Articolo 4 della Legge 4 agosto 1955, n. 727
Articolo 3
Versione
4 settembre 1955
Art. 4.
I marittimi che entro il 21 aprile 1956 abbiano compiuto soddisfacentemente due anni di servizio in qualita' di cuoco di bordo potranno ottenere il certificato attestante l'impiego predetto.
Detta attestazione sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma di cui al primo comma dell'art. 1.

Entrata in vigore il 4 settembre 1955