorrente.
Ai sensi dell'art. 13 della legge n. 118/1971, l'assegno spetta agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74%.
Trattandosi di una prestazione di carattere assistenziale, la stessa è sottoposta al rispetto di predeterminati limiti reddituali, di anno in anno stabiliti che, in particolare, per l'anno 2019 ammontavano a € 4906.71, per l'anno 2020
a € 4931,29, per l'anno 2021 a € 4931,29, per l'anno 2022 a € 5025,02, per l'anno 2023 a € 5432,05, per l'anno 2024 a € 5725,25, per l'anno 2025 a €
5771,35.
Invece, ai sensi dell'art. 12 ter del D.L. n. 146/2021, convertito con modifiche in legge n. 215/2021, è stato ridefinito il requisito della inoccupazione. 4
In particolare, la ricorrente reclama la liquidazione dell'assegno mensile di assistenza alla luce del decreto di omologa emesso da questo Tribunale in data 30/09/2021, con il quale è stata accertata la sussistenza del requisito sanitario legittimante il conseguimento della prestazione richiesta: in particolare, la ricorrente è stata riconosciuta invalida nella misura del 77%, con decorrenza dalla domanda amministrativa (16/04/2019).
A sostegno della propria pretesa, la ricorrente allega, unitamente al decreto di omologa, il possesso dei requisiti di carattere economico, mediante la produzione dell'autocertificazione relativa al reddito e alla composizione del nucleo familiare, dei certificati di disoccupazione rilasciati dal centro per l'impiego di Locri in data 15/03/2022, dell'attestazione reddituale rilasciata da
Agenzia delle Entrate in data 15/01/2022, del modello ISEE.
Ed invero l' non ha formulato delle vere eccezioni e non ha CP_1
contestato il possesso dei requisiti legittimanti il conseguimento della prestazione oggetto di domanda, limitandosi a dedurre di non aver potuto chiudere la pratica non avendo ricevuto la sentenza di separazione dal coniuge della ricorrente, richiesta in fase di istruzione.
Orbene, l'eventuale assegno percepito dall'ex coniuge separato o divorziato (in quest'ultimo caso l'emolumento prende, più propriamente, il nome di “assegno divorzile”) non deve essere indicato nella DSU per chi aveva presentato regolarmente la propria dichiarazione dei redditi, perché in tal caso l'importo percepito risulta già compreso nel reddito complessivo dichiarato.
Dal punto di vista fiscale, l'assegno di mantenimento corrisposto al coniuge a seguito della separazione o del divorzio rappresenta, per chi lo percepisce, un “reddito assimilato” a quello di lavoro dipendente (ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera i del TUIR, il Testo Unico delle Imposte sui
Redditi) che rientra nella determinazione del reddito valevole ai fini ISEE. 5
Occorre, tuttavia, distinguere l'assegno di mantenimento versato proprio in favore dell'ex coniuge da quello eventualmente versato in favore dei figli, in relazione al quale va data comunicazione ai fini Isee.
Nella specie parte ricorrente, su ordine del giudice, ha da ultimo prodotto in giudizio la documentazione relativa all'accordo raggiunto tra la sig.ra e l'ex coniuge relativamente alla cessazione degli effetti civili del Pt_1
matrimonio, rilasciata dal Comune di Locri, dal quale si evince che nessun assegno era previsto in favore della ricorrente da parte dell'ex coniuge, essendo stato previsto esclusivamente un contributo mensile pari a € 1500,00, da destinare ai figli fino al raggiungimento dell'autosufficienza.
Inoltre, parte ricorrente, nel corso del giudizio, ha allegato di aver trasmesso all' la documentazione in questione: su tale circostanza, CP_1
l' non ha preso espressa posizione, non contestando, dunque, né la CP_1
ricezione della documentazione né il contenuto della stessa.
Orbene, alla luce della documentazione allegata, risulta provato il possesso, in capo alla ricorrente, dei requisiti legittimanti il conseguimento dell'assegno mensile ai sensi dell'art. 13 della legge n. 118/1971.
Infatti, il requisito sanitario, con decorrenza dal 16/04/2019, discende dal decreto di omologa emesso da questo tribunale.
Ed invero, l'accertamento del requisito sanitario nell'ambito del procedimento ex articolo 445 bis c.p.c. presuppone un positivo vaglio circa la sussistenza anche del requisito economico, in quanto l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che l'interessato prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile, non conseguibile senza l'intervento del giudice, atteso che il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire
(Cass. 27 gennaio 2011, n. 2051; Cass. 28 giugno 2010, n. 15355; Cass. 16 6
maggio 2013, n. 12036; Cass. 21 marzo 2014, n. 6731; Cass. 21 gennaio 2015,
n. 1035)" (Sez. L, Sentenza n. 11919 del 2015).
Pertanto, il giudice dell'accertamento tecnico preventivo non può esimersi dal valutare sommariamente la sussistenza delle condizioni dell'azione e dei requisiti sostanziali per la concessione del diritto cui è finalizzato l'accertamento sanitario, per valutare l'utilità dell'azione e l'ammissibilità del ricorso, pur non rivestendo tale attività di indagine efficacia di giudicato in relazione alle statuizioni soggettive di natura sostanziale dedotte in giudizio (cassazione n.
5338/2014; Cassazione n. 16685/2018).
In ogni caso, parte ricorrente ha provato il possesso del requisito economico, allegando la composizione del nucleo familiare e i redditi percepiti a partire dalla domanda amministrativa, che non risultano incisi dagli accordi presi in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il cui mancato invio era stato addotto dall' come motivo ostativo alla chiusura della CP_1
pratica di liquidazione della prestazione e dai quali non emerge il superamento del limite reddituale ma, al contrario, risulta confermato il possesso del requisito economico in capo alla ricorrente.
Pertanto, il ricorso va accolto, con l'accertamento del diritto della ricorrente al conseguimento dell'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della legge n. 118/1971 e conseguente condanna dall' alla corresponsione CP_1
dello stesso, con decorrenza dal 1/05/2019, oltre interessi come per legge.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo con distrazione in favore del difensore della ricorrente ai sensi dell'art. 93 c.p.c., seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico dell' . CP_1
Si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse e tenendo conto dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
7
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.RG. 1085/2022, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie il ricorso, accertando il diritto della sig.ra al Parte_1
conseguimento dell'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della legge n.
118/1971, con decorrenza dal 1/05/2019;
- Per l'effetto, condanna l' in persona del legale rappresentante CP_1
p.t., a corrispondere, in favore della sig.ra l'assegno mensile di Parte_1
assistenza con decorrenza dal 1/05/2019, oltre interessi, come per legge;
-Condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., alla CP_1
refusione delle spese di lite, che liquida in € 2697.00, oltre accessori, come per legge, da distrarsi in favore del difensore della ricorrente, ai sensi dell'art. 93
c.p.c.
Locri, 11/12/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 11/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1085 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Giuseppe Macrì, con il quale è elettivamente domiciliata in Locri
(RC), Via Ancona I^ Trav.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli Avv.ti Antonella Francesca Paola Micheli e Valeria Grandizio, con le quali
è elettivamente domiciliato in Locri (RC), Via G. Matteotti n. 48, presso la sede territoriale dell'Istituto
Resistente
OGGETTO: liquidazione assegno mensile di assistenza
Conclusioni: come in atti e nel verbale dell'odierna udienza 2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/03/2022, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che, in data 11/02/2020, ha proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. dinanzi a questo Tribunale per ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza;
- che il C.T.U. l'ha riconosciuta meritevole del beneficio richiesto, con decorrenza dalla domanda amministrativa (16/04/2019);
- che, pur avendo notificato all' il decreto di omologa, non ha mai CP_1
ricevuto il pagamento della prestazione;
- che, per il periodo dal 01/05/2019 al 28/02/2022, l'importo dell'assegno mensile di assistenza ammontava ad € 10.615,02, oltre interessi legali e svalutazione monetaria;
- che è in possesso dei requisiti legittimanti la liquidazione della prestazione richiesta.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'On.Le Tribunale adito, contrariis reiectis e con sentenza esecutiva, fissare con decreto l'udienza di discussione della causa, invitando le parti a comparire personalmente;
riconoscere il diritto della ricorrente all'assegno mensile dal giorno 01/05/2019 e condannare Controparte_2
- in persona del suo Legale Rapp.te pro tempore, alla
[...]
corresponsione in favore della Sig.ra dell'assegno mensile dal Parte_1
giorno 01/05/2019, oltre agli interessi legali e svalutazione monetaria nonché alle spese, competenze ed onorari di giudizio da liquidarsi al procuratore antistatario.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
eccependo: 3
- che, in data 08/03/2022, ha richiesto alla ricorrente l'invio del modello
AP70, ai fini della liquidazione dell'assegno mensile di assistenza, pervenuto all'Istituto in data 12/07/2022, sprovvisto del quadro B;
- che, inoltre, dagli accertamenti effettuati è emerso che la sig.ra Pt_1
è separata e, pertanto, l'Istituto ha richiesto una copia della sentenza di separazione per conoscere la situazione patrimoniale;
- che, in mancanza della documentazione richiesta, la liquidazione della prestazione non è stata possibile.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è fondato, nei termini che si andranno di seguito a specificare.
Giova premettere che oggetto di giudizio è la liquidazione dell'assegno mensile di assistenza, in favore della ricorrente.
Ai sensi dell'art. 13 della legge n. 118/1971, l'assegno spetta agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74%.
Trattandosi di una prestazione di carattere assistenziale, la stessa è sottoposta al rispetto di predeterminati limiti reddituali, di anno in anno stabiliti che, in particolare, per l'anno 2019 ammontavano a € 4906.71, per l'anno 2020
a € 4931,29, per l'anno 2021 a € 4931,29, per l'anno 2022 a € 5025,02, per l'anno 2023 a € 5432,05, per l'anno 2024 a € 5725,25, per l'anno 2025 a €
5771,35.
Invece, ai sensi dell'art. 12 ter del D.L. n. 146/2021, convertito con modifiche in legge n. 215/2021, è stato ridefinito il requisito della inoccupazione. 4
In particolare, la ricorrente reclama la liquidazione dell'assegno mensile di assistenza alla luce del decreto di omologa emesso da questo Tribunale in data 30/09/2021, con il quale è stata accertata la sussistenza del requisito sanitario legittimante il conseguimento della prestazione richiesta: in particolare, la ricorrente è stata riconosciuta invalida nella misura del 77%, con decorrenza dalla domanda amministrativa (16/04/2019).
A sostegno della propria pretesa, la ricorrente allega, unitamente al decreto di omologa, il possesso dei requisiti di carattere economico, mediante la produzione dell'autocertificazione relativa al reddito e alla composizione del nucleo familiare, dei certificati di disoccupazione rilasciati dal centro per l'impiego di Locri in data 15/03/2022, dell'attestazione reddituale rilasciata da
Agenzia delle Entrate in data 15/01/2022, del modello ISEE.
Ed invero l' non ha formulato delle vere eccezioni e non ha CP_1
contestato il possesso dei requisiti legittimanti il conseguimento della prestazione oggetto di domanda, limitandosi a dedurre di non aver potuto chiudere la pratica non avendo ricevuto la sentenza di separazione dal coniuge della ricorrente, richiesta in fase di istruzione.
Orbene, l'eventuale assegno percepito dall'ex coniuge separato o divorziato (in quest'ultimo caso l'emolumento prende, più propriamente, il nome di “assegno divorzile”) non deve essere indicato nella DSU per chi aveva presentato regolarmente la propria dichiarazione dei redditi, perché in tal caso l'importo percepito risulta già compreso nel reddito complessivo dichiarato.
Dal punto di vista fiscale, l'assegno di mantenimento corrisposto al coniuge a seguito della separazione o del divorzio rappresenta, per chi lo percepisce, un “reddito assimilato” a quello di lavoro dipendente (ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera i del TUIR, il Testo Unico delle Imposte sui
Redditi) che rientra nella determinazione del reddito valevole ai fini ISEE. 5
Occorre, tuttavia, distinguere l'assegno di mantenimento versato proprio in favore dell'ex coniuge da quello eventualmente versato in favore dei figli, in relazione al quale va data comunicazione ai fini Isee.
Nella specie parte ricorrente, su ordine del giudice, ha da ultimo prodotto in giudizio la documentazione relativa all'accordo raggiunto tra la sig.ra e l'ex coniuge relativamente alla cessazione degli effetti civili del Pt_1
matrimonio, rilasciata dal Comune di Locri, dal quale si evince che nessun assegno era previsto in favore della ricorrente da parte dell'ex coniuge, essendo stato previsto esclusivamente un contributo mensile pari a € 1500,00, da destinare ai figli fino al raggiungimento dell'autosufficienza.
Inoltre, parte ricorrente, nel corso del giudizio, ha allegato di aver trasmesso all' la documentazione in questione: su tale circostanza, CP_1
l' non ha preso espressa posizione, non contestando, dunque, né la CP_1
ricezione della documentazione né il contenuto della stessa.
Orbene, alla luce della documentazione allegata, risulta provato il possesso, in capo alla ricorrente, dei requisiti legittimanti il conseguimento dell'assegno mensile ai sensi dell'art. 13 della legge n. 118/1971.
Infatti, il requisito sanitario, con decorrenza dal 16/04/2019, discende dal decreto di omologa emesso da questo tribunale.
Ed invero, l'accertamento del requisito sanitario nell'ambito del procedimento ex articolo 445 bis c.p.c. presuppone un positivo vaglio circa la sussistenza anche del requisito economico, in quanto l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che l'interessato prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile, non conseguibile senza l'intervento del giudice, atteso che il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire
(Cass. 27 gennaio 2011, n. 2051; Cass. 28 giugno 2010, n. 15355; Cass. 16 6
maggio 2013, n. 12036; Cass. 21 marzo 2014, n. 6731; Cass. 21 gennaio 2015,
n. 1035)" (Sez. L, Sentenza n. 11919 del 2015).
Pertanto, il giudice dell'accertamento tecnico preventivo non può esimersi dal valutare sommariamente la sussistenza delle condizioni dell'azione e dei requisiti sostanziali per la concessione del diritto cui è finalizzato l'accertamento sanitario, per valutare l'utilità dell'azione e l'ammissibilità del ricorso, pur non rivestendo tale attività di indagine efficacia di giudicato in relazione alle statuizioni soggettive di natura sostanziale dedotte in giudizio (cassazione n.
5338/2014; Cassazione n. 16685/2018).
In ogni caso, parte ricorrente ha provato il possesso del requisito economico, allegando la composizione del nucleo familiare e i redditi percepiti a partire dalla domanda amministrativa, che non risultano incisi dagli accordi presi in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il cui mancato invio era stato addotto dall' come motivo ostativo alla chiusura della CP_1
pratica di liquidazione della prestazione e dai quali non emerge il superamento del limite reddituale ma, al contrario, risulta confermato il possesso del requisito economico in capo alla ricorrente.
Pertanto, il ricorso va accolto, con l'accertamento del diritto della ricorrente al conseguimento dell'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della legge n. 118/1971 e conseguente condanna dall' alla corresponsione CP_1
dello stesso, con decorrenza dal 1/05/2019, oltre interessi come per legge.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo con distrazione in favore del difensore della ricorrente ai sensi dell'art. 93 c.p.c., seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico dell' . CP_1
Si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse e tenendo conto dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
7
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.RG. 1085/2022, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie il ricorso, accertando il diritto della sig.ra al Parte_1
conseguimento dell'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della legge n.
118/1971, con decorrenza dal 1/05/2019;
- Per l'effetto, condanna l' in persona del legale rappresentante CP_1
p.t., a corrispondere, in favore della sig.ra l'assegno mensile di Parte_1
assistenza con decorrenza dal 1/05/2019, oltre interessi, come per legge;
-Condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., alla CP_1
refusione delle spese di lite, che liquida in € 2697.00, oltre accessori, come per legge, da distrarsi in favore del difensore della ricorrente, ai sensi dell'art. 93
c.p.c.
Locri, 11/12/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci