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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 14/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Bonfilio Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 850/2023 avente ad oggetto: contratto di assicurazione promossa da:
(C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 liquidatore pro tempore Dott. , elettivamente domiciliata presso l'Avv. Davide Sciulli Parte_2
che la rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLANTE
Contro
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso l'Avv. Federico Torrione che la rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLATA
Contro on riferimento al rischio assunto con il certificato n. Controparte_2
CK19N0019641-LB (CF ), in persona del Procuratore speciale del Rappresentante per P.IVA_3
l'Italia, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Silvio Piero Lessona che la rappresenta e difende per procura in atti;
pagina 1 di 12 APPELLATA
Contro
C.F. ); _3 C.F._1
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 P.IVA_4
tempore;
(C.F. ); Controparte_5 C.F._2
APPELLATI CONTUMACI
Udienza di rimessione della causa a decisione del 21.11.2024.
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, in riforma dell'appellata sentenza, contrariis reiectis, dichiarare tenuta e condannare la in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, previo rigetto dell'eccezione formulata in primo grado dalla terza chiamata , a Controparte_1 tenere indenne la scrivente appellata da ogni conseguenza negativa del giudizio e per l'effetto condannarla al pagamento in favore della di una somma pari a quanto la Parte_1 stessa è stata condannata a pagare con l'impugnata sentenza in favore di parte attrice in primo grado in dipendenza dell'evento per cui è causa, a titolo di capitale, interessi e spese nonché condannarla al pagamento in favore della delle spese di giudizio tutte sostenute per Parte_1 resistere all'azione del danneggiato, ai sensi delle condizioni di Polizza ed ex art. 1917 c.c., di primo e secondo grado.
Con il favore delle spese di lite di cui si chiede la distrazione.
PER Controparte_1
Voglia la Corte d'Appello, previe le declaratorie del caso, respingere l'appello avversario e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto la domanda di manleva articolata da parte di nei Parte_1
confronti di con conseguente condanna della prima alla rifusione delle spese legali Controparte_1
del presente giudizio in favore della seconda.
Previa estromissione dal fascicolo di causa del documento irritualmente prodotto in data 6/3/24 da parte di , respingere la richiesta da questa avanzata in sede di appello e diretta Controparte_2 all'accertamento dell'asserito versamento, in favore della signora della somma CP_3 complessiva di € 101.675,77 oltre alla conseguente richiesta di surroga.
pagina 2 di 12 Sempre e comunque con il favore delle spese ed onorari oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
PER CON RIFERIMENTO AL RISCHIO ASSUNTO Controparte_2
CON IL CERTIFICATO N. CK19N0019641-LB:
In via principale di merito
In accoglimento del gravame interposto da , ed in autonoma Parte_1 impugnazione del capo della sentenza di rigetto dell'azione di garanzia proposta dalla stessa
[...]
nei confronti di in riforma della gravata sentenza del Parte_1 Controparte_6
Tribunale di Aosta, n. 176 / 2023:
- accertare e dichiarare la ricorrenza, in capo a di obbligazione Controparte_6
indennitaria in favore di in forza della polizza per la responsabilità civile verso terzi Parte_1
n. 370307135, e per l'effetto
- condannare la stessa a tenere indenne il proprio assicurato di tutto quanto posto a suo carico dall'impugnato provvedimento;
- accertato che ha provveduto al versamento in favore della signora Controparte_2 dell'intero importo posto a carico solidale del proprio assicurato e di _3 [...]
(€ 101.675,77, cfr. doc. n. 1 del fascicolo dell'appello) Parte_1
- ordinare – per effetto dell'esercitata surroga – al versamento in favore di Controparte_6
di un importo pari al 50% delle somme portate in suo danno dalla Controparte_2
sentenza n. 176/2023 del Tribunale di Aosta e, in relazione alla posizione del convenuto (in primo grado) , del 33,32 % delle spese di lite liquidate in favore della signora Controparte_4 [...]
CP_3
In ogni caso condannare in favore di , al ristoro delle spese del Controparte_6 Controparte_2
presente grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione ha allegato l'esistenza di gravi vizi e difetti dell'immobile _3
dalla medesima acquistato in data 13.11.2018, scoperti nel giugno 2020 e derivanti da errori di progettazione e/o costruzione, e ha evocato in giudizio, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni ex art. 1669 c.c., quale venditrice e committente dei lavori di Controparte_4
costruzione, , quale appaltatrice dei lavori di costruzione, e Parte_1
l'arch. quale direttore dei lavori;
ha altresì chiesto di condannare Controparte_5 CP_4
pagina 3 di 12 e l'arch. alla corresponsione delle somme necessarie per le opere previste Controparte_4 CP_5 nell'atto di acquisto e non realizzate.
, costituendosi, ha eccepito la decadenza e la prescrizione della Parte_1 pretesa azionata;
nel merito ha rilevato l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto;
in subordine, per il caso di accoglimento della domanda, ha chiesto di essere manlevata da Controparte_1
previa autorizzazione alla chiamata in causa della medesima, in virtù di polizza assicurativa per
[...]
la responsabilità civile.
costituendosi, ha eccepito la decadenza e la prescrizione della pretesa di Controparte_4
parte attrice;
nel merito ha chiesto di rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
L'arch. costituendosi, ha eccepito la decadenza e la prescrizione della pretesa;
nel merito ha CP_5
contestato la fondatezza della domanda svolta nei suoi confronti, chiedendone il rigetto;
e, per il caso di accoglimento della domanda, ha chiesto di essere manlevato da , previa Controparte_2
autorizzazione alla chiamata in causa della medesima, in virtù di polizza assicurativa per la responsabilità civile.
chiamata in causa su autorizzazione del Giudice, si è costituita e ha eccepito Controparte_1
l'inoperatività della polizza stipulata da ai sensi dell'art 3 lettera H delle Parte_1 condizioni generali, secondo cui l'assicurazione RCT non copre i danni “alle opere in costruzione, alle cose sulle quali si eseguono i lavori”.
, con riferimento al rischio assunto con il certificato n. Controparte_2
CK19N0019641-LB, chiamata in causa su autorizzazione del Giudice, si è costituita e ha chiesto di rigettare la domanda proposta da parte attrice nei confronti dell'assicurato arch. in caso di CP_5
accoglimento della domanda attorea e della domanda di garanzia, ha chiesto di limitare la sua condanna nei limiti del massimale e della franchigia di polizza.
Il Tribunale di Aosta, con sentenza n. 176/2023 pubblicata in data 1.6.2023, previa reiezione delle eccezioni di decadenza e prescrizione, ha ritenuto fondata la domanda dell'attrice nei confronti dell'esecutrice dei lavori e del direttore dei lavori arch. per il risarcimento Parte_1 CP_5 dei danni cagionati ai sensi dell'art. 1669 c.c., rilevando che dalle risultanze della c.t.u. era emerso che i vizi lamentati erano effettivamente gravi difetti costruttivi, per la non corretta realizzazione delle fondazioni e dei muri di sostegno dello spigolo nord-ovest e per un difetto nell'impermeabilizzazione che proteggeva la copertura dell'autorimessa; e che i costi di ripristino dei vizi rilevanti ex art. 1669
c.c., pari a € 78.580,80, dovevano essere posti a carico di e dell'arch. nella Parte_1 CP_5 misura del 50% ciascuno, ferma la responsabilità solidale per l'intero nei confronti del danneggiato;
ha pagina 4 di 12 altresì ritenuto fondata la domanda dell'attrice nei confronti della venditrice con Controparte_4 riferimento ai costi per il completamento delle opere, pari a € 24.134,98.
Ha invece rigettato la domanda di manleva formulata da nei confronti di Parte_1 [...]
ritenendo non operante la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 3 lett. H delle condizioni CP_1 di polizza;
ha sul punto evidenziato che: la c.t.u. ha accertato che l'immobile acquistato dall'attrice, realizzato per intero dalla presenta vizi e danni che sono conseguenza di gravi errori Parte_1 costruttivi commessi dall'impresa durante la costruzione, errori che compromettono l'integrità e la piena fruibilità dell'immobile venduto;
si tratta di danni arrecati dall'assicurata, impresa esecutrice, all'opera che essa stessa stava costruendo e, quindi, alla cosa su cui la stessa stava lavorando;
durante la realizzazione dell'immobile acquistato dalla sig.ra la ha danneggiato CP_3 Parte_1
l'integrità dello stesso a causa di una esecuzione imperita, con lavorazioni non eseguite a regola d'arte e tali da arrecare pregiudizio “alle opere in costruzione, alle cose sulle quali si eseguivano i lavori” come previsto dall'art. 3 lettera H.
Ha accolto la domanda di manleva proposta dall'arch. nei confronti di CP_5 Controparte_2
, ferma restando la franchigia prevista in contratto.
[...]
Ha pertanto: condannato e in solido tra loro, Parte_1 Controparte_5 al pagamento, in favore di della somma di € 78.580,80; condannato _3 [...] al pagamento, in favore di della somma di € 24.134,98; condannato Controparte_4 _3
, e in solido tra Parte_1 Controparte_5 Controparte_4 loro, al pagamento delle spese di lite in favore di condannato _3 CP_2 CP_2
a manlevare e tenere indenne da quanto questi fosse obbligato a versare
[...] Controparte_5
a parte attrice a titolo di risarcimento danni per effetto della condanna a suo carico, salva la franchigia contrattuale, e al pagamento delle spese di resistenza;
rigettato la domanda di manleva svolta da
[...]
nei confronti di e condannato la prima al Parte_1 Controparte_1
pagamento delle spese di lite in favore della seconda.
Con atto di citazione in appello, ha impugnato la sentenza del Parte_1
Tribunale, chiedendone la riforma con accoglimento della domanda proposta nei confronti di
[...]
formulando le conclusioni riportate in epigrafe. CP_1
costituendosi, ha chiesto di rigettare l'appello in quanto infondato, con conferma Controparte_1
della sentenza impugnata, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
con riferimento al rischio assunto con il certificato n. CK19N0019641- Controparte_2
LB, costituendosi, ha aderito all'appello interposto da e ha proposto autonoma Parte_1
pagina 5 di 12 impugnazione del capo della sentenza di rigetto dell'azione di garanzia proposta da nei confronti Pt_1
di ha inoltre formulato le domande e le conclusioni riportate in epigrafe. Controparte_1
Le parti appellate , e pur Controparte_7 _3 Controparte_5
ritualmente citate, non si sono costituite e sono state dichiarate contumaci.
II. formula un unico motivo di gravame - “Sulle errate Parte_1 conclusioni cui è giunto il Giudice di prime cure. Sull'errata interpretazione delle clausole contrattuali della polizza di responsabilità civile della scrivente società. Sul mancato inserimento del proprietario/committente dell'opera tra le Esclusioni di Polizza”- con cui censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda di manleva da essa proposta nei confronti di
[...]
ritenendo non operante la polizza RCT;
allega che: il Tribunale ha errato nell'interpretare a CP_1 favore di la clausola da questa invocata per eccepire l'inoperatività della polizza Controparte_1 nel caso in esame, ovvero l'art. 3 lett. H delle condizioni contrattuali, secondo cui la polizza non copre i danni “alle opere in costruzione, alle cose sulle quali si eseguono i lavori”; con tale clausola la compagnia assicuratrice non si assume il rischio di danni che vengono arrecati alle opere durante un'esecuzione imperita e maldestra, concomitanti all'attività dell'impresa e in relazione al danno diretto sulla cosa;
la clausola si riferisce a quegli eventi che sono contraddistinti dalla contestualità e consequenzialità rispetto a una lavorazione non corretta, e la ratio dell'esclusione deriva dal fatto che la compagnia non vuole assumersi il rischio dei danni alle cose sulle quali si sta svolgendo un'operazione edile, proprio nel momento in cui la cosa stessa è soggetta al dinamismo della fase lavorativa, in quanto la cosa sottoposta ad un 'trattamento lavorativo' è, in quel preciso istante e per la durata dell'operazione, rischiosa;
invece i danni per cui la sig.ra ha agito in giudizio riguardano CP_3
problemi insorti alle componenti architettoniche/strutturali dopo che la ha eseguito e terminato le Pt_1 lavorazioni, e sono in nesso di causa rispetto a un precedente fattore causale;
se l'immobile della sig.ra si sta ribassando e presenta crepe, il danno è conseguenza degli errori di CP_3
esecuzione/progettazione; si tratta di danno che deriva dalla cosa su cui sono stati eseguiti i lavori e non di danno sulla cosa su cui si stanno eseguendo i lavori;
il danno è pertanto indennizzabile, non applicandosi la causa di esclusione invocata dalla compagnia assicuratrice;
la diversa interpretazione sostenuta da porterebbe a conseguenze paradossali e contrarie allo spirito della Controparte_1 polizza RC, in quanto il committente dell'opera, spesso coincidente con il proprietario, non rientra tra i soggetti assicurati che possono beneficiare del risarcimento qualora patiscano un danno eziologicamente riferibile al contraente della polizza;
l'oggetto del rischio sarebbe praticamente insussistente, quasi da portare ad un annullamento dell'intero contratto assicurativo, considerato che la pagina 6 di 12 polizza coprirebbe solo eventi molto rari quali ad esempio danni arrecati a soggetti terzi diversi dal proprietario del manufatto;
il fatto stesso che nelle esclusioni non figuri però il committente/proprietario dell'opera significa che l'interpretazione della clausola è quella sostenuta dall'appellante; in ogni caso il principio di buona fede e l'interpretazione in favore della parte che non ha predisposto le condizioni generali del contratto, inducono a ritenere che l'invocata esclusione debba essere interpretata, in caso di dubbio, nel modo più favorevole all'assicurato, prevalendo l'interpretazione più favorevole all'assicurato e contra stipulatorem ex art. 1370 c.c..
ritiene invece corretta l'interpretazione della clausola di cui all'art. 3 lett. H delle Controparte_1
condizioni generali di polizza, fornita dal Tribunale in adesione alla propria tesi, rilevando che: il testo della clausola è chiaro e nessun dubbio dovrebbe sorgere in merito alla sua effettiva portata, specie alla luce delle conclusioni a cui è giunto il c.t.u., che ha riscontrato due difetti presenti nell'opera realizzata da consistenti nell'inadeguata costruzione degli elementi di fondazione e sostegno dello spigolo Pt_1
nord-ovest del fabbricato e nella realizzazione non corretta dell'impermeabilizzazione della copertura dell'autorimessa; quanto alla prima delle due problematiche, dalla c.t.u. è emerso che il progetto strutturale aveva previsto la realizzazione di due setti a livello del piano di fondazione, necessari a sorreggere lo spigolo, e che il direttore dei lavori delle opere strutturali arch. in accordo con CP_5
l'impresa esecutrice non li ha realizzati, sostituendoli con una fondazione puntuale e dei cordoli;
Pt_1
tale scelta si è dimostrata non corretta ed è la principale causa degli assestamenti rilevati;
risulta dunque evidente che le lamentele avanzate dalla sig.ra siano conseguenza del diretto operato CP_3 dell'impresa costruttrice che, nella propria scelta di disattendere il progetto strutturale, ha finito per arrecare un danno “all'opera in costruzione”, “alla cosa sulla quale si eseguivano i lavori”, circostanza che, ai sensi del predetto articolo 3, lettera H, delle condizioni generali di polizza, esclude la copertura assicurativa;
infatti, quella stipulata da è una semplice polizza RCT, e non una più articolata e Pt_1 onerosa polizza CAR, in forza della quale si deve distinguere tra i danni che l'assicurato arreca a terzi in occasione dello svolgimento dell'attività lavorativa, coperta dalla garanzia di polizza, rispetto ai danni che l'assicurato arreca direttamente all'opera che esso stesso sta realizzando, per propria imperizia, negligenza o superficialità nelle lavorazioni;
nel caso di specie i danni all'immobile rilevati dal c.t.u. sono danni che l'appellante, durante la realizzazione dell'edificio, ha apportato all'opera che essa stessa stava costruendo e, quindi danni arrecati alla cosa sulla quale si stava eseguendo la lavorazione;
un'eventuale polizza CAR (“Contractor's All Risks”), che ha lo scopo di garantire il cantiere nella sua interezza, avrebbe coperto anche i danni arrecati dall'assicurato alle opere oggetto di realizzazione.
pagina 7 di 12 L'appello è fondato.
La polizza n.370307135 stipulata da (doc. 1 del fascicolo di primo Controparte_8 grado dell'appellante, integrato dalle condizioni generali di assicurazione prodotte come doc. 2 dall'appellata ha per oggetto l'assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT), CP_1 sicché con essa la società assicuratrice presta l'assicurazione per le conseguenze della responsabilità civile ai sensi di legge, derivante all'assicurato per l'esercizio dell'attività descritta, attività edile di costruzione, manutenzione e ristrutturazione di fabbricati, operazioni di scavi per fondazioni ecc.
(come risulta dall'oggetto dell'assicurazione e descrizione dell'attività, nell'ambito delle norme che regolano il contratto).
Ai sensi dell'art. 1 lett. A) delle condizioni generali di assicurazione “La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione”; i danni materiali sono definiti come “distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati”.
Oggetto di causa è proprio la responsabilità - accertata definitivamente dal Tribunale - di per i Pt_1
danni materiali cagionati involontariamente (non dolosamente) al terzo per errori _3 nell'esecuzione dell'attività edile, rientrando la fattispecie nella garanzia RCT ai sensi delle clausole citate.
L'art. 3 delle condizioni generali di assicurazioni, intitolato “Esclusioni”, prevede che “L'assicurazione
R.C.T. non comprende i danni: … h) alle opere in costruzione, alle cose sulle quali si eseguono i lavori ed a quelle trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori”.
Contrariamente a quanto dedotto da e ritenuto dal Tribunale, la clausola di esclusione non è CP_1
applicabile al caso in esame.
La stessa si riferisce ai danni alle opere “in costruzione”, non alle opere costruite, e ai danni alle cose sulle quali “si eseguono” i lavori, non sulle quali i lavori sono stati eseguiti;
i termini utilizzati, così come l'ulteriore menzione delle cose “trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori”, implicano la contestualità - oltre che la conseguenzialità - tra verificazione del danno ed esecuzione dell'attività costruttiva o l'effettuazione dei lavori;
il rischio escluso dalla polizza è pertanto quello dei danni alle cose sulle quali si sta svolgendo l'attività edile, che si verificano in costanza di costruzione o lavorazione.
pagina 8 di 12 E il danno è quello “alle opere” che si stanno costruendo e “alle cose” su cui si sta lavorando, ovvero il danno subito dalla cosa, non il danno procurato dall'opera a terzi.
La ratio della clausola è di escludere a carico della compagnia assicuratrice la garanzia per il danno alla cosa proprio nel momento in cui la stessa è soggetta al dinamismo della fase lavorativa, particolarmente rischiosa.
Che tale sia l'interpretazione corretta si desume dal testo letterale della clausola, ma anche dall'interpretazione sistematica della medesima in relazione alle clausole generali menzionate (ex art. 1363 c.c.) e da un'interpretazione secondo buona fede (art. 1366 c.c.) considerato che, aderendo all'interpretazione prospettata da una polizza RCT stipulata da un'impresa di costruzioni non CP_1 coprirebbe praticamente alcun danno derivante dall'esercizio dell'attività tipica della stessa, se non quelli cagionati a terzi o a beni di terzi ma non connessi alla realizzanda opera o all'esecuzione del lavoro.
Peraltro, qualora residuassero dei dubbi, dovrebbe prevalere l'interpretazione qui condivisa ai sensi dell'art. 1370 c.c., quale interpretazione a favore dell'assicurato, trattandosi di clausola inserita nelle condizioni generali di contratto predisposte dalla società assicuratrice.
Nel caso di specie, i danni lamentati e accertati a carico dell'immobile acquistato nel 2018 dalla sig.ra si sono verificati e manifestati successivamente al termine dei lavori da parte di CP_3 Pt_1
(indicato nel 24.5.2019 con la denuncia di ultimazione dei lavori), ovvero solo nel mese di giugno del
2020, allorquando l'attrice in primo grado ha constatato l'insorgere di numerosi e gravi vizi afferenti l'appartamento acquistato;
non si tratta di danni alle opere e alle cose durante la costruzione e la lavorazione, ma di danni (fessurazioni/crepe e infiltrazioni) conseguenti a errori di esecuzione dei lavori.
Come accertato con la sentenza di primo grado sulla base della c.t.u. espletata, le fessurazioni e crepe rilevate sono conseguenti ad una inadeguata costruzione degli elementi di fondazione e sostegno dello spigolo nord-ovest del fabbricato;
infatti la scelta adottata in fase esecutiva (dal direttore delle opere strutturali arch. in accordo con l'impresa esecutrice di non realizzare i due setti previsti CP_5 Pt_1 in progetto a livello del piano di fondazione, necessari a sostenere le emergenze dell'angolo nord-ovest, si è dimostrata non corretta e ha originato l'evidente assestamento che ha portato le lesioni. Le infiltrazioni sono conseguenti ad una realizzazione non corretta dell'impermeabilizzazione della copertura dell'autorimessa.
Opera pertanto la garanzia assicurativa e deve essere accolta la domanda di manleva proposta da Pt_1
con condanna di a manlevare e tenere indenne da quanto la stessa è tenuta a Controparte_1 Pt_1
pagina 9 di 12 pagare a in virtù della sentenza di primo grado a titolo di risarcimento danni, salva la _3
franchigia contrattuale, e per spese processuali.
Viene altresì accolta, in quanto fondata ai sensi dell'art. 1917 comma 3 c.c. e delle condizioni di polizza, la domanda dell'appellante di condanna di al pagamento delle spese processuali Controparte_1 sostenute per resistere all'azione del danneggiato;
le stesse vengono liquidate nell'importo, già riconosciuto dal Tribunale a favore di (nonché a favore dell'attrice e dell'arch. CP_1 CP_3
e corrispondente ai valori medi dello scaglione di riferimento, di € 14.103,00 per compensi;
CP_5
oltre a 15% rimborso forfettario spese, contributo unificato, CPA e IVA come per legge. Di tali spese viene disposta la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Davide Sciulli.
III. L'appello incidentale proposto da è inammissibile. Controparte_2
In ordine alla posizione di rispetto alle domande proposte e alle pronunce emesse, si Controparte_2
premette che, a fronte di domanda risarcitoria formulata nel giudizio di primo grado ex art. 1669 c.c. da nei confronti del direttore dei lavori arch. e della costruttrice appaltatrice _3 CP_5
l'arch. ha proposto domanda di manleva nei confronti della propria Parte_1 CP_5 assicurazione per la RCT e ha proposto domanda di manleva nei confronti Controparte_2 Pt_1 della propria assicurazione per la RCT RA;
il Tribunale ha condannato l'arch. e CP_1 CP_5
in solido tra loro, a pagare in favore di la somma di € 78.580,80 a titolo di Pt_1 _3
risarcimento danni, oltre alle spese di lite (in solido anche con;
e ha Controparte_4 condannato a manlevare e tenere indenne da quanto questi fosse Controparte_2 Controparte_5
obbligato a versare a parte attrice per effetto della condanna a suo carico;
a seguito della presente pronuncia di appello, viene condannata a manlevare e tenere indenne di quanto Controparte_1 Pt_1
questa fosse obbligata a versare a per effetto della condanna a suo carico. _3
formula autonoma impugnazione adesiva del capo della sentenza che ha rigettato Controparte_2
l'azione di garanzia proposta da nei confronti di , chiedendo che la Corte accerti e Pt_1 Controparte_1 dichiari la ricorrenza, in capo a dell'obbligazione indennitaria in favore di la condanni CP_1 Pt_1
a tenere indenne il proprio assicurato di tutto quanto posto a suo carico dall'impugnato provvedimento,
e, accertato che ha provveduto al versamento in favore della sig.ra Controparte_2 CP_3 dell'intero importo posto a carico solidale del proprio assicurato e di (€ 101.675,77), ordini, per Pt_1 effetto dell'esercitata surroga, a il versamento in favore di del 50% di detto CP_1 Controparte_2
importo.
pagina 10 di 12 Senonché la compagnia assicuratrice dell'arch. non ha legittimazione a proporre le domande CP_5 formulate in appello nei confronti di infatti, né , né l'arch. né la CP_1 Controparte_2 CP_5
sig.ra hanno azione diretta nei confronti di CP_3 CP_1
Il prospettato pagamento dell'intera somma oggetto di condanna in favore della sig.ra è CP_3 stato effettuato da in manleva del proprio assicurato che nei Controparte_2 Controparte_5 confronti della danneggiata è obbligato a pagare l'intera somma.
, ai sensi degli artt. 1201, 1203, 1916, 2055 c.c., si può surrogare nei diritti della Controparte_2
danneggiata verso i terzi responsabili e nei diritti del suo assicurato arch. nei confronti degli CP_5
altri corresponsabili, ma non ha azione nei confronti della compagnia assicuratrice degli altri corresponsabili.
L'argomento assorbe l'ulteriore questione della mancanza di prova del pagamento, a fronte di un bonifico disposto da un soggetto diverso da , oggetto di eccezione di . Controparte_2 Controparte_1
Le domande formulate vengono pertanto dichiarate inammissibili.
IV. Le spese di lite del giudizio d'appello sostenute dall'appellante sono poste a carico Pt_1 dell'appellata , in virtù del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c.. Controparte_1
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi, corrispondenti ai valori medi: € 2.977,00 per fase di studio, € 1.911,00 per fase introduttiva, € 5.103,00 per fase decisionale, per totali € 9.991,00 per compensi;
oltre a 15% rimborso forfettario spese, contributo unificato e marca, CPA e IVA se dovuta.
Con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dell'Avv. Davide Sciulli.
Le spese di lite tra e le altre parti vengono interamente compensate. Controparte_2
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante incidentale è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo Controparte_2
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Terza Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n.176/2023 del Tribunale di Aosta pubblicata in data 1.6.2023, e in parziale riforma di tale sentenza,
pagina 11 di 12 -accoglie la domanda di manleva proposta da nei confronti di Parte_1
e, per l'effetto, condanna a manlevare e tenere indenne Controparte_1 Controparte_1 [...]
da quanto la stessa è tenuta a pagare a in virtù della Parte_1 _3
sentenza di primo grado a titolo di risarcimento danni, salva la franchigia contrattuale, e per spese processuali;
-condanna a pagare a , a titolo di spese Controparte_1 Parte_1 processuali del giudizio di primo grado, la somma di € 14.103,00 per compensi, oltre a 15% rimborso forfettario spese, contributo unificato, CPA e IVA come per legge;
con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Davide Sciulli;
-conferma per il resto la sentenza impugnata.
Dichiara inammissibili l'appello incidentale e le domande proposte in appello da Controparte_2
nei confronti di
[...] Controparte_1
Condanna l'appellata al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello a Controparte_1
favore di parte appellante , che liquida in € 9.991,00 per Parte_1
compensi, oltre a rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi, contributo unificato e marca, CPA ed IVA se dovuta;
con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Davide Sciulli.
Compensa le spese processuali del giudizio d'appello tra e le altre Controparte_2
parti.
Per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico di parte appellante incidentale . Controparte_2
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 3.12.2024 dalla Terza Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Relatore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Anna Bonfilio
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Bonfilio Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 850/2023 avente ad oggetto: contratto di assicurazione promossa da:
(C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 liquidatore pro tempore Dott. , elettivamente domiciliata presso l'Avv. Davide Sciulli Parte_2
che la rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLANTE
Contro
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso l'Avv. Federico Torrione che la rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLATA
Contro on riferimento al rischio assunto con il certificato n. Controparte_2
CK19N0019641-LB (CF ), in persona del Procuratore speciale del Rappresentante per P.IVA_3
l'Italia, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Silvio Piero Lessona che la rappresenta e difende per procura in atti;
pagina 1 di 12 APPELLATA
Contro
C.F. ); _3 C.F._1
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 P.IVA_4
tempore;
(C.F. ); Controparte_5 C.F._2
APPELLATI CONTUMACI
Udienza di rimessione della causa a decisione del 21.11.2024.
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, in riforma dell'appellata sentenza, contrariis reiectis, dichiarare tenuta e condannare la in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, previo rigetto dell'eccezione formulata in primo grado dalla terza chiamata , a Controparte_1 tenere indenne la scrivente appellata da ogni conseguenza negativa del giudizio e per l'effetto condannarla al pagamento in favore della di una somma pari a quanto la Parte_1 stessa è stata condannata a pagare con l'impugnata sentenza in favore di parte attrice in primo grado in dipendenza dell'evento per cui è causa, a titolo di capitale, interessi e spese nonché condannarla al pagamento in favore della delle spese di giudizio tutte sostenute per Parte_1 resistere all'azione del danneggiato, ai sensi delle condizioni di Polizza ed ex art. 1917 c.c., di primo e secondo grado.
Con il favore delle spese di lite di cui si chiede la distrazione.
PER Controparte_1
Voglia la Corte d'Appello, previe le declaratorie del caso, respingere l'appello avversario e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto la domanda di manleva articolata da parte di nei Parte_1
confronti di con conseguente condanna della prima alla rifusione delle spese legali Controparte_1
del presente giudizio in favore della seconda.
Previa estromissione dal fascicolo di causa del documento irritualmente prodotto in data 6/3/24 da parte di , respingere la richiesta da questa avanzata in sede di appello e diretta Controparte_2 all'accertamento dell'asserito versamento, in favore della signora della somma CP_3 complessiva di € 101.675,77 oltre alla conseguente richiesta di surroga.
pagina 2 di 12 Sempre e comunque con il favore delle spese ed onorari oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
PER CON RIFERIMENTO AL RISCHIO ASSUNTO Controparte_2
CON IL CERTIFICATO N. CK19N0019641-LB:
In via principale di merito
In accoglimento del gravame interposto da , ed in autonoma Parte_1 impugnazione del capo della sentenza di rigetto dell'azione di garanzia proposta dalla stessa
[...]
nei confronti di in riforma della gravata sentenza del Parte_1 Controparte_6
Tribunale di Aosta, n. 176 / 2023:
- accertare e dichiarare la ricorrenza, in capo a di obbligazione Controparte_6
indennitaria in favore di in forza della polizza per la responsabilità civile verso terzi Parte_1
n. 370307135, e per l'effetto
- condannare la stessa a tenere indenne il proprio assicurato di tutto quanto posto a suo carico dall'impugnato provvedimento;
- accertato che ha provveduto al versamento in favore della signora Controparte_2 dell'intero importo posto a carico solidale del proprio assicurato e di _3 [...]
(€ 101.675,77, cfr. doc. n. 1 del fascicolo dell'appello) Parte_1
- ordinare – per effetto dell'esercitata surroga – al versamento in favore di Controparte_6
di un importo pari al 50% delle somme portate in suo danno dalla Controparte_2
sentenza n. 176/2023 del Tribunale di Aosta e, in relazione alla posizione del convenuto (in primo grado) , del 33,32 % delle spese di lite liquidate in favore della signora Controparte_4 [...]
CP_3
In ogni caso condannare in favore di , al ristoro delle spese del Controparte_6 Controparte_2
presente grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione ha allegato l'esistenza di gravi vizi e difetti dell'immobile _3
dalla medesima acquistato in data 13.11.2018, scoperti nel giugno 2020 e derivanti da errori di progettazione e/o costruzione, e ha evocato in giudizio, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni ex art. 1669 c.c., quale venditrice e committente dei lavori di Controparte_4
costruzione, , quale appaltatrice dei lavori di costruzione, e Parte_1
l'arch. quale direttore dei lavori;
ha altresì chiesto di condannare Controparte_5 CP_4
pagina 3 di 12 e l'arch. alla corresponsione delle somme necessarie per le opere previste Controparte_4 CP_5 nell'atto di acquisto e non realizzate.
, costituendosi, ha eccepito la decadenza e la prescrizione della Parte_1 pretesa azionata;
nel merito ha rilevato l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto;
in subordine, per il caso di accoglimento della domanda, ha chiesto di essere manlevata da Controparte_1
previa autorizzazione alla chiamata in causa della medesima, in virtù di polizza assicurativa per
[...]
la responsabilità civile.
costituendosi, ha eccepito la decadenza e la prescrizione della pretesa di Controparte_4
parte attrice;
nel merito ha chiesto di rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
L'arch. costituendosi, ha eccepito la decadenza e la prescrizione della pretesa;
nel merito ha CP_5
contestato la fondatezza della domanda svolta nei suoi confronti, chiedendone il rigetto;
e, per il caso di accoglimento della domanda, ha chiesto di essere manlevato da , previa Controparte_2
autorizzazione alla chiamata in causa della medesima, in virtù di polizza assicurativa per la responsabilità civile.
chiamata in causa su autorizzazione del Giudice, si è costituita e ha eccepito Controparte_1
l'inoperatività della polizza stipulata da ai sensi dell'art 3 lettera H delle Parte_1 condizioni generali, secondo cui l'assicurazione RCT non copre i danni “alle opere in costruzione, alle cose sulle quali si eseguono i lavori”.
, con riferimento al rischio assunto con il certificato n. Controparte_2
CK19N0019641-LB, chiamata in causa su autorizzazione del Giudice, si è costituita e ha chiesto di rigettare la domanda proposta da parte attrice nei confronti dell'assicurato arch. in caso di CP_5
accoglimento della domanda attorea e della domanda di garanzia, ha chiesto di limitare la sua condanna nei limiti del massimale e della franchigia di polizza.
Il Tribunale di Aosta, con sentenza n. 176/2023 pubblicata in data 1.6.2023, previa reiezione delle eccezioni di decadenza e prescrizione, ha ritenuto fondata la domanda dell'attrice nei confronti dell'esecutrice dei lavori e del direttore dei lavori arch. per il risarcimento Parte_1 CP_5 dei danni cagionati ai sensi dell'art. 1669 c.c., rilevando che dalle risultanze della c.t.u. era emerso che i vizi lamentati erano effettivamente gravi difetti costruttivi, per la non corretta realizzazione delle fondazioni e dei muri di sostegno dello spigolo nord-ovest e per un difetto nell'impermeabilizzazione che proteggeva la copertura dell'autorimessa; e che i costi di ripristino dei vizi rilevanti ex art. 1669
c.c., pari a € 78.580,80, dovevano essere posti a carico di e dell'arch. nella Parte_1 CP_5 misura del 50% ciascuno, ferma la responsabilità solidale per l'intero nei confronti del danneggiato;
ha pagina 4 di 12 altresì ritenuto fondata la domanda dell'attrice nei confronti della venditrice con Controparte_4 riferimento ai costi per il completamento delle opere, pari a € 24.134,98.
Ha invece rigettato la domanda di manleva formulata da nei confronti di Parte_1 [...]
ritenendo non operante la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 3 lett. H delle condizioni CP_1 di polizza;
ha sul punto evidenziato che: la c.t.u. ha accertato che l'immobile acquistato dall'attrice, realizzato per intero dalla presenta vizi e danni che sono conseguenza di gravi errori Parte_1 costruttivi commessi dall'impresa durante la costruzione, errori che compromettono l'integrità e la piena fruibilità dell'immobile venduto;
si tratta di danni arrecati dall'assicurata, impresa esecutrice, all'opera che essa stessa stava costruendo e, quindi, alla cosa su cui la stessa stava lavorando;
durante la realizzazione dell'immobile acquistato dalla sig.ra la ha danneggiato CP_3 Parte_1
l'integrità dello stesso a causa di una esecuzione imperita, con lavorazioni non eseguite a regola d'arte e tali da arrecare pregiudizio “alle opere in costruzione, alle cose sulle quali si eseguivano i lavori” come previsto dall'art. 3 lettera H.
Ha accolto la domanda di manleva proposta dall'arch. nei confronti di CP_5 Controparte_2
, ferma restando la franchigia prevista in contratto.
[...]
Ha pertanto: condannato e in solido tra loro, Parte_1 Controparte_5 al pagamento, in favore di della somma di € 78.580,80; condannato _3 [...] al pagamento, in favore di della somma di € 24.134,98; condannato Controparte_4 _3
, e in solido tra Parte_1 Controparte_5 Controparte_4 loro, al pagamento delle spese di lite in favore di condannato _3 CP_2 CP_2
a manlevare e tenere indenne da quanto questi fosse obbligato a versare
[...] Controparte_5
a parte attrice a titolo di risarcimento danni per effetto della condanna a suo carico, salva la franchigia contrattuale, e al pagamento delle spese di resistenza;
rigettato la domanda di manleva svolta da
[...]
nei confronti di e condannato la prima al Parte_1 Controparte_1
pagamento delle spese di lite in favore della seconda.
Con atto di citazione in appello, ha impugnato la sentenza del Parte_1
Tribunale, chiedendone la riforma con accoglimento della domanda proposta nei confronti di
[...]
formulando le conclusioni riportate in epigrafe. CP_1
costituendosi, ha chiesto di rigettare l'appello in quanto infondato, con conferma Controparte_1
della sentenza impugnata, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
con riferimento al rischio assunto con il certificato n. CK19N0019641- Controparte_2
LB, costituendosi, ha aderito all'appello interposto da e ha proposto autonoma Parte_1
pagina 5 di 12 impugnazione del capo della sentenza di rigetto dell'azione di garanzia proposta da nei confronti Pt_1
di ha inoltre formulato le domande e le conclusioni riportate in epigrafe. Controparte_1
Le parti appellate , e pur Controparte_7 _3 Controparte_5
ritualmente citate, non si sono costituite e sono state dichiarate contumaci.
II. formula un unico motivo di gravame - “Sulle errate Parte_1 conclusioni cui è giunto il Giudice di prime cure. Sull'errata interpretazione delle clausole contrattuali della polizza di responsabilità civile della scrivente società. Sul mancato inserimento del proprietario/committente dell'opera tra le Esclusioni di Polizza”- con cui censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda di manleva da essa proposta nei confronti di
[...]
ritenendo non operante la polizza RCT;
allega che: il Tribunale ha errato nell'interpretare a CP_1 favore di la clausola da questa invocata per eccepire l'inoperatività della polizza Controparte_1 nel caso in esame, ovvero l'art. 3 lett. H delle condizioni contrattuali, secondo cui la polizza non copre i danni “alle opere in costruzione, alle cose sulle quali si eseguono i lavori”; con tale clausola la compagnia assicuratrice non si assume il rischio di danni che vengono arrecati alle opere durante un'esecuzione imperita e maldestra, concomitanti all'attività dell'impresa e in relazione al danno diretto sulla cosa;
la clausola si riferisce a quegli eventi che sono contraddistinti dalla contestualità e consequenzialità rispetto a una lavorazione non corretta, e la ratio dell'esclusione deriva dal fatto che la compagnia non vuole assumersi il rischio dei danni alle cose sulle quali si sta svolgendo un'operazione edile, proprio nel momento in cui la cosa stessa è soggetta al dinamismo della fase lavorativa, in quanto la cosa sottoposta ad un 'trattamento lavorativo' è, in quel preciso istante e per la durata dell'operazione, rischiosa;
invece i danni per cui la sig.ra ha agito in giudizio riguardano CP_3
problemi insorti alle componenti architettoniche/strutturali dopo che la ha eseguito e terminato le Pt_1 lavorazioni, e sono in nesso di causa rispetto a un precedente fattore causale;
se l'immobile della sig.ra si sta ribassando e presenta crepe, il danno è conseguenza degli errori di CP_3
esecuzione/progettazione; si tratta di danno che deriva dalla cosa su cui sono stati eseguiti i lavori e non di danno sulla cosa su cui si stanno eseguendo i lavori;
il danno è pertanto indennizzabile, non applicandosi la causa di esclusione invocata dalla compagnia assicuratrice;
la diversa interpretazione sostenuta da porterebbe a conseguenze paradossali e contrarie allo spirito della Controparte_1 polizza RC, in quanto il committente dell'opera, spesso coincidente con il proprietario, non rientra tra i soggetti assicurati che possono beneficiare del risarcimento qualora patiscano un danno eziologicamente riferibile al contraente della polizza;
l'oggetto del rischio sarebbe praticamente insussistente, quasi da portare ad un annullamento dell'intero contratto assicurativo, considerato che la pagina 6 di 12 polizza coprirebbe solo eventi molto rari quali ad esempio danni arrecati a soggetti terzi diversi dal proprietario del manufatto;
il fatto stesso che nelle esclusioni non figuri però il committente/proprietario dell'opera significa che l'interpretazione della clausola è quella sostenuta dall'appellante; in ogni caso il principio di buona fede e l'interpretazione in favore della parte che non ha predisposto le condizioni generali del contratto, inducono a ritenere che l'invocata esclusione debba essere interpretata, in caso di dubbio, nel modo più favorevole all'assicurato, prevalendo l'interpretazione più favorevole all'assicurato e contra stipulatorem ex art. 1370 c.c..
ritiene invece corretta l'interpretazione della clausola di cui all'art. 3 lett. H delle Controparte_1
condizioni generali di polizza, fornita dal Tribunale in adesione alla propria tesi, rilevando che: il testo della clausola è chiaro e nessun dubbio dovrebbe sorgere in merito alla sua effettiva portata, specie alla luce delle conclusioni a cui è giunto il c.t.u., che ha riscontrato due difetti presenti nell'opera realizzata da consistenti nell'inadeguata costruzione degli elementi di fondazione e sostegno dello spigolo Pt_1
nord-ovest del fabbricato e nella realizzazione non corretta dell'impermeabilizzazione della copertura dell'autorimessa; quanto alla prima delle due problematiche, dalla c.t.u. è emerso che il progetto strutturale aveva previsto la realizzazione di due setti a livello del piano di fondazione, necessari a sorreggere lo spigolo, e che il direttore dei lavori delle opere strutturali arch. in accordo con CP_5
l'impresa esecutrice non li ha realizzati, sostituendoli con una fondazione puntuale e dei cordoli;
Pt_1
tale scelta si è dimostrata non corretta ed è la principale causa degli assestamenti rilevati;
risulta dunque evidente che le lamentele avanzate dalla sig.ra siano conseguenza del diretto operato CP_3 dell'impresa costruttrice che, nella propria scelta di disattendere il progetto strutturale, ha finito per arrecare un danno “all'opera in costruzione”, “alla cosa sulla quale si eseguivano i lavori”, circostanza che, ai sensi del predetto articolo 3, lettera H, delle condizioni generali di polizza, esclude la copertura assicurativa;
infatti, quella stipulata da è una semplice polizza RCT, e non una più articolata e Pt_1 onerosa polizza CAR, in forza della quale si deve distinguere tra i danni che l'assicurato arreca a terzi in occasione dello svolgimento dell'attività lavorativa, coperta dalla garanzia di polizza, rispetto ai danni che l'assicurato arreca direttamente all'opera che esso stesso sta realizzando, per propria imperizia, negligenza o superficialità nelle lavorazioni;
nel caso di specie i danni all'immobile rilevati dal c.t.u. sono danni che l'appellante, durante la realizzazione dell'edificio, ha apportato all'opera che essa stessa stava costruendo e, quindi danni arrecati alla cosa sulla quale si stava eseguendo la lavorazione;
un'eventuale polizza CAR (“Contractor's All Risks”), che ha lo scopo di garantire il cantiere nella sua interezza, avrebbe coperto anche i danni arrecati dall'assicurato alle opere oggetto di realizzazione.
pagina 7 di 12 L'appello è fondato.
La polizza n.370307135 stipulata da (doc. 1 del fascicolo di primo Controparte_8 grado dell'appellante, integrato dalle condizioni generali di assicurazione prodotte come doc. 2 dall'appellata ha per oggetto l'assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT), CP_1 sicché con essa la società assicuratrice presta l'assicurazione per le conseguenze della responsabilità civile ai sensi di legge, derivante all'assicurato per l'esercizio dell'attività descritta, attività edile di costruzione, manutenzione e ristrutturazione di fabbricati, operazioni di scavi per fondazioni ecc.
(come risulta dall'oggetto dell'assicurazione e descrizione dell'attività, nell'ambito delle norme che regolano il contratto).
Ai sensi dell'art. 1 lett. A) delle condizioni generali di assicurazione “La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione”; i danni materiali sono definiti come “distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati”.
Oggetto di causa è proprio la responsabilità - accertata definitivamente dal Tribunale - di per i Pt_1
danni materiali cagionati involontariamente (non dolosamente) al terzo per errori _3 nell'esecuzione dell'attività edile, rientrando la fattispecie nella garanzia RCT ai sensi delle clausole citate.
L'art. 3 delle condizioni generali di assicurazioni, intitolato “Esclusioni”, prevede che “L'assicurazione
R.C.T. non comprende i danni: … h) alle opere in costruzione, alle cose sulle quali si eseguono i lavori ed a quelle trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori”.
Contrariamente a quanto dedotto da e ritenuto dal Tribunale, la clausola di esclusione non è CP_1
applicabile al caso in esame.
La stessa si riferisce ai danni alle opere “in costruzione”, non alle opere costruite, e ai danni alle cose sulle quali “si eseguono” i lavori, non sulle quali i lavori sono stati eseguiti;
i termini utilizzati, così come l'ulteriore menzione delle cose “trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori”, implicano la contestualità - oltre che la conseguenzialità - tra verificazione del danno ed esecuzione dell'attività costruttiva o l'effettuazione dei lavori;
il rischio escluso dalla polizza è pertanto quello dei danni alle cose sulle quali si sta svolgendo l'attività edile, che si verificano in costanza di costruzione o lavorazione.
pagina 8 di 12 E il danno è quello “alle opere” che si stanno costruendo e “alle cose” su cui si sta lavorando, ovvero il danno subito dalla cosa, non il danno procurato dall'opera a terzi.
La ratio della clausola è di escludere a carico della compagnia assicuratrice la garanzia per il danno alla cosa proprio nel momento in cui la stessa è soggetta al dinamismo della fase lavorativa, particolarmente rischiosa.
Che tale sia l'interpretazione corretta si desume dal testo letterale della clausola, ma anche dall'interpretazione sistematica della medesima in relazione alle clausole generali menzionate (ex art. 1363 c.c.) e da un'interpretazione secondo buona fede (art. 1366 c.c.) considerato che, aderendo all'interpretazione prospettata da una polizza RCT stipulata da un'impresa di costruzioni non CP_1 coprirebbe praticamente alcun danno derivante dall'esercizio dell'attività tipica della stessa, se non quelli cagionati a terzi o a beni di terzi ma non connessi alla realizzanda opera o all'esecuzione del lavoro.
Peraltro, qualora residuassero dei dubbi, dovrebbe prevalere l'interpretazione qui condivisa ai sensi dell'art. 1370 c.c., quale interpretazione a favore dell'assicurato, trattandosi di clausola inserita nelle condizioni generali di contratto predisposte dalla società assicuratrice.
Nel caso di specie, i danni lamentati e accertati a carico dell'immobile acquistato nel 2018 dalla sig.ra si sono verificati e manifestati successivamente al termine dei lavori da parte di CP_3 Pt_1
(indicato nel 24.5.2019 con la denuncia di ultimazione dei lavori), ovvero solo nel mese di giugno del
2020, allorquando l'attrice in primo grado ha constatato l'insorgere di numerosi e gravi vizi afferenti l'appartamento acquistato;
non si tratta di danni alle opere e alle cose durante la costruzione e la lavorazione, ma di danni (fessurazioni/crepe e infiltrazioni) conseguenti a errori di esecuzione dei lavori.
Come accertato con la sentenza di primo grado sulla base della c.t.u. espletata, le fessurazioni e crepe rilevate sono conseguenti ad una inadeguata costruzione degli elementi di fondazione e sostegno dello spigolo nord-ovest del fabbricato;
infatti la scelta adottata in fase esecutiva (dal direttore delle opere strutturali arch. in accordo con l'impresa esecutrice di non realizzare i due setti previsti CP_5 Pt_1 in progetto a livello del piano di fondazione, necessari a sostenere le emergenze dell'angolo nord-ovest, si è dimostrata non corretta e ha originato l'evidente assestamento che ha portato le lesioni. Le infiltrazioni sono conseguenti ad una realizzazione non corretta dell'impermeabilizzazione della copertura dell'autorimessa.
Opera pertanto la garanzia assicurativa e deve essere accolta la domanda di manleva proposta da Pt_1
con condanna di a manlevare e tenere indenne da quanto la stessa è tenuta a Controparte_1 Pt_1
pagina 9 di 12 pagare a in virtù della sentenza di primo grado a titolo di risarcimento danni, salva la _3
franchigia contrattuale, e per spese processuali.
Viene altresì accolta, in quanto fondata ai sensi dell'art. 1917 comma 3 c.c. e delle condizioni di polizza, la domanda dell'appellante di condanna di al pagamento delle spese processuali Controparte_1 sostenute per resistere all'azione del danneggiato;
le stesse vengono liquidate nell'importo, già riconosciuto dal Tribunale a favore di (nonché a favore dell'attrice e dell'arch. CP_1 CP_3
e corrispondente ai valori medi dello scaglione di riferimento, di € 14.103,00 per compensi;
CP_5
oltre a 15% rimborso forfettario spese, contributo unificato, CPA e IVA come per legge. Di tali spese viene disposta la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Davide Sciulli.
III. L'appello incidentale proposto da è inammissibile. Controparte_2
In ordine alla posizione di rispetto alle domande proposte e alle pronunce emesse, si Controparte_2
premette che, a fronte di domanda risarcitoria formulata nel giudizio di primo grado ex art. 1669 c.c. da nei confronti del direttore dei lavori arch. e della costruttrice appaltatrice _3 CP_5
l'arch. ha proposto domanda di manleva nei confronti della propria Parte_1 CP_5 assicurazione per la RCT e ha proposto domanda di manleva nei confronti Controparte_2 Pt_1 della propria assicurazione per la RCT RA;
il Tribunale ha condannato l'arch. e CP_1 CP_5
in solido tra loro, a pagare in favore di la somma di € 78.580,80 a titolo di Pt_1 _3
risarcimento danni, oltre alle spese di lite (in solido anche con;
e ha Controparte_4 condannato a manlevare e tenere indenne da quanto questi fosse Controparte_2 Controparte_5
obbligato a versare a parte attrice per effetto della condanna a suo carico;
a seguito della presente pronuncia di appello, viene condannata a manlevare e tenere indenne di quanto Controparte_1 Pt_1
questa fosse obbligata a versare a per effetto della condanna a suo carico. _3
formula autonoma impugnazione adesiva del capo della sentenza che ha rigettato Controparte_2
l'azione di garanzia proposta da nei confronti di , chiedendo che la Corte accerti e Pt_1 Controparte_1 dichiari la ricorrenza, in capo a dell'obbligazione indennitaria in favore di la condanni CP_1 Pt_1
a tenere indenne il proprio assicurato di tutto quanto posto a suo carico dall'impugnato provvedimento,
e, accertato che ha provveduto al versamento in favore della sig.ra Controparte_2 CP_3 dell'intero importo posto a carico solidale del proprio assicurato e di (€ 101.675,77), ordini, per Pt_1 effetto dell'esercitata surroga, a il versamento in favore di del 50% di detto CP_1 Controparte_2
importo.
pagina 10 di 12 Senonché la compagnia assicuratrice dell'arch. non ha legittimazione a proporre le domande CP_5 formulate in appello nei confronti di infatti, né , né l'arch. né la CP_1 Controparte_2 CP_5
sig.ra hanno azione diretta nei confronti di CP_3 CP_1
Il prospettato pagamento dell'intera somma oggetto di condanna in favore della sig.ra è CP_3 stato effettuato da in manleva del proprio assicurato che nei Controparte_2 Controparte_5 confronti della danneggiata è obbligato a pagare l'intera somma.
, ai sensi degli artt. 1201, 1203, 1916, 2055 c.c., si può surrogare nei diritti della Controparte_2
danneggiata verso i terzi responsabili e nei diritti del suo assicurato arch. nei confronti degli CP_5
altri corresponsabili, ma non ha azione nei confronti della compagnia assicuratrice degli altri corresponsabili.
L'argomento assorbe l'ulteriore questione della mancanza di prova del pagamento, a fronte di un bonifico disposto da un soggetto diverso da , oggetto di eccezione di . Controparte_2 Controparte_1
Le domande formulate vengono pertanto dichiarate inammissibili.
IV. Le spese di lite del giudizio d'appello sostenute dall'appellante sono poste a carico Pt_1 dell'appellata , in virtù del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c.. Controparte_1
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi, corrispondenti ai valori medi: € 2.977,00 per fase di studio, € 1.911,00 per fase introduttiva, € 5.103,00 per fase decisionale, per totali € 9.991,00 per compensi;
oltre a 15% rimborso forfettario spese, contributo unificato e marca, CPA e IVA se dovuta.
Con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dell'Avv. Davide Sciulli.
Le spese di lite tra e le altre parti vengono interamente compensate. Controparte_2
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante incidentale è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo Controparte_2
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Terza Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n.176/2023 del Tribunale di Aosta pubblicata in data 1.6.2023, e in parziale riforma di tale sentenza,
pagina 11 di 12 -accoglie la domanda di manleva proposta da nei confronti di Parte_1
e, per l'effetto, condanna a manlevare e tenere indenne Controparte_1 Controparte_1 [...]
da quanto la stessa è tenuta a pagare a in virtù della Parte_1 _3
sentenza di primo grado a titolo di risarcimento danni, salva la franchigia contrattuale, e per spese processuali;
-condanna a pagare a , a titolo di spese Controparte_1 Parte_1 processuali del giudizio di primo grado, la somma di € 14.103,00 per compensi, oltre a 15% rimborso forfettario spese, contributo unificato, CPA e IVA come per legge;
con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Davide Sciulli;
-conferma per il resto la sentenza impugnata.
Dichiara inammissibili l'appello incidentale e le domande proposte in appello da Controparte_2
nei confronti di
[...] Controparte_1
Condanna l'appellata al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello a Controparte_1
favore di parte appellante , che liquida in € 9.991,00 per Parte_1
compensi, oltre a rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi, contributo unificato e marca, CPA ed IVA se dovuta;
con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Davide Sciulli.
Compensa le spese processuali del giudizio d'appello tra e le altre Controparte_2
parti.
Per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico di parte appellante incidentale . Controparte_2
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 3.12.2024 dalla Terza Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Relatore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Anna Bonfilio
pagina 12 di 12