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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/07/2025, n. 1370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1370 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1778/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE dott. Mirko Buratti
Il Giudice, esaminato il ricorso ex art. 281 undecies cod. proc. civ., pronuncia il giorno 03/07/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1778/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_1
, elettivamente domiciliato in
[...]
ATTORE/I contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da ricorso o nota depositata telematicamente.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso presentato in data 11 marzo 2025 l'avv. chiese di condannare Parte_1 [...] l pagamento della somma di € 3.647,80 per compenso professionale. CP_1 Affermò che in data 3 gennaio 2021 era stata incaricata da per rappresentarlo nel Controparte_1 procedimento avente RG 6629/2021 promosso dalla moglie, per ottenere la Parte_2 separazione personale dei coniugi. Osservò di aver svolto le varie fasi del giudizio (fase di studio e fase introduttiva), di aver redatto la memoria di costituzione e risposta, l'istanza di precisazione e di aver prodotto alcuni documenti. Inoltre, precisò di aver presenziato all'udienza 27 gennaio 2022. Tuttavia, in tale occasione il resistente si era reso irreperibile. Per tale ragione aveva, quindi, comunicato al sig. di voler rinunciare al mandato. Controparte_1 Asserì che, nelle more, veva presentato reclamo alla Corte d'Appello, ma il resistente Parte_2 aveva deciso di non costituirsi in tale procedimento. Precisò che, in data 5 maggio 2022, aveva inviato una raccomandata di A/R con la quale aveva invitato il resistente al saldo delle competenze maturate, raccomandandogli in ritirare la documentazione processuale. In tale circostanza aveva, altresì, comunicato la rinuncia agli atti. Aggiunse di aver preso contatti con il nuovo legale del resistente per giungere a una definizione bonaria della presente controversia, ma non avendo ottenuto alcuna risposta, aveva avviato il procedimento presso il Giudice di pace che, tuttavia, aveva dichiarato la sua incompetenza per materia. Chiese la condanna del resistente ex 96 c.p.c. rimase contumace. Controparte_1 Disattesa la richiesta di prove orali, la causa venne rinviata per la discussione alla data del 5 giugno 2025 in modalità cartolare.
-------- Il ricorso presentato dall'avv. è fondato. Parte_1 Deve essere rilevato che, con sentenza n. 9314/2024, la Corte di cassazione ha ribadito che quando un avvocato agisce in giudizio per sentire condannare il cliente al pagamento dei suoi compensi professionali, deve produrre i documenti necessari a dimostrare l'attività svolta e quindi il credito vantato. Nel caso di specie la ricorrente ha dato prova dell'esistenza del rapporto professionale con il resistente, depositando copia della documentazione attestante il mandato ricevuto da Controparte_1 e l'attività difensiva espletata. Ai sensi dell'art. 13 della legge professionale forense (L. n. 247/2012), nell'ipotesi in cui il compenso dell'avvocato non sia stato determinato in forma scritta all'atto del conferimento dell'incarico o con atto successivo e in ogni caso di mancata determinazione consensuale dello stesso, oltre che in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, devono trovare applicazione i parametri stabiliti con il D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni. A tale riguardo, le prestazioni professionali in considerazione si sono esaurite alla fine del 2020, dunque nella vigenza delle tabelle di liquidazione dei compensi professionali allegate al D.M. n. 55 del 2014, aggiornato con le modifiche apportate dal D.M. 8 marzo 2018 n. 37 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2018 e in vigore dal 27/04/2018, cui occorre, pertanto, rifarsi per stabilire il dovuto. Quanto al valore della controversia e alla individuazione dello scaglione di riferimento, i giudizi di separazione dei coniugi sono controversie di valore indeterminabile in quanto oggetto della controversia è il rapporto coniugale e non le questioni economiche ad esso collegate. Le questioni patrimoniali relative alla determinazione dell'assegno di mantenimento e all'assegnazione della casa coniugale, infatti, non costituiscono l'oggetto principale della causa, ma sono funzionali alla decisione sulla sospensione o scioglimento del rapporto di coniugio e trovano idonea remunerazione negli scaglioni di riferimento previsti per le cause di valore indeterminabile. Per le cause di valore indeterminabile i compensi sono rapportati dalla legge a quelli previsti per le pagina 2 di 3 controversie di valore non inferiore a 26.001,00 euro e non superiore a 260.000,00 euro, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia. Nel caso di specie, deve ritenersi congruo il compenso richiesto dalla ricorrente, in quanto corrispondente ai valori compresi nello scaglione di riferimento, tra l'importo minimo e l'importo medio delle cause di valore indeterminabile (complessità bassa) tenuto conto dell'attività svolta e delle fasi nelle quali si è esaurita l'attività difensiva, con liquidazione della sola fase di studio, introduttiva e trattazione avendo la ricorrente svolto l'attività difensiva in favore del cliente sino alla redazione della memoria integrativa. Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata da parte opposta. Pur nella sussistenza del presupposto oggettivo (soccombenza totale), per l'applicabilità di tale norma non risulta nel caso di specie sufficientemente provato il presupposto soggettivo, dato dalla malafede o colpa grave della controparte, presupposto che deve concorrere con il presupposto oggettivo. Va, dunque, liquidato, a titolo di compenso professionale, l'importo richiesto di € 3.647,80, comprensivo di oneri fiscali e previdenziali, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. Condanna a pagare all'avv. Valentina Pecoraro la somma di € 3.647,80, Controparte_1 comprensivo di oneri fiscali e previdenziali, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2. Condanna a rimborsare all'avv. Valentina Pecoraro le spese di lite che liquida Controparte_1 in complessivi € 852,00 per competenze, oltre anticipazioni, 15% per spese generali, IVA, e contributo c.p.a;
3. con sentenza esecutiva Monza, 3 luglio 2025.
Il Giudice
dott. Mirko Buratti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE dott. Mirko Buratti
Il Giudice, esaminato il ricorso ex art. 281 undecies cod. proc. civ., pronuncia il giorno 03/07/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1778/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_1
, elettivamente domiciliato in
[...]
ATTORE/I contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da ricorso o nota depositata telematicamente.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso presentato in data 11 marzo 2025 l'avv. chiese di condannare Parte_1 [...] l pagamento della somma di € 3.647,80 per compenso professionale. CP_1 Affermò che in data 3 gennaio 2021 era stata incaricata da per rappresentarlo nel Controparte_1 procedimento avente RG 6629/2021 promosso dalla moglie, per ottenere la Parte_2 separazione personale dei coniugi. Osservò di aver svolto le varie fasi del giudizio (fase di studio e fase introduttiva), di aver redatto la memoria di costituzione e risposta, l'istanza di precisazione e di aver prodotto alcuni documenti. Inoltre, precisò di aver presenziato all'udienza 27 gennaio 2022. Tuttavia, in tale occasione il resistente si era reso irreperibile. Per tale ragione aveva, quindi, comunicato al sig. di voler rinunciare al mandato. Controparte_1 Asserì che, nelle more, veva presentato reclamo alla Corte d'Appello, ma il resistente Parte_2 aveva deciso di non costituirsi in tale procedimento. Precisò che, in data 5 maggio 2022, aveva inviato una raccomandata di A/R con la quale aveva invitato il resistente al saldo delle competenze maturate, raccomandandogli in ritirare la documentazione processuale. In tale circostanza aveva, altresì, comunicato la rinuncia agli atti. Aggiunse di aver preso contatti con il nuovo legale del resistente per giungere a una definizione bonaria della presente controversia, ma non avendo ottenuto alcuna risposta, aveva avviato il procedimento presso il Giudice di pace che, tuttavia, aveva dichiarato la sua incompetenza per materia. Chiese la condanna del resistente ex 96 c.p.c. rimase contumace. Controparte_1 Disattesa la richiesta di prove orali, la causa venne rinviata per la discussione alla data del 5 giugno 2025 in modalità cartolare.
-------- Il ricorso presentato dall'avv. è fondato. Parte_1 Deve essere rilevato che, con sentenza n. 9314/2024, la Corte di cassazione ha ribadito che quando un avvocato agisce in giudizio per sentire condannare il cliente al pagamento dei suoi compensi professionali, deve produrre i documenti necessari a dimostrare l'attività svolta e quindi il credito vantato. Nel caso di specie la ricorrente ha dato prova dell'esistenza del rapporto professionale con il resistente, depositando copia della documentazione attestante il mandato ricevuto da Controparte_1 e l'attività difensiva espletata. Ai sensi dell'art. 13 della legge professionale forense (L. n. 247/2012), nell'ipotesi in cui il compenso dell'avvocato non sia stato determinato in forma scritta all'atto del conferimento dell'incarico o con atto successivo e in ogni caso di mancata determinazione consensuale dello stesso, oltre che in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, devono trovare applicazione i parametri stabiliti con il D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni. A tale riguardo, le prestazioni professionali in considerazione si sono esaurite alla fine del 2020, dunque nella vigenza delle tabelle di liquidazione dei compensi professionali allegate al D.M. n. 55 del 2014, aggiornato con le modifiche apportate dal D.M. 8 marzo 2018 n. 37 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2018 e in vigore dal 27/04/2018, cui occorre, pertanto, rifarsi per stabilire il dovuto. Quanto al valore della controversia e alla individuazione dello scaglione di riferimento, i giudizi di separazione dei coniugi sono controversie di valore indeterminabile in quanto oggetto della controversia è il rapporto coniugale e non le questioni economiche ad esso collegate. Le questioni patrimoniali relative alla determinazione dell'assegno di mantenimento e all'assegnazione della casa coniugale, infatti, non costituiscono l'oggetto principale della causa, ma sono funzionali alla decisione sulla sospensione o scioglimento del rapporto di coniugio e trovano idonea remunerazione negli scaglioni di riferimento previsti per le cause di valore indeterminabile. Per le cause di valore indeterminabile i compensi sono rapportati dalla legge a quelli previsti per le pagina 2 di 3 controversie di valore non inferiore a 26.001,00 euro e non superiore a 260.000,00 euro, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia. Nel caso di specie, deve ritenersi congruo il compenso richiesto dalla ricorrente, in quanto corrispondente ai valori compresi nello scaglione di riferimento, tra l'importo minimo e l'importo medio delle cause di valore indeterminabile (complessità bassa) tenuto conto dell'attività svolta e delle fasi nelle quali si è esaurita l'attività difensiva, con liquidazione della sola fase di studio, introduttiva e trattazione avendo la ricorrente svolto l'attività difensiva in favore del cliente sino alla redazione della memoria integrativa. Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata da parte opposta. Pur nella sussistenza del presupposto oggettivo (soccombenza totale), per l'applicabilità di tale norma non risulta nel caso di specie sufficientemente provato il presupposto soggettivo, dato dalla malafede o colpa grave della controparte, presupposto che deve concorrere con il presupposto oggettivo. Va, dunque, liquidato, a titolo di compenso professionale, l'importo richiesto di € 3.647,80, comprensivo di oneri fiscali e previdenziali, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. Condanna a pagare all'avv. Valentina Pecoraro la somma di € 3.647,80, Controparte_1 comprensivo di oneri fiscali e previdenziali, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2. Condanna a rimborsare all'avv. Valentina Pecoraro le spese di lite che liquida Controparte_1 in complessivi € 852,00 per competenze, oltre anticipazioni, 15% per spese generali, IVA, e contributo c.p.a;
3. con sentenza esecutiva Monza, 3 luglio 2025.
Il Giudice
dott. Mirko Buratti
pagina 3 di 3