Ordinanza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, ordinanza 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 393/2025 V.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
SEZIONE CIVILE
ORDINANZA EX ART. 19 CO. 7 CCII
nei confronti di
UNICO Controparte_1
Il Giudice Dott. Davide Atzeni,
pronunciando sul ricorso depositato in data 11.02.2025 da:
, in persona del legale rappresentante Parte_1 [...]
, con sede legale in Milano, via San Gregorio n. 44, rappresentata e difesa Pt_2 dall'Avv.to Alberto Colombo del Foro di Monza come da procura allegata al ricorso avente ad oggetto la conferma delle misure protettive già richieste ex art. 18 CCII in data 31.01.2025;
ravvisata la competenza del Tribunale ai sensi dell'art. 27 CCII;
premesso che
- in data 31.01.2025 la Società presentava presso la piattaforma telematica nazionale,
a tale scopo istituita, istanza per la nomina di un esperto indipendente nell'ambito di una procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa ex art. 17 CCII;
- contestualmente a tale istanza la stessa chiedeva l'applicazione delle misure protettive di cui all'art. 18 CCII, consistenti (tra l'altro) nell'inibitoria della proposizione e prosecuzione di azioni esecutive e cautelari da parte di singoli creditori sul proprio patrimonio per la durata della composizione negoziata;
- in data 6.2.2025 veniva nominato quale Esperto l'Avv. Sabrina Macciò, che in data
10.02.2025 accettava l'incarico e avviava la fase preliminare di individuazione delle
- con ricorso depositato l'11.02.2025 la Parte_1 chiedeva la conferma delle misure protettive, nei termini già sopra riportati, allegando la seguente documentazione:
• - Bilanci 2021-2022-2023;
• - Situazione contabile al 31.12.2024;
• - Relazione situazione e piano;
• - Elenco creditori;
• - Dichiarazione sostitutiva;
• - Richiesta Durc;
• - Lista cartelle 17.01.2025; Controparte_2
• - Certificato Inps e Inail;
• - Centrale rischi Banca d'Italia;
• - Ligurpesca Regime sospensione;
• - Ligurpesca misure protettive;
• - Visura Ordinaria Camera di Commercio;
• - Piano di Risanamento Parte_1
• - Piano Industriale e Finanziario.
- il Giudice, verificata la tempestività del ricorso, con decreto del 13.02.2025 fissava l'udienza per la comparizione della Società, dell'Esperto e dei Creditori al 13.03.2025, disponendo che la Società notificasse il ricorso e il decreto all'Esperto ed ai creditori risultanti dalla documentazione in atti;
- con atti datati 5.3.2025 si costituivano le società creditrici e Controparte_3
chiedendo al Tribunale di verificare se, Controparte_4 alla luce della complessiva esposizione debitoria della società ricorrente, sussistessero o meno reali e concrete prospettive in ordine al risanamento finanziario della stessa;
- con atto datato 6.3.2025 si costituiva la società creditrice
[...]
, chiedendo al Tribunale di accogliere la Controparte_5 domanda proposta dalla società ricorrente solo in relazione alle misure protettive c.d.
“tipiche” previste dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza;
- con atto datato 25.3.2025 si costituiva infine il creditore Avv. il quale CP_6 riservava al prosieguo della procedura ogni ulteriore e più opportuna difesa;
- all'udienza celebrata in data 13.3.2025 il legale della Parte_1
Avv. Alberto Colombo insisteva per l'accoglimento del ricorso
[...] valorizzando lo stato delle trattative in atto, con particolare riferimento all'interlocuzione instaurata con il ceto creditorio;
comparivano gli Avvocati Marco
Bellasio in sostituzione degli Avv.ti Marco Pesenti, Luciana Cipolla e Simone
Bertolotti per la creditrice Controparte_5
e Carla Zanelli in sostituzione dell'Avvocato Roberto Bianchi per la
[...]
L'Avvocato Colombo per la società Controparte_4 ricorrente dichiarava di aderire all'istanza avanzata dalla creditrice
[...]
con la quale la stessa aveva richiesto che Controparte_5 il provvedimento di conferma delle misure protettive fosse limitato alla conferma delle sole misura protettive cd “tipiche”, con esclusione delle restanti misure richieste ed in particolare con esclusione delle misure menzionate nel petitum della memoria di costituzione della ai punti a), b) e c).; l'Esperto nominato Avv. Sabrina Macciò CP_5 si richiamava alla propria relazione datata 12.3.2025 da essa rammostrata in udienza, relazione che si riservava di depositare quanto prima per via telematica, nella quale aveva espresso il proprio parere sulla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative, secondo quanto previsto dall'art. 19 comma 4 CCII;
la procedura veniva pertanto rinviata all'udienza del 26.3.2025 per consentire alle parti di esaminare compiutamente la relazione;
All'udienza del 26.3.2025 comparivano gli Avvocati Alberto Colombo per la ricorrente a socio Unico, in sostituzione degli Avv.ti Parte_1 Controparte_7
Marco Pesenti, Luciana Cipolla e Simone Bertolotti per la creditrice
[...]
e Carla Zanelli in sostituzione Controparte_5 dell'Avvocato Roberto Bianchi per la e Controparte_4 per la compariva inoltre per il creditore l'Avvocato Controparte_3 CP_6
Enrica Bellenda, costituitasi nelle more del rinvio;
l'Esperto nominato Avv. Sabrina
Macciò faceva presente di aver provveduto a depositare telematicamente il parere richiesto dall'art. 19 comma 4 CCII, ed evidenziava inoltre che le trattative tra le parti stavano proseguendo in modo proficuo e di essere stata a tal fine già contattata da diversi creditori tra cui Agenzia delle Entrate, Comune di Savona e Banca Azzoaglio, con la quale ultima era stato già fissato un incontro per il 28.3.2025; L'Avvocato
Bellasio prendeva atto della rinuncia effettuata dalla società debitrice ricorrente in relazione alle misure protettive ulteriori rispetto a quelle “tipiche”, e nel merito si rimetteva alle valutazioni del Tribunale;
l'Avvocato Zanelli faceva presente che le proprie assistite si rimettevano alla valutazione dell'Esperto ed erano disponibili a compensare il loro credito o parte di esso dietro cessione di merce;
il Giudice riservava la decisione;
osservato che
la presente valutazione ha ad oggetto la conferma o la revoca delle misure protettive richieste dalla con istanza presentata sulla Parte_1 piattaforma telematica in data 31 gennaio 2025 e già provvisoriamente efficaci ex art. 18 co. 1 CCII dal momento della relativa pubblicazione nel registro delle imprese;
trattasi di misure richieste nei confronti della generalità dei creditori (diversi dai lavoratori) benché siano già state adottate specifiche iniziative giudiziali da parte dei seguenti creditori specifici:
- CF , dipendente, pignoramento e Persona_1 C.F._1 istanza di liquidazione giudiziale avanti al Tribunale di Milano;
- Avv. CF , pignoramento e intervento CP_6 C.F._2 adesivo procedura di liquidazione giudiziale avanti al Tribunale di Milano;
- CF/P. IVA Controparte_8 CodiceFiscale_3 pignoramento;
- P. IVA pignoramento;
Controparte_4 P.IVA_1
- CF. pignoramento;
Controparte_9 C.F._4
va innanzitutto evidenziato come nel caso di specie sussista la competenza territoriale di questo Tribunale a conoscere della domanda avanzata dalla società ricorrente nonostante essa abbia formalmente sede in Milano, e ciò in quanto dagli atti di causa emerge che la sua sede effettiva è sita in Savona, ove essa svolge sia la propria attività commerciale che l'attività di gestione e di amministrazione della propria azienda;
al riguardo va in particolare evidenziato: 1) che secondo il disposto dell'art. 27 CCII,
“per i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza diversi da quelli di cui al comma 1 e le controversie che ne derivano è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali. Il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente: c) per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività d'impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera b), con riguardo al legale rappresentante”; 2) che secondo l'insegnamento della Suprema Corte e della migliore giurisprudenza di merito, “la competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento di una società spetta al Tribunale del luogo in cui si trova la sede principale dell'impresa, ossia ove si svolge effettivamente la sua attività direttiva e amministrativa, la quale, secondo una presunzione juris tantum, coincide con la sede legale, salvo che non sia fornita la prova che la sede effettiva sia altrove, e che quella legale sia quindi meramente fittizia” (Cass. Civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 16/12/2021, n. 40476); “quanto al
Tribunale competente per le misure protettive e cautelari, vi è il richiamo alla sede principale ex art. 9 R.D. n. 267 del 1942, ossia riferimento alla sede effettiva, atteso che come da interpretazione consolidata, la sede principale dell'impresa si identifica con quella in cui vengono individuate e decise le scelte strategiche cui dare seguito e coincide, di regola, con la sede legale, salvo che non emergano prove univoche tali da smentire la presunzione suddetta” (Tribunale Milano, Sez. II, Ord. 08/03/2022); 3) che dalla documentazione in atti risulta che la sede effettiva della società ricorrente è sita in Savona, all'interno del mercato ittico situato in Piazzale Amburgo 1R ove essa esercita l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi e dove viene svolta anche l'attività direzionale e amministrativa dell'impresa (a conferma di tale assunto cfr le fatture ed i documenti di trasporto in atti, emessi dai fornitori della ricorrente, nei quali è indicato il mercato ittico di Savona quale luogo di consegna della merce;
cfr inoltre il doc n° 10 - verbale di assemblea - allegato al ricorso, dal quale risulta che l'assemblea societaria del 18.12.2024 si è tenuta in Savona, presso i locali del mercato ittico);
va poi rilevato, come si evince dalla documentazione allegata al ricorso, che
è in possesso dei requisiti soggettivi Parte_1 normativamente richiesti: (i) è una società commerciale;
(ii) non è sottoposta ad altre procedure concorsuali;
(iii) non ha avuto in precedenza accesso ad altra procedura di composizione negoziata della crisi;
la natura cautelare del presente procedimento impone quindi di verificare, con cognizione necessariamente sommaria, la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, secondo la particolare declinazione che tali requisiti assumono nella materia in esame;
il fumus boni iuris è da riferirsi all'accertamento della condizione oggettiva che consente all'imprenditore di avvalersi della procedura di composizione negoziata: tale condizione è individuata dalla prevalente giurisprudenza di merito nell'esistenza di uno stato di crisi o di insolvenza, sia essa prospettica o già concretizzatasi, ma sempre reversibile;
non vi è, per converso, uniformità di vedute in relazione all'esatta connotazione del giudizio da compiersi:
- secondo alcune posizioni (Tribunale di Avellino, 02/12/2022), è necessario che sia «tuttora perseguibile, secondo un criterio di ragionevolezza (ovvero di concreta probabilità) il risanamento», con verifica da compiersi sulla base di due fattori necessariamente concorrenti: «1) l'esistenza di un piano di risanamento coerente con i risultati del test pratico;
2) la possibilità di coinvolgere una parte dei creditori nel percorso di risanamento attraverso lo svolgimento di tavoli di trattative»;
- secondo altro recente approccio (Tribunale di Modena, 03/12/2022), occorre valutare che le misure protettive richieste «siano strutturalmente idonee a salvaguardare trattative effettivamente in corso, nell'ottica del raggiungimento di un risanamento che (mutuando la icastica dizione da tempo adottata dalla
Suprema Corte con riguardo alla figura del concordato preventivo in continuità aziendale, oggi in larga parte rifusa positivamente nel CCII) non appaia obiettivo “manifestamente implausibile” in ragione della “palese inettitudine” del progetto di piano di risanamento imbastito dalla impresa»; elementi sintomatici di tale idoneità sono rappresentati da: (i) la espressa manifestazione di disponibilità alle trattative da parte di una platea di creditori ampiamente rappresentativa dell'intero ceto;
(ii) l'attestato di fiducia dell'Esperto; (iii) la mancanza di iniziative esecutive o liquidatorie in essere;
(iv) la chiarezza della strategia di risanamento;
(v) la ragionevolezza e solidità delle assunzioni del progetto di piano di risanamento;
(vi) il fatto che la continuità non stia distruggendo risorse, di modo da indurre a ritenere con un buon grado di tranquillità che l'eventuale stay non possa verosimilmente pregiudicare i creditori;
- secondo l'ordinanza resa dal Tribunale di Salerno in data 13/02/2023, condizione imprescindibile per la conferma delle misure protettive è
«l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento (art. 17, comma 5 e 21, comma 1, CCII) intesa come ragionevole ovvero basata su dati attendibili e ipotesi realistiche» implicanti «una possibilità di superamento degli squilibri finanziari, patrimoniali ed economici dell'impresa», da valutarsi secondo i seguenti criteri: «(i) grado di chiarezza, completezza e coerenza del progetto di piano di risanamento predisposto secondo le linee guida indicate dall'art. 13, comma 2, CCII;
(ii) risultati del test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento;
(iii) adesione alle trattative di uno o più creditori che rappresentano la maggioranza del debito da ristrutturare;
(iv) stato di avanzamento delle trattative ed eventuale formulazione di proposte alle parti interessate;
(v) disponibilità del sostegno finanziario dei soci o di terzi investitori (o presenza di manifestazioni di interesse all'acquisto dell'azienda in ipotesi di continuità indiretta); (vi) sostenibilità finanziaria del progetto di finanziamento risultante dal piano finanziario per i sei mesi successivi al deposito della domanda;
pare potersi adottare l'impostazione seguita dal Tribunale di Piacenza con ordinanza del 22/12/2022, che fornisce una lettura ampia e per certi versi intermedia rispetto alle posizioni sopra indicate, nel senso di ritenere che la conferma delle misure protettive sia «subordinata all'accertamento, da parte del Giudice, di una razionale, credibile e non manifestamente infattibile prospettiva di risanamento aziendale, in base ad una prognosi operata sulla base di una cognizione sommaria necessariamente parametrata sulle informazioni disponibili allo stato dei fatti e sugli accertamenti preliminari operati dall'esperto, così da rendere concretamente perseguibile l'obiettivo di mettere il patrimonio dell'imprenditore al riparo da iniziative che possano pregiudicare il risanamento dell'impresa – al cui perseguimento le misure protettive sono strumentali
-, giustificando così la compressione della tutela esecutiva dei creditori»; il tutto secondo un accertamento «parametrato alla concreta condizione economico- finanziaria della impresa ricorrente, nel senso che, qualora essa versi in uno stato di insolvenza, si impone un più rigoroso vaglio della serietà del piano, essendo logicamente più difficoltosa la prospettiva di un efficace risanamento dell'impresa stessa»; valutazione, infine, da compiersi tenendo conto degli elementi sintomatici dell'idoneità della composizione negoziata a perseguire l'obiettivo del risanamento che sono stati declinati dalla giurisprudenza di merito sopra citata (in termini differenti ma per molti aspetti sovrapponibili); quanto al periculum in mora, esso può essere individuato nel rischio che la mancata concessione delle misure possa pregiudicare l'andamento e il buon esito delle trattative;
la giurisprudenza ha sul punto enucleato tre profili di indagine: a) l'esistenza di concrete trattative in corso e la conduzione delle stesse con correttezza e buona fede in modo da garantire ai creditori interessati una completa informazione;
b) la strumentalità delle misure protettive attivate dall'imprenditore rispetto al buon esito delle trattative;
c) il contemperamento dei contrapposti interessi in modo che le misure non risultino sproporzionate rispetto al pregiudizio in concreto arrecato ai creditori
(così Tribunale di Avellino 05/12/2022);
considerato che
occorre, a questo punto, analizzare la specifica situazione della società ricorrente, facendo principalmente riferimento al parere scritto reso dall'Esperto Avv. Sabrina
Macciò, con vaglio approfondito fondato sulla documentazione allegata al ricorso e su una costante interlocuzione con la Società, i suoi Advisors ed il ceto creditorio;
in particolare, con riferimento a tale situazione e per quanto specificamente concerne il progetto di piano di risanamento depositato dalla Parte_1
, l'Esperto ha evidenziato: 1) che dalla situazione contabile al 31.12.2024
[...] allegata al ricorso introduttivo risulta che l'esercizio relativo all'anno 2024 si è chiuso con una perdita di € 4.439.567,00, a fronte di un modesto utile registrato nel 2023 pari ad € 12.779,00; 2) che il piano di risanamento proposto dalla ricorrente si basa sull'impiego dei flussi prospettici, generati da un fatturato in linea con quanto realizzato nel 2024 e con i margini rinvenibili nell'attività di vendita nell'ambito del mercato domestico, da porre al servizio del debito (i flussi di cassa verranno messi a disposizione dei creditori sociali in ragione di quanto sarà con loro concordato nell'ambito della composizione); 3) che il piano di risanamento proposto prevede la continuità aziendale con stralci/moratorie dei crediti;
4) che sono già stati programmati incontri tra la ricorrente (assistita dai propri Advisor finanziari e dal proprio Legale) ed i creditori;
5) che la maggior parte dei fornitori strategici della società ricorrente ha manifestato interesse in ordine ad una più approfondita valutazione del piano di risanamento e si è resa disponibile a congelare fino al 2026 il debito pregresso, a fronte di pagamenti giornalieri o a 30 giorni per le nuove forniture (cfr la relazione redatta dall'Esperto in data 12.3.2025, ove si legge: “I dati contabili evidenziano una società in crisi ma che può ancora essere “ristrutturata”, presentando un buon livello di solidità patrimoniale.
La società è favorevolmente conosciuta sul mercato ligure, posto che il Parte_1 sig. appartiene alla terza generazione e questo è sicuramente in dato molto Pt_2 favorevole.
A conferma della fiducia che riveste sul mercato, la maggior parte dei fornitori strategici si è resa disponibile a congelare fino al 2026 il debito pregresso e il sig.
sta cercando anche altri fornitori, come meglio argomentato infra. Pt_2 Dall'analisi dei bilanci d'esercizio 2024 (situazione contabile) – 2023 – 2022 – 2021 risulta che la società non ha immobili né partecipazioni e le immobilizzazioni immateriali sono rappresentate da costi per licenze, avviamento e manutenzioni.
unitamente all'istanza per l'accesso alla procedura di Composizione Parte_1
Negoziata della Crisi di Impresa ha depositato la seguente documentazione:
Piano di risanamento
Piano industriale e finanziario
Elenco creditori
Bilanci 2021 – 2022 – 2023
Situazione contabile 31.12.2024
Centrale Rischi di Banca d'Italia
Certificato INPS/INAIL
Richiesta DURF
Modello per la dichiarazione della sospensione di obblighi e di cause di scioglimento ai sensi dell'art. 20 CCII
Successivamente l'istante ha prodotto il test pratico come meglio argomentato infra.
La scrivente ha proceduto a riclassificare il conto economico e lo stato patrimoniale del 2024 e del 2023 ed analizzare gli indici di bilancio.
Stando ai documenti a mani della scrivente il 2024 si chiude con una perdita di Euro
4.439.567 a fronte del modestissimo utile registrato nel 2023 di Euro 12.779 (ex Euro
30.650,00 nel 2022).
La differenza tra costi e ricavi della produzione risulta fortemente negativa a causa di
“oneri diversi di gestione” per Euro 4.003.299 e per tali motivi gli indici di redditività del 2024 sono tutti negativi.
Il Margine Operativo Lordo da positivo nel 2023 e negli esercizi precedenti, nel 2024
è negativo, poiché questo esercizio sconta la riduzione drastica del fatturato, passato da Euro 4,3/ml ad Euro 2,9/mil, cui non ha fatto da contraltare una proporzionale riduzione dei costi diretti.
Secondo i prospetti elaborati dalla società, questo indice dovrebbe incominciare a diventare positivo a partire dal 2026, per attestarsi, a partire dal 2027 sul 7,6%. Nel 2024 si rileva l'indicazione di costi estranei alla Gestione Ordinaria per Euro 4.003.299, che determinano la surriferita perdita.
Nel 2025, scompaiono i costi estranei alla Gestione Ordinaria e sono per contro previsti dei ricavi estranei alla Gestione Ordinaria, (ovvero estranei al core business), verosimilmente relativi agli stralci che l'azienda intende ottenere dai creditori.
Nel test pratico effettuato dall'azienda, la stessa aveva inserito nel passivo l'ammontare dei debiti residuo a seguito di uno stralcio medio di circa 60%.
Come previsione potrebbe essere anche verosimile, posto che in tali casi è sempre necessario valutare il worst case, ovvero l'ipotesi peggiore che è quella della liquidazione giudiziale che (anche a fronte delle elevate spese di procedura e dell'assenza di attivo da liquidare) vedrebbe la soddisfazione dei creditori in misura verosimilmente ancor più bassa, senza contare l'impatto negativo sul contesto socio- economico locale.
Tuttavia la scrivente ha richiesto di inserire il passivo come da bilancio ed il MOL negativo del primo anno al fine di rendere più attuale e verosimile il test.
L'azienda ha proceduto a compilare nuovamente il test tenendo conto delle osservazioni formulate dalla scrivente.
Il risultato è quello che il risanamento è possibile a condizione di intraprendere iniziative in discontinuità rispetto alla normale ed odierna conduzione dell'impresa quali ad esempio modifiche del modello di business o interventi sul processo produttivo al fine di contenere (e se possibile) ridurre i costi”);
tali considerazioni hanno indotto l'Esperto a formulare parere positivo in ordine alla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative (“la scrivente ritiene che la sospensione temporanea di ogni iniziativa processuale o stragiudiziale dei creditori sul patrimonio del debitore è compatibile e soprattutto funzionale ad uno svolgimento sereno delle trattative, evitando che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza.
Si ricorda che la opera da generazioni sul mercato ligure e proprio a Parte_1 fronte del buon nome guadagnato nel tempo, i fornitori strategici si sono resi disponibili a congelare temporaneamente i propri crediti, proprio al fine di dotare l'azienda della necessaria liquidità, che verrebbe tuttavia pregiudicata a fronte di procedure esecutive contro l'azienda.
Il sig. ha accettato di buon grado di modificare l'assetto Pt_2 organizzativo/amministrativo aziendale ed ha già proceduto di sua iniziativa a cessare il ramo di attività che comportava costi non rapportati ai benefici.
Il piano di risanamento proposto prevede la continuità aziendale con stralci/moratorie dei crediti. L'istanza di liquidazione giudiziale presentata nanti il Tribunale di Milano comporterebbe la chiusura dell'attività con conseguente licenziamento dei dipendenti e gravi ricadute negative anche nel contesto economico e sociale locale.
Per contro non si ritiene che in detta sede liquidatoria (tenuto anche conto dei costi della procedura) i creditori possano trovare una maggiore soddisfazione rispetto a quanto previsto nel piano di risanamento, che prevede, comunque il pagamento totale dei debiti previdenziali e parziale degli altri debiti…..”);
l'Esperto Avv. Macciò si è pertanto espresso positivamente con riferimento alla funzionalità delle misure protettive richieste ad assicurare il buon esito delle trattative, rilevando come queste possano essere salvaguardate in funzione di un loro auspicato buon esito;
di qui il giudizio di convenienza per l'interesse dei creditori della conferma delle misure medesime;
ritenuto che
il vaglio effettuato dall'Esperto, sorretto da valide considerazioni e ragionamento congruo, possa essere qui condiviso, non essendovi motivate ragioni per discostarvisi, stante anche la mancanza di contrari rilievi in proposito ad opera delle parti;
la richiesta di conferma delle misure protettive formulata dalla Parte_1
possa pertanto, allo stato, essere accolta;
[...]
possa altresì essere concesso il termine di durata massima richiesto dalla Società, pari a giorni 120 decorrenti dalla data di iscrizione della relativa istanza nel registro delle imprese, secondo il prevalente indirizzo interpretativo dell'art. 19 co. 4 CCII;
competa all'Esperto segnalare tempestivamente al Giudice ogni fatto sopravvenuto o successivamente accertato che possa giustificare la revoca delle misure di protezione o l'abbreviazione della loro durata;
resti impregiudicata l'iniziativa anche dei creditori di domandare la revoca delle misure di protezione, ove ne sopravvengano i presupposti, nonchè il potere del Giudice di disporre la revoca in caso di archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, ex art. 19 co. 6 CCII;
P.Q.M.
Visti gli artt. 18 e 19 CCII,
conferma le misure protettive richieste dalla Parte_1 nell'ambito della composizione negoziata della crisi, stabilendo il permanere dell'efficacia di tali misure sino al termine di 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese, e per l'effetto dispone che: - i creditori della società non potranno acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né potranno iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul suo patrimonio o su beni e su diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa (art. 18, co. 3, CCII);
- fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non potrà essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive (art. 18, co. 4, CCII);
- i creditori nei cui confronti operano le misure protettive non potranno, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né potranno anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di applicazione delle misure protettive (art. 18, co. 5, CCII);
- fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non troveranno applicazione nei confronti della società istante gli art. 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482- ter del codice civile e non si verificherà la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, primo comma,
n. 4), e 2545-duodecies del codice civile;
avverte che ai sensi di legge sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori;
manda all'Esperto di segnalare tempestivamente a questo Giudice ogni fatto sopravvenuto o successivamente accertato che possa giustificare la revoca delle misure di protezione o l'abbreviazione della loro durata;
manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti, all'Esperto e al Registro delle Imprese.
Savona 31.03.2025 Il Giudice
Dott. Davide Atzeni